1999 – Statuto del Comune di Isola

Premesso
che al Referendum del 29 maggio 1994 le cittadine e i cittadini si sono pronunciati per la costituzione del proprio Comune di Isola;
che il comune come ente locale ha una lunga tradizione e dispone dei potenziali culturali, naturali, materiali ed umani per lo sviluppo economico ed il progresso sociale;
che la tutela e lo sviluppo dei beni naturali, storici e culturali del comune è uno dei principi per una maggiore qualità della vita di tutti i componenti l’ente locale;
che Isola è un comune ubicato nella fascia costiera, incorporato nell’ambiente nazionale, culturale ed economico istriano, con la possibilità di collegarsi con il mondo e di collaborare e stabilite contatti con gli enti locali vicini;
che il comune, in quanto unità fondamentale dell’autonomia locale, in conformità alle norme generalmente accolte garantisce ai cittadini condizioni di vita idonee, il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dell’uomo, l’edificazione delle regole di democrazia, della convivenza tra i popoli e della cultura del dialogo nonché l’affermazione della politica di pace, collaborazione e solidarietà e in virtù dell’articolo 138 della Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale RS, n. 33/91) e delle disposizioni della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale RS, nn. 72/93, 6/94 – Delibera CC, 45/94 – Delibera CC, 57/94, 14/95, 20/95 – Delibera CC, 63/95, 9/96 – Delibera CC, 44/96 – Delibera CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Delibera CC, e 74/98), nella seduta del 25.10.1999 il Consiglio del Comune di Isola ha approvato lo
STATUTO DEL COMUNE DI ISOLA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
articolo 1
Il Comune di Isola (nel testo seguente: comune) è l’ente fondamentale dell’autonomia locale ed è persona di diritto pubblico.
Il comune tutela gli interessi dei suoi cittadini. Nell’ambito della Costituzione e delle leggi regola autonomamente le proprie questioni, svolge le mansioni demandategli in base alle leggi e le mansioni che previo consenso del comune lo stato demanda, con apposita legge, alle competenze del comune.
articolo 2
La denominazione del comune è: “OB?INA IZOLA – COMUNE DI ISOLA”.
La sede del comune è a Isola, Riva del sole n. 8.
articolo 3
Il territorio del comune comprende la città di Isola e gli abitati Baredi, Cetore, Dobrava, Jagodje, Korte, Malija, Šared e Nožed, collegati tra loro da esigenze e interessi comuni, nonché l’acquatorio racchiuso tra i comuni di Capodistria e Pirano e il confine di stato con la Repubblica d’Italia.
I confini del comune sono stabiliti dalla legge e possono essere modificati solo in conformità alla legge.
articolo 4
In conformità alla Costituzione, alla legge e a questo Statuto il comune tutela e garantisce i diritti della Comunità nazionale autoctona italiana.
Nel territorio del comune alla Comunità nazionale italiana è garantita la parità del diritto di partecipazione alla vita pubblica e sociale.
Nel territorio nazionalmente misto (territorio bilingue), comprendente la città di Isola e gli abitati di Dobrava e Jagodje, nella vita pubblica e sociale le lingue slovena e italiana sono equiparate.
Nei rapporti con gli organi comunali e statali e con le altre organizzazioni pubbliche con sede nel territorio bilingue del comune, gli appartenenti alla nazionalità italiana residenti fuori dal territorio bilingue godono degli stessi diritti di quelli residenti nel territorio bilingue.
articolo 5
Il comune ha la facoltà di decidere autonomamente sul collegamento in enti di autonomia locale maggiori.
La relativa decisione viene adottata dal consiglio comunale, a maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri, secondo il procedimento stabilito dalla legge.
Prima di adottare una decisione il consiglio comunale può indire il referendum riguardo al collegamento del comune in un ente di autonomia locale maggiore.
articolo 6
Sono cittadini di Isola tutte le persone residenti nel territorio del comune.
articolo 7
Per meriti particolari il comune può conferire il titolo di cittadino onorario. Le condizioni per il conferimento del titolo di cittadino onorario nonché il procedimento e le modalità di conferimento dello stesso vengono disciplinati con apposito decreto.
articolo 8
I cittadini decidono in merito a questioni riguardanti l’ente locale per il tramite del consiglio comunale e direttamente, in seno ai comizi dei cittadini, ai referendum e mediante l’iniziativa popolare.
articolo 9
La festa comunale ricorre l’11 luglio e viene celebrata il secondo sabato del mese di luglio.
articolo 10
Il comune ha il proprio stemma, la cui rappresentazione grafica a colori è parte integrante di questo Statuto.
Lo stemma è a forma di scudo e rappresenta una colomba volante con un ramo d’olivo nel becco, con uno sfondo di cielo azzurro e un semicerchio di color giallo che simboleggia un’isola.
articolo 11
Il comune ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare, del diametro di 3,5 cm, con lo stemma al centro e la dicitura “Ob?ina Izola – Comune di Isola” al margine del cerchio.
Il timbro viene usato dal consiglio comunale, dal sindaco, dal comitato di controllo e dall’amministrazione comunale.
articolo 12
Il comune ha la propria bandiera, di colore azzurro, con lo stemma comunale al centro. La rappresentazione grafica a colori della bandiera è contenuta nell’allegato il quale è parte integrante di questo Statuto.
II. COMUNITÀ LOCALI
articolo 13
Il comune si suddivide in unità territoriali minori – comunità locali, comprendenti rispettivamente le seguenti circoscrizioni territoriali di cui al Registro delle circoscrizioni territoriali della Repubblica di Slovenia:
– Comunità locale Città Vecchia: – 0001, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35, 36 (abitato: Isola / codice: 004);
– Comunità locale Haliaetum: – 0002, 3, 4, 15, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 37
(abitato: Isola / codice: 004),
– 0057 (abitato: Jagodje / codice: 005);
– Comunità locale Livade: – 0016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,
38, 39, 40, 41, 42 (abitato: Isola / codice: 004);
– Comunità locale Jagodje-Dobrava: – 0053, 54, 55, 56, 58, 59 (abitato: Jagodje /
codice: 005),
– 0060 (abitato: Dobrava / codice: 003);
– Comunità locale Korte: – 0043 (abitato: Baredi / codice: 001),
– 0052 (abitato: Cetore / codice: 002),
– 0049, 50, 51 (abitato: Korte / codice: 006),
– 0047, 48 (abitato: Malija / codice: 007),
– 0044, 45, 46 (abitato: Šared / codice: 008),
– 0062 (abitato: Nožed).
I confini sono rappresentati nell’allegato grafico in scala 1:25000, il quale è parte integrante di questo Statuto.
Nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge e tramite la modificazione dello Statuto il consiglio comunale può istituire o abolire una comunità locale, oppure modificare la circoscrizione o il nome di una comunità locale.
articolo 14
L’iniziativa debitamente motivata per l’istituzione di una comunità locale o per la modificazione della sua circoscrizione può essere presentata da:
– il comizio dei cittadini residenti nella comunità locale, al territorio della quale le proposte modifiche si riferiscono;
– almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto residenti nella singola comunità locale, per il cui territorio le modifiche vengono proposte. Il numero degli aventi diritto al voto viene accertato in base al più recente elenco ufficiale degli aventi diritto al voto della comunità locale in oggetto. Gli aventi diritto al voto presentano l’iniziativa sull’elenco contenente i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e firma a mano propria dell’avente diritto al voto. Gli aventi diritto al voto designano il proprio rappresentante.
L’iniziativa concernente l’istituzione di una comunità locale deve indicare il nome esatto e la circoscrizione della detta comunità locale. L’iniziativa deve essere motivata dalle caratteristiche geografiche, storiche, economiche, amministrative, culturali e altre dell’area per la quale si istituisce la comunità locale.
L’iniziativa viene inoltrata al sindaco.
articolo 15
Il comizio dei cittadini residenti nella comunità locale per la quale vengono proposte le modifiche, di cui al primo alinea del primo comma dell’articolo 14, viene convocato dal consiglio della comunità locale in oggetto.
articolo 16
Il consiglio comunale ha il dovere di esaminare l’iniziativa di cui all’articolo 14 entro i 60 giorni successivi al suo inoltro. L’esame dell’iniziativa va eseguito nel rispetto delle caratteristiche geografiche, storiche, economiche, amministrative, culturali e altre, dell’area per la quale si propone l’istituzione di una comunità locale.
Qualora l’iniziativa risulti incompleta, il consiglio comunale chiama l’autore a completarla.
Prima di istituire una comunità locale o modificarne la circoscrizione il consiglio comunale ha il dovere di accertare, con l’apposito referendum, l’interesse degli abitanti delle singole circoscrizioni comunali alle quali l’iniziativa di istituzione della comunità locale si riferisce. L’accertamento dell’interesse degli abitanti concerne sia il nome che il territorio della comunità locale. Per il consiglio comunale l’esito del referendum è impegnativo.
articolo 17
La comunità locale è persona giuridica di diritto pubblico; la comunità locale gestisce e dispone autonomamente del patrimonio demandatole dal comune.
Nel negozio giuridico la comunità locale agisce in nome e per conto proprio in merito a questioni di propria competenza; in merito alle questioni demandatele dal comune la comunità locale agisce in nome e per conto del comune.
articolo 18
Organo della comunità locale è il consiglio della comunità locale, eletto, ai sensi delle disposizioni della legge, dagli aventi diritto al voto residenti nella medesima comunità locale.
I Consigli delle Comunità locali Città Vecchia, Haliaetum, Livade e Jagodje-Dobrava contano sette membri ciascuno.
Nei Consigli delle Comunità locali Città Vecchia, Haliaetum, Livade e Jagodje-Dobrava un membro è rappresentante della Comunità nazionale italiana. Per la loro elezione vengono applicate in senso le norme di legge disciplinanti la rappresentanza degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana al consiglio comunale.
Il consiglio della Comunità locale Korte conta nove membri.
La carica al consiglio della comunità locale è una carica non professionale.
articolo 19
Il consiglio della comunità locale è l’organo decisionale supremo in merito a tutte le questioni nell’ambito dei diritti e degli obblighi della comunità locale. Il consiglio della comunità locale può proporre al consiglio comunale decisioni che concernano la comunità locale medesima.
In giudizio e verso terzi la comunità locale è rappresentata dal presidente del consiglio della comunità locale.
I negozi giuridici conclusi dal consiglio della comunità locale, il cui valore supera la somma di 500.000,00 SIT, sono validi solo previo consenso del sindaco.
Previa deliberazione delle questioni che riguardino gli interessi degli abitanti di una singola comunità locale, il consiglio comunale ha il dovere di acquisire il parere del consiglio della comunità locale in oggetto. Il consiglio della comunità locale deve fornire il proprio parere entro il settimo giorno precedente la data fissata per la seduta del consiglio comunale.
articolo 20
Il consiglio della comunità locale accoglie lo statuto della comunità locale, con il quale disciplina, in conformità alla legge e al presente Statuto, il funzionamento e l’organizzazione della comunità locale.
Lo statuto della comunità locale entra in vigore il giorno in cui il consiglio comunale da il consenso allo stesso.
articolo 21
Possono essere demandate alla comunità locale le mansioni relative a:
– i pubblici servizi locali,
– la manutenzione delle strade locali e di altre superfici ad uso pubblico,
– la gestione del patrimonio destinato alle esigenze degli abitanti della comunità locale,
– la promozione delle attività di associazioni.
Le mansioni demandate alle comunità locali vengono dettagliatamente definite nell’apposito decreto. Il decreto disciplina anche tutte le altre questioni importanti per il funzionamento della comunità locale, non contemplate da questo Statuto.
articolo 22
L’attività della comunità locale viene finanziata dal bilancio comunale, dagli introiti propri della comunità locale da autocontributi, da contributi volontari, da donazioni e da lasciti.
Viene finanziato dal bilancio comunale il funzionamento della comunità locale nonché le mansioni che il comune demanda alla comunità locale con il consenso della medesima.
I lavori di contabilità per le comunità locali vengono svolti dall’amministrazione comunale.
Sono incaricati del controllo della gestione finanziaria della comunità locale il consiglio comunale ed il comitato comunale di controllo.
articolo 23
Le comunità locali possono formare, come proprio organo consultivo, il Consiglio delle comunità locali, il quale rappresenta gli interessi di tutte le comunità locali nel comune.
Sono membri del consiglio delle comunità locali i presidenti dei singoli consigli delle comunità locali.
III. COMPITI DEL COMUNE
articolo 24
Con il presente Statuto, con decreti e con altre prescrizioni comunali il comune regola e assicura in modo autonomo l’amministrazione e lo sviluppo di tutte le questioni locali di pubblico interesse.
Con il proprio patrimonio il comune garantisce le condizioni per lo sviluppo dei seguenti settori:
– le attività sociali,
– l’attività della Comunità autogestita della nazionalità italiana,
– le infrastrutture comunali,
– la pianificazione spaziale e la salvaguardia dell’ambiente,
– il fondo alloggi comunale,
– il turismo, l’agricoltura,
– l’artigianato,
– il pluralismo politico nel consiglio comunale e negli organi dello stesso,
– i pubblici servizi economici, e
– altri settori, in conformità alla legge e ai piani di sviluppo del comune.
Il comune garantisce le condizioni e organizza:
– l’attività degli organi comunali,
– l’attività delle organizzazioni giovanili,
– la protezione antincendio, e
– la protezione da calamità naturali e altri infortuni.
articolo 25
Alle condizioni stabilite dalla legge il comune prescrive le seguenti imposte e altri tributi comunali:
– imposta sul patrimonio,
– imposta sull’eredità e le donazioni,
– imposta sulle vincite ai giochi d’azzardo,
– imposta sul commercio di immobili,
– tassa di soggiorno,
– imposte locali, contributi e tasse comunali,
– canoni di locazione e di affitto per terreni, acquatori marini, alloggi, locali d’esercizio ed altri edifici comunali,
– tributi da concessioni,
– stabilisce le condizioni di locazione e affitto di edifici e di altri beni.
IV. ORGANI DEL COMUNE
articolo 26
Sono organi del comune il consiglio comunale, il comitato di controllo e il sindaco.
Le cariche di consiglieri comunali e di sindaco sono disciplinate dalla legge e durano quattro anni. La carica dei consiglieri comunali inizia con lo scadere del mandato dei membri del consiglio comunale uscente e dura fino alla prima seduta del consiglio comunale neoeletto. La prima seduta del neoeletto consiglio comunale è la seduta in seno alla quale avviene la costituzione del consiglio comunale ovvero convalidati i mandati di oltre la metà dei consiglieri comunali. La carica del neoeletto sindaco decorre dal momento di convalida del suo mandato. Il mandato del sindaco viene convalidato dal consiglio comunale in seno alla seduta consiliare costitutiva.
La cessazione del mandato dei consiglieri comunali e del sindaco comporta la cessazione del mandato di tutti i loro organi di lavoro. Il giorno di cessazione del mandato dei consiglieri comunali cessa il mandato del comitato di controllo.
Le modalità di costituzione del consiglio comunale vengono stabilite nel regolamento di procedura del consiglio comunale.
articolo 27
Il lavoro degli organi comunali è pubblico, a meno che la legge o un decreto ad essa conforme non diano disposizioni diverse.
Nell’espletare il proprio lavoro gli organi del comune sono tenuti a tutelare i dati personali nonché i segreti di stato, ufficiali e professionali, definiti tali dalla legge, da altre prescrizioni, oppure dagli atti del consiglio comunale o delle organizzazioni degli utenti dei fondi di bilancio; gli organi comunali sono inoltre tenuti a rispettare la dignità, il buon nome e l’integrità dell’individuo.
articolo 28
I consiglieri comunali, il sindaco e i vice sindaci sono funzionari comunali.
Il mandato dei consiglieri comunali, del sindaco, dei vice sindaci e dei membri del comitato di controllo cessa secondo le modalità stabilite dalla legge.
1. Consiglio comunale
articolo 29
Il consiglio comunale viene eletto in conformità alla legge ed in base al diritto elettorale generale ed eguale, a suffragio diretto e segreto.
In base alla legge e al diritto elettorale particolare gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana eleggono i propri rappresentanti al consiglio comunale.
Per l’attuazione delle elezioni del consiglio comunale il comune può essere suddiviso in unità elettorali, le quali vengono determinate da decreto consiliare per ogni singole elezioni.
Il decreto viene approvato a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri comunali.
articolo 30
Il consiglio comunale conta 23 consiglieri, di cui 2 sono rappresentanti della Comunità nazionale italiana.
Il consiglio comunale è l’organo deliberativo supremo del comune.
Il consiglio comunale svolge i seguenti compiti:
– accoglie lo statuto del comune,
– accoglie decreti e altri atti generali e particolari,
– accoglie il proprio regolamento di procedura,
– accoglie il bilancio di previsione, le modifiche allo stesso e il conto consuntivo,
– da consenso ai piani di gestione e approva le relazioni sulla gestione, i rendiconti ed i bilanci consuntivi di aziende pubbliche, enti pubblici e di fondi di proprietà del comune,
– approva i piani ambientali ed altri piani di sviluppo del comune,
– su proposta del sindaco nomina ed esonera i vice sindaci,
– nomina ed esonera i componenti del comitato di controllo ed i componenti dei comitati e delle commissioni consiliari,
– controlla l’operato del sindaco, del vice sindaco e dell’amministrazione comunale, relativo all’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio comunale,
– esprime pareri in merito alla nomina del capo dell’unità amministrativa,
– nomina ed esonera i rappresentanti del comune al collegio del capo dell’unità amministrativa,
– delibera in merito all’acquisizione e all’alienazione dei beni comunali,
– nomina ed esonera i membri del consiglio per la tutela degli utenti dei beni pubblici,
– nomina la Commissione elettorale comunale e la Commissione elettorale comunale particolare,
– istituisce enti pubblici di rilevanza economica e altri enti pubblici nonché aziende pubbliche,
– da consenso all’assunzione di compiti di competenza statale,
– in conformità alla legge da consenso alla nomina dei lavoratori dirigenti di enti pubblici e nomina i direttori di aziende pubbliche e fondi, di cui il comune è fondatore o cofondatore,
– da consenso agli statuti di aziende pubbliche, enti pubblici e fondi di cui il comune è fondatore o cofondatore,
– nomina i rappresentanti ai consigli rispettivamente organismi di gestione di enti pubblici e aziende pubbliche di cui il comune è fondatore o cofondatore,
– approva gli atti per l’attuazione dei compiti di cui agli articoli 24 e 25 di questo Statuto,
– conferisce i riconoscimenti e i premi del Comune di Isola,
– delibera in merito ad altre questioni stabilite dalla legge, da decreti comunali e dal presente Statuto.
Con apposito decreto, approvato in base all’articolo 51 della Legge sulle autonomie locali, il consiglio comunale autorizza il sindaco a deliberare in merito all’acquisizione e all’alienazione di beni mobili, e in merito all’acquisizione di beni immobili.
articolo 31
Il sindaco rappresenta il consiglio comunale, lo convoca e presiede le sedute consiliari, ed è incaricato di informare il pubblico del lavoro del consiglio comunale.
Al consiglio comunale il sindaco non ha il diritto di voto.
Il sindaco ha la facoltà di demandare la presidenza della seduta consiliare al vice sindaco o ad un consigliere comunale.

articolo 32
Le cariche di consigliere comunale e di vice sindaco non sono compatibili con la carica di sindaco o di membro del comitato di controllo, con l’impiego nell’amministrazione comunale o con altre cariche definite incompatibili dalla legge.
La carica di consigliere comunale non è compatibile neppure con la carica di capo dell’unità amministrativa, di capo di un’unità organizzativa interna nell’ambito dell’unità amministrativa, e nemmeno con l’impiego nell’amministrazione statale che autorizzino il lavoratore a svolgere il controllo della legalità ovvero dell’idoneità e della professionalità dell’operato degli organi del comune.
articolo 33
La carica di consigliere comunale è una carica non professionale.
articolo 34
Ciascun consigliere comunale può proporre in approvazione del consiglio comunale decreti e altri atti di competenza consiliare, ad eccezione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del bilancio preventivo, degli atti di concessione, degli atti di fondazione di enti pubblici, aziende pubbliche o fondi, degli atti rientranti nel campo della pianificazione spaziale e di altri atti per i quali la legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.
articolo 35
Il consiglio comunale disciplina il proprio lavoro nel regolamento di procedura, il quale viene approvato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.
articolo 36
Organi di lavoro consiliari sono i comitati e le commissioni. Gli organi di lavoro possono essere permanenti o temporanei.
Organi di lavoro permanenti del consiglio comunale sono la Commissione per le questioni dei mandati, le elezioni e le nomine, e la Commissione per le questioni della nazionalità.
Il procedimento di nomina, il numero dei componenti e il campo d’attività delle commissioni e dei comitati vengono disciplinati con apposito decreto.
Nell’ambito dei rispettivi campi d’attività e in conformità allo statuto e al regolamento consiliare le commissioni e i comitati consiliari esaminano questioni di competenza del consiglio comunale e avanzano al consiglio comunale pareri e proposte.
Le commissioni e i comitati consiliari possono proporre in approvazione del consiglio comunale decreti e altri atti di competenza consiliare, ad eccezione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del bilancio preventivo, degli atti di concessione, degli atti di fondazione di enti pubblici, aziende pubbliche o fondi, degli atti rientranti nel capo della pianificazione spaziale e di altri atti per i quali la legge stabilisce che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.
articolo 37
Le mansioni di ordine tecnico e amministrativo per le esigenze del consiglio comunale vengono espletate dall’amministrazione comunale.
2. Comitato di controllo
articolo 38
Il comitato di controllo è il massimo organo di controllo della spesa pubblica in ambito comunale. Nell’ambito delle proprie competenze il comitato di controllo:
– svolge il controllo della gestione del patrimonio del comune,
– controlla la finalità e la razionalità del consumo dei fondi di bilancio,
– controlla la gestione finanziaria degli utenti dei fondi di bilancio.
articolo 39
Compongono il comitato di controllo i rappresentanti di tutti i partiti aventi il mandato al consiglio comunale e i rappresentanti della Comunità nazionale italiana.
I partiti politici possono accordarsi di avere un rappresentante comune nel comitato di controllo.
Il procedimento di nomina dei componenti del comitato di controllo viene determinato nel regolamento di procedura del consiglio comunale.
articolo 40
Non possono essere membri del comitato di controllo:
– i consiglieri comunali o i componenti degli organi di lavoro consiliari,
– il sindaco e i vice sindaci,
– i membri dei consigli delle unità territoriali minori del comune,
– il segretario comunale,
– i lavoratori impiegati all’amministrazione comunale, e
– i componenti degli organi direttivi delle organizzazioni finanziate dal bilancio comunale.
Il consiglio comunale verifica l’incompatibilità della carica di membro del comitato di controllo su proposta del competente organo di lavoro consiliare.
articolo 41
Il comitato di controllo ha il proprio presidente e il sostituto del presidente, nominati dai membri del comitato di controllo in seno alla seduta costitutiva dello stesso. Il presidente conduce e organizza il lavoro del comitato di controllo.
Il presidente del comitato di controllo rappresenta il comitato di controllo.
articolo 42
Il singolo membro del comitato di controllo non deve deliberare in merito a questioni concernenti il controllo di un utente dei fondi pubblici o del suo rappresentante legale, dei membri dell’organo di gestione o dei soggetti responsabili dello stesso utente, con i quali il membro del comitato di controllo sia in rapporto di parentela in linea retta o collaterale fino al quarto grado, anche nel caso in cui il legame coniugale sia cessato, o si tratti di un legame extraconiugale. Il singolo membro del comitato di controllo non deve esercitare il controllo qualora sia impiegato presso l’utente dei fondi pubblici sottoposto a controllo, o qualora dalla cessazione del rapporto di lavoro presso il detto utente dei fondi pubblici siano passati meno di tre anni.
Nel caso in cui constati che sussistano motivi di esclusione ai sensi del primo comma di questo articolo, il membro del comitato di controllo provvede a comunicare immediatamente il fatto al presidente del comitato di controllo. Il comitato di controllo approva la deliberazione sull’esclusione del membro del comitato di controllo.
Qualora un membro del comitato di controllo ritenga che durante l’attuazione del controllo di un utente dei fondi pubblici si siano verificate circostanze che facciano sorgere dubbi in merito alla sua imparzialità e obiettività, il membro del comitato di controllo comunica immediatamente il fatto al presidente del comitato di controllo. Il comitato di controllo decide se le circostanze siano di natura tale da richiedere l’esclusione del membro dalla procedura di controllo.
articolo 43
I fondi per l’attività del comitato di controllo vengono stabiliti dal consiglio comunale e sono parte integrante del bilancio comunale di previsione.
L’ammontare necessario dei fondi viene stabilito nel piano finanziario redatto in base al programma annuale dei controlli.
Il firmatario degli ordini di emissione dei fondi per l’attività del comitato di controllo è il sindaco; il sindaco ha la facoltà di demandare la competenza in oggetto al presidente del comitato di controllo.
articolo 44
Il comitato di controllo opera in sedute, le quali possono venir convocate su iniziativa dal presidente del comitato di controllo. Il presidente del comitato di controllo ha il dovere di convocare la seduta del comitato di controllo se a richiederlo sono il sindaco o il consiglio comunale. Nel caso in cui il presidente non convochi la seduta del comitato di controllo entro i dieci giorni successivi alla presentazione della relativa richiesta, la seduta può venir convocata dal sindaco.
La seduta costitutiva del comitato di controllo viene convocata dal sindaco.
articolo 45
Le modalità di lavoro del comitato di controllo vengono stabilite nell’apposito regolamento, approvato dallo stesso comitato di controllo. Nel regolamento dei lavori il comitato di controllo disciplina l’organizzazione del proprio lavoro, i diritti e i doveri del presidente e dei membri del comitato di controllo nell’espletamento del controllo, il lavoro dei periti e degli altri collaboratori esterni, le modalità di deliberazione nonché le modalità di documentazione del lavoro del comitato di controllo.
articolo 46
Il comitato di controllo esegue il controllo sulla base della delibera sull’introduzione del controllo.
Il comitato di controllo ha la facoltà di autorizzare un gruppo di almeno tre membri del comitato di controllo ad attuare determinate operazioni dirette di controllo.
articolo 47
La delibera sull’introduzione del controllo deve indicare la denominazione, la sede e il campo d’attività dell’utente dei fondi pubblici (parte sottoposta a controllo), l’oggetto e il periodo dell’operazione di controllo nonché i nominativi dei membri del comitato di controllo autorizzati all’attuazione diretta dell’operazione di controllo.
Vanno messi a conoscenza della delibera sull’introduzione del controllo anche il sindaco e il consiglio comunale.
articolo 48
Dagli utenti dei fondi pubblici il comitato di controllo può richiedere:
– di fornirgli le necessarie informazioni e relazioni,
– di permettergli di visionare la documentazione d’ufficio riguardante il consumo dei fondi pubblici.
articolo 49

Attuata l’operazione diretta di controllo, i membri autorizzati del comitato di controllo redigono la proposta di relazione preliminare sul controllo effettuato, la quale viene confermata da parte del comitato di controllo. Il comitato di controllo invia la relazione preliminare all’utente dei fondi pubblici sottoposto a controllo, e al sindaco.
Entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna della relazione preliminare, l’utente dei fondi pubblici sottoposto a controllo può presentare le proprie osservazioni in merito. Il comitato di controllo ha il dovere di vagliare le osservazioni dell’utente e pronunziarsi in merito. Nel caso in cui non accolga le dette osservazioni, il comitato di controllo è tenuto ad addurre i motivi a sostegno della propria decisione.
In base alle constatazioni ed all’esame delle osservazioni di cui ai commi primo e secondo di questo articolo, il comitato di controllo approva la relazione definitiva. Nella relazione definitiva il comitato di controllo può proporre che l’utente dei fondi pubblici, in merito al quale sono state accertate irregolarità riguardanti l’utilizzo dei fondi pubblici, elimini, rimedi o armonizzi le irregolarità rilevate. Nella relazione definitiva il comitato di controllo può fissare il termine per il rimedio alle irregolarità rilevate.
Il comitato di controllo invia la relazione definitiva anche al sindaco e al consiglio comunale.

articolo 50
Il consiglio comunale, il sindaco e l’organo dell’utente dei fondi pubblici sottoposto al controllo hanno l’obbligo di esaminare la relazione del comitato di controllo e di attenersi ai suggerimenti ed alle proposte in essa contenute, in conformità alle rispettive competenze.
articolo 51
Il lavoro del comitato di controllo è pubblico. Il soggetto autorizzato all’informazione del pubblico è il presidente del comitato di controllo. Il comitato di controllo può rendere pubblica la propria relazione quando questa è definitiva.
Nell’attuazione del proprio lavoro il comitato di controllo ha il dovere di tutelare i dati personali nonché i segreti di stato, ufficiali e professionali, definiti tali dalla legge o da altre prescrizioni, oppure dagli atti del consiglio comunale o delle organizzazioni degli utenti dei fondi di bilancio; il comitato di controllo ha il dovere di svolgere il proprio lavoro nel rispetto della dignità, del buon nome e dell’integrità dell’individuo.
Il comitato di controllo disciplina le modalità di tutela dei dati di cui al secondo comma di questo articolo nell’apposito regolamento.
articolo 52
In merito a determinate questioni il comitato di controllo può rilasciare il proprio parere.
Il comitato di controllo rilascia il parere su sua stessa iniziativa o su proposta del singolo utente dei fondi pubblici.
articolo 53
Il comitato di controllo relaziona il consiglio comunale sulle proprie constatazioni minimo una volta all’anno.
3. Sindaco
articolo 54
Il sindaco rappresenta il comune in giudizio e avverso terzi.
articolo 55
Il sindaco viene eletto dai cittadini che risiedono nel territorio del comune.
articolo 56
Il sindaco espleta le seguenti mansioni:
– sottopone in approvazione del consiglio comunale il bilancio di previsione e il conto consuntivo del bilancio preventivo, decreti e altri atti di competenza del consiglio comunale;
– cura l’attuazione delle decisioni adottate dal consiglio comunale;
– risponde dell’attuazione del bilancio comunale;
– è il firmatario delle disposizioni sull’utilizzo dei mezzi finanziari;
– convoca e presiede il consiglio comunale e provvede al mantenimento dell’ordine alle sedute consiliari;
– sottopone questioni in esame agli organi di lavoro consiliari;
– firma i decreti e gli altri atti accolti dal consiglio comunale;
– è il capo dell’amministrazione comunale e ne conduce, controlla e dirige il lavoro;
– cura la pubblicazione dello statuto, dei decreti e degli altri atti generali del comune;
– decide dei diritti e degli obblighi dei lavoratori, derivanti dal loro impiego nell’amministrazione comunale;
– emana prescrizioni per l’attuazione dei decreti e di altri atti;
– decide in merito ai conflitti di competenza tra gli organi dell’amministrazione comunale;
– accoglie misure temporanee d’emergenza;
– indice le elezioni anticipate del consiglio comunale;
– collabora con altri enti locali e con l’unità amministrativa;
– propone al consiglio comunale l’alienazione di una parte del patrimonio comunale;
– nomina il comandante della protezione civile, i comandanti locali e di settore nonché i comandi della protezione civile;
– espleta mansioni di competenza consiliare, quando il consiglio comunale non può riunirsi a causa di circostanze straordinarie,
– svolge altre mansioni su autorizzazione del consiglio comunale,
– svolge altre mansioni in conformità alle norme di legge, a questo Statuto e ai decreti.
articolo 57
Il comune ha al massimo tre vice sindaci, i quali assistono il sindaco nell’espletamento del suo lavoro, lo sostituiscono in caso di assenza e svolgono, dietro autorizzazione del sindaco, determinate mansioni di competenza del sindaco.
I vice sindaci vengono nominati ed esonerati, su proposta del sindaco, dal consiglio comunale, tra i componenti del consiglio stesso. Uno dei vice sindaci viene nominato con il consenso della Comunità autogestita della nazionalità italiana. I particolari relativi alla nomina dei vice sindaci vengono definiti nel regolamento di procedura del consiglio comunale.
articolo 58
Il sindaco può decidere di espletare la carica di sindaco come una carica professionale.
Le cariche dei vice sindaci sono di regola cariche non professionali. Dietro proposta del sindaco il vice sindaco può decidere di espletare la propria carica come carica professionale. La relativa decisione è di spettanza del consiglio comunale.
articolo 59
Il sindaco trattiene la pubblicazione di un atto generale del comune se lo considera non conforme alla Costituzione o alla legge, e propone al consiglio comunale di riesaminarlo alla seduta consiliare successiva; il sindaco ha l’obbligo di addurre le ragioni del trattenimento della pubblicazione. Se il consiglio comunale insiste nella propria decisione, l’atto generale viene pubblicato; il sindaco può rivolgere alla corte costituzionale la richiesta di valutare la conformità dell’atto in questione con la Costituzione e con le leggi.
Il sindaco trattiene l’attuazione di una decisione consiliare che considera illegale o contraria allo statuto o ad un altro atto generale del comune, proponendo al consiglio comunale di riesaminarla alla successiva seduta consiliare e motivando il trattenimento della decisione consiliare. In tal caso il sindaco informa il competente ministero dell’illegalità della decisione adottata dal consiglio comunale. Se il consiglio comunale riconferma la decisione accolta il sindaco può rivolgersi alla corte costituzionale.
Nel caso in cui la decisione consiliare riguardi una questione demandata al comune con apposita legge, il sindaco avvisa il competente ministero dell’illegalità o dell’inadeguatezza della decisione in oggetto.
V. COMUNITÀ NAZIONALE AUTOCTONA ITALIANA
articolo 60
Per l’attuazione dei diritti particolari assicurati loro dalla Costituzione, dalle leggi e da questo Statuto, per la realizzazione delle proprie esigenze e dei propri interessi e per la collaborazione organizzata alle questioni di pubblico interesse, gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana istituiscono la Comunità autogestita della nazionalità italiana.
articolo 61
Agli organi comunali e agli altri organi dell’ente locale la Comunità autogestita della nazionalità italiana avanza mozioni, iniziative e pareri su tutte le questioni di propria competenza.
Gli organi comunali e gli altri organi dell’ente locale hanno l’obbligo di esaminare e di assumere una posizione in merito alle iniziative di cui al comma precedente.
articolo 62
Per il tramite dei rappresentanti della Comunità nazionale italiana al consiglio comunale, la Comunità autogestita della nazionalità italiana da il consenso alle disposizioni di questo Statuto che influiscono in modo diretto sulla posizione e sui diritti della Comunità nazionale italiana, sanciti dalla Costituzione e dalle leggi, da il consenso agli atti particolari ed agli altri documenti e questioni riguardanti l’attuazione dei diritti particolari ed il finanziamento della Comunità nazionale italiana.
VI. FORME DIRETTE DI DELIBERAZIONE
articolo 63
Sono forme dirette di partecipazione dei cittadini alle decisioni del comune:
– il comizio dei cittadini,
– il referendum, e
– l’iniziativa popolare.
1. Comizio dei cittadini
articolo 64
In seno al detto comizio i cittadini:
– dibattono questioni relative all’autonomia locale,
– discutono sul lavoro dei singoli organi comunali, ovvero sul lavoro degli organi delle comunità locali, quando il comizio viene convocato per il territorio di una comunità locale,
– discutono sulle modificazioni del territorio del Comune di Isola o del territorio della comunità locale,
– dibattono proposte di associazione del comune in enti di autonomia locale maggiori,
– dibattono la problematica locale,
– avanzano pareri e iniziative in merito a questioni di competenza dell’ente locale.
articolo 65
Il comizio dei cittadini può essere convocato per tutto il comune, oppure per una singola comunità locale, qualora la questione da trattare in seno al comizio interessi solo gli abitanti di questa stessa comunità locale.
Il sindaco può convocare il comizio dei cittadini:
– su sua iniziativa,
– su iniziativa del consiglio comunale, oppure
– su iniziativa del consiglio della comunità locale.
Il sindaco ha il dovere di convocare il comizio dei cittadini su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori residenti nel comune ovvero nella parte dello stesso per la quale il comizio viene convocato. Il numero corrispondente alla detta percentuale viene stabilito in base al più recente registro degli aventi diritto al voto residenti nel comune.
Il sindaco convoca il comizio dei cittadini pubblicando la deliberazione di convocazione del comizio dei cittadini nel bollettino ufficiale e nel modo localmente consueto, nei locali dell’amministrazione comunale ed in quelli delle comunità locali. La deliberazione di convocazione del comizio dei cittadini deve essere pubblicata con l’anticipo minimo di quindici giorni dalla data prevista per il comizio.
Se il comizio viene convocato per l’intero territorio del comune, il sindaco può convocarlo in modo da convocare un comizio separato per ognuna delle comunità locali.
articolo 66
La richiesta di convocazione del comizio di cittadini può essere presentata al sindaco da parte di ognuno dei cittadini, da parte di un partito politico o di un’altra forma associativa di cittadini. Il partito politico o altra forma associativa designano il proprio rappresentante che parteciperà al comizio dei cittadini.
La richiesta deve contenere quanto segue:
– la richiesta di convocazione del comizio dei cittadini debitamente motivata e l’obiettivo che si intende raggiungere,
– la proposta che il comizio venga convocato o per l’intero comune o per una sua parte,
– le generalità del richiedente: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza,
– data di inoltro della richiesta,
– firma del richiedente.
La richiesta deve essere sostenuta dalle firme di almeno il cinque per cento degli elettori residenti nel territorio del comune, oppure della comunità locale, qualora la richiesta di convocazione si riferisca solo al territorio di questa stessa comunità locale. Le firme vanno apposte all’elenco dei sostenitori contenente le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza e firma del sostenitore.
Il sindaco ha il dovere di esaminare la richiesta di convocazione del comizio dei cittadini entro i tre giorni successivi.
Nel caso in cui il sindaco abbia constatato che la richiesta non contiene gli elementi prescritti di cui al secondo comma di questo articolo, con apposita deliberazione convoca l’autore della richiesta affinché questi provveda a completarla, e fissa il termine entro il quale le insufficienze vanno eliminate, il quale comunque non deve essere superiore agli otto giorni successivi alla data in cui l’autore della richiesta ha ricevuto la deliberazione del sindaco.
Se l’autore della richiesta di convocazione del comizio dei cittadini non provvede a rimediare alle insufficienze entro il termine stabilito, il sindaco respinge la richiesta, emanando un’apposita deliberazione. L’autore dell’iniziativa ha il diritto di ricorrere contro la deliberazione del sindaco iniziando una causa di verifica della legalità della delibera presso il tribunale amministrativo.
In merito ai termini stabiliti in questo articolo vengono applicate le disposizioni generali della Legge sul procedimento amministrativo.
articolo 67
Al comizio dei cittadini deve partecipare almeno il cinque per cento degli elettori residenti nel territorio del comune oppure nel territorio di una determinata comunità locale, affinché le prese di posizioni, le proposte, le iniziative e i pareri approvati siano validi.
Nel caso in cui all’ora per la quale è stato convocato il comizio dei cittadini non sia presente il numero degli elettori richiesto di cui al precedente comma, l’inizio viene rinviato di 30 minuti, dopo di che per l’accoglimento valido delle decisioni è sufficiente il numero dei cittadini effettivamente presenti al comizio.
Il comizio dei cittadini accoglie le prese di posizione a maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto presenti al comizio.
Il sindaco ha il dovere di esaminare ed esprimersi in merito alle prese di posizione accolte in seno al comizio dei cittadini. Il sindaco comunica il proprio parere anche al consiglio comunale e all’autore della richiesta di convocazione del comizio dei cittadini.

articolo 68
I mezzi per la copertura delle spese di attuazione del comizio dei cittadini vengono assicurati dal consiglio comunale nel bilancio del Comune di Isola. Le spese della pubblica propaganda relativa al comizio dei cittadini sono a carico dell’organizzatore della stessa.
2. Referendum
articolo 69
Il referendum può essere del tipo di:
– referendum successivo, in merito agli atti generali del comune;
– referendum sull’autocontributo o su altre questioni, se così stabilito dalla legge;
– referendum consultivo, in merito a singole questioni di competenza del consiglio comunale.
articolo 70
Al referendum i cittadini decidono in merito agli argomenti contenuti negli atti generali del comune, ad eccezione del bilancio di previsione e il conto consuntivo comunale nonché degli atti generali con i quali in conformità alla legge vengono prescritte le imposte e gli altri tributi comunali. Il referendum si esegue sotto forma di referendum successivo, al quale i cittadini convalidano o respingono un atto generale del comune oppure singole disposizioni contenute nello stesso.
I cittadini possono decidere al referendum in merito all’autocontributo o anche in merito ad altre questioni, se così stabilito dalla legge. Il Referendum di cui al comma precedente si esegue in conformità alle norme della Legge sulle autonomie locali e della Legge sul referendum e sull’iniziativa popolare, a meno che la legge determinante e disciplinante il referendum non dia disposizioni diverse.
Per accertare il volere dei cittadini il consiglio comunale può indire, prima della deliberazione di determinate questioni di propria competenza, anche il referendum consultivo. Il referendum consultivo può venir indetto per l’intero comune o per una parte dello stesso. La decisione degli elettori espressa al referendum non vincola gli organi comunali.
articolo 71
Riguardo a un suo atto il consiglio comunale indice il referendum su proposta del sindaco o di un consigliere comunale, ed ha il dovere di indirlo su richiesta di almeno il cinque per cento degli elettori del comune. Il numero corrispondente alla detta percentuale viene stabilito in base al più recente registro degli aventi diritto al voto residenti nel comune. Il sindaco non può autorizzare un’altra persona a presentare la proposta di indizione del referendum.
L’iniziativa di indizione del referendum riguardo all’introduzione dell’autocontributo locale può essere presentata al consiglio comunale da parte del sindaco, da un consigliere comunale o dal consiglio della comunità locale. Al referendum i cittadini possono deliberare anche altre questioni, se così stabilito dalla legge.
Il consiglio comunale indice il referendum per il territorio di tutto il comune. Il consiglio comunale può indire il referendum anche per il territorio di una determinata comunità locale qualora l’argomento oggetto del referendum riguardi solo gli abitanti della detta comunità locale – ad esempio: l’introduzione dell’autocontributo locale, la modificazione del territorio della comunità locale, e simile.
articolo 72
È necessario inoltrare la proposta di indizione del referendum ovvero informare il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum entro i quindici giorni successivi all’approvazione dell’atto generale. Nel caso in cui sia stata inoltrata la proposta di indizione del referendum oppure rivolta agli elettori l’iniziativa di presentare la richiesta di indizione del referendum, il sindaco trattiene la pubblicazione dell’atto generale fino all’accoglimento della decisione in merito alla proposta o iniziativa avanzate, ovvero fino alla decisione accolta al referendum.
Se al referendum l’atto generale approvato o le singole disposizioni dello stesso vengono riconfermati, il sindaco è tenuto a pubblicare l’atto assieme alla pubblicazione dell’esito referendario. Se invece l’atto generale approvato o le singole disposizioni dello stesso vengono respinti al referendum, l’atto generale non viene pubblicato fino alla sua modificazione in considerazione del volere degli elettori. La decisione degli elettori espressa al referendum vincola il consiglio comunale fino alla fine del suo mandato.
articolo 73
La proposta di indizione del referendum che il sindaco o un consigliere comunale presentano per iscritto deve contenere i seguenti elementi:
– la richiesta di indizione del referendum,
– il quesito referendario chiaramente formulato,
– la motivazione della proposta.
La proposta viene messa all’ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio comunale.
Se la proposta non contiene tutti gli elementi di cui al primo comma di questo articolo, il consiglio comunale convoca il proponente affinché provveda, entro un determinato termine comunque non superiore a otto giorni, a completare la proposta e a sottoporla alla deliberazione del consiglio comunale. Se il proponente non adempie a questo obbligo si ritiene che la proposta non sia stata inoltrata.
Il consiglio comunale delibera soltanto le proposte corredate in conformità ai commi primo e terzo di questo articolo. La decisione di indizione del referendum è accolta se vi ha votato a favore la maggioranza di tutti i consiglieri comunali.
articolo 74
L’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum può essere avanzata da:
– ciascun elettore,
– un partito politico con sede nel comune, o
– il consiglio della comunità locale.
Il partito politico designa il proprio rappresentante che collaborerà alla procedura di inoltro della richiesta di indizione del referendum ed all’attuazione del referendum.
articolo 75
L’autore dell’iniziativa deve informare per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum entro i quindici giorni successivi all’accoglimento dell’atto generale.
L’iniziativa deve contenere i seguenti elementi:
– la richiesta di indizione del referendum, sostenuta dalle firme di almeno duecento elettori, apposte dai medesimi all’elenco contenente le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza, e firma dell’elettore;
– il quesito referendario chiaramente formulato;
– la motivazione della richiesta.
articolo 76
L’autore informa per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di indizione del referendum, e presenta l’iniziativa al sindaco. Qualora il sindaco ritenga che l’iniziativa e la richiesta non siano formulate ai sensi del precedente articolo, o che siano contrarie alla legge e allo statuto comunale, ne informa l’autore entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’iniziativa, chiamandolo ad eliminare le incongruenze constatate entro i prossimi otto giorni. Se l’autore dell’iniziativa manca a quest’obbligo si ritiene che l’iniziativa non sia stata inoltrata; il sindaco ne avvisa immediatamente l’autore dell’iniziativa e il consiglio comunale.
articolo 77
Entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’avviso di cui all’articolo 77 l’autore dell’iniziativa può esigere che la decisione del sindaco venga sottoposta a verifica della corte costituzionale. Avendo trovato la decisione infondata, la corte costituzionale la invalida.
articolo 78
Gli elettori appoggiano la richiesta di indizione del referendum apponendo la propria firma agli appositi elenchi o tramite la sottoscrizione personale del modulo di appoggio. In conformità alla legge la forma di appoggio viene definita dal sindaco.
articolo 79
Si ritiene che la richiesta di indizione del referendum sia stata inoltrata se entro il termine prescritto è stata appoggiata dalle firme del numero prescritto di elettori.
articolo 80
In virtù delle norme di legge a indire il referendum è il consiglio comunale. L’atto di indizione del referendum viene pubblicato nel bollettino ufficiale del comune.
articolo 81
Tra la data di indizione e il giorno di attuazione del referendum non devono trascorrere meno di trenta né più di quarantacinque giorni.
Per tutte le altre questioni, non contemplate dalla Legge sulle autonomie locali o da questo Statuto, viene applicata la Legge sul referendum e l’iniziativa popolare.
articolo 82
Il consiglio comunale assicura i mezzi per l’attuazione del referendum in merito a un atto consiliare o un’altra decisione, nonché i mezzi per l’attuazione del referendum consultivo, nel bilancio comunale. Le spese legate all’organizzazione e all’attuazione della procedura concernente l’iniziativa e la richiesta referendaria sono a carico del proponente. Le spese della propaganda pubblica relativa al referendum sono a carico dell’organizzatore.
3. Iniziativa popolare
articolo 83
Un numero di elettori non inferiore al cinque per cento degli elettori del comune può far richiesta di rilascio o di invalidazione di un atto generale o di un’altra decisione rientrante nelle competenze del consiglio comunale o di un altro organo comunale (nel testo a seguire: richiesta). Il numero degli elettori corrispondente alla percentuale prescritta viene determinato in base ai più recenti elenchi ufficiali degli aventi diritto al voto.
articolo 84
L’iniziativa rivolta agli elettori di presentare richiesta può essere avanzata da:
– ciascun elettore,
– un partito politico con sede nel comune, o
– il consiglio della comunità locale.
Il partito politico designa il proprio rappresentante che collaborerà alla procedura di inoltro della richiesta e di attuazione dell’iniziativa popolare.
articolo 85
L’autore dell’iniziativa deve informare per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta di invalidazione di un atto generale o di un’altra decisione di competenza del consiglio comunale o di un altro organo comunale, entro i quindici giorni successivi all’accoglimento dell’atto generale o altra decisione alla quale la richiesta si riferisce.
L’iniziativa deve contenere i seguenti elementi:
– la richiesta di rilascio o di invalidazione di un atto generale o di un’altra decisione di competenza del consiglio comunale o di un altro organo comunale, sostenuta dalle firme di almeno duecento elettori, apposte dai medesimi all’elenco contenente le generalità dei firmatari: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e comune di residenza, e firma dell’elettore;
– la motivazione della richiesta.
articolo 86
L’autore informa per iscritto il consiglio comunale dell’iniziativa rivolta agli elettori di presentare la richiesta in oggetto, e presenta l’iniziativa al sindaco. Qualora il sindaco ritenga che l’iniziativa e la richiesta non siano formulate ai sensi dell’articolo 85, o che siano in contrasto con la legge e con lo statuto comunale, ne informa l’autore entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’iniziativa, chiamandolo ad eliminare le incongruenze constatate entro i prossimi otto giorni. Se l’autore dell’iniziativa manca a quest’obbligo si ritiene che l’iniziativa non sia stata inoltrata; il sindaco ne avvisa immediatamente l’autore dell’iniziativa e il consiglio comunale.
articolo 87
Entro gli otto giorni successivi alla presa in consegna dell’avviso di cui all’articolo 87 l’autore dell’iniziativa può esigere che la decisione del sindaco venga sottoposta a verifica della corte costituzionale. Avendo trovato la decisione infondata, la corte costituzionale la invalida.
articolo 88
Gli elettori appoggiano la richiesta di indizione del referendum apponendo la propria firma agli appositi elenchi o tramite la sottoscrizione personale del modulo di appoggio. In conformità alla legge la forma di appoggio viene definita dal sindaco.
articolo 89
Si ritiene che la richiesta sia stata inoltrata se entro il termine prescritto è stata appoggiata dalle firme del numero prescritto di elettori.
L’organo al quale la richiesta è stata indirizzata ha il dovere di prendere una decisione in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi.
VII. AMMINISTRAZIONE COMUNALE
articolo 90
L’organizzazione dell’amministrazione comunale viene definita, su proposta del sindaco, nell’apposito decreto.
Il capo dell’amministrazione comunale è il sindaco; a dirigere direttamente il lavoro dell’amministrazione comunale è il direttore dell’amministrazione comunale, nominato ed esonerato dal sindaco.
VIII. PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DEL COMUNE
articolo 91
Il patrimonio del comune consiste dei beni mobili e immobili di sua proprietà, dei mezzi finanziari e dei diritti.
Il comune deve gestire il proprio patrimonio da buon padrone.
articolo 92
Il comune ricava fondi da fonti proprie, dai mezzi dello Stato, da donazioni e da indebitamenti conformi alla legge.
articolo 93
Le entrate e le spese per le singole finalità di finanziamento della spesa pubblica sono comprese nel bilancio di previsione comunale, il quale viene elaborato in conformità alla legge.
I mezzi di bilancio possono venir destinati solo alle finalità stabilite nel bilancio.
Il responsabile dell’attuazione del bilancio è il sindaco, a meno che per un determinato caso un decreto non dia disposizioni diverse.
articolo 94
Il comune può indebitarsi solo in base alla legge. A decidere sull’indebitamento è il consiglio comunale.
Le aziende pubbliche, gli enti pubblici e i fondi di cui il comune è fondatore possono indebitarsi solo con il consenso del consiglio comunale.
In conformità alla legge, in qualità di fondatore il comune può fare da garante dell’adempimento degli obblighi delle aziende pubbliche, degli enti pubblici e dei fondi. La relativa decisione spetta al consiglio comunale.
articolo 95
Per le altre questioni non contemplate nel presente Statuto viene applicata la legge che disciplina il finanziamento dei comuni.
IX. PUBBLICI SERVIZI COMUNALI
articolo 96
Il comune assicura il funzionamento dei pubblici servizi da esso determinati e dei pubblici servizi determinati per legge.
Il comune assicura il funzionamento dei pubblici servizi locali:
– direttamente tramite i servizi comunali (l’amministrazione comunale),
– con l’istituzione di enti pubblici e aziende pubbliche,
– con l’assegnazione di attività in concessione,
– tramite investimenti di capitale in attività di soggetti di diritto privato.
articolo 97
In base alla legge il decreto consiliare determina i tipi dei pubblici servizi, le condizioni dello svolgimento delle attività nonché le modalità e le forme del loro espletamento.
Il consiglio comunale può istituire mediante decreto un’azienda pubblica, un ente pubblico o un fondo.
Il finanziamento dei pubblici servizi comunali procede in conformità alla legge e al decreto.
articolo 98
Per incrementare l’economicità e l’efficienza dell’esercizio dei pubblici servizi, il comune può istituire assieme ad altri comuni un ente pubblico o un’azienda pubblica.
articolo 99
Il comune può istituire un organo comunale di avvocatura di difesa. Assieme ad altri comuni il comune può istituire un organo comune di avvocatura di difesa.
X. ATTI GENERALI E PARTICOLARI DEL COMUNE
articolo 100
Gli atti generali e particolari del comune devono basarsi sulla Costituzione, sulle leggi e sulle prescrizioni legislative.
Gli atti generali e particolari possono essere approvati, nell’ambito delle rispettive competenze, dal consiglio comunale o dal sindaco.
1. Atti generali del comune
articolo 101
Il consiglio comunale approva lo statuto del comune e il regolamento di procedura del consiglio comunale.
Il consiglio comunale approva decreti, disposizioni, regolamenti e istruzioni come atti giuridici generali. Le disposizioni, i regolamenti e le istruzioni possono essere approvati anche dal sindaco, nell’ambito delle sue competenze.
Il consiglio comunale approva piani ambientali e altri piani di sviluppo del comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune.
articolo 102
Lo statuto è l’atto generale fondamentale del comune, il quale viene approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi di tutti i consiglieri.
articolo 103
Hanno la facoltà di avanzare l’iniziativa di modificazione dello statuto:
– il sindaco,
– un gruppo di almeno sette consiglieri,
– un gruppo di non meno del cinque per cento dei cittadini aventi diritto al voto, con l’applicazione del procedimento prescritto per l’iniziativa popolare.
articolo 104
Il regolamento di procedura del consiglio comunale, approvato dallo stesso a maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti, disciplina l’organizzazione e le modalità di lavoro del consiglio comunale, i diritti e gli obblighi dei consiglieri comunali e il procedimento di approvazione degli atti generali.
articolo 105
Mediante decreti il comune disciplina le questioni di propria competenza, e le questioni demandategli se così stabilito dalla legge.
articolo 106
Mediante disposizioni il comune disciplina determinate condizioni di importanza generale e le modalità di procedere nelle suddette questioni.
articolo 107
I regolamenti analizzano i particolari delle singole norme dello statuto o di un decreto, relativi alla loro attuazione.
articolo 108
Mediante istruzioni si possono specificare le modalità di lavoro degli organi dell’amministrazione comunale nell’attuazione delle norme dello statuto o di un decreto.
articolo 109
Nel bilancio di previsione comunale vengono ripartite tra le singole destinazioni del finanziamento della spesa pubblica del comune tutte le entrate e le spese di bilancio.
In conformità alla legge il consiglio comunale approva anche il conto consuntivo del bilancio di previsione e il bilancio patrimoniale del comune.

articolo 110
Le prescrizioni del comune devono essere pubblicate ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo diverse disposizioni contenute nelle stesse.
Le prescrizioni di cui al primo comma vengono pubblicate dal sindaco dopo quindici giorni dal loro accoglimento.
Le prescrizioni di cui al primo comma vengono pubblicate nel bollettino ufficiale stabilito dal consiglio comunale.
2. Atti particolari del comune
articolo 111
Sono atti particolari degli organi comunali le decisioni e le deliberazioni relative a questioni amministrative di competenza del comune, a questioni demandate al comune e alle pubbliche autorizzazioni.
Il consiglio comunale può rilasciare atti particolari di propria competenza.
articolo 112
Nel corso del procedimento amministrativo gli organi amministrativi decidono in merito ai diritti e agli obblighi di individui e persone giuridiche nonché in merito ai loro interessi giuridici in questioni amministrative.
La decisione di secondo grado relativa ai ricorsi avverso atti particolari rilasciati dagli organi amministrativi in procedimenti amministrativi è di spettanza del sindaco.
La decisione relativa ai ricorsi avverso atti particolari rilasciati in merito a questioni amministrative demandate al comune è di spettanza del competente organo statale.
La decisione relativa alla legalità degli atti particolari passati in giudicato è di spettanza del tribunale preposto alle cause amministrative.
XI. TUTELA DEL COMUNE IN RAPPORTO ALLO STATO
E AD ENTI DI AUTONOMIA LOCALE MAGGIORI
articolo 113
Il sindaco inoltra alla corte costituzionale la richiesta di valutazione della costituzionalità e della legalità delle prescrizioni statali che interferiscono nello status costituzionale e nei diritti del comune, o delle prescrizioni di un ente di autonomia locale maggiore che interferiscono nei diritti del comune senza la sua autorizzazione ovvero senza il suo consenso.

articolo 114
Tramite causa amministrativa il sindaco può contestare atti e provvedimenti amministrativi concreti, con i quali gli organi statali esercitano il controllo autoritario.
articolo 115
Previa approvazione, da parte della Camera di Stato, di leggi o altre prescrizioni che in conformità alla Costituzione concernano gli interessi degli enti di autonomia locali, su proposta del sindaco il consiglio comunale esprime il proprio parere in merito.
XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
articolo 116
Entro il mese successivo all’approvazione dello statuto il consiglio comunale accoglie il proprio regolamento di procedura e l’atto sull’organizzazione e il campo di attività dell’amministrazione comunale. Il sindaco emana l’atto sulla sistemazione dei posti di lavoro nell’amministrazione comunale entro il mese successivo all’approvazione dell’atto sull’organizzazione e il campo di attività dell’amministrazione comunale.
Entro il mese successivo all’entrata in vigore di questo Statuto devono essere adeguati alle norme dello stesso gli statuti di tutte le comunità locali nel territorio del Comune di Isola.
articolo 117
Restano in vigore i decreti e gli altri atti approvati dall’Assemblea del Comune di Isola, dall’Assemblea della Comunità dei comuni costieri Capodistria, dal Consiglio esecutivo dell’Assemblea del Comune di Isola o dal Consiglio esecutivo della Comunità dei comuni costieri Capodistria, purché compatibili con la legislazione vigente.
articolo 118
Le questioni che secondo le prescrizioni di cui all’articolo precedente sono di competenza dell’Assemblea del Comune di Isola divengono di competenza del Consiglio del Comune di Isola, le questioni di competenza del Consiglio esecutivo divengono di competenza del sindaco, le questioni di competenza degli organi amministrativi comunali diventano invece di competenza dell’amministrazione comunale, salvo diverse disposizioni stabilite dal presente Statuto oppure da un decreto o una deliberazione consiliare.
articolo 119
Il giorno dell’entrata in vigore del presente Statuto cessano di aver effetto lo Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale, n. 8/95), la Delibera statutaria n. 013-3/94 datata 29. dicembre 1994 (Bollettino Ufficiale, n. 23/94), la Delibera statutaria n. 013-3/94 datata 21. dicembre 1998 (Bollettino Ufficiale, n. 1/98) e il Decreto sulle comunità locali nel territorio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale, n. 3/96).

articolo 120
Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.
Il Sindaco
Breda PE?AN
Numero: 015-02-1/98
Data: 25.10.1999