Statuto

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Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi della L. n. 106/2016 e del D. Lgs. n. 117/2017 una Associazione di Promozione Sociale denominata COORDINAMENTO ADRIATICO APS con sede in Bologna, via Santo Stefano 16, operante senza fini di lucro.

Potranno essere istituite (e conseguentemente sciolte) sedi secondarie, sedi operative, uffici, anche di rappresentanza, sul territorio italiano e nei territori di insediamento delle comunità italiane dell’Adriatico orientale. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopi e attività

Finalità della Associazione è la salvaguardia dei valori culturali dei territori di antico insediamento italiano della Venezia Giulia e dell’Adriatico orientale. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Art. 5, lett. f del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (Art. 5, lett. i del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (Art. 5, lett. v del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117)

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di rappresentare e tutelare gli interessi della comunità italiana nei territori dell’Istria, del Quarnaro, della Dalmazia, nel rispetto della piena autonomia delle finalità e degli indirizzi delle preesistenti associazioni degli esuli, tramite qualsiasi opportuna iniziativa atta allo scopo. In particolare l’Associazione:

a. assume ogni iniziativa per la protezione della lingua e dei valori storici e culturali nazionali, onde favorire la riaffermazione dell’italianità nei territori soprammenzionati;

b. opera nei confronti dei mezzi di informazione per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica;

c. promuove iniziative dirette allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni economiche della comunità italiana, nonché iniziative atte a sviluppare, sostenere ed illustrare la tutela, la conoscenza e la diffusione, in Italia e all’estero, della cultura istriana, fiumana e dalmata, rappresentata dalle comunità in esilio. In questa prospettiva, l’Associazione può promuovere e sostenere attività di studio (in ambito economico, storico-giuridico, architettonico), di progettazione nonché di direzione lavori inerenti ad interventi di restauro volti alla tutela, conservazione e valorizzazione di beni mobili ed immobili espressione dell’identità italiana nei territori istriani, fiumani e dalmati;

d. mantiene gli opportuni contatti con le istituzioni statali, gli enti territoriali e le formazioni politiche e sociali per il conseguimento delle proprie finalità.

Tutte le finalità di cui al presente articolo sono perseguite dall’Associazione ponendo in essere ogni iniziativa ritenuta opportuna, anche ispirandosi ad esperienze di altri Paesi, ed avvalendosi di tutti gli strumenti finanziari, e non, esistenti a livello locale, nazionale ed internazionale, in particolar modo a livello dell’Unione Europea.

Le attività di cui ai commi precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ove disponibili forme di idoneo finanziamento.

Art. 3 - Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a. quote e contributi degli associati;

b. eredità, donazione e legati;

c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
  • per esclusione:
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Revisore dei Conti.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e gli associati minorenni, che partecipano alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale, in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca il Revisore dei Conti;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • approva il bilancio o il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 10 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi, secondo le modalità fissate nell’avviso di convocazione, anche in forma telematica mediante l’utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di visione degli atti della riunione, intervento nella discussione, scambio di documenti, votazione ed approvazione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo nella conferenza telematica sono equiparate a quelle assunte nelle riunioni fisiche del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente ed il Vice-Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione stabilendo gli opportuni indirizzi per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti Unico ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati.

Il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti Unico controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.