Legge 31 luglio 1952, n. 1131

“Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 1952
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1
É autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari italiani di beni di cui all’art. 1 della legge 5 dicembre 1949, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione.

Articolo 2
La concessione di anticipazioni può essere fatta anche ai titolari dei beni italiani, residenti, o già residenti, nel Territorio Libero di Trieste, anche quando, da parte jugoslava, non sia stata ancora riconosciuta la legittimazione, purchè venga dall’interessato fornita dimostrazione della esistenza e consistenza dei beni. (1)
(1) Vedi anche l’art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1325

Articolo 3
É inoltre autorizzata la concessione di anticipazioni sulle somme spettanti ai titolari italiani di beni, immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria o a confisca, purchè sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato jugoslavo e sempre che ne sia riconosciuta la legittimazione. (1)
(1) Vedi anche l’art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1325

Articolo 4
Nella concessione delle anticipazioni sarà tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell’incarto.
Verrà accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire.
Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell’importo del predetto valore presunto e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 5
La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall’art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.
Detta Commissione, che potrà funzionare anche in sottocommissioni, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso, presentare memorie, documenti e prove.
La deliberazione della Commissione, firmata dal Presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all’uopo necessari, dal Ministero del tesoro all’Intendenza di finanza di Roma, la quale, previa identificazione degli aventi diritto, provvede all’emissione degli atti di pagamento a valere sugli ordini di accreditamento di cui al successivo art. 8.

Articolo 6
Il termine per la presentazione delle denuncie di cui all’art. 1 della presente legge è prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tassa di bollo e dalle imposte di registro salvo le cambiali. (1)
(1) Vedi anche l’art. 1, L. 8 novembre 1956, n. 1325

Articolo 7
L’ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia, non potrà superare la somma di complessive lire dieci miliardi.
L’ammontare delle anticipazioni spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure di cui al precedente comma, non potrà superare la somma di complessive lire cinque miliardi.

Articolo 8
Il pagamento sarà effettuato dall’Intendenza di finanza di Roma mediante ordinativi su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Articolo 9
Gli oneri previsti dalla presente legge vengono coperti mediante riduzione di corrispondenti importi nello stanziamento, di cui al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l’esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.