2001 – Decreto sull’attuazione del bilinguismo comune di Isola

DECRETO SULL’ATTUAZIONE DEL BILINGUISMO
NEL TERRITORIO NAZONALMENTE MISTO DEL COMUNE DI ISOLA

Articolo 1
(disposizioni introduttive)
Richiamandosi alle disposizioni dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nº. 15/99; nel testo a seguire: Statuto) il presente decreto regola l’attuazione del bilinguismo in pubblico e nei contatti con il pubblico e definisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni materiali di questo Decreto.
Il territorio nazionalmente misto definito in armonia con lo Statuto comprende la citta’ di Isola (CL Citta’ Vecchia, CL Haliaetum, CL Livade) e gli abitati di Jagodje e Dobrava.
Articolo 2
(concetto della scritta bilingue)
Si ritiene bilingue la scritta redatta nelle lingue slovena e italiana, con caratteri di forma e dimensioni uguali, e la scritta avente una soluzione grafica diversa il cui testo pero’ occupa uguale spazio in entrambe lingue o comunque in modo che il testo riportato in una delle due lingue non sia in posizione subordinata rispetto a quello riportato nell’altra lingua.
Colui che ordinala collocazione o la pubblicazione di una scritta che in base al presente Decreto deve essere bilingue ha il dovere di provvedere alla traduzione corretta, dall’aspetto linguistico e per quanto concerne i contenuti, del testo dallo sloveno in italiano o viceversa.
Articolo 3
(definizione degli altri termini presenti nel decreto)
Ai sensi del presente Decreto si ritiene che:
una scritta, una pubblicazione o un avviso siano “bilingui” ovvero scritti nelle lingue slovena e italiana sia nel caso in cui il testo, redatto in entrambe le lingue, appare sulla stessa comunicazione con la versioni slovena ed italiana combinate tra loro oppure riportate una dopo l’altra, sia quando le versioni in ciascuna delle due lingue siano contemporaneamente esposte in armonia con l’articolo 2;
il “modulo” indichi il testo prestampato di una domanda, una richiesta, un avviso o un qualsiasi altro documento usato da soggetti non individuabili in anticipo nei contatti con persone giuridiche di diritto pubblico, esercenti dei servizi pubblici ed altri titolari di pubbliche autorizzazioni come pure con banche e compagnie assicuratrici, sui quali gli utenti riportano solo le proprie generalità’ e le proprie richieste specifiche;
il termine “persona giuridica di diritto pubblico” indichi lo stato, l’ente locale od altro ente autogestito ovvero un organo in composizione degli stessi; la presente disposizione viene applicata in senso anche per direzioni, fondi o agenzie che siano titolari di pubbliche autorizzazioni conferite loro da parte dello stato o dell’ente locale.
Articolo 4
(traduzione della denominazione della ditta)
Nella denominazione di un societa’ operante nel settore economico non si traducono la componente aggiuntiva (la sigla) ed i nomi propri contenuti nella medesima.
In caso di esposizione in luogo pubblico della denominazione della ditta sono obbligatorie la traduzione dell’attività della societa’ e la traduzione dell’indicazione del tipo di societa’ (ad es, S.p.a., S.r.l,…) o dell’imprenditore autonomo (i.a.).
Le disposizioni di questo articolo vengono applicate in senso anche per enti, cooperative ed altri soggetti economici e non, registrati per l’esercizio di una determinata attivita’.
Articolo 5
(definizione del concetto di scritta pubblica)
Sono scritte pubbliche le scritte definite tali dal presente Decreto in base al loro contenuto, ai soggetti che le espongono ed a seconda di altre componenti. Le scritte pubbliche possono essere di carattere permanente o temporaneo.
Le scritte pubbliche devono essere bilingui.
Articolo 6
(concetto di scritta pubblica permanente)
Si ritengono scritte pubbliche permanenti, a prescindere dalla tecnica di esecuzione e la durata dell’esposizione, le seguenti scritte:
la denominazione della ditta che la persona fisica o giuridica registrata per l’esercizio di una determinata attivita’ espone all’ingresso nel propri locali d’esercizio; la medesima regola si applica anche in caso di esposizione della scritta riportante lo status e l’oggetto di attivita’ della singola unita’ organizzativa facente parte della societa’, nei locali d’esercizio della singola unita’ organizzativa;
l’esposizione degli orari di servizio ovvero di esercizio nei locali adibiti a rivendite, alla ristorazione, alla prestazione di servizi ed altri locali, nonche’ nelle banche, alle sedi delle societa’ assicuratrici e in altri istituti finanziari, nei locali d’esercizio di persone giuridiche di diritto pubblico e presso gli esercenti di servizi pubblici al livelli statale o locale;
l’esposizione di listini prezzi ovvero tariffari presso banche, compagnie assicuratrici ed altri istituti finanziari, nei locali d’esercizio di persone giuridiche di diritto pubblico e presso gli esercenti di servizi pubblici statali e locali;
tutte le scritte figuranti su cartelli stradali d’indicazione, sulla segnaletica stradale esplicativa, su altri cartelli d’indicazione, sulle targhe ufficiali indicanti le denominazione delle vie, nonche’ le scritte esposte alle stazioni ed alle fermate dei mezzi di trasporto pubblici (degli autobus, dei taxi, ferroviarie, marittime e altre) come pure all’interno dei veicoli addebiti al trasporto pubblici urbano;
sono esclusi dalla detta norma i nomi degli abitati e gli altri termini geografici che non rientrino nel territorio nazionalmente misto;
altre scritte permanenti esposte sui ovvero nei locali destinati al contatti con i cittadini, usati da persone giuridiche di diritto pubblico e da prestatori di servizi pubblici di rilevanza economica ai livelli statale e locale, come pure le scritte esposte nei locali adibiti all’assistenza sanitaria pubblica o privata, negli edifici pubblici a destinazione sociale, culturale o sportiva nonche’ nelle banche e nelle assicurazioni.
Sono ritenute scritte pubbliche permanenti anche tutte le altre scritte che le persone giuridiche e fisiche registrate per l’esercizio di qualsiasi tipo di attivita’ affiggono o pubblicano in altro modo sui rispettivi edifici sede, qualora le dette scritte si riferiscano all’attivita’ in oggetto e siano visibili dai luoghi pubblici, risultando contemporaneamente la loro esecuzione tecnica o l’affissione tale da poter rimanere in uso per un periodo di tempo esteso senza che cio’ potesse alterare in modo percepibile la qualita’ tecnica delle insegne.
Articolo 7
(concetto di scritta pubblica temporanea)
Sono ritenute scritte pubbliche temporanee:
le scritte e gli avvisi affissi sugli albi ed in altri luoghi pubblici da persone giuridiche di diritto pubblico, esercenti di pubblici servizi ed associazioni aventi sede nel territorio nazionalmente misto;
gli avvisi affissi in luoghi pubblici che pubblicizzano eventi che hanno luogo nel territorio nazionalmente misto, indipendentemente dalla localita’ in cui ha sede ovvero residenza il soggetto che ne ha ordinato la pubblicazione;
le condizioni di esercizio, esposte nelle vetrine di esposizione, affissione e sim. di esercizi che prestano servizi vari quali di ristorazione, di rivendita, bancari, assicurativi ed altri servizi finanziari;
altre scritte temporanee affisse sui rispettivamente nei locali di cui all’alinea 5 del primo comma dell’articolo 6.
Articolo 8
(bilinguismo alle manifestazioni pubbliche)
E’ d’obbligo l’uso di entrambe le lingue;
– nel corso di celebrazioni organizzate in occasione di festivita’ o ricorrenze importanti;
– durante i raduni di un numero elevato di persone riunitesi in un determinato luogo per dibattere un argomento o per esprimere un idea,
– nel corso di una manifestazione pubblica di massa intesa come espressione organizzata e solenne dello stato d’animo a sostegno di una qualsiasi questione di interesse pubblico,
– quando l’invito ad una simile manifestazione e’esteso ad una cerchia di partecipanti non individuabile in anticipo.
L’uso di entrambe le lingue consiste nell’uso obbligatorio di entrambe le lingue nell’allocuzione inaugurale o nel discorso di apertura e nell’uso uguagliato – dal punto di vista dei contenuti- delle due lingue negli annunci delle singole parti della manifestazione. Oltre a cio’, nel caso in cui durante la manifestazione vengano presentati piu’ discorsi, almeno uno di questi deve essere nella lingua non prevalente rispetto al resto; quando invece il discorso e’uno solo, una parte di esso deve venir tradotta o direttamente presentata nella lingua no prevalente al resto del discorso.
Alle manifestazione pubbliche che non adempiono a tutte le condizioni di cui al primo comma, come pure durante agli eventi culturali, d’intrattenimento, sportivi e ad altri eventi di carattere pubblico ove l’invito sia esteso ad una cerchia di partecipanti non individuabile in anticipo, parte dell’allocuzione inaugurale o del discorso di apertura, oppure almeno parte degli annunci devono essere presentati in entrambe le lingue.
Articolo 9
(interpretazione dei concetti contenuti nel decreto)
L’interpretazione dei vari concetti contenuti nel presente Decreto e’ di spettanza dei competenti organi di lavoro, consiliari – la Commissione per la questioni della nazionalità italiana a la Commissione giuridico-statutaria.
Articolo 10
(controllo)
il controllo dell’applicazione delle norme del presente Decreto e’ affidato al Servizio ispettivo comunale.
Articolo 11
(disposizioni penali)
Sono puniti con ammenda di minimo 25.000 talleri la persona giuridica e l’imprenditore autonomo che commette trasgressione in relazione all’esercizio autonomo dell’attivita’; avendo esposto o pubblicato una scritta non provvedendo;
all’uguaglianza dei testi presentati nelle due lingue (art.2, comma I);
alla corrispondenza della traduzione all’originale per quanto riguarda i contenuti ed alla
correttezza della traduzione dal punto di vista linguistico (art.2, comma II);
alla traduzione dell’indicazione dell’attivita’ della societa’ e del tipo di societa’ (art.4);
affinche’ il testo riportato sulla scritta sia bilingue (art.5, comma II);
all’attuazione del principio del bilinguismo ad una manifestazione pubblica (art.8).
E’ punita con ammenda di minimo 10.000 talleri la persona responsabile della persona giuridica colpevole di trasgressione ai sensi del primo comma di questo articolo.
Articolo 12
(misura preventiva)
In caso di violazione del presente decreto l’organo di cui all’articolo 10 ha la facolta’ di disporre che la scritta pubblica non conforme a quanto stabilito dal presente decreto sia rimossa entro un determinato termine comunque non superiore a 8 giorni.
Qualora il soggetto nei cui confronti era stato emesso il provvedimento di cui al comma precedente non adempia al proprio obbligo entro il termine impostogli, l’organo competente dispone che la rimozione della scritta contestata avvenga ad opera di persone terze abilitate a spese del trasgressore.
Articolo 13
(disposizioni transitorie e finali)
Le scritte pubbliche esposte nel territorio nazionalmente misto del Comune di Isola devono essere conformate ai dettami di questo Decreto all’atto della prima sostituzione della singola scritta o al piu’ tardi entro l’anno successivo all’entrata in vigore del presente Decreto.
Articolo 14
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Il Sindaco
Breda Pecan