1949 – Accordo di Udine

Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1949, n. 1141

“Esecuzione dell’Accordo per il piccolo traffico di frontiera fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, concluso ad Udine il 3 febbraio 1949”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1949
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l’interno e per le finanze;
Decreta:

DECRETO [1/2]
Articolo 1
Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo per il piccolo traffico di frontiera fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia ed al relativo scambio di Note concluso ad Udine il 3 febbraio 1949.
DECRETO [1/2]
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 3 febbraio 1949.
Preambolo
Accordo per il piccolo traffico di frontiera fra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Federativa Popolare Jugoslava.
Il Governo Italiano ed il Governo della R. F. P. Jugoslava nell’intento di regolare in base al principio della reciprocità il piccolo traffico di frontiera tra i due Paesi, onde facilitare lo sfruttamento dei fondi rustici situati lungo la frontiera italo-jugoslava, hanno stabilito di comune accordo quanto segue:
ACCORDO [2/2]
Articolo 1
Zona di frontiera.
1. La zona di frontiera, ai sensi del presente Accordo, è quella che si estende per una fascia di dieci chilometri dall’una e dall’altra parte della linea di confine.
2. Entro un mese dalla data della firma del presente Accordo, le Parti Contraenti si scambieranno l’elenco dei Comuni italiani e parti di essi e dei Comitati Popolari locali jugoslavi e parte di essi, compresi nelle rispettive zone di confine.
3. Ciò, naturalmente, senza pregiudizio alcuno delle decisioni che verranno adottate dalle Commissioni della Repubblica Italiana e della R. F. P. Jugoslava per la delimitazione del confine.
ACCORDO [2/2]
Articolo 2
Persone ammesse al transito.
Ai sensi del presente Accordo, hanno diritto al transito di frontiera per un numero illimitato di volte al fine di recarsi in determinate località, site nell’opposta zona di confine, per raggiungere le quali viene rilasciata la tessera di frontiera, le sottoindicate categorie di cittadini dei due Paesi che abbiano stabile residenza rispettivamente nei Comuni o parti di essi e nei Comitati Popolari locali o parte di essi, compresi nella zona di frontiera:
a) i proprietari di beni immobili (campi coltivati, orti, frutteti, vigneti, prati, pascoli, boschi, cave di pietra et similia) o di Aziende agricole, situati sulla linea di confine o entro l’opposta zona di confine, se ne erano proprietari alla data del 15 settembre 1947, come pure i loro congiunti successori legittimi anche nel caso che subentrino nella proprietà per atto tra vivi;
b) i conduttori di beni immobili o di Aziende agricole, situati sulla linea di confine o entro l’opposta zona di confine, se ne erano conduttori alla data del 15 settembre 1947 e fino alla scadenza del contratto di conduzione;
c) i congiunti conviventi con le persone appartenenti alle categorie specificate in a);
d) i prestatori d’opera fissi o stagionali assunti dalle persone specificate in a);
e) i proprietari di greggi o di singoli capi di bestiame che secondo gli usi locali, vengono condotti al pascolo dall’altra parte del confine;
f) i custodi di greggi o di singoli capi di bestiame, come pure i prestatori d’opera fissi addetti alla lavorazione dei prodotti del bestiame che, secondo gli usi locali, viene condotto al pascolo giornalmente o stagionalmente, nell’opposta zona di confine;
g) i carbonai e i boscaioli che lavorano sui fondi specificati al par. a, del presente articolo.
ACCORDO [2/2]
Articolo 3
Persone giuridiche.
1. Le agevolezze previste all’art. II del presente Accordo sono applicabili, alle stesse condizioni, anche alle persone giuridiche aventi sede nella zona di frontiera alla data del 15 settembre 1947 e che, anteriormente a tale data, erano proprietarie di beni immobili sulla linea di confine o entro l’opposta zona di confine.
2. Resta inteso che il transito di frontiera viene consentito ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al n. 1 che abbiano stabile residenza nella zona di confine.
ACCORDO [2/2]
Articolo 4
Mezzi di lavoro e prodotti ammessi al transito.
1. I cittadini delle due Parti Contraenti, stabilmente residenti nella zona di confine di una delle due Parti Contraenti, che possiedano beni immobili nella opposta zona di frontiera, come pure i membri delle loro famiglie, i conduttori, i prestatori d’opera fissi e stagionali, hanno il diritto di trasportare dalle proprie abitazioni o aziende agricole ai fondi e viceversa, in esenzione da ogni diritto doganale di entrata e di uscita e da ogni altra tassa od imposta relativa all’importazione ed alla esportazione, nonchè da ogni altro speciale permesso:
a) gli animali da lavoro e quelli condotti al pascolo nonchè i foraggi occorrenti per gli animali stessi durante la loro permanenza sui fondi;
b) gli attrezzi, i veicoli e le macchine comunemente usati nell’economia agricola e forestale, compresi i loro accessori e quanto occorra al funzionamento delle macchine e dei veicoli stessi.
L’esenzione doganale per i carburanti si intende limitata ai quantitativi esistenti nel normale serbatoio in diretta comunicazione col motore, all’atto del passaggio della frontiera;
c) i fertilizzanti di ogni genere, le sementi, le talee, gli astali da trapiantarsi e le piante di rimboschimento, i pali da vigna, i materiali da costruzione per le piccole riparazioni ed il mantenimento degli edifici esistenti nelle dette proprietà, e quanto occorra per la lotta contro i parassiti nocivi all’agricoltura e contro le malattie del bestiame;
d) i prodotti agricoli e forestali ottenuti nei fondi suddetti, ivi compresi l’incremento naturale del bestiame sul fondo, i prodotti della lavorazione del latte e dell’uva, nonchè i mezzi di imballaggio e di trasporto di tali prodotti.
Il trasferimento del vino dovrà avvenire entro il mese di novembre di ciascun anno e il prodotto trasferito dovrà risultare dell’annata stessa;
e) i generi di consumo normalmente necessari, per la durata del loro soggiorno sui fondi, alle persone che usufruiscono delle presenti agevolezze.
Per i trasporti agricoli, le Parti Contraenti si impegnano a facilitare, nei limiti del possibile, l’uso delle teleferiche, in base agli accordi che le Autorità locali prenderanno a tale scopo.
ACCORDO [2/2]
Articolo 5
Transumanza stagionale.
1. Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle Parti Contraenti, per transumanza stagionale, nel territorio dell’altra Parte Contraente saranno reciprocamente ammessi alla importazione e alla esportazione, in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita e da ogni altra tassa od imposta, purchè siano fatti ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potrà sorpassare i sei mesi.
2. La esenzione dai diritti di entrata e di uscita e da ogni altra tassa od imposta, sarà estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante il pascolo e cioè:
a) ai piccoli partoriti durante il tempo del pascolo stesso;
b) al formaggio, al burro ed agli altri prodotti della lavorazione del latte nei limiti delle quantità che normalmente sono prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre la linea di frontiera.
3. La esenzione per il burro, per il formaggio e per gli altri prodotti della lavorazione del latte, sarà accordata nei limiti di quantità di cui al n. 2 b) del presente articolo, anche nel caso che questi prodotti siano importati od esportati dopo il ritorno del bestiame purchè non siano trascorse più di quattro settimane dal giorno del ritorno.
4. Le rispettive dogane avranno facoltà di prescrivere che la reimportazione e la riesportazione degli animali siano garantite.
La garanzia scritta di un proprietario di terreni o di altra persona, ritenuti solvibili, sarà sufficiente.
5. Alle stesse condizioni sarà reciprocamente accordata l’esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita, e da ogni altra tassa od imposta, per le api trasportate temporaneamente dall’una all’altra zona di frontiera, e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante detto soggiorno.
6. Per gli animali condotti al pascolo giornaliero, gli uffici doganali prescinderanno da ogni formalità doganale, salvo le misure di vigilanza intese ad evitare eventuali abusi.
7. Gli equini ed i bovini che debbono venire utilizzati per il lavoro nell’altra zona di frontiera ed ivi essere condotti al pascolo, debbono essere contrassegnati a fuoco con una «Y» se jugoslavi, ed una «I» se italiani.
Negli equini il contrassegno deve essere impresso a fuoco sullo zoccolo dell’arto anteriore sinistro, nei bovini sull’unghione esterno dell’arto anteriore sinistro o sul corno sinistro. Le pecore, le capre ed i suini debbono essere contrassegnati con un marchio metallico applicato all’orecchio sinistro e portante, secondo le rispettive origini di essi, una delle due lettere suindicate.
ACCORDO [2/2]
Articolo 6
Certificati veterinari.
1. Gli animali che si trasferiscono oltre frontiera dovranno essere scortati da certificati veterinari rilasciati dalle Autorità sanitarie competenti, sui quali dovrà essere dichiarato che nel Comune o nel Comitato Popolare locale di origine, durante gli ultimi 40 giorni nessuna malattia infettiva è stata constatata fra le specie animali menzionate nei certificati stessi.
2. I certificati veterinari saranno validi per un periodo di 40 giorni.
3. Rimane salva la facoltà delle Autorità sanitarie del Paese ove il bestiame è temporaneamente importato, di verificare, all’atto dell’introduzione, nel caso che ciò fosse ritenuto necessario, lo stato di salute del bestiame stesso.
4. Qualora le Autorità locali di una delle Parti constatino l’esistenza di una malattia infettiva del bestiame, ne daranno immediata comunicazione alle Autorità locali dell’altra Parte. Esse prenderanno accordi circa le misure protettive da adottarsi, compresa l’eventuale chiusura temporanea del valico al transito del bestiame.
ACCORDO [2/2]
Articolo 7
Tessera di frontiera.
1. Il documento che dà diritto alle persone contemplate dagli articoli II e III del presente Accordo di transitare attraverso la frontiera è la tessera di frontiera.
2. La tessera di frontiera è valida un anno dal giorno del rilascio ed è rinnovabile di anno in anno.
Essa vale come documento di identità personale, e deve contenere le generalità ed una fotografia del titolare.
3. Dalla tessera di frontiera deve anche risultare la ubicazione del fondo, l’estensione ed il genere di cultura di esso e la consistenza del bestiame da lavoro e da pascolo utilizzato.
I nuovi nati del bestiame durante il pascolo debbono essere annotati sulla tessera di frontiera entro giorni 14.
4. La tessera di frontiera sarà redatta nelle lingue italiana e slovena.
5. La tessera di frontiera del proprietario dei fondi deve essere di modello diverso da quello degli altri aventi diritto indicati agli articoli II e III del presente Accordo. Sulla tessera di frontiera dei proprietari dei fondi debbono essere inscritti i membri delle loro famiglie nonchè i prestatori d’opera fissi che, oltre ai proprietari dei fondi, hanno diritto di oltrepassare il confine, come pure dovrà essere indicato il numero d’ordine delle loro tessere personali.
6. Nella tessera di frontiera dei conduttori oltre agli altri dati, saranno anche menzionati il nome del proprietario del fondo e la durata del contratto di conduzione.
7. Le tessere di frontiera saranno conformi ai modelli allegati (allegati 1 e 2) che fanno parte integrante del presente Accordo.
ACCORDO [2/2]
Articolo 8
Congiunti.
1. E’ consentita l’inclusione nella tessera di frontiera dei congiunti minori di anni 7 che accompagnano abitualmente il titolare.
2. Ai congiunti maggiori di anni 7 conviventi con il titolare e che lo coadiuvano nella cura dei fondi, saranno rilasciate tessere di frontiera individuali.
ACCORDO [2/2]
Articolo 9
Pastori, carbonai e boscaioli.
1. I pastori, carbonai e boscaioli che debbano permanere oltre confine per un periodo della durata superiore ad un giorno dovranno essere muniti di un permesso speciale, suppletivo alla tessera di frontiera, nel quale saranno indicati il periodo e le località di soggiorno nell’opposta zona di confine.
2. I permessi di cui sopra avranno validità non superiore a tre mesi e saranno rinnovati di tre mesi in tre mesi.
3. Detti permessi saranno rilasciati in conformità dei modelli (all. 3) che fanno parte integrante del presente Accordo.
ACCORDO [2/2]
Articolo 10
Modalità di rilascio.
1. Le tessere di frontiera saranno rilasciate, in Italia dalle Autorità Prefettizie competenti, in Jugoslavia dai competenti Comitati Popolari Distrettuali — Sezione Affari Interni — in base a documenti attestanti che il richiedente trovasi nelle condizioni previste agli articoli II e III del presente Accordo.
2. Le tessere di frontiera rilasciate in Italia sono sottoposte al visto delle Autorità della R. F. P. Jugoslava competente e, reciprocamente, quelle rilasciate dalla R. F. P. Jugoslava, al visto della Autorità italiana competente.
3. Il visto è concesso gratuitamente, nel più breve spazio di tempo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della tessera all’Autorità dell’altra Parte. Ambedue le Parti convengono che, in linea di massima, la procedura per la concessione dei visti terminerà nel corso del mese di gennaio di ciascun anno.
4. Qualora le Autorità di una delle Parti Contraenti rifiutino il visto, ne informeranno, nel termine di 15 giorni al più tardi, le Autorità competenti dell’altra Parte Contraente.
ACCORDO [2/2]
Articolo 11
Modalità di uso.
1. Le tessere di frontiera saranno valide esclusivamente per i motivi e per le località per le quali sono state rilasciate.
2. Nelle tessere di frontiera saranno indicati esplicitamente i motivi e le località per le quali sono rese valide ed i valichi attraverso i quali debbono essere usufruite.
3. Per il piccolo traffico di frontiera saranno usati i valichi di confine sinora in uso, nonchè quelli che saranno successivamente determinati di comune accordo tra le competenti Autorità locali delle due Parti Contraenti, al fine, anche, di offrire agli interessati la possibilità di valersi dei percorsi più brevi.
4. I valichi potranno essere chiusi nei giorni di domenica e di feste nazionali. Potrà inoltre essere determinata, di comune accordo fra le competenti Autorità locali delle due Parti, la chiusura temporanea di uno o più valichi, nei periodi di sospensione dei lavori agricoli o quando risulti che non esiste necessità di transito.
5. Non sono consentite deviazioni dall’itinerario più breve per recarsi nelle località autorizzate, ed il ritorno deve essere effettuato nella stessa giornata attraverso lo stesso valico di uscita, prima dell’ora di chiusura del valico stesso, non dando la tessera di frontiera diritto al pernottamento nel territorio dell’altro Stato, salvo nei casi previsti dal presente Accordo.
6. Non è del pari consentito allontanarsi dai fondi, salvo nei casi di estrema necessità, nei quali i possessori delle tessere di frontiera dovranno ottenere il permesso delle Autorità locali.
7. Il transito attraverso i valichi di frontiera avrà luogo nei giorni feriali dalla levata al tramonto del sole e precisamente: durante i mesi di gennaio e dicembre dalle 8 alle 17; febbraio-novembre dalle 7,30 alle 17,30; marzo-ottobre dalle 7 alle 18; aprile-agosto dalle 5,30 alle 19,30; settembre dalle 6 alle 19; maggio-giugno-luglio dalle 4 alle 21 (ora dell’Europa Centrale).
ACCORDO [2/2]
Articolo 12
Casi di urgenza e forza maggiore.
1. In casi di speciale urgenza, come morte, malattia, od altre contingenze di forza maggiore, come pure per affari indilazionabili, potranno essere concessi, previe intese dirette fra le Autorità italiane di Polizia di frontiera ed i Comitati Popolari Distrettuali jugoslavi — Sezione Affari Interni –, lasciapassare individuali per il transito attraverso la frontiera.
2. I lasciapassare avranno la validità massima di giorni 10, tuttavia la permanenza nel territorio dell’altra Parte non potrà superare i giorni 3, ed il transito sarà ammesso per una sola volta e per un solo valico.
3. Le agevolezze di cui al presente articolo saranno estese agli addetti ai servizi idrici ed elettrici di interesse comune.
4. I lasciapassare di cui sopra saranno conformi ai modelli allegati (all. 4) che fanno parte integrante del presente Accordo.
ACCORDO [2/2]
Articolo 13
Ritiro della tessera.
1. La tessera di frontiera potrà essere ritirata in ogni momento, in caso di abuso, dall’una o dall’altra Autorità di confine, senza pregiudizio delle sanzioni penali per fatti illeciti eventualmente commessi nel territorio estero dal titolare o dai minori a lui affidati.
2. Del ritiro della tessera e dei motivi che lo hanno determinato sarà data notizia, nel termine di tre giorni, all’Autorità che ne ha effettuato la concessione.
3. Qualora una delle persone contemplate dal presente Accordo venga privata della libertà personale dalle Autorità dell’altra Parte, queste dovranno, entro tre giorni, dare notizia del provvedimento alle Autorità del Paese cui la persona appartiene, comunicandone i motivi.
ACCORDO [2/2]
Articolo 14
Contestazioni.
1. Le contestazioni che eventualmente sorgessero nell’esecuzione del presente Accordo saranno risolte di comune intesa fra le competenti Autorità italiane e jugoslave.
ACCORDO [2/2]
Articolo 15
Tasse ed imposte.
1. Per i fondi di oltre frontiera non saranno pagate tasse ed imposte superiori a quelle pagate dai cittadini dello Stato sul territorio del quale tali fondi si trovano.
ACCORDO [2/2]
Articolo 16
Libero sfruttamento dei fondi.
1. Ciascuna delle Parti Contraenti si impegnano, nei riguardi dell’altra, a garantire il libero sfruttamento dei fondi situati sul proprio territorio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
ACCORDO [2/2]
Articolo 17
Durata dell’Accordo.
1. Il presente Accordo resta in vigore per un anno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga denunciato, tre mesi prima della scadenza, da una delle due Parti Contraenti.
ACCORDO [2/2]
Articolo 18
Entrata in vigore.
1. Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente nei due Paesi all’atto della firma.
Fatto a Udine, il tre febbraio millenovecentoquarantanove, in duplice esemplare su undici facciate, nelle lingue italiana e serbo-croata, ambedue i testi facenti piena fede.
(Si omettono le firme).
ACCORDO [2/2]
Allegato 1
Udine, 3 febbraio 1949.
Signor Presidente,
Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:
«In relazione all’Accordo sul piccolo traffico di frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare Jugoslava, firmata in data odierna, ho l’onore di portare a Sua conoscenza che resta inteso che le disposizioni dell’Accordo sul piccolo traffico di frontiera circa i beni immobili di zona di confine non pregiudicano in nulla eventuali future intese fra i Governi delle due Parti Contraenti concernenti i beni immobili dei cittadini italiani siti nel territorio della Repubblica Federativa Popolare Jugoslava.
RendendoLe noto quanto sopra, approfitto dell’occasione, Signor Presidente, per esprimerLe i sensi della mia alta stima».
Ho l’onore di comunicarLe che sono d’accordo su quanto precede.
Approfitto dell’occasione per esprimerLe, Signor Presidente, i sensi della mia alta stima.
Signor Presidente della Delegazione Jugoslava — Udine.
ACCORDO [2/2]
Allegato 2
(Si omettono gli allegati).