2007 – Statuto del Comune di Pirano

Ai sensi dell’articolo 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzeta ufficiale della RS, n° 100/05 – testo ufficiale riveduto, 60/07), degli articoli 17 e 132 dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n° 10/99 e 15/2004) e dell’articolo 115 del Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Pirano, il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nell’ambito della sua 10a seduta ordinaria del 27/11/2007 ha approvato lo

STATUTO
DEL COMUNE DI PIRANO
(Testo ufficiale riveduto)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il Comune di Pirano (di seguito nel testo: il comune) è una comunità autonoma locale, costituita dalla legge, che si estende sul territorio comprendente i seguenti abitati: Busin, Dragogna, Lucia, Mulini, Villanova, Padena, Parezzago, Pirano, Portorose, Sezza, Sicciole, Strugnano, S. Pietro, Scudelin e Scrile.
La sede del comune è a Pirano, Piazza Tartini n. 2.
Il comune è persona giuridica di diritto pubblico con il diritto di possedere, acquisire e disporre di tutti i generi di patrimonio.
Il comune è rappresentato dal Sindaco.
Il territorio, il nome, e la sede del comune possono essere modificati con legge e secondo il procedimento disposto dalla legge. Il territorio e le denominazioni degli abitati si modificano in conformità alla legge con decreto comunale, tranne nei casi in cui mediante la modifica del circondario si modificano i confini del comune o delle comunità locali.

Articolo 2

Nel territorio del Comune di Pirano sono costituite le comunità locali, quali frazioni del comune. Le prerogative, l’organizzazione e l’operato nonché lo status giuridico delle comunità locali sono determinati da questo statuto e da decreto comunale.
Il territorio delle comunità locali è determinato in base agli abitati ed ai comprensori territoriali.
La delimitazione territoriale del confine è indicata nella raffigurazione cartografica basilare RPE in scala 1:5000, redatta dall’Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia, Amministrazione geodetica distrettuale di Capodistria, che è parte integrante di questo statuto.
Le denominazioni e le estensioni delle comunità locali sono le seguenti:
– la Comunità locale di Pirano, che comprende l’abitato di Pirano – comprensori territoriali dallo 01 al 24 e parte dell’abitato di Portorose – comprensori ambientali 36, 38 e 95;
– la Comunità locale di Portorose, che comprende l’abitato di Portorose – comprensori territoriali dal 25 al 35, 37 e dal 39 al 41, 97, 98, 103 e 104;
– la Comunità locale di Lucia, che comprende l’abitato di Lucia – comprensori territoriali dal 42 al 64 e 93 – e l’abitato di Sezza – comprensori ambientali dal 65 al 70, 96, dal 99 al 102 e dal 105 al 108;
– la Comunità locale di Strugnano, che comprende l’abitato di Strugnano – comprensori territoriali dall’88 al 92;
– la Comunità locale di Sicciole, che comprende l’abitato di Parezzago – comprensori territoriali dal 71 al 74 – l’abitato di Sicciole, gli abitati di Bužini, Mlini, Škudelin, Škrile – comprensorio territoriale dal 75 al 77 e 94 – e l’abitato di Dragogna – comprensori ambientali dal 78 all’80 e 82;
– la Comunità locale di S.Pietro, che comprende l’abitato di S.Pietro – comprensori territoriali dall’83 all’85 – e parte dell’abitato di Dragogna – comprensorio territoriale 81;
– la Comunità locale di Padna, che comprende l’abitato di Padna – comprensorio territoriale 87 e
– la Comunità locale di Nova vas, che comprende l’abitato di Nova vas – comprensorio territoriale 86.

Articolo 3

Nel comune vive la comunità nazionale autoctona italiana
Il comune, in conformità alla costituzione ed alla legge, assicura e tutela i diritti della comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti nel territorio nazionalmente misto.
Nel territorio nazionalmente misto d’insediamento degli appartenenti alla comunità nazionale italiana e che comprende il territorio degli abitati di: Pirano, Portorose, Lucia, Strugnano, Sezza, Sicciole, Parezzago e Dragogna (territorio bilingue) nella vita pubblica la lingua italiana è paritetica a quella slovena.

Articolo 4

Il comune, nel quadro costituzionale e legislativo, regola ed espleta le questioni pubbliche di importanza locale, attinenti gli abitanti del comune, nonché compiti di pertinenza statale, trasferiti ad esso con legge, se lo stato garantisce i mezzi adeguati per l’attuazione dei compiti citati.

Articolo 5

I cittadini decidono in merito alle questioni pubbliche locali per il tramite degli organi del comune, che eleggono in base al diritto generale e paritario in occasione di elezioni libere a scrutinio segreto, nonché negli altri organi in conformità alla legge ed a questo statuto.

I cittadini sono persone che hanno eletto la loro residenza stabile nel territorio del comune.
I cittadini partecipano alla gestione delle questioni pubbliche locali anche mediante le assemblee dei cittadini, con referendum e nell’ambito dell’iniziativa popolare.
In base alla decisione degli organi del comune in determinate forme decisionali possono includersi anche persone che hanno nel comune solamente la residenza temporanea e le persone proprietarie di terreni e di altri immobili nel territorio del comune.

Articolo 6

Il comune collabora con i comuni contermini e con altri comuni, con le comunità locali più ampie e con lo stato per l’attuazione dei compiti comuni.
Il comune decide autonomamente in merito alla propria inclusione in comunità locali autonome più ampie secondo le modalità ed il procedimento previsto dalla legge.
Il comune può collaborare anche con comunità locali di altri stati e con le organizzazioni internazionali di comunità locali.
Il comune collabora con gli altri comuni secondo i principi di spontaneità e solidarietà ed a tale scopo può assieme ad essi stanziare fondi, formare organi ed organizzazioni comuni, nonché servizi per l’espletamento di questioni comuni.

Articolo 7

Il comune ha il suo stemma, la bandiera ed una sua festività.
Lo stemma del comune è a forma di scudo. Lo stemma segue una determinata regola geometrica e di colore. Al centro dello stemma sta in campo azzurro una croce rossa con le aste incurvate. Tra la croce e il campo è inframmezzata una sottile striscia bianca.
La rappresentazione grafica dello stemma forma un allegato particolare dello statuto.
La bandiera del comune è di colore rosso e azzurro con lo stemma del Comune di Pirano. Il rapporto tra altezza e lunghezza della bandiera è di uno a due. La disposizione dei colori è la seguente: sopra il rosso, sotto l’azzurro.
Ciascun colore copre un campo uguale alla metà della superficie della bandiera per altezza. Lo stemma si trova al centro della metà sinistra del campo rosso.
La rappresentazione grafica della bandiera forma un allegato particolare dello statuto.
L’uso dello stemma e della bandiera nonché l’immagine grafica del comune si prescrivono mediante decreto.
La festa del comune si sancisce con decreto.
Il comune ha un proprio timbro, al centro del quale è rappresentato lo stemma comunale e in circonferenza la dicitura: OBCINA PIRAN – COMUNE DI PIRANO. Sui timbri dei singoli organi si trovano anche le seguenti diciture: OBCINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE; ŽUPAN – IL SINDACO; NADZORNI ODBOR – COMITATO DI CONTROLLO, OBCINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE; VOLILNA KOMISIJA – COMMISSIONE ELETTORALE.
Le dimensioni, l’uso e la detenzione del timbro del comune vengono definite da un atto del sindaco.
Per il contributo allo sviluppo del comune ai cittadini, alle organizzazioni e ad altri soggetti meritevoli il comune conferisce i riconoscimenti e i premi comunali, in conformità ad un decreto particolare.

II. PREROGATIVE DEL COMUNE
Articolo 8

Il comune evade autonomamente le questioni pubbliche di importanza locale (prerogative originali) sancite da questo statuto e dalle leggi, ed in particolare:
1. Regola in maniera normativa le questioni locali di interesse pubblico nel seguente modo:
– approva lo statuto e gli altri atti generali del comune,
– organizza l’amministrazione comunale,
– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune,
– pianifica lo sviluppo dello spazio ed approva gli atti di assetto territoriale,
– prescrive le tasse e le contribuzioni che sono di sua competenza,
– regola le altre questioni locali di interesse pubblico.
2. Amministra il patrimonio comunale nel seguente modo:
– regolamenta le modalità e le condizioni alle quali viene amministrato il patrimonio comunale,
– acquisisce e dispone di tutti i generi di patrimonio,
– stipula contratti di acquisizione e di cessione di beni immobili e mobili,
– redige il bilancio di stato patrimoniale, con il quale indica il valore del proprio patrimonio,
– gestisce le quote proprietarie delle attività legate al gioco d’azzardo e dispone dei proventi dalle concessioni rilevate al gioco d’azzardo.
3. Attua le condizioni per lo sviluppo economico del comune nel seguente modo:
– segue ed analizza i risultati statistici dello sviluppo economico nel comune,
– pianifica lo sviluppo territoriale, approva gli atti di assetto territoriale, che assicurano le condizioni per un rapido sviluppo dell’economia nel comune,
– collabora con i soggetti economici nell’ambito degli interessi e delle prerogative del comune,
– in conformità alla legge espleta compiti nel campo del turismo, della ristorazione e dell’agricoltura,
– in conformità alla legge espleta compiti nel campo degli interventi nell’ambiente.
4. Attua le condizioni per la costruzione di abitazioni e cura l’ampliamento del fondo delle abitazioni sociali nel seguente modo:
– prevede negli atti di assetto territoriale la costruzione di stabili adibiti ad abitazione,
– approva il programma a breve e a medio termine inerente il settore abitativo,
– segue ed analizza la situazione nel settore abitativo del comune,
– costruisce abitazioni per i soggetti socialmente deboli e ristruttura stabili per adibirli a spazi abitativi,
– collabora con società commerciali, enti ed altre istituzioni nella soluzione della problematica abitativa dei cittadini.
5. Assicura l’esistenza e il funzionamento dei servizi pubblici nel seguente modo:
– costituisce i servizi pubblici locali per settore d’attività,
– approva gli atti generali che regolano le modalità di costituzione e l’operato dei servizi pubblici locali,
– determina le fonti di finanziamento dell’operato dei servizi pubblici locali,
– controlla l’operato dei servizi pubblici locali,
– assicura il servizio pubblico incaricato della gestione delle aree fabbricabili.
6. Attua ed incrementa le attività educativa – istruttiva e sanitaria nel seguente modo:
– costituisce l’ente educativo istruttivo e quello sanitario ed assicura le condizioni per il loro operato,
– in conformità alle leggi che regolano questo settore assicura i mezzi per l’attuazione dei programmi e nell’ambito delle possibilità finanziarie rende possibile l’attuazione dei programmi aggiuntivi,
– collabora con l’ente educativo – istruttivo e con quello sanitario,
– mediante provvedimenti diversificati incrementa l’attività educativo – istruttiva e la tutela sanitaria dei cittadini,
– attua le condizioni per l’istruzione degli adulti, importante per lo sviluppo del comune e per la qualità della vita dei suoi abitanti.
7. Sviluppa i servizi di tutela sociale, di tutela prescolare, di tutela fondamentale del bambino e della famiglia, dei soggetti socialmente deboli, degl’invalidi e degli anziani nel seguente modo:
– segue la situazione in questo settore,
– propone agli organi ed alle istituzioni preposte determinati provvedimenti in questo settore,
– collabora con il centro per la tutela sociale, con gli enti pubblici e con gli altri organi ed istituzioni competenti.
8. Incrementa lo sviluppo delle attività di ricerca, culturali e sociali, nonché lo sviluppo dello sport e della ricreazione nel seguente modo:
– Facilita l’accesso ai programmi culturali e cura il patrimonio culturale nel proprio territorio,
– assicura l’attività bibliotecaria a carattere istruttivo generale,
– incrementa dette attività mediante dotazioni,
– collabora con le associazioni e le include nei programmi di attività del comune,
– incrementa lo sviluppo della creatività culturale ed artistica, facilita l’accesso ai programmi culturali ed in conformità alla legge cura il patrimonio culturale nel proprio territorio.
9. Assicura l’attuazione dei principi del proclama inerente il comune con denominazione comune verde ed in particolare:
ha cura della tutela dell’aria, del terreno, del mare, delle sorgenti d’acqua, della tutela contro i rumori, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed espleta altri compiti inerenti la tutela dell’ambiente nel seguente modo:
– attua i compiti determinati dalla legge, dai decreti e dalle altre prescrizioni nel settore della tutela ambientale,
– segue la situazione in questo settore e nell’ambito delle sue prerogative attua determinati provvedimenti con i quali assicura la tutela ambientale,
– regola l’assetto e gestisce la fascia costiera, la parte edificata della costa marina e le strutture portuali di importanza locale,
– approva gli atti generali, con i quali assicura ed incrementa la tutela ambientale,
– collabora con gli organi ispettivi competenti e li informa in merito alle irregolarità accertate,
– con altri provvedimenti incrementa la tutela ambientale nel comune.
10. Amministra, costruisce ed effettua la manutenzione di:
– strutture ed impianti della rete idrica, energetica e comunale di altro genere,
– strade pubbliche locali ed altre vie pubbliche,
– superfici pedonali e percorsi adibiti ai cicli,
– campi sportivi e ricreativi nonché giardini da gioco,
– aree adibite al parcheggio, case adibite al parcheggio, parchi, piazze ed altre aree pubbliche.
11. Cura i preparativi per la difesa, per la tutela contro gli incendi e per la sicurezza dei cittadini in caso di calamità naturali e di altro genere, in conformità ai normativi, nel seguente modo:
– determina l’organizzazione e le modalità d’operato in caso di evento bellico,
– assicura le necessarie soluzioni organizzative, materiali, tecniche e di personale per l’attuazione delle prerogative e dei compiti che lo stato trasferisce al comune,
– organizza il servizio di soccorso e salvataggio in caso di incendio,
– organizza il servizio informativo, di allarme, di aiuto e salvataggio in caso di calamità naturali e di altro genere,
– assicura i mezzi per organizzare, attrezzare ed attuare il servizio di tutela contro gli incendi e di tutela in caso di calamità naturali,
– assicura i mezzi per ovviare alle conseguenze delle calamità naturali e di altro genere,
– collabora con il comando comunale dei vigili del fuoco e con il comando della protezione civile e ne segue l’operato,
– espleta altri compiti che contribuiscono ad una migliore tutela contro gli incendi e contro le calamità naturali e di altro genere.
12. Regola l’ordine pubblico nel comune nel seguente modo:
– approva gli atti generali inerenti la materia,
– definisce le trasgressioni e le pene pecuniarie per le trasgressioni con le quali si contravvengono le disposizioni comunali,
– regola il traffico locale e determina l’assetto del traffico,
– organizza ed attua i compiti del servizio municipale di pubblica sicurezza,
– attua il controllo delle manifestazioni pubbliche,
– espleta il controllo ispettivo dell’attuazione delle disposizioni comunali e degli altri atti, con i quali regola le questioni di sua competenza, se la legge non dispone diversamente.
– Espleta altri compiti nell’ambito delle citate prerogative.
Articolo 9
Nell’ambito delle questioni locali di pubblico interesse il comune espleta anche mansioni inerenti:
– il controllo ispettivo dell’attuazione delle disposizioni comunali e degli altri atti, con i quali regola le questioni di sua competenza,
– l’accertamento dell’interesse pubblico in caso di esproprio per le necessità del comune,
– la determinazione delle finalità d’uso dell’ambiente urbano,
– l’evidenza dei terreni comunali e delle altre specie di patrimonio,
– l’attuazione della tutela dei monumenti naturali e culturali in collaborazione con le istituzioni competenti,
– il servizio di accertamento dei decessi e
– la regolazione di altre questioni locali di pubblico interesse.
Il comune assicura l’interesse pubblico a livello locale nominando e revocando i propri rappresentanti negli organi delle aziende pubbliche, degli enti pubblici, dei fondi e delle società di cui è costitutore oppure se così dispone la legge.
Il rappresentante del comune nell’organo in cui è stato nominato è in dovere di rappresentare l’interesse pubblico locale e di relazionare almeno una volta l’anno in merito al proprio operato all’organo che lo ha nominato.
Articolo 10
Il comune espleta compiti di natura statistica, di evidenza ed analitica per le proprie necessità, acquisendo dati statistici e di evidenziazione dagli organi competenti per la raccolta dei dati citati.
Per le necessità di cui al primo comma di questo articolo il comune acquisisce dagli amministratori delle raccolte dati inerenti le persone fisiche che hanno eletta residenza stabile o temporanea bel comune, inerenti le persone fisiche che sono proprietarie di immobili ne territorio comunale e di persone giuridiche che hanno sede e possiedono patrimonio o parte del loro patrimonio nel comune.

III. ORGANI DEL COMUNE
1. DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 11

Gli organi del comune sono:
– il consiglio comunale,
– il sindaco e
– il comitato di controllo del comune.
Il comune dispone di una commissione elettorale in qualità di organo elettorale autonomo che, in conformità alla legge sulle elezioni locali, alle altre disposizioni ed agli atti generali del comune, cura l’attuazione delle elezioni e dei referendum, nonché la tutela della legalità dei procedimenti elettorali.
Il comune dispone anche di altri organi, la cui costituzione ed i cui compiti sono disposti dalla legge.
Le elezioni ovvero le nomine degli organi del comune ovvero dei membri degli organi comunali si attuano in conformità alla legge ed al presente statuto.
I membri del consiglio comunale, il sindaco, il vice sindaco (i vice sindaci) sono funzionari comunali, ed espletano la loro funzione in maniera onoraria.
Il sindaco può decidere di espletare la funzione in rapporto di lavoro, ed informa in merito il consiglio comunale. Con il consenso del sindaco anche il vice sindaco può decidere di espletare la funzione in rapporto di lavoro.
I membri del consiglio comunale, i membri dei corpi lavorativi del consiglio comunale e quelli degli altri organi comunali hanno il diritto a premi e gettoni presenza, il che si regola con un atto particolare.

Articolo 12

Il comune dispone dell’amministrazione comunale che, in conformità alla legge, allo statuto ed agli atti generali del comune, attua compiti amministrativi di competenza comunale, decide nelle questioni amministrative in prima istanza, espleta compiti ispettivi e di pubblica sicurezza municipale ovvero altri servizi di controllo, nonché compiti professionali, organizzativi ed amministrativi per gli organi del comune.

Articolo 13

Se la legge o questo statuto non dispongono diversamente gli organi del comune che operano in seduta possono approvare decisioni se alla seduta è presente la maggioranza dei membri dell’organo in questione. La decisione è approvata se per essa vota la maggioranza dei membri votanti.

Articolo 14

L’operato degli organi del comune è pubblico.
La pubblicità dell’operato si assicura mediante l’informazione del pubblico in merito all’operato degli organi del comune e soprattutto con la pubblicazione ufficiale degli atti generali del comune, con la presenza del pubblico e dei rappresentanti dei mezzi d’informazione alle sedute pubbliche degli organi del comune, nonché con la possibilità di prendere visione della documentazione e dei materiali che fungono da base decisionale degli organi del comune.
Le modalità di assicurazione della pubblicità dell’operato degli organi del comune, i motivi e i procedimenti di esclusione del pubblico dalle sedute degli organi del comune, i diritti del pubblico e l’assicurazione della tutela dei dati personali, dei documenti e dei materiali, che contengono dati i quali, in conformità alla legge, ad altre disposizioni o agli atti generali del comune o di altre persone di diritto pubblico o privato sono di natura confidenziale, ovvero considerati segreto militare, statale o ufficiale, sono determinati dalla legge, da questo statuto e dal regolamento del consiglio comunale.
I cittadini ed i loro rappresentanti legali hanno il diritto di prendere visione dei documenti che fungono da base per le decisioni degli organi del comune in merito ai loro diritti, obblighi e vantaggi legali se dimostrano il loro interesse legale.

2. IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 15

Il consiglio comunale è il massimo organo decisionale in tutte le questioni nell’ambito dei diritti e degli obblighi del comune.
Il consiglio comunale conta 25 membri, dei quali tre membri vengono eletti dagli appartenenti alla nazionalità italiana in base al diritto di voto particolare.
I membri del consigli esecutivo vengono eletti per un mandato di 4 anni. Il mandato dei membri del consiglio comunale ha inizio con la scadenza del mandato dei membri del consiglio comunale precedente e dura sino alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale.
Il consiglio comunale si costituisce alla prima seduta, nell’ambito della quale è confermata più della metà dei mandati ai membri del consiglio comunale. La prima seduta del neoeletto consiglio comunale viene convocata dal sindaco uscente di regola entro 20 giorni dopo l’elezione dei membri del consiglio, ma non più tardi della scadenza del mandato del consiglio comunale uscente.
Se la seduta del consiglio comunale non viene convocata entro il termine di cui al comma precedente, questa viene convocata dal presidente della commissione elettorale.
Quando ai membri del consiglio comunale cessa il mandato, cessano pure di essere membri di tutti gli organi e corpi lavorati del comune.

Articolo 16

Le elezioni del consiglio comunale si effettuano in base al diritto generale e paritetico di voto con voto diretto e segreto in conformità alla legge.
Le elezioni del consiglio comunale vengono effettuate con il sistema proporzionale.
Il consiglio comunale con decreto decide in conformità alla legge in merito alla formazione di circoscrizioni elettorali per le elezioni del consiglio comunale.

Articolo 17

Il consiglio comunale approva lo statuto del comune, i decreti, il regolamento del consiglio comunale ed altri atti generali e singolari.
Nell’ambito delle prerogative ed attribuzioni il consiglio comunale:
– approva i piani di assetto territoriale e gli altri piani di sviluppo del comune,
– approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune,
– costituisce gli organi dell’amministrazione comunale e ne determina il settore d’operato,
– in collaborazione con i consigli comunali di altri comuni costituisce organi comuni dell’amministrazione comunale ed organi comuni per l’attuazione dei diritti costitutivi negli enti pubblici e nelle aziende pubbliche,
– delibera in merito alle altre forme di collegamento del comune,
– controlla l’operato del sindaco, del vice sindaco e dell’amministrazione comunale in relazione all’attuazione delle deliberazioni del consiglio comunale,
– conferma i mandati ai membri del consiglio comunale e constata la cessazione anticipata dei mandati ai singoli funzionari comunali,
– nomina e revoca i membri del comitato di controllo,
– nomina e revoca i membri delle commissioni e dei comitati del consiglio comunale,
– approva il piano annuale di acquisizione e di disposizione del patrimonio immobiliare, approva il programma delle singole permute del patrimonio immobiliare, decide in merito all’istituzione del diritto di superficie,
– delibera in merito all’indebitamento del comune,
– indice il referendum,
– con un proprio atto, in conformità alla legge: determina l’ammontare della retribuzione o di parte della retribuzione dei funzionari comunali, determina i parametri per fissare la retribuzione ai direttori degli enti e delle aziende pubbliche, nel caso con legge o con altro atto non sia disposto diversamente, nonché determina i criteri e le misure per i premi e i compensi ai membri degli organi e dei corpi lavorativi, nominati dal consiglio comunale, nonché i criteri per i gettoni presenza per i membri dei consigli di quartiere del comune,
– determina i generi di servizi comunali e le modalità di attuazione dei servizi pubblici comunali,
– dispone in merito alla finalità d’uso della costa, dei terreni adiacenti e del mare per attuare l’attività portuale,
– determina i porti in cui si effettua il traffico pubblico,
– prescrive il regime vigente nei porti navigabili, nei rifugi sotterranei, nelle rimesse invernali e il controllo,
– costituisce enti ed aziende pubbliche, nonché altre persone giuridiche di diritto pubblico in conformità alla legge,
– costituisce società commerciali o altre persone giuridiche di diritto privato,
– delibera in merito all’investimento di capitale nelle attività di persone giuridiche di diritto privato,
– delibera in merito alle attività legate al gioco d’azzardo nel comune,
– fornisce il consenso all’indebitamento delle aziende e degli enti pubblici, il cui costitutore è il comune, e delibera in merito alla fornitura di garanzie per la soddisfazione dei loro obblighi,
– determina i rappresentanti del comune negli organi degli enti e delle aziende pubbliche, nel caso la legge non disponga diversamente,
– determina i rappresentanti del comune negli organi delle società nei quali il comune, ai sensi della legge, dispone di un rappresentante, ovvero negli organi delle società commerciali, delle associazioni e delle organizzazioni costituite dal comune, tranne se si tratta di una funzione institoria,
– costituisce i consigli per la prevenzione e l’educazione nel traffico, per la tutela dei fruitori di beni pubblici e per la tutela degli affittuari di alloggi, ne definisce i compiti e ne nomina e revoca i membri,
– determina l’organizzazione del consiglio comunale e le modalità d’operato in caso di evento bellico,
– delibera in merito ad altre questioni disposte dalla legge, da questo statuto e mediante decreto.

Articolo 18

I membri del consiglio comunale espletano la loro funzione in maniera onoraria.
La funzione di membro del consiglio comunale non è compatibile con la funzione di sindaco, di membro del comitato di controllo e neppure con l’operato nell’ambito dell’amministrazione comunale o del servizio del quartiere del comune, o ancora con altre funzioni determinate dalla legge.
Il membro del consiglio comunale che viene nominato vice sindaco espleta le due funzioni contemporaneamente.
La funzione di membro del consiglio comunale non è compatibile con la funzione di capo dell’unità amministrativa, come pure non è compatibile con l’impiego nell’amministrazione statale in posti di lavoro con attribuzioni attinenti il controllo della legalità ovvero della validità e della professionalità dell’operato degli organi del comune.

Articolo 19

Il consiglio comunale è rappresentato e viene convocato dal sindaco, che ne dirige pure le sedute. Il sindaco può autorizzare per la direzione delle sedute del consiglio comunale il vice sindaco o un altro membro del consiglio comunale.
Se si verificano delle circostanze per i quali il sindaco, il vice sindaco o il membro autorizzato del consiglio comunale non è in grado di dirigere la seduta già convocata, questa viene condotta dal vice sindaco e se ciò non risultasse possibile, la seduta viene condotta dal membro più anziano del consiglio comunale. Il sindaco convoca le sedute del consiglio comunale in conformità alle disposizioni di questo statuto e del regolamento del consiglio comunale, nonché in funzione delle necessità di deliberare in seno al consiglio comunale. Egli è comunque in dovere di convocare il consiglio comunale almeno quattro volte l’anno.
Il sindaco, il vice sindaco autorizzato ovvero un altro membro del consiglio comunale in possesso dell’autorizzazione, è in dovere di convocare la seduta del consiglio comunale se ciò è richiesto da almeno un quarto dei membri del consiglio comunale e la seduta deve avere luogo entro quindici giorni da quando è pervenuta la richiesta scritta di convocazione.
Se la seduta del consiglio comunale non viene convocata entro sette giorni dopo la ricevuta della richiesta scritta di convocazione, questa può essere convocata dai membri del consiglio comunale che hanno avanzato la richiesta. Alla richiesta di convocazione della seduta del consiglio comunale deve essere allegato l’ordine del giorno. Il sindaco, il vice sindaco o un altro membro del consiglio comunale autorizzati deve porre all’ordine del giorno i punti proposti, ma può integrare l’ordine del giorno proposto con altri punti.

Articolo 20

Le mansioni professionali e amministrative per le necessità del consiglio comunale e l’ausilio nella preparazione e nella conduzione delle sedute del consiglio e dei suoi comitati e commissioni è assicurato dall’amministrazione comunale.

Articolo 21

Il consiglio comunale opera e delibera nell’ambito delle sedute.
L’ordine del giorno della seduta del consiglio comunale è proposto dal sindaco.
Ogni membro del consiglio comunale può proporre al consiglio comunale in approvazione decreti ed altri atti di competenza del consiglio, tranne il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune, nonché altri atti per le quali la legge o questo statuto dispongono che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.
Il sindaco è in dovere di porre all’ordine del giorno le proposte dei comitati, delle commissioni e quelle dei membri del consiglio di cui al comma precedente quando queste sono elaborate nel modo previsto dal regolamento del consiglio comunale.
Il consiglio comunale delibera in merito all’approvazione dell’ordine del giorno all’inizio della seduta.
In merito alla convocazione della seduta del consiglio comunale devono essere avvisati i mezzi d’informazione.
Il presidente del comitato di controllo del comune, i presidenti delle commissioni e dei comitati del consiglio comunale e il segretario del comune sono in dovere di partecipare alla seduta del consiglio comunale e di rispondere alle interpellanze dei membri del consiglio comunale per il settore di loro rispettiva competenza ovvero operato.

Articolo 22

Il consiglio comunale delibera in maniera valida se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi membri. Il consiglio comunale approva le deliberazioni con la maggioranza dei membri presenti, tranne se la legge o questo statuto non dispongono un altro tipo di maggioranza.
Il consiglio comunale approva le deliberazioni a scrutinio palese. La votazione avviene a scrutinio segreto nel caso ciò sia disposto dalla legge o se il consiglio comunale delibera in questo senso.
Le modalità d’operato, i rapporti nei confronti degli altri organi comunali e le altre questioni inerenti l’operato del consiglio comunale vengono sancite dal regolamento, che viene approvato dal consiglio comunale con maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Le deliberazioni del consiglio comunale vengono attuate dal sindaco e dall’amministrazione comunale.

Articolo 23

Al membro del consiglio comunale cessa anticipatamente il mandato:
– se perde il diritto di voto,
– se diviene incapace in maniera duratura di svolgere la propria funzione,
– se con sentenza passata in giudicato viene condannato ad una pena detentiva superiore a sei mesi,
– se entro tre mesi dalla conferma del mandato non cessa di espletare l’attività che risulta incompatibile con la funzione di membro del consiglio comunale,
– se inizia a ricoprire una funzione o inizia ad espletare un’attività incompatibile con la funzione di membro del consiglio comunale,
– se si dimette.
I motivi per la cessazione del mandato di membro del consiglio comunale di cui alla prima e alla seconda linea di questo articolo vengono accertati in base alla decisione legalmente valida dell’organo competente. Le dimissioni del membro del consiglio comunale devono essere inoltrate in forma scritta. Al membro del consiglio comunale cessa il mandato con il giorno in cui il consiglio comunale, in base alla relazione della commissione per le questioni mandatarie, le elezioni e le nomine constata che sono insorti i motivi per la cessazione del mandato.
Il consiglio comunale accoglie una delibera di constatazione alla sua prima seduta che segue l’accertamento dei motivi di cui al primo comma di questo articolo.
Per l’elezione ovvero per la conferma del mandato al membro sostitutivo del consiglio comunale si applicano le disposizioni di legge.

2.1 I COMITATI E LE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 24

Il consiglio comunale può costituire uno o più comitati e commissioni come propri corpi lavorativi permanenti o temporanei. L’organizzazione, il settore d’operato e le modalità di approvazione delle deliberazioni dei corpi lavorativi temporanei sono definiti dal regolamento del consiglio comunale. Con la delibera inerente la costituzione di un corpo lavorativo temporaneo e la nomina dei suoi membri il consiglio comunale ne determina pure le mansioni.

Articolo 25

Il consiglio comunale ha i comitati e commissioni, sia temporanei che permanenti, in funzione di propri corpi lavorativi.
I corpi lavorativi permanenti del consiglio comunale sono:
1. i comitati:
– il comitato per le finanze e il bilancio,
– il comitato per i servizi pubblici di natura economica,
– il comitato per le attività sociali,
– il comitato urbanistico, per l’ambiente e il territorio
– il comitato per il turismo e le altre attività economiche,
– il comitato per la cultura,
– il comitato per lo sport,
– il comitato per l’amministrazione delle aree fabbricabili,
– il comitato per il mare e la fascia costiera.
2. le commissioni:
– la commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine,
– la commissione per le questioni della nazionalità italiana,
– la commissione statutaria legale,
– la commissione per il conferimento del riconoscimento comunale (stemma d’oro).
I rappresentanti della nazionalità italiana hanno il diritto ad avere un proprio rappresentante in ogni comitato e commissione.
Il numero dei membri di ogni singolo corpo lavorativo del consiglio comunale e il suo settore d’operato sono sanciti dal regolamento del consiglio comunale.
Il consiglio comunale, con decreto inerente la regolamentazione del singolo settore di competenza del comune o con delibera in base al decreto, può costituire corpi lavorativi sia permanenti che temporanei, oppure può concedere l’autorizzazione in merito al sindaco.

Articolo 26

La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine conta 5 membri, che il consiglio comunale nomina tra i propri membri.
La commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine espleta in particolare i seguenti compiti:
– propone al consiglio comunale i candidati per i corpi lavorativi del consiglio comunale e per gli altri organi, nominati dal consiglio stesso,
– formula iniziative ovvero proposte al consiglio comunale o al sindaco in merito alle questioni dei quadri di competenza del consiglio comunale,
– prepara le proposte di delibera del consiglio comunale inerenti le retribuzioni e gli altri emolumenti dei funzionari comunali ed attua le deliberazioni del consiglio comunale, le leggi e le altre prescrizioni in materia di regolamentazione delle retribuzioni e degli altri emolumenti dei funzionari comunali,
– prepara la proposta per la determinazione dello stipendio dei direttori degli enti e delle aziende pubbliche,
– tratta altre questioni che le vengono trasmesse dal consiglio comunale.
I compiti e le competenze della commissione si regolano dettagliatamente nel Regolamento di procedura del consiglio

Articolo 27

A membri dei comitati e delle commissioni, tranne quelli della commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine, che devono essere tutti membri del consiglio comunale, possono essere nominati sia i membri del consiglio comunale oppure anche altri cittadini.
La maggioranza dei membri del corpo lavorativo ed il presidente dello stesso devono essere membri del consiglio comunale.
La proposta dei candidati a membri viene preparata dalla commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
L’operato del corpo lavorativo viene diretto da un membro del consiglio comunale in qualità di presidente.
L’appartenenza a una commissione o a un comitato è incompatibile alla funzione di membro nel comitato di controllo del comune o all’impiego nell’ambito dell’amministrazione comunale.

Articolo 28

I comitati e le commissioni del consiglio comunale nell’ambito del loro rispettivo settore d’operato ed in conformità al regolamento del consiglio comunale trattano questioni di competenza del consiglio comunale e forniscono allo stesso pareri e proposte.
I comitati e le commissioni del consiglio comunale possono proporre allo stesso in approvazione decreti ed altri atti di competenza del consiglio comunale, tranne il bilancio di previsione e il conto consuntivo del comune, nonché altri atti per le quali la legge o questo statuto dispongono che vengono approvati dal consiglio comunale su proposta del sindaco.

Articolo 29

Il consiglio comunale può esonerare dall’incarico il presidente, un singolo membro del corpo lavorativo del consiglio comunale o sciogliere il corpo lavorativo nella sua totalità. La proposta dei nuovi candidati a membri dei corpi lavorativi del consiglio comunale viene preparata dalla commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine sino alla prima seduta successiva del consiglio comunale.

3. IL SINDACO
Articolo 30

Il sindaco viene eletto dagli elettori che hanno eletta nel territorio del comune la loro residenza stabile, nell’ambito di elezioni dirette e a scrutinio segreto. Le elezioni del sindaco si effettuano in conformità alla legge.
Il mandato del sindaco dura quattro anni.
La scadenza dei quattro anni dall’inizio del mandato è il termine massimo, entro il quale il sindaco neoeletto deve assumere il mandato. Il sindaco neoeletto inizia il proprio mandato quando il consiglio comunale alla sua prima seduta dopo l’elezione dei membri dello stesso, in base al certificato della commissione elettorale inerente l’elezione del sindaco, decide in merito a eventuali ricorsi degli altri candidati o dei rappresentanti dei candidati a sindaco, ovvero constata che non sono stati presentati ricorsi.
Il sindaco espleta la sua funzione in rapporto di lavoro oppure in maniera onoraria.
Il sindaco attua i diritti che gli derivano dal rapporto di lavoro nell’ambito dell’amministrazione comunale.

Articolo 31

Il sindaco rappresenta il comune.
Oltre a ciò il sindaco:
– propone al consiglio comunale in approvazione il bilancio di previsione e il conto consuntivo, i decreti e gli altri atti di competenza del consiglio,
– attua il bilancio di previsione ed autorizza altre persone per l’attuazione di singoli compiti nell’ambito dell’attuazione del bilancio,
– bandisce le concessioni e firma i contratti di concessione,
– costituisce commissioni e consigli particolari, determinati dalle leggi, nomina e revoca i loro membri, se la legge, lo statuto o l’atto della loro costituzione non dispongono diversamente,
– decide in merito al bando delle commesse pubbliche,
– cura l’attuazione degli atti generali del comune e delle altre deliberazioni del consiglio comunale,
– decide in merito all’acquisizione e all’alienazione di beni mobili,
– decide in merito all’acquisizione di beni immobili per il comune, nell’ambito dell’attuazione del bilancio,
– decide in merito al riconoscimento dei diritti reali sugli immobili, quando si tratta di armonizzare la situazione di fatto con la situazione tavolare, oppure in merito al riconoscimento del diritto di proprietà, basato sulla legge o su altra disposizione,
– propone al consiglio comunale l’approvazione del piano annuale di disposizione del patrimonio immobiliare,
– approva il piano delle singole disposizioni in relazione alla gestione del patrimonio reale, tranne il programma delle singole permute,
– decide e stipula negozi giuridici in merito all’alienazione del patrimonio immobiliare,
– decide e stipula negozi giuridici in merito all’aggravio degl’immobili con diritti reali,
– proclama lo statuto, i decreti e gli altri atti generali del comune,
– propone la costituzione degli organi dell’amministrazione comunale, la determinazione del loro settore operativo e l’organizzazione interna, definisce l’organigramma dei posti di lavoro nell’amministrazione comunale,
– decide in merito alla nomina ovvero alla stipulazione del rapporto di lavoro degl’impiegati nell’amministrazione comunale se non delega al segretario l’attuazione di detti compiti,
– nomina e revoca il segretario del comune, i dirigenti degli organi dell’amministrazione comunale e dell’amministrazione comune,
– può organizzare gruppi di lavoro temporanei o permanenti in ausilio al suo operato,
– per l’attuazione dei compiti di sua competenza il sindaco promulga: regolamenti, deliberazioni, istruzioni, ordinanze e decisioni,
– indirizza e controlla l’operato dell’amministrazione comunale e degli organi dell’amministrazione comunale comune,
– evade altre questioni disposte dalla legge e da questo statuto.
Nei casi in cui nelle vigenti leggi o disposizioni comunali, approvate prima del 1.1.1995, per determinate questioni di competenza comunale sia prescritta la competenza del Consiglio esecutivo del comune, decide in merito il sindaco, tranne nei casi in cui sia prevista da questo statuto la competenza precipua del consiglio comunale.
Il sindaco, in conformità alla legge, decide pure in merito alle questioni trasferite dalla competenza statale al comune.

Articolo 32

Il sindaco può trattenere la pubblicazione di un atto generale del comune se reputa che sia incostituzionale o difforme dalla legge e propone al consiglio comunale di deliberare nuovamente in merito alla prima seduta successiva, indicando però i motivi che lo hanno indotto a trattenerne la pubblicazione.
Se il consiglio comunale persevera nella sua deliberazione l’atto generale viene pubblicato, ma il sindaco può inoltrare presso la corte costituzionale la richiesta di valutazione di costituzionalità o di conformità alla legge.
Il sindaco trattiene l’attuazione di una delibera del consiglio comunale se reputa che è illegale ovvero contraria allo statuto o ad altro atto generale del comune e propone al consiglio, adducendo i motivi, di deliberare nuovamente in merito alla prima seduta successiva.
Nel caso il sindaco trattenga l’attuazione di una delibera del consiglio comunale il sindaco è in dovere di informare il ministero competente in merito all’illegalità di una simile delibera. Se il consiglio comunale persevera nella sua deliberazione il sindaco può intraprendere il procedimento presso il tribunale amministrativo.
Se la delibera del consiglio comunale è rilevata a una questione che è stata trasferita in attuazione al comune, il sindaco informa il ministero competente in merito all’illegalità ovvero all’inadeguatezza di detta delibera.

Articolo 33

Il sindaco espleta compiti previsti dalla legge nel campo dei preparativi agli eventi bellici, in quello della tutela contro gli incendi, nel campo della protezione e del salvataggio ed in particolare:
– cura l’attuazione dei preparativi per la protezione contro calamità naturali e di altro genere e l’attuazione dei provvedimenti di protezione e mirati ad ovviare le conseguenze di dette calamità,
– nomina i comandanti e i comandi della protezione civile del comune e gli incaricati per la protezione civile,
– approva il piano di protezione e salvataggio,
– dirige la protezione, il salvataggio e gli aiuti,
– determina le organizzazioni che effettuano un servizio pubblico ovvero i compiti di protezione contro gli incendi, tutela e salvataggio nonché forniscono aiuti, e le organizzazioni che sono in dovere di redigere il piano di protezione contro gli incendi, di tutela e di salvataggio,
– accerta e proclama il grado di pericolo d’incendio nell’ambiente naturale del territorio del comune,
– cura la redazione dei documenti inerenti la difesa del comune,
– approva atti e provvedimenti durante il periodo di belligeranza se il consiglio comunale non si può riunire,
– in caso di insorto pericolo ordina l’evacuazione della popolazione in pericolo e di quella coinvolta,
– propone al ministero competente la disposizione dei cittadini all’obbligo lavorativo, agli obblighi nell’ambito della protezione civile e gli obblighi materiali dei cittadini.

Articolo 34

Nel caso si verifichino le condizioni, per le quali potrebbe risultare in pericolo una porzione consistente del patrimonio ed in maggior misura la vita dei cittadini, e il consiglio comunale non potesse riunirsi in tempo utile, il sindaco può approvare provvedimenti temporanei urgenti e deve porli in verifica al consiglio comunale non appena questo riesce a riunirsi.

Articolo 35

Onde agevolare il sindaco nell’attuare i suoi compiti il comune dispone di un minimo di due e di un massimo di tre vice sindaci, che vengono nominati e revocati dal sindaco, nell’ambito dei consiglieri membri del consiglio stesso.
Uno dei vice sindaci è di nazionalità italiana se il sindaco non è di nazionalità italiana.
In caso di cessazione anticipata del mandato del sindaco, la sua funzione viene svolta sino all’avvio del mandato del sindaco neo eletto da quel vice sindaco designato dal sindaco, tranne se questi non viene esonerato dall’incarico. Se il sindaco non designa il vice sindaco che espleterà temporaneamente la funzione di sindaco, ovvero se viene esonerato dall’incarico, il consiglio comunale decide quale dei membri del consiglio comunale espleterà detta funzione.
Il vice sindaco che ricopre la funzione di sindaco non ha il diritto di votare nelle deliberazioni del consiglio comunale.
I vice sindaci aiutano il sindaco nel suo operato ed espletano singole mansioni a loro delegate dal sindaco dall’ambito delle sue competenze.
Il vice sindaco designato dal sindaco e, nel caso non lo abbia incaricato, il vice sindaco più anziano, sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento. Durante il periodo della sostituzione il vice sindaco evade i compiti correnti di competenza del sindaco e i compiti, per i quali lo ha delegato il sindaco.
In accordo con il sindaco i vice sindaci possono decidere di espletare la loro funzione in rapporto di lavoro.

Articolo 36

Quando insorgono motivi per i quali né il sindaco e neppure i vice sindaci sono in grado di espletare le loro funzioni, questi vengono sostituiti da un membro del consiglio comunale, designato dal sindaco ed in caso contrario il membro più anziano del consiglio.
Durante il periodo della sostituzione il membro del consiglio comunale evade i compiti correnti di competenza del sindaco.

Articolo 37

Se nella legge o in altre disposizioni è prevista la nomina delle commissioni e di altri corpi professionali, questi vengono nominati dal sindaco, se dette disposizione o questo statuto non prevedono diversamente.
Il sindaco organizza ed assicura le condizioni per l’operato dei gruppi locali d’azione e può costituire commissioni ed altri corpi lavorativi quali organi di consulenza professionale per la disamina di singole questioni di sua competenza.

Articolo 38

Al sindaco e al vice sindaco cessa il mandato:
– se perde il diritto di voto,
– se diviene incapace in maniera duratura di svolgere la propria funzione,
– se con sentenza passata in giudicato viene condannato ad una pena detentiva superiore a sei mesi,
– se entro tre mesi dalla conferma del mandato non cessa di espletare l’attività che risulta incompatibile con la funzione di sindaco o vice sindaco,
– se inizia a ricoprire una funzione o inizia ad espletare un’attività incompatibile con la funzione di sindaco o vice sindaco,
– se si dimette,
– se con decisione della camera di stato viene esonerato dall’incarico.
Al vice sindaco cessa il mandato anche quando il sindaco lo esonera dall’incarico.
Se il sindaco è esonerato dall’incarico in base alla decisione della camera di stato, risulta automaticamente esonerato anche il vice sindaco.
I motivi per la cessazione del mandato di membro del consiglio comunale di cui alla prima, alla seconda e alla terza linea di questo articolo vengono accertati in base a decisione giudiziaria legalmente valida. Il sindaco ovvero il vice sindaco è in dovere di comunicare al consiglio comunale la propria decisione in merito alle motivazioni descritte dalla quarta, quinta e sesta linea del primo comma di questo articolo. La decisione ovvero la dichiarazione di dimissioni del sindaco ovvero del vice sindaco deve essere inoltrata in forma scritta alla commissione per le questioni mandatarie, le elezioni e le nomine del consiglio comunale. La commissione, entro un termine di 8 giorni dopo aver ricevuto la dichiarazione scritta, è in dovere di inviare la proposta di delibera di constatazione al consiglio comunale.
Al sindaco ovvero al vice sindaco cessa il mandato con il giorno in cui il consiglio comunale, in base alla dichiarazione scritta ovvero alla proposta della commissione per le questioni mandatarie, le elezioni e le nomine constata che sono insorti i motivi per la cessazione del mandato.
Il consiglio comunale approva la delibera di constatazione nell’ambito della seduta in cui è stata inoltrata la dichiarazione scritta o al massimo alla prima seduta successiva dopo l’insorgere dei motivi di cui al primo comma di questo articolo.
La delibera di constatazione viene inoltrata dal consiglio comunale al presidente della commissione elettorale. Se al sindaco cessa il mandato con più di sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale la commissione elettorale indice le elezioni sostitutive.
Se al vice sindaco cessa il mandato in base alle motivazioni dalla prima alla quinta linea del primo comma di questo articolo, gli cessa anche il mandato di membro del consiglio comunale. Le dimissioni si reputano alla stregua dell’esonero dalla carica se il vice sindaco non dichiara di volersi dimettere anche da membro del consiglio comunale. Per l’elezione ovvero per la conferma del mandato del membro sostitutivo del consiglio comunale si applicano le disposizioni di legge.
La cessazione del mandato al vice sindaco ai sensi del secondo comma di questo articolo non influisce sul suo mandato in qualità di membro del consiglio comunale.

4. IL COMITATO DI CONTROLLO
Articolo 39

Il comitato di controllo è il massimo organo di controllo della spesa pubblica nel comune.

Il comitato di controllo ha in conformità alla legge le seguenti competenze:
– effettua il controllo dell’uso del patrimonio del comune,
– controlla la finalità e l’opportunità del consumo dei mezzi del bilancio comunale,
– controlla la gestione finanziaria dei fruitori dei mezzi dal bilancio.
Il comitato di controllo, nell’ambito delle sue competenze, accerta la legalità e la correttezza della gestione degli organi comunali, dell’amministrazione comunale, dei consigli delle comunità locali, degli enti e delle aziende pubbliche, dei fondi pubblici e degli altri fruitori dei mezzi dal bilancio comunale, nonché dell’operato delle persone autorizzate con i fondi pubblici comunali e con il patrimonio del comune, valutando l’economicità e l’efficacia dell’uso dei mezzi pubblici del comune.

Articolo 40

Il comitato di controllo è formato da 7 membri. I membri del comitato di controllo, il presidente ed il vice presidente vengono nominati dal consiglio comunale dalle file dei cittadini al massimo entro 45 giorni dalla sua prima seduta. I candidati a membri del comitato di controllo vengono proposti al consiglio comunale dalla commissione per le questioni mandamentali, le elezioni e le nomine.
I membri del comitato di controllo non devono essere membri del consiglio comunale, sindaco, vice sindaco, membri dei consigli delle comunità locali, segretario del comune, impiegati dell’amministrazione comunale o membri delle direzioni di enti o aziende pubbliche o ancora di fondi comunali e altre organizzazioni che fruiscono dei mezzi del bilancio.
L’appartenenza al comitato di controllo cessa con il giorno in cui viene approvato l’esonero ovvero con il giorno della scadenza del mandato ai membri del consiglio comunale che hanno nominato il comitato di controllo.
A prescindere dalla disposizione di cui al comma precedente il consiglio comunale revoca il membro del comitato di controllo su proposta dello stesso comitato se egli è assente ingiustificato per tre volte consecutive dalle sedute,
La revoca viene effettuata dal consiglio comunale su proposta del comitato di controllo.

Articolo 41

La prima seduta del comitato di controllo dopo la nomina viene convocata dal presidente. Il comitato di controllo si costituisce se alla prima seduta è presente la maggioranza dei suoi membri.
Il presidente rappresenta il comitato di controllo, convoca e dirige le sedute dello stesso.
Il comitato di controllo approva le proprie relazioni, raccomandazioni e proposte nell’ambito delle sedute, alle quali sono presenti la maggioranza dei membri del comitato, con maggioranza dei voti dei presenti votanti.

Articolo 42

Il comitato di controllo approva il programma annuale di lavoro che comprende obbligatoriamente il controllo annuale della proposta di bilancio e del conto consuntivo del comune. Il comitato di controllo verifica i conti consuntivi e i piani finanziari delle comunità locali, i programmi ovvero i piani finanziari e i conti consuntivi degli enti e delle aziende pubbliche, nonché dei fondi comunali ed espleta inoltre il controllo almeno semestrale dell’amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del comune.
Nel programma il comitato di controllo può includere anche altre azioni di verifica ed informa in merito al programma il consiglio comunale del comune ed il sindaco.
Oltre alle questioni relative al programma annuale il comitato di controllo è in dovere di trattare obbligatoriamente le questioni che con delibera gli vengono proposte dal consiglio comunale o dal sindaco.

Articolo 43

Gli accertamenti, le valutazioni e i pareri nonché le proposte di relazione del comitato di controllo vengono preparate dal membro dello stesso che, su proposta del presidente, è stato incaricato mediante delibera dal comitato stesso di attuare il controllo delle singole questioni nell’ambito del programma annuale di controllo. La delibera inerente l’attuazione del controllo deve avere insita la determinazione dei contenuti del controllo, l’orario e il luogo in cui questo verrà effettuato e l’indicazione in merito alla persona, all’organo o all’organizzazione assieme alle persone responsabili sottoposti a controllo.
Nel procedimento di controllo i responsabili e le persone sottoposte a controllo sono in dovere di fornire al membro del comitato di controllo che espleta la verifica tutta la documentazione necessaria, di collaborare nell’ambito del procedimento, di rispondere agli accertamenti e di fornire chiarimenti. Il membro del comitato di controllo che espleta la verifica ha il diritto di richiedere tutti i dati che reputa necessari all’esito proficuo del compito che gli è stato affidato. Gli organi comunali sono in dovere di fornire i dati richiesti.
Dopo aver effettuato il controllo il membro del comitato in essere prepara una proposta di relazione nella quale è indicata la persona sottoposta a controllo, i responsabili, l’oggetto del controllo, gli accertamenti, le valutazioni e i pareri nonché eventuali raccomandazioni e proposte di provvedimenti. La proposta di relazione viene approvata dal comitato di controllo e viene inviata alla persona sottoposta a controllo, che entro quindici giorni dal recapito della relazione ha il diritto di inoltrare le proprie obiezioni presso lo stesso comitato di controllo. Il comitato di controllo deve decidere in merito alle obiezioni sollevate entro quindici giorni. La relazione definitiva viene quindi inviata alla persona sottoposta a controllo, al sindaco, al consiglio comunale e, se necessario, anche alla corte dei conti.
Nel caso il comitato di controllo accerti l’esistenza di contravvenzioni gravi alle disposizioni di legge o di irregolarità nella gestione del comune, deve informare entro quindici giorni dacché la relazione è divenuta definitiva il ministero competente e la corte dei conti in merito alle irregolarità accertate.
Nel caso il comitato di controllo accerti l’esistenza del sospetto fondato che la persona oggetto di controllo o la persona responsabile ha compiuto una trasgressione o un reato penale, è in dovere di trasmettere i propri accertamenti al competente organo inquirente.
Le persone soggette al controllo sono in dovere di rispettare i pareri, le raccomandazioni e le proposte del comitato di controllo. Il consiglio comunale, il sindaco e gli organi fruitori dei mezzi comunali derivanti dal bilancio sono in dovere di trattare le relazioni definitive del comitato di controllo e, in armonia con le rispettive competenze, di considerare le raccomandazioni e le propose del comitato di controllo.

Articolo 44

Il presidente del comitato di controllo ha il dovere di esonerare il membro del comitato di controllo da una determinata questione nel caso esistano determinate circostanze che danno adito a dubbi in merito alla sua imparzialità.
L’esonero del membro del comitato di controllo nella singola questione può essere richiesto anche dalla persona soggetta a controllo, che deve inoltrare la richiesta di cui sopra presso il comitato di controllo ed indicare nell’ambito della richiesta le circostanze sulle quali si basa la richiesta di esonero. In merito all’esonero decide il presidente del comitato di controllo.
In merito all’esonero del presidente del comitato di controllo decide il comitato stesso.

Articolo 45

L’operato del comitato di controllo è pubblico. Il comitato di controllo informa il pubblico in merito ai propri accertamenti quando la relazione diviene definitiva ed in questo ambito è in dovere di rispettare i diritti delle parti.
Nell’espletamento dell’operato i membri del comitato di controllo sono in dovere di tutelare il segreto d’ufficio, quello di stato e quello professionale delle persone sottoposte a controllo, che sono sanciti dalla legge, da altri provvedimenti di legge o dagli atti del consiglio comunale e delle organizzazioni dei fruitori dei mezzi di bilancio, nonché rispettare la dignità, il buon nome e l’integrità caratteriale delle persone fisiche e giuridiche.

Articolo 46

L’aiuto professionale ed amministrativo per l’operato del comitato di controllo viene assicurato dal sindaco e dall’amministrazione comunale.
Singoli compiti esperiti di controllo possono essere effettuati da un perito, che su proposta del comitato di controllo viene nominato dal consiglio comunale. Il contratto con il perito viene stipulato dal sindaco.
I mezzi per l’operato del comitato di controllo vengono stanziati nell’ambito del bilancio di previsione del comune in base al piano annuale di controllo.
L’organizzazione del proprio lavoro viene fissata in maniera particolareggiata dal comitato di controllo mediante un apposito regolamento.

Articolo 47

Il presidente o, su autorizzazione del presidente, il membro del comitato di controllo, può partecipare alla seduta del consiglio comunale, alla quale ha il diritto di discutere in merito alle questioni che sono di competenza del comitato di controllo.

5. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Articolo 48

Il capo dell’amministrazione comunale è il sindaco e l’operato della stessa è diretto in prima persona dal segretario del comune, che viene nominato ed esonerato dall’incarico dal sindaco.
L’organizzazione interna e il campo di lavoro dell’amministrazione comunale vengono definiti dal consiglio comunale con decreto su proposta del sindaco.
Nel decreto di cui al comma precedente per il segretario del comune può essere sancita la denominazione di direttore.
L’organigramma del posti di lavoro nell’amministrazione comunale viene sancito dal sindaco.

Articolo 49

In merito alle questioni amministrative di competenza comunale decide in prima istanza l’amministrazione comunale, mentre in seconda istanza il sindaco, se per i singoli casi la legge non dispone diversamente.

Articolo 50

Il segretario del comune cura ed è responsabile per l’attuazione coerente della legge sul procedimento amministrativo generale e delle altre disposizioni inerenti il procedimento amministrativo, nonché assicura la redazione dell’evidenza inerente le questioni amministrative in accordo con la disposizione di legge del Ministero per gli affari interni.

Articolo 51

In merito ai ricorsi contro gli atti particolari la cui competenza originale è propria dell’amministrazione comunale decide il sindaco. Contro la decisione del sindaco è ammessa la lite amministrativa.
In merito ai ricorsi contro gli atti particolari, che nelle questioni di competenza statale vengono rilasciati in prima istanza dall’amministrazione comunale, decide l’organo statale previsto dalla legge.

Articolo 52

In merito all’esonero dal procedimento del capo dell’amministrazione comunale o di un impiegato della stessa decide il segretario del comune, che in caso di esonero del capo dell’amministrazione comunale pure decide in merito alla questione, se il capo dell’amministrazione comunale possiede la competenza di decidere in merito.
In merito all’esonero del segretario del comune o del sindaco decide il consiglio comunale, che in caso di esonero decide pure in merito.

6. ALTRI ORGANI DEL COMUNE
Articolo 53

L’organizzazione, il campo di lavoro e la composizione degli organi che devono esistere in base alle leggi particolari che regolano i compiti del comune nei singoli settori, vengono definite dal sindaco in base alla legge con delibera costitutiva e di nomina dei membri del singolo organo, se con legge particolare, con questo statuto o mediante decreto regolante il singolo settore, non decide in merito il consiglio comunale.
Articolo 54
Il comune in maniera autonoma o assieme ad uno o più comuni costituisce un organo comune di avvocatura del comune.
L’avvocatura del comune si costituisce con decreto, nel quale il consiglio comunale ne sancisce la sfera d’operato ovvero le competenze. Per l’avvocatura del comune si applicano analogicamente le disposizioni della legge che regola l’avvocatura di stato.

IV. LE COMUNITA’ LOCALI
Articolo 55

Per soddisfare le comuni necessità particolari dei cittadini nel territorio dei singoli abitati sono costituite nel comune quali parti dello stesso le comunità locali.
Le comunità locali sono parte del comune in senso territoriale, funzionale, organizzativo, finanziario – patrimoniale e giuridico.
L’iniziativa per la costituzione di una nuova comunità locale, per la sua estinzione o per la modifica della sua estensione territoriale può essere fornita dall’assemblea dei cittadini di una parte minore del comune o il 10 percento degli elettori di detta parte territoriale secondo il procedimento e le modalità definite da questo statuto per quanto concerne l’iniziativa popolare.
La singola comunità locale si costituisce, si estingue e si modifica mediante statuto dal consiglio comunale in base all’accertamento dell’interesse dei cittadini inerente la denominazione e l’estensione territoriale della comunità locale, constatato in via anticipata. L’interesse dei cittadini viene accertato con referendum o nell’ambito delle assemblee dei cittadini, che vengono convocate dal sindaco per il territorio nel quale è prevista la costituzione della comunità locale.

Articolo 56

Le comunità locali espletano compiti di competenza del comune, rilevati prevalentemente agli abitanti della comunità. Le comunità locali del comune di Pirano di regola in maniera autonoma:
– curano l’assetto dei cimiteri e il servizio funebre organizzato secondo gli usi locali se con decreto non si dispone diversamente,
– curano l’infrastruttura comunale di importanza locale se con decreto comunale non si dispone diversamente,
– curano gli acquedotti locali,
– curano il patrimonio che il comune trasferisce loro in gestione,
– gestiscono il patrimonio di loro proprietà,
– forniscono pareri nel procedimento di approvazione degli atti generali e di assetto nonché di finalità d’uso dell’ambiente, oltre agli atti inerenti alla gestione, all’assetto ed alle finalità d’uso delle aree pubbliche,
– redigono i piani di protezione e soccorso in base alle disposizioni e alle necessità del comune,
– sviluppano le attività culturali, sportive e sociali di altro genere nel proprio territorio ed organizzano manifestazioni culturali, sportive e di altro genere ovvero offrono il loro aiuto nell’ambito di dette manifestazioni quando l’organizzatore è il comune.
I compiti delle comunità locali si stabiliscono in maniera più dettagliata con decreto.

Articolo 57

La comunità locale è persona giuridica di diritto pubblico nell’ambito dei compiti che espleta in maniera autonoma, in conformità a questo statuto.
La comunità di cui al comma precedente partecipa al traffico giuridico a nome proprio e per proprio conto.
La comunità locale è responsabile per i suoi obblighi con tutto il suo patrimonio e con i mezzi di cui dispone. Il comune è responsabile per gli obblighi della comunità locale in maniera sussidiaria.

Articolo 58

L’organo della comunità locale è il consiglio, che viene eletto dai cittadini con residenza stabile nel territorio della comunità locale. Le modalità di elezione dei membri del consiglio sono sancite dalla legge. I membri del consiglio della comunità locale vengono eletti in 1 (una) circoscrizione elettorale.
Il consiglio della comunità locale approva con il consenso del consiglio comunale il regolamento, con il quale sancisce l’operato degli organi della comunità locale.
Le elezioni per il consiglio della comunità locale vengono indette dal sindaco.
Il numero dei membri del consiglio eletti dai cittadini nelle comunità locali è il seguente per singola comunità:
Comunità locale di Pirano 7 membri,
Comunità locale di Portorose 7 membri,
Comunità locale di Lucia 7 membri,
Comunità locale di Sicciole 7 membri,
Comunità locale di Strugnano 5 membri,
Comunità locale di S.Pietro 5 membri,
Comunità locale di Padna 5 membri,
Comunità locale di Nova vas 5 membri.
Nei consigli delle comunità locali di Pirano, Portorose, Lucia, Strugnano e Sicciole gli appartenenti alla nazionalità italiana eleggono in base al diritto particolare di voto un membro del numero complessivo di membri dei rispettivi consigli citati al comma precedente. I membri della comunità nazionale italiana vengono eletti in 1 (una) circoscrizione elettorale, che corrisponde al comprensorio della comunità locale.
Il mandato dei membri dei consigli delle comunità locali inizia e termina contemporaneamente al mandato dei membri del consiglio comunale.
La funzione di membro è onorifica.

Articolo 59

La prima seduta del neoeletto consiglio della comunità locale viene convocato dal presidente del consiglio uscente, Il consiglio si reputa costituito quando sono confermati i mandati a più della metà dei suoi membri. Il consiglio della comunità locale ha un presidente che i membri del consiglio stesso eleggono tra loro.
Il presidente della comunità locale rappresenta la comunità locale, convoca e dirige le sedute del consiglio, ed espleta altri compiti, per i quali viene incaricato dal consiglio.
Il consiglio su proposta del presidente elegge un vice presidente, che sostituisce il presidente ed espleta altri compiti in base all’incarico del presidente. Il consiglio della comunità locale opera ed approva le proprie deliberazioni nell’ambito delle sedute, alle quali devono essere presenti la maggioranza dei membri del consiglio, con maggioranza dei voti dei presenti che hanno votato.
Il presidente del consiglio convoca il consiglio della comunità locale almeno quattro volte l’anno ovvero più volte nel caso ciò sia necessario. Il presidente è in dovere di convocare il consiglio della comunità locale se ciò viene richiesto dal sindaco o da almeno la metà dei membri del consiglio.

Articolo 60

Il consiglio della comunità locale attua i compiti che, in conformità con questo statuto o al decreto sono compiti della comunità locale.
Il consiglio della comunità locale può convocare le assemblee dei cittadini della comunità locale per trattare singole questioni. Per la convocazione e l’attuazione dell’assemblea dei cittadini locali si applicano analogicamente le disposizioni di questo statuto che regolano l’assemblea dei cittadini del comune.

Articolo 60.a

Per l’espletamento dei compiti del consiglio e per l’operato della comunità locale, la stessa impiega del personale in conformità alle disposizioni inerenti gl’impiegati pubblici.
Il piano degl’impieghi, armonizzato al bilancio di previsione comunale approvato ed all’atto d’inquadramento, viene approvato dal consiglio della comunità locale. Il piano d’inquadramento ed il relativo atto entrano in vigore quando ricevono il nulla osta del sindaco.
Previa deliberazione del consiglio della comunità locale, il presidente del consiglio stessa bandisce, ovvero pubblica il bando d’impiego per il posto di lavoro libero, e stipula il contratto d’impiego con l’impiegato pubblico. Prima della pubblicazione del bando il presidente del consiglio della comunità locale deve acquisire il nulla osta del sindaco. Il contratto d’impiego è valido quando il sindaco fornisce il relativo nulla osta

Articolo 61

Le comunità locali dispongono del proprio patrimonio, composto da beni mobili ed immobili, da mezzi circolanti e da diritti.
La comunità locale deve gestire il proprio patrimonio come un buon padre di famiglia. Per disporre del patrimonio della comunità si applicano analogicamente le disposizioni della legge che regolano questo argomento per i comuni e le disposizioni inerenti di questo statuto, fermo restando che il piano annuale di disposizione del patrimonio immobiliare è valido quando viene confermato dal consiglio comunale come parte integrante del piano finanziario della comunità locale.
Se la comunità locale cessa di esistere o se le cessa la soggettività giuridica, tutti i suoi diritti ed obblighi vengono trasferiti al comune.
La deliberazione del consiglio della comunità locale in merito all’alienazione, alla permuta, all’aggravio, all’edificazione, alla demolizione o al conferimento di un immobile quale conferimento reale è valida quando il sindaco esprime il proprio nulla osta
Le deliberazioni del consiglio della comunità locale vengono attuate dal presidente del consiglio.

Articolo 62

L’operato delle comunità locali viene finanziato dal bilancio comunale, con contributi delle persone fisiche e giuridiche, con pagamenti per i servizi, con l’autocontributo e con i proventi dal patrimonio della parte ristretta del comune.
I mezzi dal bilancio per il finanziamento delle comunità locali vengono stanziati in funzione delle necessità particolari, delle caratteristiche e dei compiti della singola comunità locale.
Le comunità locali non devono contrarre prestiti.
Tutti i proventi e le uscite delle comunità locali devono essere inclusi nei piani finanziari annuali, che vengono redatti per il singolo anno di esercizio e vengono comunicati al consiglio comunale dai rispettivi consigli. I piani finanziari, che sono parte integrante del bilancio comunale di previsione, vengono confermati su proposta del sindaco dal consiglio comunale.
Le comunità locali non devono assumere obblighi finanziari che superano l’ammontare dei mezzi assicurati nell’ambito del bilancio annuo comunale.
Per la realizzazione del piano finanziario della comunità locale è responsabile il presidente della stessa.
Le comunità locali attuano la gestione finanziaria ed il traffico dei pagamenti tramite il proprio sottoconto
Per la realizzazione dei piani finanziari delle comunità locali si applicano le disposizioni delle leggi che regolano il finanziamento della spesa pubblica e le disposizioni del decreto sul bilancio di previsione del comune.
Il controllo della gestione finanziaria della comunità locale viene effettuato dal comitato di controllo del comune. La contabilità e la gestione finanziaria per la comunità locale viene effettuata dall’amministrazione comunale.
I negozi giuridici che superano il valore determinato dal bilancio annuo di previsione del comune sono validi se a questi appone il nullaosta il sindaco.
In negozi giuridici per la comunità locale vengono stipulati dal presidente del consiglio della stessa.

Articolo 63

Il consiglio comunale, u proposta del sindaco, del comitato di controllo del comune, del consiglio della comunità locale o dell’assemblea dei cittadini della comunità locale può sciogliere il consiglio della comunità locale nei seguenti casi:
– se anche dopo almeno tre convocazioni consecutive il consiglio non si riunisce,
– se non assolve i compiti che gli sono stati affidati in conformità a questo statuto ovvero li assolve contrariamente alla legge, alle altre disposizioni ed agli atti generali del comune,
– se si accerta che dispone in maniera chiaramente illegale con i mezzi dei cittadini o se i mezzi che sono stati stanziati alla comunità dal bilancio comunale vengono usati in maniera non finalizzata.
Nel caso la maggioranza dei membri del consiglio della comunità locale si dimetta il consiglio comunale accerta che è cessato il mandato a tutti i membri del consiglio della comunità locale.
In caso di scioglimento del consiglio della comunità locale e nel caso si accerti che è cessato il mandato a tutti i membri del consiglio della comunità locale, il consiglio comunale nomina un amministratore temporaneo che espleta le funzioni del consiglio sino all’elezione di un nuovo consiglio.
Nei casi di cui al 1° ed al 2° comma il sindaco indice nuove elezioni.
Il consiglio comunale, con modifica dello statuto, può eliminare una comunità locale, se accerta che il consiglio della comunità locale non espleta i propri compiti, che non sussistono candidati a membri del consiglio ovvero che i cittadini del territorio della comunità locale non dimostrano interesse per espletare i compiti propri della comunità locale in conformità a questo statuto.

V. LA POSIZIONE DELLA COMUNITA’ NAZIONALE ITALIANA E DEI SUOI APPARTENENTI
Articolo 64

Alla comunità nazionale italiana nel territorio del Comune di Pirano è assicurato il diritto di usare liberamente la propria lingua, di esprimere e di sviluppare la propria identità nazionale ed a tale scopo di costituire organizzazioni, di sviluppare le attività economiche, culturali, di ricerca scientifica, informative e di altro genere, di usare i propri simboli nazionali, di sviluppare i contatti con il popolo d’origine e con la nazione madre nonché di attuare gli altri diritti sanciti dalla Costituzione, dalla legge e da questo statuto.

Articolo 65

L’operato della comunità nazionale italiana è finanziato dallo stato e dal comune in armonia con la costituzione e con la legge.

Articolo 66

Alle deliberazioni del consiglio comunale che sono rilevate alla posizione della comunità nazionale italiana ed ai suoi appartenenti forniscono il consenso i rappresentanti della comunità nazionale italiana nell’ambito del consiglio comunale. Questi, prima di decidere in merito al consenso, devono acquisire il consenso del consiglio della comunità autogestita della nazionalità italiana.
Le deliberazioni rilevate alla posizione della comunità nazionale italiana ed a quella dei suoi appartenenti riguardano in particolare i seguenti settori:
– l’attuazione dei diritti della comunità nazionale,
– lo sviluppo dell’educazione e dell’istruzione in lingua italiana, l’attuazione dei diritti in qualità di comuni costitutori, in conformità alla legge ed all’atto costitutivo,
– lo sviluppo della cultura nazionale della comunità nazionale italiana,
– lo sviluppo della stampa e degli altri mezzi d’informazione pubblica in lingua italiana,
– la toponomastica e l’uso dei nomi locali nell’ambito del territorio nazionalmente misto.

Articolo 67

La comunità autogestita della nazionalità italiana del comune di Pirano può formulare agli organi comunali iniziative, pareri e proposte inerenti le questioni che reputa importanti per la posizione della comunità nazionale ed il mantenimento delle caratteristiche dei territori nazionalmente misti. Gli organi comunali sono in dovere di trattare delle iniziative, pareri e proposte e decidere in merito.

Articolo 68

Ai cittadini di nazionalità italiana è assicurata nel territorio nazionalmente mista l’educazione prescolare e la scolarizzazione elementare nella loro lingua madre.

Articolo 69

Nel territorio nazionalmente misto del comune di Pirano le lingue ufficiali sono lo sloveno e l’italiano.
I procedimenti giudiziari ed amministrativi, nonché i procedimenti inerenti le trasgressioni vengono condotti nell’ambito del comune anche in lingua italiana, quando la parte, che è appartenente alla nazionalità italiana, lo richiede.
L’organo, che conduce il procedimento, è in dovere di informare l’appartenente alla nazionalità italiana in merito ai diritti rilevati all’uso della lingua.

Articolo 70

Gli organi del comune e i pubblici ufficiali nel territorio del comune comunicano in italiano con gli appartenenti alla nazionalità italiana.
Il recapito di scritti ad un appartenente alla comunità nazionale italiana si reputa effettuato regolarmente quando lo scritto viene recapitato regolarmente in lingua italiana.
I proclami e le comunicazioni degli organi comunali e dei pubblici ufficiali devono essere bilingui e le lingue rappresentate in maniera paritetica.
I moduli e i documenti pubblici adibiti al pubblico uso devono essere bilingui.

Articolo 71

Gli atti particolari nei procedimenti a cui partecipa perlomeno un appartenente alla nazionalità italiana si rilasciano anche in lingua italiana. L’atto che si rilascia in lingua italiana si reputa originale.

Articolo 72

Se i coniugi sono appartenenti alla comunità nazionale italiana la stipulazione del vincolo matrimoniale si svolge in lingua italiana. Se solamente uno dei coniugi è appartenente alla comunità nazionale italiana, la stipulazione del vincolo matrimoniale si svolge sia in lingua italiana che in lingua slovena, nel caso i coniugi di comune accordo non decidano per un’unica lingua.

Articolo 73

Negli organi comunali, nelle aziende e negli enti pubblici nonché nei pubblici uffici devono essere previsti e occupati posti di lavoro, per i quali è prevista la conoscenza obbligatoria della lingua slovena ed italiana.

Articolo 74

Gli organi del comune e delle comunità locali, delle aziende e degli enti pubblici, nonché dei pubblici uffici che hanno sede nel territorio nazionalmente misto del comune, hanno il dovere di rispondere all’istanza o alla petizione loro inviata in italiano da un appartenente alla nazionalità italiana usando la lingua italiana.

Articolo 75

Le scritte pubbliche nel territorio nazionalmente misto sono bilingui.

Articolo 76

Nell’ambito delle manifestazioni pubbliche a carattere ufficiale è necessario assicurare un’analoga presentazione bilingue, un’adeguata partecipazione degli appartenenti alla comunità nazionale italiana ed esibizioni in lingua italiana.

Articolo 77

Ognuno ha il dovere di rispettare il nome personale di un appartenente alla comunità nazionale italiana nella sua versione originale e non deve modificarlo annotandolo.

VI. PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI AL PROCESSO DECISIONALE NEL COMUNE
Articolo 78

Le forme di partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale nell’ambito del comune sono: l’assemblea dei cittadini, il referendum e l’iniziativa popolare.

1. L’ASSEMBLEA DEI CITTADINI
Articolo 79

I cittadini nell’ambito dell’assemblea dei cittadini:
– trattano le iniziative e le proposte per la modifica del territorio comunale, del nome del comune o della sua sede, nonché formulano proposte e pareri in merito agli argomenti elencati,
– trattano le proposte e le iniziative per la collaborazione ed il collegamento con altri comuni in comunità locali più ampie,
– trattano le proposte e le iniziative per la costituzione e lo scioglimento delle parti ristrette del comune ovvero per la modifica delle loro estensioni territoriali,
– propongono, trattano e formulano posizioni in merito alle modifiche del territorio degli abitati ed in merito alla toponomastica locale,
– assolvono al compito di comizi degli elettori in conformità alla legge,
– avanzano proposte agli organi comunali in merito alla preparazione dei programmi di sviluppo del comune, in merito alla gestione del territorio ed alla tutela dell’ambiente di vita,
– formulano le loro posizioni in merito ad interventi nell’ambiente di maggiore entità, quali la costruzione di autostrade, di impianti energetici, di discariche di rifiuti e di sostanze pericolose,
– trattano e formulano pareri e posizioni, nonché decidono in merito alle questioni previste dalla legge, da questo statuto o da decreto comunale, ed in merito alle questioni, per le quali delibera nel presente modo il consiglio comunale o il sindaco.
Le decisioni, le proposte, le iniziative, le posizioni ed i pareri dell’assemblea dei cittadini devono essere trattate dagli organi comunali competenti per la singola questione e devono essere tenute in debita considerazione dagli organi citati nell’attuazione dei loro rispettivi compiti.
Se l’organo comunale competente reputa che non è possibile considerare le decisioni, le proposte, le iniziative, le posizioni ed i pareri dell’assemblea dei cittadini, è in dovere di presentare e motivare il proprio parere ai cittadini in maniera ed entro un termine adeguati.

Articolo 80

L’assemblea dei cittadini può essere convocata per l’intero comune, per una o più comunità locali, per il singolo abitato o per la singola frazione.
L’assemblea dei cittadini viene convocata dal sindaco di propria iniziativa o su iniziativa del consiglio comunale o ancora del consigli della comunità locale.
Il sindaco è in dovere di convocare l’assemblea dei cittadini per l’intero comune su richiesta di almeno il 5 percento degli elettori del comune, mentre per l’assemblea dei cittadini della comunità locale la richiesta deve essere inoltrata da almeno il 5 percento degli elettori della comunità locale in questione.
La richiesta di convocazione dell’assemblea dei cittadini deve contenere la proposta motivata per iscritto della questione che dovrebbe essere trattata in seno all’assemblea. Alla richiesta è necessario allegare l’elenco degli elettori che la sostengono. L’elenco deve essere corredato dai nomi e cognomi, dai dati di nascita e dagli indirizzi delle rispettive residenze stabili, nonché dalle firme dei sostenitori.
Il sindaco può respingere la richiesta con propria decisione, se constata che la richiesta non ha avuto un appoggio sufficiente da parte degli elettori. La decisione debitamente motivata viene consegnata all’iniziatore della richiesta o al primo elettore firmato sull’elenco.
Il sindaco deve convocare l’assemblea dei cittadini al massimo entro 30 giorni dopo il recapito della richiesta regolarmente inoltrata.

Articolo 81

La convocazione dell’assemblea dei cittadini deve indicare il comprensorio per il quale viene convocata, la località e la data dell’assemblea nonché la proposta di ordine del giorno.
La convocazione dell’assemblea dei cittadini deve essere pubblicata nel modo usuale per la località.

Articolo 82

L’assemblea dei cittadini viene condotta dal sindaco o da un vice sindaco autorizzato dal sindaco, che può altresì proporre all’assemblea la nomina di una presidenza per condurre i lavori.
L’assemblea dei cittadini approva validamente le proprie decisioni, proposte, iniziative, posizioni e pareri se alla stessa partecipa almeno il cinque percento degli elettori del circondario comunale, per il quale l’assemblea è stata convocata. La decisione dell’assemblea si reputa approvata se per essa vota almeno la metà degli elettori che ad essa partecipano.
L’impiegato dell’amministrazione comunale, designato dal segretario del comune, accerta la deliberatività dell’assemblea dei cittadini, il numero dei votanti per le decisioni assunte e redige il verbale dell’assemblea. Il segretario del comune informa il consiglio comunale e il sindaco sui contenuti del verbale e lo pubblica nel modo usuale per la località.

2. IL REFERENDUM IN MERITO AD UN ATTO GENERALE DEL COMUNE
Articolo 83

I cittadini possono decidere con referendum in merito alle questioni che sono sancite dagli atti generali del comune approvati dal consiglio comunale, tranne in merito al bilancio di previsione ed al conto consuntivo del comune nonché agli atti generali con i quali vengono prescritte le tasse comunali e gli altri tributi in armonia alla legge.
Il consigli comunale può indire il referendum in merito all’atto generale di cui al comma precedente su proposta del sindaco o di un membro del consiglio comunale.
Il consiglio comunale è in dovere di indire il referendum se ciò è richiesto almeno dal cinque percento degli elettori del comune.

Articolo 84

La proposta di indizione del referendum può essere inoltrata dal sindaco o da un membro del consiglio comunale al massimo entro quindici giorni dopo l’approvazione di un atto generale del comune.
Al massimo entro quindici giorni dopo l’approvazione dell’atto generale del comune è necessario informare il consiglio comunale in merito alla proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indire il referendum.
Se è stata inoltrata la proposta per l’indizione del referendum o inoltrata la proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indire il referendum il sindaco trattiene la pubblicazione dell’atto generale sino alla delibera in merito all’iniziativa o alla proposta o sino all’esito del referendum.

Articolo 85

Il referendum viene effettuato in qualità di referendum sospensivo, con il quale i cittadini confermano o respingono un atto generale del comune già approvato o alcune sue singole disposizioni.
Se l’atto generale del comune o alcune sue singole disposizioni vengono confermati dal referendum il sindaco è in dovere di pubblicarlo assieme al proclama inerente l’esito referendario.
Se l’atto generale del comune o alcune sue singole disposizioni vengono respinti, l’atto generale non viene pubblicato sino a quando non viene modificato in armonia con la volontà degli elettori.
La decisione referendaria degli elettori, con la quale un atto generale del comune è stato respinto o sono state respinte alcune sue disposizioni, impegna il consiglio comunale che ha approvato l’atto generale in merito al quale è stato condotto il referendum, sino alla fine del mandato.

Articolo 86

La proposta agli elettori per l’inoltro della richiesta per l’indizione del referendum in merito ad un atto generale del comune o in merito a sue singole disposizioni deve essere corredata dalla richiesta già formulata per l’indizione del referendum. La richiesta deve essere corredata dal quesito chiaramente formulato, che sarà oggetto del referendum, e dalla motivazione.
La proposta può essere formulata da qualsiasi elettore, da un partito politico del comune o da un consiglio di una parte ristretta del comune. La proposta deve essere sostenuta da almeno 300 elettori del comune. Gli elettori esprimono il loro sostegno alla proposta mediante l’apposizione della firma su un elenco che deve contenere pure i seguenti dati personali dei firmatari: il nome ed il cognome, la data di nascita e l’indirizzo della residenza stabile.
Il promotore informa per iscritto il consiglio comunale in merito alla proposta agli elettori per inoltrare la richiesta di indizione del referendum e presenta la proposta al sindaco.
Se il sindaco reputa che la proposta assieme alla richiesta non è formulata in conformità al primo comma di questo articolo o se è contraria alla legge ed allo statuto comunale, informa in merito il proponente entro 8 giorni dal recapito e lo invita ad eliminare la difformità riscontrata in 8 giorni. Se il proponente non effettua quanto ingiunto si reputa che la proposta non è stata inoltrata. Il sindaco informa immediatamente in merito il proponente e il consiglio comunale.
Il promotore ha la facoltà, entro otto giorni dal recapito della comunicazione di cui al comma precedente, di richiedere il vaglio della decisione del sindaco da parte del tribunale amministrativo.

Articolo 87

Il sindaco definisce il modulo di sostegno mediante sottoscrizione personale, che acclude la richiesta chiaramente formulata per l’indizione del referendum ed il termine per la raccolta delle firme. La sottoscrizione si attua davanti all’organo statale competente per la redazione dell’evidenza del diritto di voto.
Si reputa che la richiesta di indizione del referendum è inoltrata se nel termine previsto è stata sostenuta dalle firme del numero di elettori sancito dall’articolo precedente.

Articolo 88

Il consiglio comunale indice il referendum in quindici giorni dopo l’approvazione della delibera inerente la proposta del sindaco o di un membro del consiglio per l’indizione del referendum ovvero in quindici giorni dall’inoltro della richiesta degli elettori per l’indizione del referendum in conformità al terzo comma dell’articolo precedente.
Il referendum ha luogo al minimo trenta giorni ed al massimo quarantacinque giorni dopo la data della sua indizione, di domenica in altra data festiva.
Mediante l’atto di indizione del referendum il consiglio comunale determina il genere di referendum, l’atto generale ovvero le singole disposizioni dello stesso in merito alle quali avverrà lo scrutinio, il testo della questione referendaria in merito alla quale si deciderà nell’ambito del referendum in modo da accerchiare “PER” o “CONTRO”, la data dell’indizione e la data dello scrutinio.
L’atto inerente l’indizione del referendum viene pubblicato secondo le modalità previste da questo statuto per la pubblicazione degli atti generali del comune.
Quindici giorni prima della data prevista per lo scrutinio la commissione elettorale comunale pubblica l’atto di indizione del referendum nei mezzi d’informazione.

Articolo 89

Il diritto di votare al referendum è proprio di tutti i cittadini che hanno il diritto di votare per l’elezione dei membri del consiglio comunale.
La decisione referendaria è approvata se per essa vota la maggioranza degli elettori che hanno espresso il loro voto.

Articolo 90

Il procedimento per l’attuazione del referendum è condotto dagli organi preposti all’attuazione delle elezioni locali. In merito ai ricorsi per presunte irregolarità nell’operato del comitato elettorale decide la commissione elettorale comunale.
In merito alla votazione referendaria ed alle altre questioni inerenti l’attuazione del referendum si applicano le disposizioni della legge che regola il referendum e l’iniziativa popolare nonché le elezioni locali, se questo statuto ed in conformità alla legge sulle autonomie locali non dispone diversamente.
La relazione inerente l’esito della votazione referendaria viene inviata dalla commissione elettorale al consiglio comunale e viene pubblicata secondo le modalità previste da questo statuto per la pubblicazione degli atti generali del comune.

3. REFERENDUM CONSULTIVO
Articolo 91

Il consiglio comunale, prima di deliberare in merito a determinate questioni di sua competenza, può indire il referendum consultivo.
Il referendum consultivo può essere indetto per tutto il comune o per una sua parte.
Il referendum consultivo si attua in conformità alle disposizioni di questo statuto, che regolano il referendum inerente un atto generale del comune.
L’esito referendario del referendum consultivo non costituisce un impegno per gli organi comunali.

4. ALTRI REFERENDUM
Articolo 92

I cittadini possono decidere con referendum in merito all’introduzione di autocontributi ed in merito ad altre questioni se ciò è previsto dalla legge.
Il referendum di cui al comma precedente si attua in conformità alle disposizioni di questo statuto se la legge che definisce e regola il referendum non dispone diversamente.
La decisione inerente l’introduzione dell’autocontributo è approvata se per essa ha votato la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto nel comune ovvero nella parte di comune nella quale verrà introdotto l’autocontributo.

5. L’INIZIATIVA POPOLARE
Articolo 93

Almeno il cinque percento degli elettori nel comune può richiedere l’approvazione o l’abrogazione di un atto generale o di altre deliberazioni di competenza del consiglio comunale ovvero di altri organi del comune.
In merito alla proposta agli elettori per l’inoltro della richiesta di cui al comma precedente ed al procedimento con detta proposta si applicano analogicamente le disposizioni della legge e di questo statuto, con le quali è regolato il referendum in merito ad un atto generale del comune.
Se la richiesta è inerente l’abrogazione di un atto generale del comune o un’altra delibera del consiglio comunale, il consiglio è in dovere di porre la trattazione della richiesta all’ordine del giorno della prima seduta successiva e deliberare in merito alla richiesta al massimo entro tre mesi da quando è stata correttamente inoltrata.
Se la richiesta è rilevata alle decisioni di altri organi del comune, questi sono in dovere di decidere in merito alla richiesta al massimo entro un mese da quando è stata correttamente inoltrata.

Articolo 94

I mezzi per la partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale nel comune nell’ambito delle assemblee dei cittadini e con referendum, nonché per l’attuazione di questi ultimi, devono essere stanziati dal bilancio comunale.

VII. I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Articolo 95

Il comune assicura il funzionamento dei servizi pubblici comunali, per i quali dispone direttamente, e dei servizi pubblici, il cui funzionamento è sancito dalla legge.
Il funzionamento dei servizi pubblici è assicurato dal comune:
– direttamente nell’ambito dell’amministrazione comunale,
– mediante la costituzione di enti pubblici ed aziende pubbliche,
– mediante l’assegnazione di concessioni,
– mediante l’investimento di capitale proprio nell’attività di persone di diritto privato.
Le modalità e le condizioni di attuazione dei servizi pubblici vengono prescritte dal consiglio comunale con decreto se la legge non dispone diversamente.

Articolo 96

Nel settore delle attività sociali il comune assicura i servizi pubblici per lo svolgimento delle seguenti attività:
– educazione prescolare e tutela dell’infanzia,
– istruzione elementare,
– servizi sanitari di base e farmacia,
– tutela sociale,
– cultura,
– attività bibliotecaria.
Il consiglio comunale approva un decreto inerente le modalità di svolgimento del servizio pubblico nel campo della tutela sociale e stanzia dal bilancio i mezzi per il finanziamento delle seguenti attività: sovvenzioni personali, sovvenzioni per l’aiuto alla famiglia a domicilio, sovvenzioni per l’uso dell’abitazione.
Il comune può costituire servizi pubblici anche in altri campi ed in particolare in quello dell’educazione musicale, dell’istruzione degli adulti, dello sport e di altre attività, con le quali si assicura il soddisfacimento delle necessità pubbliche.

Articolo 97

Il comune, per assicurare in maniera più efficace ed economica lo svolgimento dei servizi pubblici costituisce, enti pubblici o aziende pubbliche assieme agli altri comuni.

Articolo 98

Nel settore dei servizi pubblici a carattere economico il comune costituisce servizi pubblici per:

– l’approvvigionamento dell’acqua potabile,
– la trattazione dei rifiuti e il deposito dei residui dei rifiuti comunali,
– la conduzione delle acque reflue e di quelle di origine meteorica,
– la nettezza urbana e la pulizia delle aree pubbliche,
– l’assetto delle vie di comunicazione, delle superfici stradali e delle aree verdi,
– il controllo, la pulizia e la verifica degli impianti di riscaldamento, delle canne fumarie e delle condotte d’aria in funzione della tutela dell’atmosfera,
– la gestione delle aree fabbricabili,
– la manutenzione delle strade pubbliche negli altri settori, se la legge lo dispone.

Articolo 99

Il comune può individuare quali servizi pubblici a carattere economico anche altre attività che rappresentano la condizione per l’attuazione dei compiti di sua competenza oppure che rappresentano la condizione per lo svolgimento delle funzioni economiche, sociali ed ecologiche del comune.

Articolo 100

Il comune costituisce i servizi pubblici con decreto tenendo conto delle condizioni disposte dalla legge.

Articolo 101

Per attuare nell’ambito dei servizi pubblici che operano per un comprensorio di due o più comuni i diritti in qualità di costitutore, i consigli comunali dei comuni costitutori costituiscono un organo comune, i cui membri sono i sindaci dei comuni costitutori.
Nell’atto costitutivo dell’organo comune si determinano i suoi compiti, l’organizzazione dell’operato e le modalità di approvazione delle decisioni, nonché le modalità di finanziamento e di suddivisione dei costi per l’operato dell’organo comune.

VIII. IL PATRIMONIO E IL FINANZIAMENTO DEL COMUNE
Articolo 102

Il patrimonio del comune è costituito dai mezzi mobili ed immobili di proprietà del comune, dai mezzi circolanti e dai diritti.
Il comune deve gestire il proprio patrimonio come un buon padre di famiglia.
Il piano annuale di acquisizione e di disposizione del patrimonio immobiliare viene approvato dal consiglio comunale, che ha la facoltà di delegare al sindaco l’approvazione del piano annuale per gl’immobili il cui valore è inferiore ad un determinato ammontare. La decisione inerente l’alienazione del patrimonio immobiliare viene assunta dal sindaco in base al piano annuale, tranne nel caso si tratti di permuta del patrimonio immobiliare.
Prima di stipulare un contratto di acquisizione di patrimonio immobiliare il sindaco è in dovere di verificare se nell’ambito del bilancio sono stati stanziati i mezzi finalizzati all’acquisizione.
La vendita o la permuta di immobili e di beni mobili di proprietà del comune si attua secondo il procedimento e le modalità sancite dalle disposizioni vigenti per la vendita e la permuta del patrimonio statale.

Articolo 103

Il comune acquisisce le proprie entrate dalle tasse, dai tributi, dai diritti e dalle altre contribuzioni in conformità alla legge, nonché dalla gestione del proprio patrimonio.

Articolo 104

Le entrate e le uscite per le singole finalità di finanziamento della spesa pubblica sono incluse nel bilancio di previsione del comune.
Il bilancio di previsione si redige in conformità alla legge.
Nell’ambito del bilancio sono incluse anche tutte le entrate e le uscite delle comunità locali.

Articolo 105

I mezzi dal bilancio si possono usare solamente per le finalità definite dal bilancio stesso. A nome del comune si possono assumere obblighi solamente nell’ambito dei mezzi previsti dal bilancio per le singole finalità.
I mezzi dal bilancio si possono usare se risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge o da altri atti inerenti l’uso dei mezzi.

Articolo 106

Il sindaco è responsabile per la realizzazione del bilancio. Il sindaco è colui che autorizza l’uso dei mezzi del bilancio. Per la realizzazione del bilancio il sindaco può autorizzare i singoli dipendenti dell’amministrazione comunale o il vice sindaco.

Articolo 107

Il bilancio di previsione del comune viene approvato dal consiglio con decreto e secondo il procedimento sancito dalla legge, da questo statuto e dal regolamento del consiglio.
La manovra correttiva del bilancio di previsione viene approvata secondo le modalità ed il procedimento vigenti per l’approvazione del bilancio di previsione.
I fruitori diretti del bilancio comunale sono il comune e le comunità locali.
I fruitori indiretti del bilancio comunale sono le persone giuridiche indicate dalla legislazione vigente.

Articolo 108

Il bilancio di previsione viene approvato dal consiglio comunale con decreto su proposta del sindaco.
Nel decreto di approvazione del bilancio comunale si determinano pure l’ammontare dell’indebitamento e delle garanzie fornite dal comune nonché altre questioni inerenti la realizzazione del bilancio di previsione, oltre alle autorizzazioni particolari del sindaco rilevate alla realizzazione del bilancio per il singolo anno di esercizio.

Articolo 109

Il bilancio di previsione deve essere approvato di regola prima dell’inizio dell’anno di esercizio al quale si riferisce.
Se il bilancio non risulta essere approvato prima dell’inizio dell’anno di esercizio al quale è riferito, il finanziamento continua in base al bilancio precedente.
Il sindaco comunica con propria decisione ai fruitori la realizzazione del bilancio del comune secondo il criterio di finanziamento temporaneo delle questioni locali di interesse pubblico.

Articolo 110

Se dopo l’approvazione del bilancio di previsione entra in vigore una legge o viene approvato un decreto comunale o una decisione dell’organo competente, in base alla quale insorgono nuovi obblighi di bilancio, il sindaco definisce l’ammontare delle uscite in base alle entrate previste ed apre un nuovo conto per tale finalità.

Articolo 111

Se a seguito della realizzazione irregolare delle entrate di bilancio la realizzazione dello stesso non dovesse essere bilanciata, per la copertura dei costi possono essere adoperati i mezzi di riserva del comune oppure il comune può assumere un prestito, il cui ammontare comunque non può superare il 5 percento del bilancio approvato. Il prestito deve essere restituito sino alla fine dell’anno di esercizio.
In merito all’uso dei mezzi di riserva ed all’assunzione di prestito di cui al comma precedente decide il sindaco, che deve comunque informare il consiglio comunale alla prima seduta successiva.

Articolo 112

Il comune forma le proprie riserve in conformità alla legislazione vigente.
Lo stanziamento nelle riserve viene di regola effettuato ogni mese, ma al più tardi entro il 31 dicembre dell’anno corrente.
Lo stanziamento delle entrate nelle riserve cessa quando le riserve raggiungono l’ammontare previsto dalla legge

Articolo 113

Le riserve comunali si adoperano in conformità alla legge. Il sindaco ha la prerogativa di decidere in merito all’uso dei mezzi di riserva sino all’importo definito nel bilancio di previsione corrente.

Articolo 114

Dopo lo scadere dell’anno, per il quale è stato approvato il bilancio di previsione, il consiglio comunale approva il conto consuntivo del bilancio per l’anno precedente.
Il conto consuntivo per l’anno precedente deve essere presentato in approvazione al consiglio comunale di regola entro la fine di marzo dell’anno corrente.

Articolo 115

Il comune può indebitarsi a lungo termine per gli investimenti approvati dal consiglio comunale alle condizioni previste dalla legge.

Articolo 116

Le aziende pubbliche e gli enti pubblici il cui costitutore è il comune possono indebitarsi solamente con il consenso del comune.
In merito al consenso di cui al comma precedente delibera il consiglio comunale, che delibera anche in merito alla fornitura di garanzie per gli obblighi assunti dalle aziende pubbliche e dagli enti pubblici, il cui costitutore è il comune, alle condizioni previste dalla legge.

IX. ATTI GENERALI E PARTICOLARI DEL COMUNE
1. Atti generali del comune
Articolo 117

Gli atti generali del comune sono lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, i decreti, le ordinanze, i regolamenti e le istruzioni.
Il consiglio comunale approva in qualità di atti generali anche i piani ambientali e gli altri piani di sviluppo del comune, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, che sono categorie specifiche di atti generali.
Il procedimento per l’approvazione degli atti generali del comune è sancito dal regolamento del consiglio comunale.

Articolo 118

Lo statuto è l’atto generale fondamentale del comune, che regola le questioni fondamentali inerenti i compiti e l’organizzazione del comune, nonché le altre questioni più importanti per il funzionamento del comune.
Lo statuto viene approvato dal consiglio comunale con maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri del consiglio comunale.

Articolo 119

Con il regolamento, che viene approvato dal consiglio comunale con maggioranza dei due terzi dei membri presenti, vengono sancite l’organizzazione e le modalità d’operato del consiglio comunale, dei suoi corpi lavorativi e l’attuazione dei diritti e degli obblighi dei membri del consiglio comunale.

Articolo 120

Con decreto il comune regolamenta in modo generale le questioni di sua competenza, costituisce gli organi dell’amministrazione comunale e ne definisce le modalità di operato nonché costituisce i servizi pubblici.
Con decreto il comune regolamenta pure le questioni trasferitele in competenza quando la legge lo prevede.

Articolo 121

Con l’ordinanza il comune regolamenta determinate condizioni che hanno carattere generale oppure dispone le modalità di comportamento in dette condizioni.

Articolo 122

Con il regolamento si regolano in maniera più particolareggiata determinate disposizioni dello statuto o di un decreto in funzione della loro attuazione.

Articolo 123

Con le istruzioni, per attuare determinate disposizioni della legge, dello statuto, di un decreto o di un altro atto generale, si prescrivono le modalità di comportamento degli organi dell’amministrazione comunale o di altri esecutori delle disposizioni di competenza comunale.

Articolo 124

Lo statuto, i decreti e le altre disposizioni del comune devono essere pubblicati nella pubblicazione ufficiale del comune, che con deliberazione viene sancita dal consiglio comunale, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione se non recano disposizioni diverse.
Nelle pubblicazioni ufficiali si pubblicano anche gli altri atti per i quali decide in tal senso il consiglio comunale.

Atti particolari del comune
Articolo 125

Gli atti particolari sono rappresentati dai decreti amministrativi e dalle decisioni.
Mediante gli atti particolari – con decreto amministrativo e con decisione – il comune decide in merito alle questioni amministrative di propria competenza o di competenza statale trasferita al comune.

Articolo 126

In merito ai ricorsi contro gli atti particolari che vengono rilasciati dagli organi dell’amministrazione comunale nell’ambito del procedimento amministrativo decide in seconda istanza il sindaco, se per singoli casi la legge non prevede diversamente.
In merito ai ricorsi contro atti particolari rilasciati nelle questioni amministrative rilevate alle competenze statali trasferite al comune, decide l’organo statale competente indicato dalla legge.
In merito alla legalità degli atti particolari passati in giudicato, rilasciati dagli organi del comune, decide nell’ambito della lite amministrativa il tribunale competente.

X. TUTELA DEL COMUNE NEL RAPPORTO CON LO STATO E CON LE COMUNITA’ LOCALI PIU’ AMPIE
Articolo 127

Il consiglio comunale o il sindaco possono avviare una richiesta per la valutazione della costituzionalità e della legalità degli atti giuridici dello stato, con i quali si interviene nel ruolo costituzionale e nei diritti del comune, ovvero se con le proprie disposizioni la regione senza autorizzazione ovvero senza consenso del comune interferisce nei diritti di quest’ultimo.

Articolo 128

Il consiglio comunale o il sindaco possono avviare presso la corte costituzionale il contenzioso inerente le competenze se la camera di stato o il governo con le loro rispettive disposizioni regolano i rapporti che secondo la costituzione e le leggi sono di competenza del comune. Essi possono agire allo stesso modo se l’interferenza di competenze avviene con la regione.

Articolo 129

Il sindaco, in qualità di parte nell’ambito di un contenzioso amministrativo, può confutare atti amministrativi concreti e provvedimenti, con i quali gli organi statali attuano il controllo del potere. Il contenzioso amministrativo può essere avviato anche se le persone di diritto pubblico o privato fanno valere, basandosi su atti amministrativi legalmente validi, determinati diritti nei confronti del comune che ledono l’interesse pubblico.

Articolo 130

Il sindaco può avviare o intervenire in un contenzioso amministrativo o giudiziario come parte o come interveniente, se nell’ambito di detti procedimenti si potrebbero ledere ovvero se con gli atti già decretati risultano lesi i diritti e gli interessi del comune, sanciti dalla costituzione e dalle leggi.

Articolo 131

I corpi lavorativi, per le necessità del consiglio comunale, sono in dovere di formulare pareri in merito alle disposizioni di legge in procedura d’approvazione che si riferiscono agli interessi del comune e della regione. In base ai pareri il consiglio comunale esprime la propria opinione e la invia alla camera di stato.

XI. PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA DELLO STATUTO
Articolo 132

La modifica dello statuto può essere proposta dal sindaco, da almeno un quarto dei membri del consiglio comunale o dal cinque percento degli elettori del comune.
Se lo statuto deve essere modificato per armonizzarlo alla legge, il sindaco è in dovere di proporne la modifica.
Le modifiche dello statuto si attuano secondo il procedimento previsto per la sua approvazione.
Lo statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n° 10/99) comprende le seguenti disposizioni transitorie e finali:

XII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 133

Il comune e le comunità locali sono in dovere di armonizzare i propri atti a questo statuto entro il 31.12.1999.

Articolo 134

Con l’entrata in vigore di questo statuto cessa la validità dello Statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n. 8/95, 45/97, 31/98 e Gazzetta ufficiale della RS n. 7/96), del Decreto sulla determinazione delle circoscrizioni delle comunita’ locali nel comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali 6/96) e del Decreto inerente le elezioni nei consigli delle comunità locali del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali n. 4/96).

Articolo 135

Questo statuto entra in vigore il 15° giorno dopo la sua pubblicazione sulle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice.
Le modifiche e le integrazioni dello statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n° 15/04) comprendono le seguenti disposizioni transitorie e finali:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 10

Le comunità locali hanno l’obbligo di armonizzare i rispettivi Regolamenti delle comunità locali alle disposizioni delle modifiche dello statuto entro 30 giorni dall’entrata in vigore di dette modifiche.
Le disposizioni dello Statuto e delle sue modifiche si applicano direttamente.

Articolo 11

Le modifiche e le integrazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice. Le disposizioni inerenti il numero dei membri dei consigli delle comunità locali si applicano con le prime prossime elezioni dei membri dei consigli delle comunità locali.
Con l’entrata in vigore delle modifiche e delle integrazioni dello Statuto del Comune di Pirano si abroga il Decreto sulla determinazione delle circoscrizioni elettorali per l’attuazione delle elezioni nei consigli delle comunità locali nel comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice, n° 46/2002).
Le modifiche e le integrazioni dello statuto del Comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice n° 46/2007) comprendono le seguenti disposizioni transitorie e finali:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 18

Le comunità locali hanno l’obbligo di armonizzare il proprio Regolamento della comunità locale alle disposizioni di modifica dello statuto entro 30 giorni dall’entrata in vigore di dette modifiche.
Le disposizioni dello statuto e delle sue modifiche si applicano direttamente.

Articolo 19

Le modifiche e le integrazioni entrano in vigore e si applicano dal 15° giorno della loro pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske Novice, tranne il 1° comma dell’articolo 6, che si applica dopo le prime elezioni regolari dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche ed integrazioni dello statuto.
Numero: 0101501-4/1999-2007
Pirano, 27/11/2007
Il Sindaco del Comune di Pirano
Tomaž Gantar