2004 – Leggi costituzionali di modifica alla Costituzione Slovena

LEGGE COSTITUZIONALE
SULLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 68 DELLA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA (UZS68)

I.

Nella Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/91-I) si modifica l’articolo 68 in modo tale che reciti:

” Gli stranieri possono acquisire il diritto di proprietà sugli immobili alle condizioni stabilite dalla legge oppure se previsto da un trattato internazionale ratificato dalla Camera di Stato, in base al principio di reciprocità.

La legge e il trattato internazionale di cui al precedente comma sono approvati dalla Camera di Stato con la maggioranza di due terzi dei voti di tutti i deputati.”

II.

La presente legge costituzionale entra in vigore con la sua pubblicazione nella Camera di Stato.

Nr. 001-02/97-14/2
Lubiana, addì 14 luglio 1997

Il presidente
della Camera di Stato
della Repubblica di Slovenia
Dr. med. Janez Podobnik

LEGGE COSTITUZIONALE SULL’INTEGRAZIONE DELL’ARTICOLO 80 DELLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA (UZ80)
I
Nella Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/91-I e 42/97) si aggiunge all’articolo 80 un nuovo quinto comma che recita: “I deputati, tranne i deputati delle comunità nazionali, vengono eletti secondo il principio della rappresentanza proporzionale alla soglia elettorale del quattro per cento per l’ingresso nella Camera di Stato, secondo cui i votanti hanno un’influenza decisiva sull’assegnazione dei mandati ai candidati.”

II
Le elezioni dei deputati alla Camera di Stato nell’anno 2000 e fino all’entrata in vigore delle modifiche della legge che regola le elezioni alla Camera di Stato si effettuano secondo la legge sulle elezioni alla Camera di Stato (Gazzetta ufficiale RS, n. 44/92, 60/95, 67/97 – sentenza Corte Cost.) in modo tale che:
– nell’assegnazione dei mandati non si tengano in considerazione le liste dei candidati che in tutto lo stato abbiano ottenuto meno del quattro per cento dei voti;
– nell’assegnazione dei mandati nell’unità elettorale si utilizzi secondo l’articolo 90 della legge il quoziente Droop;
– nell’assegnazione dei mandati a livello dello Stato si rispettino le somme dei voti dati per le liste omonime, depositate in due o più unità elettorali secondo l’articolo 92 della legge, secondo il quale alle liste omonime si assegnano tanti mandati, quanta è la differenza tra il numero dei mandati che spetterebbero loro in base alle somme dei voti a livello dello Stato, e il numero dei mandati che hanno ottenuto nelle unità elettorali;
– nell’assegnazione dei mandati a livello dello Stato non si utilizza il secondo comma dell’articolo 93 della legge.
La presente legge costituzionale entra in vigore con la sua pubblicazione nella Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.

Numero: 001-02/00-16/1
Lubiana, addì 25 luglio 2000

Il presidente
della Camera di Stato
della Repubblica di Slovenia
Dr. med.Janez Podobnik
LEGGE COSTITUZIONALE SULLE MODIFICHE DEL TITOLO I E DEGLI ARTICOLI 47 E 68
DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA (UZ3a,47,68)

I.
Articolo 1
Nella Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/91-I, 42/97 e 66/2000) si aggiunge all’articolo 3 un nuovo articolo 3.a che recita:

“Articolo 3.a
La Slovenia può, con un trattato internazionale ratificato dalla Camera di Stato con la maggioranza di due terzi di voti di tutti i deputati, trasferire l’esercizio di una parte dei diritti sovrani alle organizzazioni internazionali che si fondano sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dei principi dello stato di diritto, e può entrare in un’alleanza di difesa con gli stati che si fondano sul rispetto di tali valori.

Prima della ratifica di un trattato internazionale di cui al comma precedente la Camera di Stato può indire un referendum. Nel referendum la proposta viene accolta a maggioranza di voti favorevoli di coloro che hanno votato in modo valido. La Camera di Stato è vincolata all’esito del referendum. Qualora il referendum sia stato già effettuato, considerando la legge sulla ratifica di tale trattato internazionale non è ammesso indirne un altro.

Gli atti giuridici e le decisioni approvati nell’ambito di organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia trasferisce l’esercizio di una parte dei diritti sovrani vengono utilizzati in Slovenia in conformità alla regolamentazione giuridica di tali organizzazioni.

Nei procedimenti di approvazione di atti giuridici e decisioni nelle organizzazioni internazionali alle quali la Slovenia trasferisce l’esercizio di una parte dei diritti sovrani, il governo informa subito la Camera di Stato delle proposte di tali atti e decisioni e delle sue attività. La Camera di Stato può a tal proposito assumere delle posizioni che il governo tiene in considerazione nel suo operato. I rapporti tra la Camera di Stato e il governo di cui al presente comma sono regolati più dettagliatamente dalla legge approvata con la maggioranza di due terzi dei voti dei deputati presenti.”

Articolo 2
L’articolo 47 si modifica in modo tale che reciti:
“Un cittadino sloveno non può essere estradato o consegnato tranne nel caso in cui l’obbligo di estradizione o di consegna derivi da un trattato internazionale con il quale la Slovenia, conformemente alla disposizione di cui al primo comma dell’articolo 3.a trasferisca l’esercizio di una parte dei diritti sovrani ad un’organizzazione internazionale.”
Articolo 3
L’articolo 68 si modifica in modo tale che reciti:

“Gli stranieri possono acquisire il diritto di proprietà sugli immobili alle condizioni stabilite dalla legge, o se previsto da un trattato internazionale ratificato dalla Camera di Stato.”

II.
La legge sul referendum e l’iniziativa popolare (Gazzetta ufficiale RS, n. 15/94, 13/95 – sentenza Corte cost., 34/96 – sentenza Corte cost., 38/96, 43/96 – sentenza Corte cost., 59/2001 e 11/2003 – sentenza Corte cost.) deve essere resa conforme alla presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Fino alla conformazione della legge sul referendum e l’iniziativa popolare i referendum di cui all’articolo 1 della presente legge costituzionale (articolo 3.a, comma secondo, della Costituzione) si effettuano in base alle disposizioni del titolo III della legge sul referendum e l’iniziativa popolare.

Per i referendum indetti sull’adesione della Slovenia all’Unione europea e all’Organizzazione del trattato nord atlantico si utilizzano le disposizioni dell’articolo 1 della presente legge costituzionale (articolo 3.a, comma secondo, della Costituzione) e le disposizioni del titolo III della legge sul referendum e l’iniziativa popolare.

La presente legge costituzionale entra in vigore con la sua pubblicazione nella Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.

Numero: 001-02/89-2/193
Lubiana, addì 27 febbraio 2003

Il presidente
della Camera di Stato
della Repubblica di Slovenia
Borut Pahor
LEGGE COSTITUZIONALE
SULLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 43 DELLA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA (UZ43)
I
Nella Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/91, 42/97, 66/2000 e 24/03) si aggiunge all’articolo 43 un nuovo quarto comma che recita:

“La legge definisce le misure che promuovono le pari opportunità di uomini e donne alla candidatura per elezioni in organi dello Stato e in organi delle comunità locali.”

II
La presente legge costituzionale entra in vigore con la sua pubblicazione nella Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.
Numero: 001-02/04-18/1
Lubiana, addì 15 giugno 2004
Il presidente
della Camera di Stato
della Repubblica di Slovenia
Borut Pahor
LEGGE COSTITUZIONALE SULLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA (UZ14)

I
Nella Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/91, 42/97, 66/2000 e 24/03) al primo comma dell’articolo 14 dopo le parole “posizione sociale” si aggiunge una virgola e la parola “invalidità”.
II
La presente legge costituzionale entra in vigore con la sua pubblicazione nella Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.
Numero: 001-02/04-19/1
Lubiana, addì 15 giugno 2004

Il presidente
della Camera di Stato
della Repubblica di Slovenia
Borut Pahor

LEGGE COSTITUZIONALE
SULLA MODIFICA DELL’ARTICOLO 50 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA (UZ50)

I
Nella Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/91, 42/97, 66/2000 e 24/03) si modifica il primo comma dell’articolo 50 in modo tale che reciti:

” Alle condizioni stabilite dalla legge i cittadini hanno il diritto alla sicurezza sociale ivi compreso quello alla pensione.”

II
La presente legge costituzionale entra in vigore con la sua pubblicazione nella Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.
Numero: 001-02/04-20/1
Lubiana, addì 15 giugno 2004

Il presidente
della Camera di Stato
della Repubblica di Slovenia
Borut Pahor