Legge 26 gennaio 1980, n. 16

“Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.40 del 11 febbraio 1980
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all’estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti (1).
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all’ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restate 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l’indennizzo totale dei beni perduti.
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, l. 5 aprile 1985, n. 135. Vedi, anche, la l. 29 gennaio 1994, n. 98.

Articolo 2
A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell’8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell’indennizzo utilizzato (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, l. 5 aprile 1985, n. 135. Vedi anche, il d.m. 19 agosto 1980.

Articolo 3
Le provvidenze della presente legge si estendono tra l’altro:
a) in relazione alle clausole previste dall’accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718 e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964 La riduzione per debiti ptevista dall’accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita nelle modalità e nei limiti previsti all’art. 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;
b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1º gennaio 1969;
c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall’Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1º agosto 1970, nonché per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l’onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane è fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell’entrata in vigore degli accordi internazionali (1).
Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui all’art. 7, presentare la relativa domanda.
La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici delle presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.
(1) Lettera così sostituita dall’art. 10, l. 5 aprile 1985, n. 135.

Articolo 4
Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell’accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell’uno o dell’altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l’accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell’articolo 3 della presente legge (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, l. 5 aprile 1985, n. 135.

Articolo 5
Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.
Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1º gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all’anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1º gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell’ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l’evento che ha causato il danno da indennizzare.
Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.
Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, l. 5 aprile 1985, n. 135.