Legge Regionale Veneto 7 aprile 1994, n. 15

Legge regionale 7 aprile 1994 n. 15 (BUR n. 30/1994)
INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL’ISTRIA E NELLA DALMAZIA

Art. 1 – Finalità.
1. La Regione, allo scopo di favorire nuovi e più stretti rapporti di cooperazione tra i popoli, riconosce, nella conoscenza, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale di origine veneta presente nell’Istria e nella Dalmazia, uno strumento per l’affermazione dei valori di amicizia e di coesistenza pacifica, da sempre condivisi dalle popolazioni del Veneto, dell’Istria e della Dalmazia.
2. A tal fine, la Regione promuove e realizza le iniziative di cui alla presente legge, direttamente o mediante il concorso di enti locali, di istituzioni pubbliche e private, nonchè di organismi associativi di volontariato.
Art. 2 – Iniziative culturali, di ricerca e di informazione.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:
a) promuove indagini, studi e ricerche riguardanti:
1) il patrimonio culturale di origine veneta presente nell’Istria e nella Dalmazia;
2) la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare;
3) la storia dell’Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea;
b) organizza un seminario annuale di studio sui temi di cui al presente articolo;
c) promuove la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più significative, realizzate in attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.
Art. 3 – Iniziative nel campo della cooperazione.
1. Nel rispetto delle finalità di cui alle leggi 26 febbraio 1987, n. 49 e 26 febbraio 1992, n. 212, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e in accordo con le competenti autorità slovene e croate, la Regione:
a) promuove e sostiene l’attuazione di interventi intesi a favorire lo sviluppo di centri e di attività culturali e d’istruzione per le comunità di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, e il ripristino e la costruzione di scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle materne, e la fornitura di arredi, attrezzature e sussidi didattici;
b) favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di origine veneta presenti nell’Istria e nella Dalmazia;
c) cura e sostiene la pubblicazione e la diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla presente legge.
Art. 4 – Gemellaggi.
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera del Governo, favorisce e sostiene le iniziative dei comuni veneti che, nel quadro del consolidamento della comune identità culturale europea, propongono gemellaggi con enti territoriali delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione veneta, o che registrino la presenza significativa di comunità italiane di origine veneta.
Art. 5 – Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia.
1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità enunciate all’articolo 1 e per fornire idoneo supporto tecnico scientifico alla Giunta regionale, è istituito il Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) da un rappresentante di ciascuna università avente sede nella Regione;
c) da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia – ANCI – del Veneto;
d) fino a sette rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei problemi relativi alle minoranze linguistiche;
e) fino a tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto.
3. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale;
4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 vengono scelti dalla Giunta regionale, tra i designati dagli organismi anzidetti, tenendo conto della loro rappresentatività.
5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Il Comitato è formalmente costituito con la nomina di almeno la metà dei rappresentanti di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 2.
6. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.
7. In sede di prima applicazione il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, invita i soggetti interessati a formulare le candidature; il Comitato è costituito entro i successivi novanta giorni.
Art. 6 – Funzioni del Comitato.
1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate entro il 30 settembre dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, le iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 da inserire nel programma annuale degli interventi da attuare per l’anno successivo; (1)
b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione in attuazione del programma annuale.
Art. 7 – Programma annuale degli interventi.
1. La Giunta regionale provvede, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della proposta formulata dal Comitato permanente ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), alla predisposizione del programma annuale degli interventi e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione entro il mese di marzo. (2)
2. Entro il mese di gennaio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell’anno precedente, in base alla presente legge.
Art. 8 – Norma finanziaria.
1. All’onere di lire 1.000 milioni, per il triennio 1994-1996, derivante dall’applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 300 milioni per l’anno 1994 mediante utilizzo, per parti importo, per competenza e per cassa, della partita n. 4 “Interventi per l’Istria e la Dalmazia” del fondo globale spese correnti, iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1994; quanto a lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per pari importo, per sola competenza della medesima partita di fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996. Nei medesimi stati di previsione della spesa è istituito il capitolo 70020 denominato “Interventi regionali per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia” con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa per l’anno 1994 e di lire 350 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai sensi dell’articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e modificazioni. (3)

note

(1) Lettera così sostituita da art. 1 comma 1 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 . L’articolo 3 della legge regionale detta una norma transitoria prevedendo che per l’anno 2003 “ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l’anno 2003, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio”.
(2) Comma così sostituito da art. 2 comma 1 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 . L’articolo 3 della legge regionale detta una norma transitoria prevedendo che per l’anno 2003 “ai procedimenti amministrativi relativi al programma annuale delle attività per l’anno 2003, già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio”.
(3) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall’art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.