Legge 8 novembre 1956, n. 1325

“Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia”
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 novembre 1956

Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo 1
Ai titolari di beni di cui all’art. 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, nonchè a quelli di cui all’art. 2, punto secondo, lettera a) e b), dell’Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, verrà liquidato e corrisposto, a valere sull’importo previsto dall’art. 2, punto secondo, lettera b), e punto terzo, del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, un indennizzo calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
a) 35 sino al valore di 200.000 lire;
b) 20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di lire.
Sui valori eccedenti i 2.000.000 di lire verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo la liquidazione di cui alle lettere a) e b). In attesa della determinazione di tale coefficiente, il Ministero del tesoro concederà acconti in base a un coefficiente di rivalutazione non superiore a 5.
Dagli indennizzi come sopra calcolati vanno detratte le anticipazioni corrisposte ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

Articolo 2
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al precedente art. 1, i beni delle associazioni, dei comitati e delle società, regolari ed irregolari, sono considerati come appartenenti ad un unico soggetto, ancorchè non abbiano personalità giuridica.
Qualora si tratti di società in liquidazione al cui capitale partecipi direttamente o indirettamente lo Stato, l’indennizzo non potrà superare, per quanto riguarda detta partecipazione, l’ammontare delle passività accertate alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 3
Sono escluse da ogni diritto di indennizzo le partecipazioni – anche se legittimate – che alla data 1° maggio 1945 risultano di proprietà degli stranieri indicati nel secondo comma dell’art. 2 dell’Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121.

Articolo 4
Della Commissione interministeriale, prevista dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, la quale provvederà alle liquidazioni previste dalla presente legge, sono chiamati a far parte un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dalla Consulta dei Comuni istriani, dal Comitato di liberazione nazionale dell’Istria e dal Movimento istriano revisionista ed un rappresentante effettivo ed uno supplente designati dall’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e dall’Associazione nazionale tra i proprietari di beni italiani in Jugoslavia.
Le associazioni suddette dovranno procedere alla designazione dei rispettivi candidati entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
Il Ministro per il tesoro nominerà con proprio decreto i due nuovi commissari ed i due loro supplenti.

Articolo 5
A vice segretario della Commissione sarà nominato un funzionario in servizio presso l’Amministrazione centrale del tesoro.

Articolo 6
Ai fini della liquidazione e del pagamento degli indennizzi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6, comma secondo, e 8 della legge 31 luglio 1952, n. 1131.

Articolo 7
Avverso le deliberazioni della Commissione interministeriale costituita ai termini della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, è ammesso, entro il termine di giorni sessanta dalla data di comunicazione dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministro per il tesoro, il quale provvede in via definitiva.