Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e segg. del Codice Civile, una associazione denominata “COORDINAMENTO ADRIATICO”.

ARTICOLO 2

SEDE
L’Associazione ha sede in Roma

ARTICOLO 3

SCOPI SOCIALI
L’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone la tutela degli interessi della comunità italiana nei territori dell’Istria, del Quarnaro, della Dalmazia, nel rispetto della piena autonomia delle finalità e degli indirizzi delle preesistenti associazioni degli esuli, tramite qualsiasi opportuna iniziativa in Italia e nei territori sopra menzionati
Per il perseguimento delle proprie finalità, la associazione
a) assume ogni iniziativa per la protezione della lingua e dei valori storici e culturali nazionali onde favorire la riaffermazione dell’italianità nei territori sopramenzionati;
b) opera nei confronti dei mezzi di informazione per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica;
c) promuove iniziative dirette allo sviluppo delle condizioni economiche della comunità italiana, nonchè iniziative atte a sviluppare, sostenere ed illustrare la tutela, la conoscenza e la diffusione, in Italia e all’estero, della cultura fiumana, istriana e dalmata, rappresentata dalle comunità in esilio;
d) mantiene gli opportuni contatti con le istituzioni statali, gli enti territoriali e le formazioni politiche e sociali per il conseguimento delle proprie finalità.

ARTICOLO 4

SOCI
I soci si distinguono in fondatori, ordinari e frequentatori

SOCI FONDATORI
Sono soci fondatori le persone fisiche, italiane ed estere, che hanno costituito l’Associazione nonché tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo, con voto unanime, conferisce il titolo per particolari benemerenze verso l’Associazione ovvero per eminenti meriti personali

SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari le persone fisiche, italiane ed estere, nonché le persone giuridiche, associazioni, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, che condividano le finalità di cui al precedente articolo 3 e che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo

SOCI FREQUENTATORI
Sono soci frequentatori le persone fisiche, italiane ed estere nonché le persone giuridiche, associazioni, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, che sono interessati allo scopo perseguito dall’associazione ed a una collaborazione, anche temporanea, con l’associazione stessa, e che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo
Tutti gli associati sono tenuti al pieno rispetto dello Statuto che deve essere accettato all’atto deIl ‘ammissione.

ARTICOLO 5

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
1) il Consiglio Direttivo
2) l’Assemblea

ARTICOLO 6

CONSIGLIO DIRETTIVO
La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio Direttivo, la cui maggioranza deve essere scelta tra i soci fondatori, vengono eletti dall’assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente il Vice Presidente e il Segretario dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri salvo quelli che la legge e lo statuto riservano espressamente al Consiglio stesso, al Presidente e al Vice Presidente
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
Delle adunanze è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da inserirsi nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo conservato presso la Sede Sociale.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo programma e attua quanto previsto dall’articolo 3 e, tra l’altro:
-redige il bilancio annuale;
-convoca le Assemblee e ne formula l’ordine del giorno;
-stabilisce l’ammontare delle quote associative;
-decide i provvedimenti relativi a incompatibilità concernenti i Soci ivi compresa la radiazione.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’adunanza di tutti i soci e solo i soci fondatori ed ordinari hanno diritto di voto
Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno:
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– può determinare i rimborsi spese per gli amministratori
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ad altro socio.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 10 e 12.
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione ovvero, in sua assenza, il Vice Presidente.

ARTICOLO 8

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l’Associazione e può porre in essere, senza il consenso del Consiglio di Ammistrazione, solamente atti di ordinaria amministrazione;
b) è garante dell’ osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c) svolge tutte le funzioni previste dalla legge;
d) adotta i provvedimenti d’urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo per la ratifica;
e)presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
f) rappresenta l’Associazione davanti a tutte le Autorità e Pubbliche Amministrazioni
Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente per sua delega
In caso di impedimento del Presidente è abilitato a compiere ogni attività necessaria per la vita dell’Associazione.

ARTICOLO 9

PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) i beni che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni e lasciti
Le entrate sono costituite da:
a) quote sociali;
b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

ARTICOLO 10

MODIFICHE DELLO STATUTO
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 11

AMMINISTRATORI
Spetta all’Assemblea determinare annualmente gli eventuali rimborsi spese agli amministratori.

ARTICOLO 12

SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci titolari.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori fissandone i poteri. L’eventuale patrimonio residuo è devoluto per scopi analoghi a quelli sociali.

ARTICOLO 13

ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Entro il 31 (trentuno) dicembre l’Assemblea approva il bilancio preventivo, entro il 28 (ventotto) febbraio dell’anno successivo il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 14

CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli Organi sociali verranno risolte da un Collegio arbitrale, composto di tre membri scelti uno da ognuna delle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. I membri del Collegio Arbitrale sono inamovibili, giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura; il loro operato sarà insindacabile ed il loro voto inappellabile.

ARTICOLO 15

RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge in materia
F.to Amleto Vittorio Ballarini
Giuseppe de Vergottini
Astorre Maracchi
P. Antonio (in Religione P. Flaminio) Rocchi
Claudio Schwarzenberg
Lucio Toth
F.to Aldo Clemente
Simone Devescovi
Riccardo Scarpa
Gianfranco de Vergottini
Roberto Modena
Rodolfo Picchiotti
Ezio Mauri
Giulio Raiola
Pierandrea FABIANI Notaio