1983 – Accordo di esecuzione del Trattatato di Osimo del 10.11.1975

Legge 7 novembre 1988, n. 518

“Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall’articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, firmato a Roma il 18 febbraio 1983, con scambio di note.”

Pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286, 6 dicembre 1988

Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall’articolo 4 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, con scambio di note, firmato a Roma il 18 febbraio 1983.

Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data all’accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 7 dell’accordo stesso.

Articolo 3
Le somme da corrispondersi dal Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in applicazione dell’articolo 3 dell’accordo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale.

Articolo 4
La seguente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DI TUTTE LE OBBLIGAZIONI RECIPROCHE DERIVANTI DALL’ART. 4 DEL TRATTATO FIRMATO AD OSIMO IL 10 NOVEMBRE 1975
(Omissis).

Articolo 1
I beni, diritti ed interessi indicati nel citato Art. 4 del Trattato di Osimo sono considerati come definitivamente acquisiti dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Articolo 2
In vista di quanto precede, il Consiglio Esecutivo Federale dell’Assemblea della RSF di Jugoslavia verserà al Governo italiano a titolo di indennizzo la somma di 110 milioni di dollari U.S.A.

Articolo 3
Il pagamento verrà effettuato a partire dal 1º gennaio 1990 in 13 annualità eguali con accreditamento su un conto intestato al Ministero del Tesoro presso la Banca d’Italia in Roma.

Articolo 4
Il Consiglio Esecutivo Federale dell’Assemblea della RSF di Jugoslavia lascerà agli aventi diritto la libera disponibilità dei beni di cui all’elenco allegato che fa parte integrante del presente Accordo.

Articolo 5
Quanto sopra costituisce un regolamento definitivo di tutti gli obblighi reciproci aventi origine dall’Art. 4 del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il LO novembre 1975.

Articolo 6
Le disposizioni del presente Accordo non modificano la situazione giuridica dei beni menzionati agli Artt. 7 ed 8 dell’Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe, firmato ad Udine il 15 maggio 1982.

Articolo 7
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
Fatto a Roma, li 18 febbraio 1983, in due originali, ciascuno in lingua italiana e serbocroata i cui testi fanno ugualmente fede.