2002 – Statuto della Città di Rovigno

Ai sensi dell’articolo 46 delle Seconde modifiche e integrazioni allo Statuto della città di Rovigno (Bollettino ufficiale della città di Rovigno, n. 3/02), il Comitato per lo Statuto, il Regolamento di procedura e le prescrizioni, alla seduta tenutasi il 3 giugno 2002, ha stabilito il testo emendato dello Statuto della città di Rovigno.
Il testo emendato dello Statuto della città di Rovigno comprende lo Statuto della città di Rovigno (Bollettino ufficiale della città di Rovigno, n.9/95), le Prime modifiche e integrazioni allo Statuto della città di Rovigno (Bollettino ufficiale della città di Rovigno, n. 2/01), le Seconde modifiche e integrazioni allo Statuto della città di Rovigno (Bollettino ufficiale della città di Rovigno, n. 2/02), nei quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore.

S T A T U T O
DELLA CITTA’ DI ROVIGNO
testo emendato
I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1

La città di Rovigno è un’unità di autogoverno locale in seno alla Regione Istriana e alla Repubblica di Croazia in cui i cittadini, in base alla Costituzione della Repubblica di Croazia, alla Legge e a questo Statuto, decidono delle proprie necessità e dei propri interessi d’importanza civica direttamente o per il tramite di organismi elettivi.
Articolo 2
La denominazione della città è: GRAD ROVINJ – CITTÀ DI ROVIGNO.
La sede della città è nel palazzo del Consiglio – municipio, sito in Piazza Matteotti 2.
La città di Rovigno ha prerogativa di persona giuridica.
Articolo 3
Il territorio della città di Rovigno è definito dalla Legge.
Il territorio della città di Rovigno confina con i comuni di Valle, Canfanaro, San Lorenzo e Orsera.
I confini della città si possono cambiare a seconda delle modalità e il procedimento prescritti dalla Legge.
Articolo 4
La città di Rovigno ha il suo stemma, la sua bandiera e il suo timbro.
L’aspetto e l’uso dello stemma, della bandiera e del timbro vengono definiti da una decisione particolare.
Articolo 5
Nel rispetto di una tradizione secolare, il 16 settembre, festa di Sant’Eufemia, patrona della città, viene celebrato come Giornata della città.
Articolo 6
Tutti i cittadini della città godono degli stessi diritti.
Le peculiarità etniche e culturali autoctone della comunità nazionale italiana sono tutelate particolarmente da questo Statuto e da altri atti.
Articolo 7
Nella città di Rovigno è garantita la parità delle lingue croata e italiana.
Il modo in cui viene realizzato il principio del bilinguismo è definito dal presente Statuto e da altri atti.
Articolo 8
Determinate persone meritevoli per la città possono venir proclamate cittadini onorari.
Le condizioni e le modalità per tale nomina verranno stabilite da una decisione particolare.
La nomina a cittadino onorario è un atto di onoranza e non conferisce nessun particolare diritto, e può venir revocato qualora detta persona si dimostrasse indegna di tale onore.
Articolo 9
Onde far progredire lo sviluppo economico, sociale e culturale, la città di Rovigno realizza la collaborazione con i comuni e le città del territorio della Regione Istriana e del territorio delle altre regioni della Repubblica di Croazia, nonché con le unità locali all’estero, conformemente alla legge.
La delibera sull’instaurazione della collaborazione reciproca, nonché sul contenuto e le forme di tale collaborazione, ossia la stipulazione dell’accordo di collaborazione viene emanata dal Consiglio municipale.
Articolo 10
La città di Rovigno stimola il conseguimento delle condizioni per il libero rientro e l’acquisizione dello stato di cittadini a pieni diritti per tutti gli esuli e gli optanti del territorio della città di Rovigno e favorisce i loro rapporti con il paese natio.
II – COMPETENZE D’AUTOGOVERNO DELLA CITTÀ
Articolo 11
Onde sviluppare e rafforzare la propria autonomia locale, amministrativa, politica e finanziaria, sui principi e nei limiti dell’organizzazione statale e rispettando il retaggio storico-culturale e la tradizione, la Città sprona lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale.
Nel proprio ambito d’autogoverno in città vengono espletati gli affari d’importanza locale con i quali vengono realizzate direttamente le esigenze dei cittadini, e che in base alla costituzione o alla legge non sono stati assegnati agli organismi statali e in special modo i lavori che si riferiscono:
– all’assetto degli abitati e gli affari abitativi,
– alla pianificazione urbanistico-ambientale,
– agli affari comunali,
– all’assistenza dei bambini,
– alla previdenza sociale,
– alla tutela sanitaria primaria,
– all’educazione e all’istruzione elementare,
– alla cultura, alla cultura fisica e allo sport,
– alla tutela dei consumatori,
– alla tutela e allo sviluppo della natura,
– alla tutela antincendio e alla difesa civile.
I lavori di cui al comma 2 del presente articolo verranno svolti dalla città conformemente a leggi particolari che stabiliranno quali siano le mansioni che la città ha il dovere di organizzare, e che svolgerà qualora avesse assicurato le condizioni per il loro espletamento.
L’espletamento delle singole mansioni di cui al comma 2 del presente articolo può venir affidato all’autogoverno locale.
Articolo 12
La città promuove il progresso socio-economico che renderà possibile la valorizzazione delle peculiarità locali e il rispetto delle risorse naturali ed ambientali, migliora le condizioni di vita e lavoro, favorisce l’elevamento professionale delle singole persone e l’ammodernamento del sistema produttivo e dei servizi.
SVILUPPO ECONOMICO
Articolo 13
Nell’ambito della propria sfera d’azione la città decide dello sviluppo e assicura le condizioni per lo sviluppo delle attività economiche, e a tale riguardo può istituire le società commerciali e le istituzioni di sua proprietà conformemente alla legge.
Le società commerciali e le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo espletano le attività di propria competenza come servizio pubblico.
La città controlla il lavoro e tiene conto del lavoro razionale e legale delle società commerciali e delle istituzioni di sua proprietà.
Le società commerciali e le istituzioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno l’obbligo di informare regolarmente la Giunta municipale del proprio lavoro, ossia dell’operato nei termini stabiliti dal Consiglio municipale.
SVILUPPO SOCIALE
Articolo 14
La città stimola la partecipazione dei cittadini al lavoro dei propri enti, valuta le forme libere e volontarie di associazione e di partecipazione nella struttura e nel lavoro degli uffici e dei servizi cittadini.
Nell’ambito delle condizioni prescritte, la città partecipa finanziariamente e in altre maniere acconsentite, alle attività delle associazioni di cittadini.
Delle modalità di collaborazione di cui al comma 2 di questo articolo e delle forme di partecipazione a detta collaborazione, in armonia con il programma di lavoro delle associazioni di cittadini, decide il Consiglio municipale con una particolare decisione.
Articolo 15
Il lavoro e le attività degli enti che si occupano di tutela all’infanzia, educazione ed istruzione, scienza e cultura, sport, cultura fisica e tecnica, sanità e tutela sanitaria, previdenza sociale ed assistenza degli invalidi nonché il lavoro e le attività in altri settori, esercitati non a scopo di lucro, ma per sopperire le necessità generali degli abitanti della città, sono ritenuti di particolare interesse sociale.
SVILUPPO DELL’IDENTITÀ CULTURALE DELLA CITTÀ
Articolo 16
Nell’ambito delle sue competenze, la città favorisce e garantisce lo sviluppo di forme moderne di educazione ed istruzione permanente, il diritto all’istruzione, una politica aggiornata della scuola e di orientamento professionale e sostiene e promuove innovazioni didattiche nelle attività scolastiche ed extrascolastiche, pedagogicamente adatte ai bambini e ai giovani.
Articolo 17
Alle persone che usano singoli idiomi autoctoni locali – dialetti, viene garantito il diritto alle iniziative e all’attività culturale, nonché il diritto di stampa, il rispetto dei toponimi, degli usi e delle tradizioni popolari.
Articolo 18
La città favorisce ed appoggia finanziariamente, secondo le proprie possibilità, le attività delle società culturali e delle società di cultura fisica.
Articolo 19
La città garantisce l’autonomia culturale alla Comunità nazionale italiana e ai suoi appartenenti e in tale direzione crea le condizioni per la fondazione e l’attività di società specifiche come espressione dell’intento di salvaguardare l’identità nazionale e culturale di detta comunità.
TUTELA DEGLI AMBIENTI DEL RETAGGIO STORICO ED EDILIZIO
Articolo 20
La salvaguardia del patrimonio naturale e del retaggio storico, culturale ed edilizio riveste importanza particolare e a lungo termine, per cui si sostengono e sviluppano vari piani e programmi nel campo dell’educazione e dell’istruzione sulla linea del motto pedagogico “pensa globalmente – agisci localmente”.
Nel conseguimento di tale scopo possono venir costituiti particolari consigli e comitati di cittadini.
Articolo 21
Accanto alla tutela globale dell’ambiente, la città si cura particolarmente anche dello sfruttamento e della tutela del retaggio culturale e dell’ambiente naturale e a tale scopo definisce ed attua la politica di assestamento ambientale e di pianificazione dell’ambiente in rapporto agli impianti che vanno salvaguardati e restaurati e in tal maniera garantisce un armonico sviluppo sociale ed economico, una vita sana nonché il lavoro e il progresso delle generazioni odierne e future.
Articolo 22
Ai sensi della realizzazione della politica di cui all’articolo 21 di questo Statuto, la città garantisce una più efficiente tutela degli ambienti naturali particolarmente validi e protetti, proclamati riserve speciali, paesaggi importanti ed impianti protetti come le isole e la fascia costiera, il mare e il fondale del Canal di Leme e parte della Draga del Leme, il parco forestale “Punta Corrente”, la palude di Palù, la grotta di Romualdo e le “Cave di Monfiorenzo” e degli altri monumenti naturali registrati, dei monumenti d’orticoltura e delle zone monumentali, evidenziati dalla Legge sulla tutela della natura, dal Piano regolatore e dal Piano urbanistico della città nonché da particolari decisioni del Consiglio municipale.
Articolo 23
Nell’ambito delle sue competenze, la città salvaguarda particolarmente e provvede alla manutenzione della struttura edile urbana e rurale protetta e dell’architettura all’interno dell’ambiente delimitato dai confini di protezione, in conformità a decisioni particolari e mette in risalto il carattere eccezionale del tipo di città di ricca tradizione storica e del ruolo d’importante centro di avvenimenti sociali, economici e culturali, fatti che hanno determinato il suo valore specifico.
Articolo 24
Ai cittadini della città di Rovigno viene garantito il diritto d’accesso alle informazioni sulla situazione dell’ambiente naturale e delle risorse naturali, il diritto di essere consultati e di partecipare all’emanazione di decisioni in merito alle attività che influiranno in maniera significativa sull’ambiente.
REALIZZAZIONE DELLE NECESSITÀ LOCALI DEI CITTADINI
Articolo 25
Nell’ambito delle sue competenze, la città tiene conto delle necessità e degli interessi dei cittadini nel campo della salute pubblica (ambulatori, case della salute ed altro), della previdenza sociale, della qualità abitativa, dell’occupazione e di altre esigenze.
Nell’ambito delle sue competenze, la città garantisce il soddisfacimento delle necessità locali dei cittadini nel settore delle attività comunali e a tale scopo:
– può fondare società commerciali e istituzioni,
– emana le basi del piano della città in tale settore,
– stabilisce le modalità in cui vanno raccolti i mezzi necessari alla prestazione dei servizi comunali,
– decide della costruzione di impianti e sistemi necessari all’esercizio delle attività comunali,
– vigila il lavoro delle organizzazioni comunali,
– esercita anche altri affari in conformità alla legge.
Articolo 26
Gli affari menzionati nelle disposizioni degli articoli del Capitolo secondo di questo Statuto si definiscono con più precisione nell’ambito delle competenze degli organismi municipali, in conformità alla legge, a questo Statuto e alle decisioni del Consiglio municipale e della Giunta municipale.
Nell’esercizio degli affari che rientrano nelle sue competenze d’autogoverno, la città può decidere in merito a tutto ciò che non è vietato dalla legge.
Articolo 27
Singoli lavori nell’ambito dell’autogoverno locale possono venir trasferiti alla Regione Istriana, ossia all’autogoverno locale, con la delibera del Consiglio municipale.
Il Consiglio municipale può richiedere dall’assemblea regionale, con il consenso dell’organismo centrale dell’amministrazione statale competente per gli affari dell’autogoverno locale e territoriale (regionale), che gli venga affidato l’espletamento di determinati affari nell’ambito dell’autogoverno della Regione Istriana, qualora la città potesse assicurare entrate sufficienti per il loro espletamento.
III – TUTELA DELLA PECULIARITÀ ETNICA E CULTURALE AUTOCTONA DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA E DEI SUOI APPARTENENTI
Articolo 28
Sul territorio della città di Rovigno la lingua croata e la lingua italiana sono paritetiche.
Allo scopo di cui al comma 1 di questo articolo vengono create le condizioni indispensabili a garantire che la completa vita pubblica ed ufficiale della città si svolga nella parità di tutte e due le lingue e le scritture.
Articolo 29
Nell’abitato della città di Rovigno l’uso paritetico ufficiale della lingua e della scrittura della minoranza nazionale italiana viene realizzato:
1) nell’attività degli organismi rappresentativi ed esecutivi della città,
2) nel procedimento dinanzi agli organismi amministrativi della città.
Gli organismi di cui al comma 1 del presente articolo renderanno possibile l’uso e riconosceranno la validità dei documenti legali redatti sul territorio della Repubblica di Croazia anche quando sono stati stilati nella lingua e scrittura italiana.
Articolo 30
Nell’abitato della città di Rovigno l’attività del Consiglio e della Giunta municipale si svolge in lingua croata e in lingua italiana.
Al consigliere, al membro della Giunta o al cittadino si assicurerà, in lingua croata e in lingua italiana:
1. il recapito del materiale per la seduta del Consiglio e della Giunta municipale,
2. la stesura del verbale e la pubblicazione delle conclusioni,
3. la pubblicazione degli avvisi e degli inviti ufficiali ai rappresentanti degli organismi esecutivo e amministrativi della città, come pure del materiale per la seduta dell’organismo rappresentativo ed esecutivo.
Nell’abitato della città di Rovigno si assicura il bilinguismo, con lettere della stessa grandezza:
1. nello scrivere il testo dei timbri,
2. nello scrivere le tabelle degli organismi rappresentativi, esecutivi e amministrativi della città, come pure delle persone giuridiche che hanno autorizzazioni pubbliche,
3. nello scrivere i titoli degli atti,
4. nello scrivere le denominazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività pubblica.
Articolo 31
Nell’abitato della città di Rovigno ai cittadini verrà assicurato il diritto:
1. al rilascio di documenti pubblici bilingui,
2. ai moduli bilingui che vengono usati ufficialmente.
Articolo 32
Nell’abitato della città di Rovigno si scrivono in lingua croata e in lingua italiana, con lettere della stessa grandezza:
1. i segnali stradali scritti e altre indicazioni scritte nel traffico,
2. le denominazioni delle vie e delle piazze,
3. le denominazioni dei luoghi e delle località geografiche.
Articolo 33
Gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana hanno gli stessi diritti sia nel procedimento di prima e di seconda istanza dinanzi agli organismi della città, che nel procedimento dinanzi agli organismi dell’amministrazione statale di prima istanza.
Articolo 34
Onde realizzare la pariteticità delle lingue croata e italiana, negli organismi dell’amministrazione municipale della città di Rovigno, nelle istituzioni e persone giuridiche il cui fondatore è la città, che nella propria attività comunicano direttamente con i cittadini, devono venir sistemati e completati i posti di lavoro per i quali è d’obbligo la conoscenza attiva della lingua croata e di quella italiana.”
Articolo 35
La città di Rovigno riconosce la Comunità degli Italiani come rappresentante ufficiale di tutti gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana.
La città di Rovigno assicura nel Bilancio i mezzi finanziari necessari per l’attività della Comunità degli Italiani.
La Comunità degli Italiani della città di Rovigno, allo scopo di realizzare gli interessi individuali e collettivi della comunità nazionale italiana, è autorizzata a promuovere l’attuazione di provvedimenti corrispondenti e di controllare la loro osservanza presso gli organi competenti.
Articolo 36
Agli appartenenti alla comunità nazionale italiana si garantisce il diritto all’uso pubblico della loro lingua e scrittura, il diritto alla salvaguardia dell’identità nazionale e culturale, il diritto di fondare società culturali autonome ed altre società, il diritto alla libera organizzazione delle attività informative ed editoriali, il diritto all’educazione e all’istruzione nella propria lingua e il diritto di esibire i propri segni distintivi nazionali (bandiere).
Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, le loro organizzazioni ed associazioni, nell’interesse della tutela della propria cultura nazionale, della lingua e delle tradizioni nazionali, possono collaborare liberamente con istituzioni ed organizzazioni nella Repubblica di Croazia e all’estero.
Articolo 37
In occasione delle feste statali, delle altre manifestazioni e circostanze solenni in cui si pone la bandiera della città di Rovigno, accanto alla bandiera della Repubblica di Croazia, viene esposta anche la bandiera della comunità nazionale italiana delle medesime dimensioni.
Articolo 38
Alle sedute del Consiglio municipale, degli organismi di lavoro del Consiglio, della Giunta municipale, nelle feste e manifestazioni solenni, in tutte le riunioni e adunanze dei cittadini, viene ad esprimersi completamente la parità dei cittadini croati e italiani e delle loro lingue.
Articolo 39
In tutte le scuole sul territorio della città di Rovigno con lingua d’insegnamento croata si studia la lingua italiana e nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana si studia la lingua croata, a partire dalla prima classe e fino alla classe conclusiva della scuola elementare e della scuola media superiore.
Quando le lingue italiana e croata si studiano come seconda lingua, si seguono piani e programmi d’istruzione della medesima ampiezza.
Articolo 40
Nel centro urbano della città di Rovigno si fondano delle istituzioni prescolari con il programma in lingua italiana, mentre negli altri abitati sul territorio della città si possono organizzare sezioni particolari in lingua italiana, nell’ambito delle istituzioni prescolari in cui i programmi si svolgono in lingua croata.
Articolo 41
Sul territorio della città di Rovigno, lo studio della lingua italiana si favorisce anche nelle altre istituzioni educativo-istruttive.
IV – ORDINAMENTO DELL’AUTOGOVERNO MUNICIPALE
A. IL CONSIGLIO MUNICIPALE E I SUOI ORGANISMI
Articolo 42
Il Consiglio municipale è l’organismo rappresentativo dei cittadini e l’organismo dell’autogoverno locale che, nell’ambito dei propri diritti e doveri, emana gli atti ed espleta anche altri lavori in conformità alla legge e al presente Statuto.
Il Consiglio municipale si ritiene costituito con l’elezione del presidente alla prima seduta alla quale presenzia la maggioranza dei membri dell’organismo rappresentativo.
Articolo 43
Le modalità d’elezione, i casi d’incompatibilità con l’espletamento della funzione di consigliere municipale nonché la cessazione del mandato, vengono definiti dalla legge.
Il mandato dei membri dell’organismo rappresentativo non è vincolato e non è revocabile.
Il membro dell’organismo rappresentativo svolge la funzione onoraria e non percepisce lo stipendio per questo.
Al membro dell’organismo rappresentativo che durante il mandato accettasse di svolgere la funzione che, in base alle disposizioni della legge particolare, si ritiene incompatibile, durante l’espletamento di detta funzione incompatibile subentra la quiescenza del suo mandato, e in tale periodo viene sostituito dal sostituto in conformità alle disposizioni della legge particolare. La continuazione dell’espletamento della funzione di membro dell’organismo rappresentativo in base alla cessazione della quiescenza del mandato può essere richiesta una volta nel corso della durata del mandato.
Articolo 44
Il Consiglio municipale ha 19 consiglieri.
I consiglieri del Consiglio municipale vengono eletti alle modalità e in base al procedimento stabiliti dalla legge.
Il Consiglio municipale può avere anche più di 19 consiglieri qualora ciò fosse necessario per assicurare un’adeguata rappresentanza della comunità nazionale italiana nel Consiglio municipale in conformità alla legge.
La funzione dei consiglieri è onoraria.
Il mandato dei consiglieri dura quattro anni.
Al consigliere del Consiglio municipale cessa il mandato prima dello scadere del periodo per il quale è stato eletto:
1. qualora desse le dimissioni, il giorno del recapito delle dimissioni scritte conformemente ai regolamenti e alla legge prescritta,
2. qualora con la delibera giudiziaria legalmente valida gli fosse tolta ossia limitata la capacità lavorativa, il giorno della delibera giuridica legalmente valida,
3. qualora con la sentenza giudiziaria legalmente valida fosse condannato a scontare il carcere nella durata di più di 6 mesi, il giorno della delibera giudiziaria legalmente valida,
4. qualora successivamente si venissero a sapere le ragioni per le quali non poteva essere eletto a membro dell’organismo rappresentativo, il giorno dell’emanazione della delibera della Corte costituzionale,
5. qualora disdicesse la residenza nel territorio della città di Rovigno, il giorno della disdetta della residenza,
6. qualora gli cessasse la cittadinanza croata, il giorno della sua cessazione e
7. in caso di decesso.
I consiglieri hanno i sostituti, che assumono la loro funzione nel caso si manifestasse una delle condizioni indicate nel comma 7 del presente articolo.
Articolo 45
Nel Consiglio municipale della città di Rovigno, agli appartenenti alla comunità nazionale italiana viene garantita la rappresentanza equiparata alla loro partecipazione nella cittadinanza della città di Rovigno e per lo meno quella di quattro membri.
Articolo 46
Il Consiglio municipale lavora riunito in seduta ed emana decisioni a maggioranza di voti dei consiglieri, se alla seduta presenzia la maggior parte del numero complessivo dei consiglieri.
Lo Statuto, il bilancio, il conto consuntivo, il Regolamento di procedura del Consiglio municipale, la Delibera sull’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio municipale, del presidente e del vicepresidente della Giunta municipale e dei suoi membri, la delibera con la quale si esprime la sfiducia a tali organismi, ossia ai membri di tali organismi, vengono emanati dal Consiglio municipale a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri. Con il Regolamento di procedura del Consiglio municipale si possono stabilite anche altre questioni delle quali si decide a maggioranza dei voti di tutti i consiglieri.
Articolo 47
In merito alle questioni che rientrano nelle competenze d’autogoverno della città e che sono d’interesse per gli appartenenti alla comunità nazionale italiana, si garantisce il veto alla Commissione per le questioni e la tutela dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona, come organismo di lavoro permanente del Consiglio municipale.
La Commissione di cui al comma 1 di questo articolo, ha il suo presidente e quattro membri, tre dei quali vengono proposti dalla Comunità degli Italiani.
Il diritto di veto della Commissione di cui al comma 1 di questo articolo ha effetto di annullamento automatico dall’ordine del giorno della materia in questione.
Articolo 48
L’ordinamento interno e le modalità di lavoro del Consiglio municipale vengono definiti dal suo Regolamento, in conformità a questo Statuto.
Articolo 49
Il Consiglio municipale ha il suo presidente e vicepresidente, uno dei quali appartiene alla comunità nazionale italiana.
Il presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio municipale, dirige il suo lavoro ed ha le autorizzazioni e gli obblighi che gli vengono conferiti dal Regolamento del Consiglio.
Il presidente del Consiglio municipale convoca la seduta dell’organismo rappresentativo a seconda delle necessità, e al minimo una volta in tre mesi.
Il presidente ha l’obbligo di convocare la seduta dell’organismo rappresentativo su richiesta motivata almeno di un terzo dei membri dell’organismo rappresentativo entro il termine di 15 giorni dalla ricevuta della richiesta.
Qualora il presidente dell’organismo rappresentativo non convocasse la seduta entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, la seduta verrà convocata dal sindaco nel termine successivo di 15 giorni.
Articolo 50
Il Consiglio municipale costituisce comitati ed altri organismi di lavoro permanenti e provvisori aventi il compito di preparare e proporre decisioni di sua competenza ovvero di esercitare altri affari che vengono loro affidati.
La composizione, la sfera di competenza e le modalità di lavoro degli organismi di cui al comma 1 di questo articolo, vengono definite dalla Decisione sulla loro fondazione e dal Regolamento.
Articolo 51
Il Consiglio municipale:
1. emana lo Statuto della città e decide delle sue modifiche,
2. emana il bilancio e il conto consuntivo della città,
3. emana la decisione sull’attuazione del bilancio e la decisione sul finanziamento provvisorio nel caso di cui all’articolo 95 comma 3 di questo Statuto,
4. emana il Regolamento di lavoro,
5. emana le decisioni e gli altri atti generali che regolano le questioni inerenti le competenze di autogoverno della città,
6. esamina le questioni inerenti le competenze d’autogoverno e stabilisce i programmi di sviluppo delle singole attività,
7. fonda società commerciali e istituzioni onde svolgere attività economiche, sociali, comunali e di altro tipo d’interesse per gli abitanti della città,
8. decide in merito al modo di disporre del patrimonio cittadino e a tale scopo emana la decisione sull’acquisizione, l’alienazione e l’onerazione del patrimonio della città,
9. elegge ed esonera il sindaco e il suo sostituto, il presidente e vicepresidente del Consiglio, i membri della Giunta municipale, degli organismi di lavoro del Consiglio e nomina ed esonera anche altre persone previste da questo Statuto,
10. esprime la fiducia al sindaco e ai membri della Giunta,
11. decide della sfiducia al sindaco, ai singoli membri della Giunta e alla Giunta completa,
12. regola l’ordinamento interno e vigila sul lavoro della Giunta municipale,
13. regola l’ordinamento e la sfera di competenza dei settori amministrativi municipali,
14. bandisce il referendum,
15. emana decisioni sull’adesione ad associazioni internazionali di unità locali di altri stati, conformemente alla legge,
16. decide in merito ad altre questioni ed esercita altre mansioni che gli vengono poste in competenza in conformità a questo Statuto.
Articolo 52
Il Consiglio municipale può conferire premi ed altri riconoscimenti pubblici a cittadini e persone giuridiche per meriti particolari in tutti i settori della vita economica e sociale d’importanza per la città.
I premi e gli altri riconoscimenti pubblici vengono conferiti secondo le condizioni e le modalità prescritte da una decisione particolare del Consiglio municipale.
B. IL SINDACO
Articolo 53
Il sindaco rappresenta la città e ne è il portatore del potere esecutivo.
Articolo 54
Il sindaco viene eletto dal Consiglio municipale a maggioranza di voti di tutti i consiglieri, secondo le modalità e il procedimento stabiliti dal Regolamento.
Il sindaco può svolgere la propria funzione in via professionale
La funzione del sindaco cessa quando viene esonerato dal Consiglio municipale che lo ha eletto.
Articolo 55
Nell’espletamento degli affari di competenza autogestionaria della città, il sindaco:
1. esegue le decisioni del Consiglio municipale e risponde al Consiglio per la loro applicazione,
2. ha diritto di sospendere l’applicazione dell’atto generale dell’organismo rappresentativo qualora valutasse che con tale atto è stata violata la legge oppure qualche altra prescrizione, nonché richiedere dall’organismo rappresentativo di rimuovere entro il termine di 15 giorni le manchevolezze riscontrate. Qualora l’organismo rappresentativo non lo facesse, il sindaco ha il dovere, entro il termine di 8 giorni, informare in merito il capo dell’organismo centrale dell’amministrazione statale autorizzato a controllare la legalità del lavoro dell’organismo delle unità dell’autogoverno locale e territoriale (regionale),
3. si cura dell’amministrazione del patrimonio della città ed è l’ordinatore dell’esecuzione del bilancio municipale,
4. a nome della Giunta municipale indirizza direttamente il lavoro dei settori amministrativi e firma gli atti da essi emanati nell’ambito delle proprie competenze, se alla firma non vengono autorizzati i capisettore,
5. esegue anche altri affari stabiliti dalla legge, da questo Statuto e dalle decisioni del Consiglio municipale.
Articolo 56
Il sindaco dirige il lavoro della Giunta municipale, convoca le sedute della Giunta, le presiede e firma gli atti della Giunta.
Il sindaco è responsabile per l’esecuzione degli affari dell’amministrazione statale trasferiti alle competenze della città da parte degli organismi autorizzati dell’amministrazione statale centrale.
Articolo 57
Il sindaco ha il suo sostituto. Uno di essi appartiene alla comunità nazionale italiana.
Il vicesindaco viene eletto secondo le modalità e il procedimento validi per l’elezione del sindaco, e può espletare la propria funzione in via professionale.
Il vicesindaco sostiene il sindaco nell’espletamento della sua funzione e lo sostituisce nel caso di una sua assenza o impedimento.
Articolo 58
Il sindaco può affidare l’espletamento di determinati affari di sua competenza al vicesindaco. Nell’espletamento degli affari che gli vengono affidati, il vicesindaco ha il dovere di attenersi alle indicazioni del sindaco.
Con l’affidamento di affari di sua competenza al vicesindaco, la responsabilità del sindaco nell’esecuzione di tali affari non cessa.
C. LA GIUNTA MUNICIPALE
Articolo 59
La Giunta municipale svolge gli affari esecutivi d’autogoverno locale e gli affari dell’amministrazione statale che le vengono affidati dalla legge.
Articolo 60
La Giunta municipale ha 7 membri.
I membri della Giunta municipale vengono eletti dal Consiglio municipale a maggioranza di voti di tutti i consiglieri, su proposta del presidente della Giunta. Due membri almeno sono appartenenti alla comunità nazionale italiana.
Articolo 61
Il sindaco è per funzione presidente della Giunta municipale.
Per posizione, il sostituto del sindaco è vicepresidente della Giunta municipale.
L’ordinamento interno, le modalità di lavoro e la decisionalità della Giunta sono definiti dal Regolamento di lavoro della Giunta.
Articolo 62
La Giunta municipale rende conto dell’esecuzione degli affari di sua competenza al Consiglio municipale.
Il presidente, il vicepresidente e i membri della Giunta sono tutti assieme responsabili delle decisioni emanate dalla Giunta, mentre sono personalmente responsabili del rispettivo settore di lavoro.
Articolo 63
La Giunta municipale ha il dovere di informare il Consiglio in merito al proprio lavoro, presentando relazioni sia sulle attività complessive che su singole questioni che rientrano nelle sue competenze.
Articolo 64
Su proposta di almeno un terzo dei membri, il Consiglio municipale può avviare la mozione di fiducia al presidente del Consiglio municipale, al vicepresidente del Consiglio municipale, al sindaco, al suo sostituto, al singolo membro della giunta oppure alla Giunta al completo. La votazione di fiducia alla Giunta può essere richiesta anche dal suo presidente.
In merito non si può discutere e votare prima che siano passati 7 giorni dal giorno del recapito della proposta al presidente del Consiglio municipale.
Il dibattito e la votazione di fiducia devono venir attuati al più tardi entro 30 giorni dal giorno del recapito della proposta al presidente del Consiglio municipale.
Con la delibera sulla mozione di sfiducia alle persone di cui al comma 1 del presente articolo non cessa la funzione di membro del Consiglio municipale.
Qualora l’organismo rappresentativo non votasse la sfiducia, i membri dell’organismo rappresentativo che hanno emanato la proposta, non possono ripetere la stessa proposta prima dello scadere di 6 mesi dalla sua respinta.
Articolo 65
La Giunta municipale:
1. prepara le proposte degli atti generali che vengono emanati dal Consiglio municipale e rilascia la sua opinione in merito alle proposte di decisione che vengono presentate da altri proponenti autorizzati,
2. esegue o garantisce l’esecuzione degli atti generali del Consiglio municipale, dei piani ambientali ed urbanistici e degli altri atti del Consiglio municipale,
3. presenta relazioni sul lavoro svolto e sulla situazione sul territorio della città,
4. amministra i beni immobili e mobili nonché le entrate ed uscite della città, conformemente alla decisione o ad un altro atto generale del Consiglio municipale,
5. stabilisce la proposta del bilancio annuale, del conto consuntivo della città e la proposta della decisione sul finanziamento provvisorio,
6. stabilisce la proposta dell’ordinamento degli organismi amministrativi della città ed indirizza la loro attività nell’esercizio degli affari di competenza autogestionaria ovvero degli affari dell’amministrazione statale che vengono eseguiti a livello della città e controlla il loro lavoro,
7. nomina ed esonera i capisettore dell’amministrazione municipale sulla base di concorsi pubblici,
8. propone la fondazione di comitati locali,
9. controlla la legalità del lavoro degli organi del comitato locale,
10.esercita anche altri affari in conformità alla legge, a questo Statuto e ad altri regolamenti.
Articolo 66
La Giunta municipale, nell’espletamento dei compiti di sua competenza collabora con le giunte di altre unità di autogoverno ed amministrazione locale nonché con altre persone giuridiche e unità d’autogoverno di località.
Articolo 67
I membri della Giunta municipale che non esercitano la loro funzione professionalmente hanno diritto al rimborso delle spese ovvero del guadagno non percepito, conformemente ad una decisione particolare del Consiglio municipale.
V. ATTI DELLA CITTA’
A. ATTI DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
Articolo 68
Eseguendo gli affari di sua competenza, il Consiglio municipale emana decisioni ed altri atti generali di competenza della città, secondo le modalità e il procedimento stabiliti dal Regolamento e dall’interpretazione autentica di questo Statuto.
Quando il Consiglio municipale conformemente alla legge, risolve determinate questioni, emana conclusioni e deliberazioni.
Il Consiglio municipale può proclamare cittadino onorario della città un cittadino del nostro paese o un cittadino straniero che abbia dei meriti particolari, emanando una decisione, un atto di ringraziamento o un altro atto.
B. ATTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Articolo 69
La Giunta municipale, in merito agli affari che rientrano nelle sue competenze, emana decisioni, se previsto da una legge particolare, ordinanze, istruzioni, raccomandazioni se decide di materie generali e conclusioni e deliberazioni se, conformemente alla legge, decide di materie singole.
Gli atti di cui al comma 1 di questo articolo vengono emanati dalla Giunta secondo le modalità e il procedimento previsti dal Regolamento.
C. ATTI DEGLI ORGANISMI AMMINISTRATIVI DELLA CITTA’
Articolo 70
Gli organismi amministrativi della città, nell’attuazione degli atti generali di cui all’articolo 68 comma 1 di questo Statuto, emanano atti singoli con cui decretano i diritti, doveri e interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche.
Contro i singoli atti di cui al comma 1 di questo articolo, conformemente alla legge, si può avanzare ricorso oppure avviare controversia amministrativa.
Articolo 71
Il controllo della legalità del lavoro e degli atti generali del Consiglio municipale nelle sue competenze d’autogoverno, viene esercitato dagli organi dell’amministrazione statale centrale, ognuno nel corrispondente settore di competenza e in conformità alla Costituzione e alla legge.
D. PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 72
Tutti gli atti generali emanati dal Consiglio municipale, dalla Giunta municipale e dai loro organismi, devono venir pubblicati in maniera accessibile ai cittadini, e obbligatoriamente in lingua croata e italiana sul Bollettino ufficiale della città di Rovigno.
Articolo 73
Gli atti generali e i singoli atti del Consiglio municipale, della Giunta municipale e dei loro organismi si ritengono autentici in lingua croata e in lingua italiana.
Articolo 74
L’atto generale entra in vigore almeno l’ottavo giorno dalla sua pubblicazione. Eccezionalmente con l’atto generale, per motivi giustificabili, si può stabilire che entri in vigore il giorno della pubblicazione.
L’atto generale non può avere azione di rimando
VI. AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE
Articolo 75
Gli affari amministrativi che rientrano nelle competenze d’autogoverno della città e gli affari dell’amministrazione statali trasferiti alla città, vengono svolti dai settori amministrativi della città.
Gli affari dell’amministrazione statale trasmessi alle competenze degli organismi della città sono definiti dalla legge.
Le spese per l’attuazione degli affari di cui al comma 1 e 2 di questo articolo vengono compensate dal bilancio statale.
L’ordinamento dell’amministrazione municipale viene regolato da una decisione particolare.
Articolo 76
I settori dell’amministrazione municipale vengono costituiti in conformità alla disposizione e all’ampiezza degli affari, secondo il principio dell’affinità di collegamento organizzativo degli affari correlativi di competenza autogestinaria della città e secondo il principio di orientamento e controllo efficiente delle loro attività.
L’ordinamento interno e le modalità di lavoro dei settori dell’amministrazione municipale vengono sanciti da un regolamento particolare che, in accordo con la Giunta della città di Rovigno, viene emanato dai capisettore.
Articolo 77
I settori dell’amministrazione municipale vengono diretti dai capisettore, mentre l’Ufficio del Consiglio e della Giunta municipale dal capo di detto ufficio, che in conformità alla legge vengono eletti dalla Giunta municipale.
I capisettore per il proprio operato rispondono alla Giunta municipale, all’assessore preposto della Giunta e al sindaco, mentre il capo dell’Ufficio risponde per il proprio lavoro al sindaco, alla Giunta municipale, al presidente del Consiglio municipale e al Consiglio municipale
Articolo 78
I settori amministrativi della città, nell’ambito delle proprie competenze ed autorizzazioni:
1. eseguono direttamente le decisioni e gli altri atti generali del Consiglio municipale e a tale scopo, in conformità alla legge, emanano singoli atti con cui decretano diritti, doveri e interessi giuridici di persone fisiche e giuridiche e controllano la loro osservanza,
2. eseguono direttamente gli affari dell’amministrazione statale trasmessi alle competenze della città,
3. seguono la situazione nei settori per i quali sono stati costituiti e ne informano la Giunta municipale,
4. preparano schemi di decisioni e di altri atti generali che vengono emanati dal Consiglio municipale, schemi di atti che vengono emanati dalla Giunta e preparano relazioni, analisi ed altri materiali di loro competenza per le necessità del Consiglio municipale e della Giunta,
5. prestano assistenza professionale ed altro aiuto ai cittadini nell’ambito dei diritti e del potere della città,
6. presentano relazioni al Consiglio municipale ed alla Giunta in merito al proprio lavoro,
7. eseguono anche altri affari di cui sono autorizzati.
Nell’esercizio del controllo di cui al punto 1 comma 1 di questo articolo, i settori amministrativi, nei casi di mancata osservanza degli atti generali, possono adottare i provvedimenti prescritti dal corrispondente atto.
Articolo 79
Gli organi dell’amministrazione municipale sono responsabili della legalità e tempestività nell’esecuzione degli affari di loro competenza di fronte al Consiglio municipale e alla Giunta municipale.
VII. PUBBLICITÀ DEL LAVORO DEGLI ORGANISMI MUNICIPALI E RESPONSABILITÀ
Articolo 80
Il lavoro del Consiglio municipale, della Giunta municipale e degli organismi amministrativi della città è pubblico, fatta eccezione dei casi in cui il Regolamento prevede l’esclusione del pubblico.
La pubblicità del lavoro degli organismi municipali di cui al comma 1 di questo articolo viene garantita:
– con lo svolgimento pubblico delle sedute,
– con informazioni sul lavoro per il tramite dei mezzi d’informazione pubblica,
– con la pubblicazione degli atti generali e degli altri documenti secondo le modalità prescritte da questo Statuto.
Articolo 81
I dirigenti della città, eletti e nominati, espletano la loro funzione sulla base e nell’ambito della Costituzione della Repubblica di Croazia, della legge, di questo Statuto e delle autorizzazioni loro conferite, e ne sono personalmente responsabili.
VIII. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI ALLA DECISIONALITÀ
Articolo 82
I cittadini possono partecipare direttamente all’emanazione di decisioni inerenti ad affari locali tramite referendum e tramite i comizi locali dei cittadini, conformemente alla legge e a questo Statuto.
IL REFERENDUM
Articolo 83
Il referendum può venir indetto per decidere in merito alla proposta di modifica allo Statuto della città, alla proposta di un atto generale o di un’altra questione che rientra nelle competenze del Consiglio municipale e ad altre questioni stabilite dalla legge per tutto il territorio della città di Rovigno o per singole parti della città.
Il referendum, conformemente alla legge e al presente Statuto, viene indetto dal Consiglio municipale su proposta di un terzo dei membri del Consiglio municipale oppure su proposta di almeno il 20% dei cittadini iscritti nella lista elettorale della città oppure di una parte della città, dipendentemente dalla questione di cui si decide
Articolo 84
Il Consiglio municipale ha il dovere di discutere ogni proposta per l’indizione del referendum.
Se la proposta di cui al comma 1 di questo articolo non viene accettata, il Consiglio ha il dovere di comunicare ai proponenti le ragioni per le quali la proposta è stata respinta.
Articolo 85
La decisione sull’indizione del referendum stabilisce il territorio nel quale si svolge il referendum, concretizza le questioni di cui si deciderà con il referendum, stabilisce la data della votazione e nomina gli organi incaricati allo svolgimento del referendum.
Articolo 86
Il diritto di votazione al referendum spetta a tutti i cittadini che hanno la residenza sul territorio della città di Rovigno e che sono iscritti nell’elenco degli elettori.
Articolo 87
La decisione emanata al referendum è obbligatoria per il Consiglio municipale.
I COMIZI LOCALI DEI CITTADINI
Articolo 88
Il Consiglio municipale, in conformità ad una decisione particolare può interpellare l’opinione dei comizi locali dei cittadini in merito alla proposta di un atto generale o di una singola questione che rientra nelle competenze della città e ad altre questioni stabilite dalla legge.
La proposta di richiedere l’opinione di cui al comma 1 di questo articolo può venir presentata da 1/3 parte dei consiglieri del Consiglio municipale e della Giunta della città di Rovigno.
Il Consiglio ha il dovere di prendere in osservazione la proposta di cui al comma 2 di questo articolo e se non l’accoglie, deve informare i proponenti sulle ragioni per le quali è stata respinta.
La richiesta di cui al comma 1 di questo articolo stabilisce le questioni in merito alle quali verrà interpellata l’opinione dei comizi locali dei cittadini.
DIRITTO DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Articolo 89
I cittadini hanno il diritto di proporre al Consiglio municipale l’emanazione di un determinato atto o la soluzione di una determinata questione di competenza del Consiglio municipale.
Il Consiglio municipale ha il dovere di discutere la proposta di cui al comma 1 di questo articolo se viene sostenuta dalla firma di almeno il 10% degli elettori iscritti nell’elenco elettorale della città.
Il Consiglio municipale ha il dovere di dar responso ai proponenti per lo meno entro il termine di tre mesi dal recapito della proposta.
DIRITTO ALLE PETIZIONI E AI RICORSI
Articolo 90
Ogni cittadino della città di Rovigno ha diritto di presentare al Consiglio municipale e ai suoi organismi petizioni e ricorsi e riceverne risposta.
Per prendere in osservazione, esaminare la fondatezza ed adottare i provvedimenti in corrispondenza agli atti di cui al comma 1 di questo articolo, con una decisione, il Consiglio municipale costituisce un particolare organismo di lavoro permanente.
Articolo 91
Ogni cittadino della città di Rovigno e le persone giuridiche hanno il diritto di presentare le rimostranze e i ricorsi in merito al lavoro degli organismi amministrativi, nonché al rapporto scorretto dei lavoratori di tali organismi ai quali ci si rivolge per realizzare i propri diritti e interessi oppure nell’espletamento dei propri doveri civici.
Alle rimostranze e ai ricorsi presentati, i capisettori degli organismi amministrativi dell’amministrazione municipale hanno il dovere di rispondere ai cittadini e alle persone giuridiche entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui le rimostranze, ossia i ricorsi sono stati presentati
IX – PATRIMONIO E FINANZE DELLA CITTA’
Articolo 92
La città di Rovigno ha i propri beni e il proprio patrimonio.
Il patrimonio della città è rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili della città nonché dai diritti che le spettano in conformità alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla legge.
Articolo 93
Il patrimonio in proprietà della città viene amministrato dalla Giunta municipale in base alla decisione o ad un alto atto generale del Consiglio municipale relativo alle condizioni, alle modalità e al procedimento di amministrazione, osservando il principio della buona amministrazione.
Gli atti sull’acquisto, la vendita, l’assegnazione in usufrutto (con o senza il pagamento dell’indennizzo), l’affitto, il subaffitto di beni immobili e mobili vengono emanati dalla Giunta, conformemente alle disposizioni del comma 1 di questo articolo.
Articolo 94
Nell’ambito delle sue competenze d’autogoverno, la città di Rovigno dispone liberamente delle sue entrate, rispettando l’orientamento della politica economica statale delineato.
Le entrate della città di Rovigno sono equiparate agli affari che la città svolge in conformità alla legge e a questo Statuto.
Le uscite della città di Rovigno sono equiparate alle entrate che la città realizza conformemente alle fonti di finanziamento prestabilite.
Articolo 95
Le entrate della Città sono soprattutto:
1. le imposte, le sovrimposte, gli indennizzi, i contributi e le tasse cittadine,
2. le entrate dalle cose di proprietà della città e dai diritti di proprietà,
3. le entrate dalle società commerciali e di altre persone giuridiche di proprietà della città, ossia laddove la città ha la quota oppure le azioni,
4. le entrate dalle imposte per la concessione che viene data dal Consiglio municipale della città di Rovigno,
5. le multe e il profitto patrimoniale espropriato in conformità alla legge,
6. la partecipazione nelle imposte comuni con la Repubblica di Croazia,
7. i mezzi di sostegno e le dotazioni della Repubblica di Croazia previsti nel bilancio statale,
8. altre entrate definite dalla legge.
Articolo 96
Il Consiglio municipale, su proposta della Giunta, emana il bilancio annuale della città per l’anno finanziario successivo, prima della scadenza dell’anno in corso.
Accanto al bilancio annuale di cui al comma 1 di questo articolo, il Consiglio municipale, su proposta della Giunta, emana la decisione sull’attuazione del bilancio con cui si stabiliscono le condizioni, le modalità e il procedimento di emanazione del bilancio e di amministrazione delle entrate e delle uscite della città.
Nel caso il bilancio annuale non viene emanato entro il termine di cui al comma 1 di questo articolo, si passa al finanziamento provvisorio per il periodo massimo di tre mesi.
La Decisione sul finanziamento provvisorio viene emanata dal Consiglio municipale.
Articolo 97
Il Consiglio municipale controlla, in conformità alla legge, tutta la gestione materiale e finanziaria della città.
X – AUTOGOVERNO LOCALE
Articolo 98
Onde realizzare il diritto di partecipazione nelle decisioni inerenti gli affari locali di influenza diretta e quotidiana sulla vita e il lavoro dei cittadini del territorio della città di Rovigno, vengono costituiti i comitati locali.
Il comitato locale viene costituito per l’abitato nella compagine della città e per una parte della città che in rapporto alle altre parti costituisce un’unità delimitata separata.
Articolo 99
Il comitato locale viene fondato in conformità alla legge e al presente Statuto, come unità dell’autogoverno locale.
Il comitato locale viene costituito per un abitato, per più abitati minori collegati fra loro o per parte di un abitato maggiore o della città che rispetto alle altre parti formano un’entità particolare e ben distinta (parte dell’abitato).
Articolo 100
I comitati locali sul territorio della città vengono costituiti per le seguenti zone della città:
1. I Comitato locale per la zona della Città di Rovigno che comprende: il nucleo storico cittadino (tutte le vie) delimitato da piazza Valdibora, via Garibaldi e piazza maresciallo Tito;
2. II Comitato locale per la zona della Città di Rovigno compresa entro il perimetro: Riva dei caduti, Circonvallazione fratelli Lorenzetto (numeri pari), Carducci (numeri pari), Piazza sul Laco, Piazza delle Tabacchine, Riva Aldo Negri, Riva Aldo Rismondo, Piazza Pignaton, Pietro Ive;
3. III Comitato locale per la zona della Città di Rovigno compresa entro il perimetro: Riva V.Nazor, lungomare Consiglio d’Europa, Lungomare baia di Lone, via Lujo Adamovi?, via vittime di Cresini (numeri pari), parte di via Centener dall’incrocio con via vittime di Cresini (numeri dispari) fino all’incrocio con via Stjepan Radi? (numeri pari) fino all’incrocio con via Stanko Pauleti?, via Stanko Pauleti? fino all’incrocio con via dell’Istria, parte di via dell’Istria (numeri dispari), via Carducci (numeri dispari);
4. IV Comitato locale per la zona della Città di Rovigno compresa entro il perimetro: via Stjepan Radi? (numeri dispari) fino all’incrocio con via Centener fino all’incrocio con il viale XXX Maggio; parte del viale XXX Maggio dall’incrocio con via Stjepan Radi? verso l’autocampeggio Polari fino al confine del GUP, il limite del GUP, Lungomare Cuvi, Lungomare Cissa, Strada per Scaraba, parte di via Lujo Adamovi? fino all’incrocio con il prolungamento della via vittime di Cresini, via Vittime di Cresini (numeri dispari) fino all’incrocio con via Centener, parte di via Centener (numeri pari);
5. V Comitato locale per la zona della Città di Rovigno compresa entro il perimetro: parte di via dell’Istria dall’incrocio con il viale della Gioventù (numeri dispari), Piazza al Cristo, via f.lli Boži? (numeri dispari), confini del GUP fino al viale XXX Maggio, viale XXX Maggio (numeri pari) fino all’incrocio con via Stjepan Radi?, parte di via Stjepan Radi? (numeri pari)fino all’incrocio con il viale della Gioventù;
6. VI Comitato locale per la zona della Città di Rovigno compresa entro il perimetro: via Stanga (numeri pari), limite orientale della zona industriale Gripoli-Spinè fino al viale Ru?er Boškovi?, viale Ru?er Boškovi? (numeri dispari) fino alla Circonvallazione f.lli Lorenzetto, Circonvallazione fratelli Lorenzetto (numero dispari) fino all’incrocio con via dell’Istria, via dell’Istria (numeri pari);
7. VII Comitato locale per la zona della Città di Rovigno compresa entro il perimetro: viale R.Boškovi? (numeri pari), area attorno alla zona industriale “Obrada” fino all’incrocio con la strada statale D-303 verso Villa di Rovigno, strada statale D-303 fino al confine del c.c. Villa di Rovigno, confine c.c. Villa di Rovigno fino al Canal di Leme, confine del c.c. Rovigno lungo la costa fino al limite del GUP, Passeggiata Karl Lueger, Punta della Muccia, via Luigi Monti, Passeggiata Josip Juraj Strossmayer, via Santorio Santorio, via f.lli Brajkovi?;
8. VIII Comitato locale per la zona della Città di Rovigno compresa entro il perimetro: via f.lli Boži? (numeri pari) fino al limite del GUP, strada regionale per Madonna di Campo, strada per Madonna di Campo, sentiero fino al confine del c.c. Villa di Rovigno, confine c.c. Rovigno fino alla statale D-303, strada statale D-303 fino al limite del GUP inclusa la zona industriale “Obrada”, viale Ru?er Boškovi? fino al limite orientale della zona industriale Gripoli-Spinè, via Stanga (numeri dispari);
9. IX Comitato locale per la zona della città che comprende: il limite del GUP, la strada regionale fino alla strada per Madonna di Campo, sentiero fino al confine del c.c. Villa di Rovigno, il confine del c.c. Villa di Rovigno fino al confine del c.c. Rovigno e c.c. Valle, confine c.c. Rovigno fino alla costa, costa fino al Lungomare Cuvi, confine del GUP fino a via f.lli Boži?;
10. X Comitato locale comprende il c.c. di Villa di Rovigno.
Dai comitati locali 7 e 10 è esclusa la zona costiera del paesaggio protetto Canal di Leme fino al confine della zona turistica di Valalta.
Dal comitato locale n.9 è esclusa la zona della riserva naturale di Palù.
Articolo 101
Si constata che sul territorio della città di Rovigno è stato costituito, in base alle prescrizioni precedenti, il Comitato locale di Villa di Rovigno che adempie ai criteri di cui all’articolo 98 del presente Statuto, ossia all’articolo 57 comma 2 della Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale), e con il presente Statuto si conferma la sua costituzione ed esso continua l’attività in qualità di persona giuridica, conformemente alla Legge e al presente Statuto.
Articolo 102
La proposta di costituzione del comitato locale può venir presentata dai cittadini e dalle loro organizzazioni e dalla Giunta municipale.
L’iniziativa ai sensi del comma 1 del presente articolo deve venir motivata, e presentata in forma scritta alla Giunta municipale quando essa non ne è il proponente.
Articolo 103
La proposta di costituzione del comitato locale deve contenere i dati riguardanti:
– la denominazione del comitato locale,
– la zona del comitato locale,
– la sede del comitato locale,
– l’esigenza di costituire il comitato locale,
– il termine per l’elezione dell’organo del comitato locale,
– i dati dettagliati sui compiti e i mezzi necessari al comitato locale.
Articolo 104
Gli organismi del comitato locale sono: il consiglio del comitato locale e il presidente del consiglio del comitato locale.
Il consiglio del comitato locale conta 5 membri.
Il mandato dei membri del consiglio del comitato locale dura 4 anni.
Il consiglio del comitato locale emana il programma di lavoro del comitato locale, le regole del comitato locale, il regolamento di lavoro, il piano finanziario e il bilancio annuale, nonché espleta anche altre mansioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
Articolo 105
Il consiglio del comitato locale viene scelto dai cittadini della zona del comitato locale che hanno il diritto di voto.
I membri del consiglio vengono eletti direttamente convotazione segreta, e al procedimento di elezione vanno opportunamente applicate le disposizioni della legge che stabilisce l’elezione dei membri degli organismi rappresentativi delle unità dell’autogoverno locale.
Le elezioni per i membri dei consigli dei comitati locali vengono indette dal Consiglio municipale della città di Rovigno con propriadelibera.
Articolo 106
Il consiglio del comitato locale elegge dalle proprie file, con votazione segreta, il presidente del consiglio del comitato locale.
Il presidente del consiglio del comitato locale rappresenta il comitato locale e per il proprio operato risponde al consiglio del comitato locale, mentre per l’espletamento delle mansioni che, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, gli vengono assegnate dalla Giunta municipale, risponde al presidente della Giunta.
Articolo 107
Per i dibattiti sulle necessità e gli interessi dei cittadini, nonché per formulare proposte per la risoluzione delle questioni d’importanza locale, il consiglio del comitato locale può convocare l’assemblea locale dei cittadini.
L’assemblea locale dei cittadini viene convocata anche per una parte della zona del comitato locale che costituisce un determinato insieme.
L’assemblea locale dei cittadini viene condotta dal presidente del consiglio del comitato locale oppure dal membro del consiglio del comitato locale che viene designato dal consiglio del comitato locale.
Articolo 108
Il controllo della legalità del lavoro degli organismi del comitato locale viene svolto dalla Giunta municipale che può sciogliere il consiglio del comitato locale qualora questo violasse di frequente il presente Statuto, le regole del comitato locale oppure non espletasse le mansioni che gli sono state affidate.
Articolo 109
Il consiglio del comitato locale emana il programma di lavoro annuale del comitato locale che presenta per la conferma all’assemblea dei cittadini.
Il programma di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo deve fondarsi su necessità e possibilità reali, e va emanato al più tardi entro la fine di ottobre dell’anno precedente per l’anno successivo, con il previo parere della Giunta municipale.
Articolo 110
Il programma di lavoro del comitato locale contiene l’elenco delle attività, nonché le fonti dei mezzi per la loro realizzazione.
Articolo 111
Si ritengono regole basilari del comitato locale le disposizioni degli articoli 102 fino 110 del presente Statuto.
Oltre alle regolare basilari dei comitati locali ai sensi del comma 1 del presente articolo quali regole basilari dei comitati locali si prescrive quanto segue:
a) la nomina del presidente e dei membri del consiglio del comitato locale si limita a due mandati consecutivi,
b) il presidente e i membri del consiglio del comitato locale espletano i suddetti obblighi su base volontaria.
Conformemente alle regole basilari, ossia alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, i comitati locali emanano le proprie regole.
Articolo 112
Per l’attività del comitato locale nel senso d’assicurare i mezzi necessari (per le spese minime amministrative e simili), nonché per l’espletamento dei lavori che gli sono stati affidati nell’ambito dell’autogoverno, ai comitati locali si assicurano i mezzi nel bilancio della città.
Per il finanziamento delle proprie attività che non sono comprese nel comma 1 del presente articolo, i comitati locali possono assicurare altri mezzi, e precisamente:
a) le entrate dalla proprietà e dai diritti di proprietà dei comitati locali,
b) le dotazioni dei soggetti giuridici e dei cittadini,
c) altri mezzi.
Articolo 113
L’amministrazione municipale assicura le adeguate misure onde offrire aiuti ai comitati locali nell’espletamento degli affari amministrativi, contabili e simili.
XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE
Articolo 114
Fino all’emanazione degli atti generali che regolano le questioni inerenti le competenze d’autogoverno della città, conformemente a leggi particolari e a questo Statuto, sul territorio della città verranno applicati gli atti generali dell’ex Comune di Rovigno fino al 9 aprile 1993, nelle disposizioni che non sono in collisione con quelle di questo Statuto.
Nel caso le disposizioni degli atti generali di cui al comma 1 di questo articolo fossero in collisione con le disposizioni di questo Statuto, si applicherebbero direttamente le disposizioni di questo Statuto.
Articolo 115
La città di Rovigno si assumerà i beni mobili ed immobili nonché i mezzi finanziari, i diritti e i doveri dell’ex Comune di Rovigno, in base all’accordo con i comuni neoformati di Valle, Canfanaro e Gimino.
Articolo 116
La proposta per le modifiche allo Statuto può venir presentata da 1/3 parte dei consiglieri del Consiglio municipale o dalla Giunta della città.
La proposta di cui al comma 1 di questo articolo deve essere motivata e va presentata al presidente del Consiglio.
Articolo 117
Il Consiglio municipale decide se accedere al dibattito in relazione alla modifica dello Statuto che è stata presentata.
Se la decisione di accedere al dibattito relativo alla modifica proposta non viene emanata neanche dopo un rinnovato dibattito, la proposta non può venir ripresentata all’ordine del giorno del Consiglio municipale prima dello scadere di sei mesi dalla conclusione del dibattito relativo alla proposta.
La decisione di cui al comma 2 di questo articolo viene emanata dal Consiglio municipale a maggioranza di voti di tutti i consiglieri.
Articolo 118
Le modifiche e integrazioni allo Statuto della città di Rovigno vengono emanate alle modalità e in base al procedimento previsto per la sua emanazione.
Qualora con le modifiche e integrazioni allo Statuto cambiassero le disposizioni con le quali vengono prescritti i diritti della comunità nazionale italiana e altre specificità etniche o culturali autoctone della città di Rovigno, le modifiche e integrazioni allo Statuto vengono emanate con i due terzi dei voti di tutti i consiglieri del Consiglio municipale della città di Rovigno.
Articolo 119
Questo testo emendato dello Statuto entra in vigore e viene applicato dal giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della città di Rovigno.
Classe: 011-01/01-01/4 Il Presidente del Comitato per lo
Numprot: 2171/01-1-02-1 Statuto, il Regolamento di
Rovigno, 3 giugno 2002 procedura e le prescrizioni
Vladimiro Uggeri, m.p.