Legge 27 febbraio 1958, n. 173

“Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1945, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 22 marzo 1958

Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1
L’assistenza prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594, è concessa fino al 31 dicembre 1960 a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell’art. 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica, di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.
Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che:
a) siano ripartiti da oltre dieci anni;
b) abbiano beneficiato, comunque, dell’assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per i profughi isolati tale misura è elevate a lire quindicimila mensili.
Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonchè il trattamento assistenziale previsto dall’art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l’entrata in vigore della presente legge ancorchè non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall’art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Articolo 2
I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge sono ricoverati nei centri raccolta gestiti dal Ministero dell’interno, vi potranno essere ulteriormente ricoverati fino e non oltre il termine massimo del 31 dicembre 1960, qualora si trovino in stato di bisogno. Si applicano ai profughi stessi le disposizioni dell’art. 1 della presente legge, nonchè quelle dell’art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
Nel primo comma dell’art. 11 suddetto, modificato con l’art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 594, le parole: «entro il 30 giugno 1955», sono modificate in: «entro il 31 dicembre 1960».
É fatto assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri di raccolta dei profughi dopo il 30 giugno 1959.

Articolo 3
Le disposizioni previste dall’art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1960, con effetto dalla data di scadenza dello stesso articolo.

Articolo 4
Per le finalità previste dal primo comma dell’art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato l’ulteriore somma di lire cinque miliardi, in ragione di lire un miliardo nell’esercizio 1957-58, due miliardi nell’esercizio 1958-59, due miliardi nell’esercizio 1959-60, da destinarsi a fabbricati di carattere popolare per i profughi.
Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
Le somme così somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata; corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro, le stesse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici che, per la costruzione degli alloggi, si avvarrà della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas.
Le anticipazioni suddette, nonchè quelle disposte a termini dell’articolo 21 della legge 4 marzo 1952, n. 137, saranno estinte, con le modalità previste dall’ultimo comma del detto art. 21, unitamente ai relativi interessi, in 15 annualità anticipate al saggio del 5,80 per cento, decorrenti dal 1° luglio dell’esercizio finanziario successivo a quello nel quale avranno avuto luogo.
Le località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l’interno sentita l’Opera per l’assistenza ai profughi giuliani e dalmati.
Per l’attuazione del programma di cui sopra si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sostituendo la dizione «Istituti provinciali autonomi per le case popolari» con quella «Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas».

Articolo 5
All’assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo l’avvenuta sistemazione di tutti i profughi ricoverati nei centri di raccolta, da effettuarsi a termini dell’art. 23, ultimo comma, della legge 4 marzo 1952, n. 137, sarà provveduto, previa la formazione della relativa graduatoria di assegnazione, da una Commissione da istituirsi presso il Ministero dell’interno, presieduta dal direttore generale della assistenza pubblica del Ministero medesimo e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale e da due delegati dei profughi designati dalle rispettive Associazioni.

Articolo 6
I lavoratori profughi che frequentano i corsi o i cantieri scuola per i disoccupati, di cui agli articoli 52 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, potranno cumulare le integrazioni giornaliere di lire 200 e di lire 300, rispettivamente previste dagli articoli medesimi, con il sussidio di cui all’art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Articolo 7
I profughi saranno iscritti nell’anagrafe della popolazione residente dei Comuni in cui si stabiliscono, anche in deroga alle norme previste dalla legge 6 luglio 1939, n. 1092.

Articolo 8
Nei concorsi per l’istituzione di nuove rivendite a sensi del secondo comma dell’art. 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, hanno titolo di preferenza assoluta i profughi i quali risultino già intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza.
In caso di decesso del titolare, prima del ripristino della licenza o dell’autorizzazione, il diritto passa agli eredi legittimi, limitatamente peraltro al coniuge o a uno dei figli.
Analoga preferenza spetta, nei concorsi comunali, per il conferimento di rivendita di generi di monopolio di terza categoria, a sensi dell’art. 94 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.
Tutti gli altri profughi sono, nei concorsi suddetti, equiparati agli ex combattenti provvisti di assegno vitalizio in seguito a ricompensa al valor militare (n. 2 dell’art. 94 sopracitato).

Articolo 9
I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960, delle preferenze per l’emigrazione, di che all’art. 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
I suddetti profughi possono, inoltre beneficiare della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, fino al 31 dicembre 1960.

Articolo 10
In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, le domande per il riconoscimento della qualifica di profugo devono essere presentate entro un anno dalla data dell’esodo.

Articolo 11
Alle spese occorrenti per l’attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno per i servizi della assistenza pubblica.