Decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1977, n. 772

“Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalità di cui all’ultimo comma dell’art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73)”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 26 ottobre 1977

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 6, secondo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73;
Consultata la giunta regionale Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la Commissione parlamentare prevista dall’art. 3, secondo comma, della legge sopra citata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:

Articolo 1
I coefficienti di cui all’art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l’indennizzo dei beni, dirittied interessi italiani situati nella zona B del già territorio libero di Trieste vengono rideterminati nella seguente misura:
75 sino al valore di L. 200.000 al 1938;
37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938;
18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938.
Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate come acconti.

Articolo 2
L’ultimo comma dell’art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è sostituito dal seguente:
«Sono esclusi dall’indennizzo coloro che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona B del già territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 10 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalità previste dall’art. 3 del trattato di Osimo del 10 novembre 1975 e dall’allegato VI del trattato stesso».

Articolo 3
Sono considerate valide le domande di indennizzo già presentate al Ministero del tesoro ancorché dichiarate inammissibili per tardività o respinte in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269.
La liquidazione o riliquidazione degli indennizzi è deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall’art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

Articolo 4
La spesa per la rideterminazione degli indennizzi di cui al precedente art. 1, valutata in lire 11.000 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 milioni nell’anno finanziario 1977, di lire 6.000 milioni nell’anno finanziario 1978 e di lire 4.000 milioni nell’anno finanziario 1979.
Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in quello successivo.

Articolo 5
Rimangono ferme le disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, che non sono incompatibili con quelle del presente decreto.

Articolo 6
All’onere derivante dall’applicazione del presente provvedimento per gli anni 1977, 1978 e 1979 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9002 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1977 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.