Legge 8 marzo 2006, n. 124 e circolare 22 maggio 2006, n. K.60.1

Legge 8 marzo 2006, n. 124

“Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2006

ART. 1.
(Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. Dopo l’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
“ART. 17-bis. – 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all’articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all’articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
ART. 17-ter. – 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all’articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare, previa produzione da parte dell’istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell’interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all’epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l’istante e il genitore o l’ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l’esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell’istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell’istante”.
2. La circolare di cui all’articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 2.
((Disposizione finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Circolare K.60.1 del 22 maggio 2006
Prot. N. K.60.1 Roma, 22.05.2006
Ai sigg. Prefetti della Repubblica loro sedi
Al sig. Presidente della
Giunta Regionale Valle d’Aosta Aosta
Al sig. Commissario del Governo
per la provincia di Trento
Al sig. Commissario del Governo
per la provincia di Bolzano
E, p.c.:
Al sig Capo di Gabinetto
dell’on.le Ministro sede
Al sig.Direttore Generale per gli Italiani
all’Estero e le Politiche Migratorie
Ministero degli Affari Esteri Roma
Al sig. Direttore Generale della Giustizia Civile
Ministero della Giustizia Roma
OGGETTO: Legge 8 marzo 2006 n. 124, recante “Modifiche alla legge 5
febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della
cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia e ai loro discendenti”.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28.3.2006 è stata pubblicata la legge 8 Marzo 2006,
n° 124, recante modifiche alla legge 5.2.1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della
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cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia nonché ai loro
discendenti.
La normativa in esame, che ha introdotto gli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5
febbraio 1992 n. 91, contempla il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per
i soggetti, ex cittadini italiani, già destinatari del diritto di opzione previsto dal Trattato di
pace firmato a Parigi il 10.2.1947 tra l’Italia e le Nazioni associate e alleate nonché per
i soggetti ex cittadini italiani che, già destinatari del diritto loro riconosciuto dal Trattato
di Osimo del 10.11.1975 di trasferire la loro residenza dalla zona B alla zona A
(territorio italiano), non si sono avvalsi di dette facoltà, perdendo in tal modo la
cittadinanza italiana.
Analogo diritto è riconosciuto ai figli e discendenti in linea retta dei soggetti di cui
sopra, purché di lingua e cultura italiana.
Pertanto, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si è convenuto quanto
segue.
Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è esercitato attraverso la
presentazione di apposita istanza all’Autorità comunale competente per territorio
ovvero alla competente Autorità consolare italiana, nel caso di residenza all’estero
dell’interessato.
I soggetti destinatari dell’art. 19 del Trattato di Pace di Parigi, al fine di
comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17 bis, comma 1, lett. a) della
legge n. 91/92, allegheranno all’istanza di riconoscimento i seguenti documenti:
1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
3) certificato di attuale residenza;
4) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del
10.6.1940 nei territori ceduti all’ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;
5) certificazione dalla quale risulti che l’interessato alla data del 15.9.1947- data di
entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi – era cittadino italiano (oppure
documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto ecc.);
6) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani
presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione,
la lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la
conoscenza della lingua italiana;
7) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell’interessato
(ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle
scolastiche,ecc.).
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 19 del succitato
Trattato di Pace di Parigi, che intendono avvalersi dell’art. 17-bis, comma 1, lett. b),
allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti
documenti:
a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del
proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati
punti 4-5-6-7;
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b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il
richiedente ed il genitore o ascendente;
c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti
sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del
richiedente, della lingua e cultura italiane;
e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte
del richiedente, della lingua e cultura italiane.
I soggetti, destinatari delle disposizioni di cui all’art. 3 del Trattato di
Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell’ex Territorio Libero di Trieste, che
intendono avvalersi dell’art. 17-bis, comma 1 lett. a), allegheranno all’istanza di
riconoscimento la seguente documentazione:
1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
2) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
3) certificato di residenza attuale;
4) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la
cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 ( data di entrata in vigore del
Trattato di Osimo);
5) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani
presenti sul territorio estero di residenza,dalla quale risulti la data di iscrizione, la
lingua usuale dell’interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la
conoscenza della lingua italiana;
6) ogni utile documentazione comprovante l’appartenenza al gruppo etnico italiano
come previsto dal succitato art. 3.
I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell’art. 3 del Trattato di
Osimo, allegheranno all’istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana,
presentata ai sensi dell’art. 17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:
a) certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del
proprio genitore o dell’ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopraccitati
punti 4-5-6;
b) certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il
richiedente ed il genitore o ascendente;
c) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
d) attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti
sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e
cultura italiane in capo ai richiedenti;
e) ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua
e cultura italiane.

Come già previsto dalla circolare k.60.1, datata 28.9.1993, in relazione
all’applicazione degli artt. 13 e 17 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, l’accertamento dei
requisiti sopraindicati sarà effettuato da una apposita Commissione Interministeriale,
istituita presso questo Dicastero e composta anche da rappresentanti del Ministero
degli Affari Esteri, della Giustizia e dell’Università “La Sapienza” di Roma.
L’Ufficiale dello Stato Civile ovvero l’Autorità diplomatico-consolare, competente
a ricevere l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 17-ter della novellata legge n. 91/92,
dopo aver provveduto all’iscrizione della medesima negli appositi registri di
cittadinanza, ne trasmetterà copia a questo Ministero, unitamente alla documentazione
prodotta dall’interessato, al fine di consentire alla Commissione Interministeriale di
operare l’accertamento dei requisiti sopra richiamati.
L’Autorità Comunale o l’Autorità diplomatico-consolare che ha ricevuto la
documentata istanza ne verificherà la completezza e regolarità, fornendo un proprio
motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo all’interessato, dei requisiti e delle
condizioni previste per il riconoscimento della cittadinanza italiana, con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua italiana ed eventualmente della cultura italiana.
La regolarità della certificazione sarà verificata anche sotto il profilo della
conformità alle norme in materia di legalizzazione.
Per le istanze presentate in Italia, l’Ufficiale di stato civile, ricevuta la
comunicazione ministeriale, ne farà annotazione in calce all’atto di nascita
dell’interessato dopo averlo trascritto.
Per le istanze presentate all’estero, l’Autorità diplomatico-consolare trasmetterà
copia delle medesime, unitamente alla comunicazione dell’esito dell’accertamento
ministeriale, all’Ufficiale dello stato civile del Comune italiano, individuato ai sensi
dell’art. 26, 1°comma, 2°periodo del D.P.R. n. 396/2000, che provvederà alla relativa
annotazione sull’atto di nascita degli interessati ed ai conseguenti adempimenti
anagrafici.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana, in caso di accertamento positivo da
parte della Commissione Interministeriale, decorre dal giorno successivo a quello della
presentazione dell’istanza.
Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler disporre affinché il contenuto della
presente comunicazione venga portato a conoscenza dei Sigg. Sindaci dei Comuni
ricadenti nell’ambito territoriale di competenza.
Il Ministero degli Affari Esteri vorrà informare del contenuto della presente le
Rappresentanze diplomatiche-consolari italiane circa gli adempimenti di competenza.
***
Con l’occasione, si rende noto, altresì, che l’art. 28-bis della legge 23 febbraio
2006 n. 51 ha prorogato di un ulteriore quinquennio il termine previsto dall’art. 1,
comma 2 della legge 14 dicembre 2000 n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della
cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero
Austro-Ungarico e ai loro discendenti).
Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(firmato Anna Maria D’Ascenzo)