Decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430

“Esecuzione del Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947” (1).
Pubblicato in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 24 dicembre 1947
(1) Ratificato con L. 25 novembre 1952, n. 3054.
Preambolo
(Omissis)

DECRETO [1/5]
Articolo 1
Piena ed intera esecuzione è data all’annesso Trattato di pace fra l’Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.
DECRETO [1/5]
Articolo 2
Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 3, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l’esecuzione del Trattato di cui all’art. 1.
DECRETO [1/5]
Articolo 3
L’art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.
DECRETO [1/5]
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Preambolo
TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA
L’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canadà, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, in appresso designate «Le Potenze Alleate ed Associate da una parte
e l’Italia dall’altra parte
Premesso che l’Italia sotto il regime fascista ha partecipato al Patto tripartito con la Germania ed il Giappone, ha intrapreso una guerra di aggressione ed ha in tal modo provocato uno stato di guerra con tutte le Potenze Alleate ed Associate e con altre fra le Nazioni Unite e che ad essa spetta la sua parte di responsabilità della guerra; e
Premesso che a seguito delle vittorie delle Forze alleate e con l’aiuto degli elementi democratici del popolo italiano, il regime fascista venne rovesciato il 25 luglio 1943 e l’Italia, essendosi arresa senza condizioni, firmò i patti d’armistizio del 3 e del 29 settembre del medesimo anno; e
Premesso che dopo l’armistizio suddetto Forze Armate italiane, sia quelle governative che quelle appartenenti al Movimento della Resistenza, presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l’Italia dichiarò guerra alla Germania alla data del 13 ottobre 1943 e così divenne cobelligerante nella guerra contro la Germania stessa; e
Premesso che le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia desiderano concludere un trattato di pace che, conformandosi ai principi di giustizia, regoli le questioni che ancora sono pendenti a seguito degli avvenimenti di cui nelle premesse che precedono, e che costituisca la base di amichevoli relazioni fra di esse, permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l’Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite;
hanno pertanto convenuto di dichiarare la cessazione dello stato di guerra e di concludere a tal fine il presente Trattato di Pace ed hanno di conseguenza nominato i plenipotenziari sottoscritti, i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri, che vennero trovati in buona e debita forma, hanno concordato le condizioni seguenti:
TRATTATO [2/5]
PARTE PRIMA
CLAUSOLE TERRITORIALI
Sezione I
FRONTIERE
Articolo 1
I confini dell’Italia, salvo le modifiche indicate agli articoli 2, 3, 4, 11 e 12, rimarranno quelli in esistenza il 1º gennaio 1938. Tali confini sono tracciati nelle carte allegate al presente trattato (Allegato I). In caso di discrepanza fra la descrizione dei confini fatta nel testo e le carte, sarà il testo che farà fede.
TRATTATO [2/5]
Articolo 2
Le frontiere fra la Francia e l’Italia, quali erano segnate al 1º gennaio 1938, saranno modificate nel modo seguente:
1. Passo del Piccolo San Bernardo
Il confine seguirà lo spartiacque, lasciando il confine attuale ad un punto a circa 2 chilometri a nord-ovest dell’ospizio, intersecando la strada a circa un chilometro a nord-est dell’Ospizio stesso e raggiungendo il confine attuale a circa 2 chilometri a sud-est dell’Ospizio.
2. Ripiano del Moncenisio
Il confine lascerà il confine attuale a circa 3 chilometri a nord-ovest e dalla cima del Rocciamelone, intersecherà la strada a circa 4 chilometri a sud-est dell’Ospizio e si ricongiungerà al confine attuale a circa 4 chilometri a nord-est del Monte di Ambin.
3. Monte Tabor – Chaberton
a) Nella zona del Monte Tabor, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 5 chilometri ad est del Monte Tabor e procederà verso sud-est per ricongiungersi al confine attuale a circa 3 chilometri ad ovest dalla Punta di Charra.
b) Nella zona dello Chaberton, il confine abbandonerà il tracciato attuale a circa 3 chilometri a nord-nord-ovest dello Chaberton, che contornerà verso oriente, taglierà poi la strada a circa un chilometro dal confine attuale, al quale si ricongiungerà a circa due chilometri a sud-est del villaggio di Montgenèvre.
4. Valli Superiori della Tinea, della Vesubie e della Roja
Il confine lascerà il tracciato attuale a Colla Longa, seguirà lo spartiacque passando per il Monte Clapier, il Colle di Tenda, il Monte Marguareis, da cui discenderà verso mezzogiomo passando dal Monte Saccarello, Monte Vacchi, Monte Pietravecchia, Monte Lega, per raggiungere un punto a circa 100 metri dal confine attuale, presso la Colla Pegairolle, a circa 5 chilometri a nord-est di Breil; di lì proseguirà in direzione di sud-ovest e si ricongiungerà con il confine ora esistente a circa 100 metri a sud-ovest dal Monte Mergo.
5. La descrizione dettagliata di questi tratti di confine ai quali si applicano le modifiche indicate nei precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 è contenuta nell’Allegato II del presente trattato e le carte alle quali tale descrizione si riferisce fanno parte dell’Allegato I.
TRATTATO [2/5]
Articolo 3
Le frontiere fra l’Italia e la Jugoslavia saranno determinate nel modo seguente:
i) Il nuovo confine seguirà una linea che parte dal punto di congiunzione delle frontiere dell’Austria, Italia e Jugoslavia, quali esistevano al 1º gennaio 1938 e procederà verso sud, seguendo il confine del 1938 fra la Jugoslavia e l’Italia fino alla congiunzione di detto confine con la linea di demarcazione amministrativa fra le province italiane del Friuli (Udine) e di Gorizia;
ii) da questo punto la linea di confine coincide con la predetta linea di demarcazione fino ad un punto che trovasi approssimativamente a mezzo chilometro a nord del villaggio di Memico nella Valle dell’Iudrio;
iii) abbandonando a questo punto la linea di demarcazione, fra le province italiane del Friuli e di Gorizia, la frontiera si prolunga verso oriente fino ad un punto situato approssimativamente a mezzo chilometro ad ovest del villaggio in Vercoglia di Cosbana e quindi verso sud fra le valli del Quarnizzo e della Cosbana fino ad un punto a circa 1 chilometro a sud-ovest del villaggio di Fleana, piegandosi in modo da intersecare il fiume Recca ad un punto a circa un chilometro e mezzo ad est del Iudrio, lasciando ad est la strada che allaccia Cosbana a Castel Dobra, per via di Nebola;
iv) la linea quindi continua verso sud-est, passando immediatamente a sud della strada fra le quote 111 e 172, poi a sud della strada da Vipulzano ad Uclanzi, passando per le quote 57 e 122, quindi intersecando quest’ultima strada a circa 100 metri ad est della quota 122, e piegando verso nord in dirczione di un punto situato a 350 metri a sud-est della quota 266;
v) passando a circa mezzo chilometro a nord del villaggio di San Floriano, la linea si estende verso oriente al Monte Sabotino (quota 610) lasciando a nord il villaggio di Poggio San Valentino; vi) dal Monte Sabotino la linea si prolunga verso sud, taglia il fiume Isonzo (Soca) all’altezza della città di Salcano, che rimane in Jugoslavia e corre immediatamente ad ovest della linea ferroviaria da Canale d’Isonzo a Montespino fino ad un punto a circa 750 metri a sud della strada Gorizia-Aisovizza;
vii) allontanandosi dalla ferrovia, la linea quindi piega a sud-ovest, lasciando alla Jugoslavia la citttà di San Pietro ed all’Italia l’ospizio e la strada che lo costeggia ed a circa 700 metri dalla stazione di Gorizia-S. Marco, taglia il raccordo ferroviario fra la ferrovia predetta e la ferrovia Sagrado-Cormons, costeggia il Cimitero di Gorizia, che rimane all’Italia, passa fra la Strada Nazionale n. 55 fra Gorizia e Trieste, che resta in Italia, ed il crocevia alla quota 54, lasciando alla Jugoslavia le città di Vertoiba e Merna, e raggiunge un punto situato approssimativamente alla quota 49;
viii) di là, la linea continua in direzione di mezzogiorno attraverso l’altipiano del Carso, a circa un chilometro ad est della Strada Nazionale n. 55, lasciando ad est il villaggio di Opacchiasella ed a ovest il villaggio di Iamiano;
ix) partendo da un punto a circa 1 chilometro ad est di Iamiano, il confine segue la linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste fino ad un punto a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che segna il punto di incontro fra le frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste.
La carta, alla quale la presente descrizione si riferisce, fa parte dell’Allegato I.
TRATTATO [2/5]
Articolo 4
I confini fra l’Italia ed il Territorio Libero di Trieste saranno fissati come segue:
i) la linea di confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa fra le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio San Giovanni ed a circa mezzo chilometro a nord-ovest della quota 208, che segna il punto d’incontro, delle frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste e corre in direzione di sud-ovest fino ad un punto adiacente alla Strada Nazionale n. 14 ed a circa un chilometro a nord-ovest della congiunzione fra le strade Nazionali n. 55 e 14, che conducono rispettivamente da Gorizia e da Monfalcone a Trieste;
ii) la linea si prolunga quindi in direzione di mezzogiorno fino ad un punto nel golfo di Panzano, che è equidistante dalla Punta Sdobba alla foce del fiume Isonzo (Soca) e da Castel Vecchio a Duino, a circa chilometri 3,3 a sud dal punto dove si allontana dalla linea costiera, che è ad approssimativamente 2 chilometri a nord ovest dalla città di Duino;
iii) il tracciato quindi raggiunge il mare aperto, seguendo una linea situata ad eguale distanza dalla costa d’Italia e da quella del Territorio Libero di Trieste.
La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell’allegato I.
TRATTATO [2/5]
Articolo 5
1. Il preciso tracciato di confine delle nuove frontiere fissate negli articoli 2, 3, 4 e 22 del presente Trattato sarà stabilito sul posto dalle Commissioni confinarie composte dei rappresentanti dei due Governi interessati.
2. Le Commissioni inizieranno i loro lavori immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente Trattato e li porteranno a termine al più presto possibile e comunque entro un termine di sei mesi.
3. Qualsiasi questione sulla quale le Commisioni siano incapaci di raggiungere un accordo sarà sottoposta ai quattro Ambasciatori a Roma della Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali, procedendo nel modo previsto all’articolo 86, la risolveranno in modo definitivo, seguendo i metodi che piacerà loro di determinare, ivi compreso, occorrendo, quello della nomina di un terzo Commissario imparziale.
4. Le spese della Commissione confinaria saranno sopportate in parti eguali dai due Governi interessati.
5. Al fine di determinare sul posto le esatte frontiere fissate dagli articoli 3, 4 e 22, i Commissari avranno facoltà di allontanarsi di mezzo chilometro dalla linea di confine fissata nel presente Trattato per adeguare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali, ma ciò alla condizione che nessun villaggio o città di più di 500 abitanti, nessuna ferrovia o strada importante, e nessuna importante sorgente di energia elettrica o d’acqua venga ad essere sottoposta in tal modo ad una sovranità che non sia quella risultante dalle delimitazioni stabilite dal presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Sezione II
FRANCIA (CLAUSOLE SPECIALI)
Articolo 6
L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Francia il territorio già italiano situato sul versante francese del confine franco-italiano, quale è stato definito all’articolo 2.
TRATTATO [2/5]
Articolo 7
Il Governo italiano consegnerà al Governo francese tutti gli archivi, storici ed amministrativi, precedenti al 1860 che riguardano il territorio ceduto alla Francia in base al Trattato del 24 marzo 1860 ed alla Convenzione del 23 agosto 1860.
TRATTATO [2/5]
Articolo 8
1. Il Governo italiano collaborerà col Governo francese per l’eventuale creazione di un collegamento ferroviario fra Briançcon e Modane, per via di Bardonecchia.
2. Il Governo italiano permetterà che il traffico ferroviario di passeggeri e di merci che si varrà di tale collegamento, in una direzione come nell’altra, per recarsi da un punto all’altro del territorio francese, passando attraverso il territorio italiano, avvenga in franchigia doganale, sia quanto a dazi, che quanto a visita, senza verifica di passaporti ed altre simili formalità; e prenderà tutte le misure del caso per assicurare che i treni francesi che useranno del suddetto collegamento abbiano facoltà di passare, in condizioni analoghe, in franchigia doganale e senza ingiustificati ritardi.
3. Gli accordi necessari verranno conclusi fra i due Governi al momento opportuno.
TRATTATO [2/5]
Articolo 9
1. Ripiano del Moncenisio
Al fine di garantire all’Italia lo stesso godimento dell’energia idroelettrica e delle acque provenienti dal Lago del Cenisio, come prima della cessione del relativo territorio alla Francia, quest’ultima concederà all’Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite nell’Allegato III.
2. Territorio di Tenda-Briga
Affinché l’Italia non debba soffrire alcuna diminuzione nelle forniture di energia elettrica che essa traeva da sorgenti esistenti nel territorio di Tenda-Briga prima della cessione di tale territorio alla Francia, quest’ultima darà all’Italia, in forza di un accordo bilaterale, le garanzie tecniche stabilite all’Allegato III.
TRATTATO [2/5]
Sezione III
AUSTRIA (CLAUSOLE SPECIALI)
Articolo 10
1. L’Italia concluderà con l’Austria, ovvero conformerà gli accordi esistenti intesi a garantire il libero traffico di passeggeri e merci fra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale.
2. Le Potenze Alleate ed Associate hanno preso atto delle intese (il cui testo è riportato nell’Allegato IV) prese di comune accordo fra il Governo austriaco ed il Governo italiano il 5 settembre 1946.
TRATTATO [2/5]
Sezione IV
REPUBBLICA FEDERALE POPOLARE DI JUGOSLAVIA (CLAUSOLE SPECIALI)
Articolo 11
1. L’Italia cede, mediante il presente Trattato, in piena sovranità alla Jugoslavia il territorio situato fra i nuovi confini della Jugoslavia, come sono definiti dagli articoli 3 e 22 ed i confini italo-jugoslavi, quali esistevano il 1º gennaio 1938, come pure il comune di Zara e tutte le isole e isolette adiacenti, che sono comprese nelle zone seguenti:
a) La zona delimitata:
– al nord dal parallelo 42º50’N;
– al sud dal parallelo 42º42’N;
– all’est dal meridiano 17º10’E;
– all’ovest dal meridiano 16º25’E;
b) La zona delimitata:
– al nord da una linea che passa attraverso il Porto del Quieto, equidistante dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia, e di là raggiunge il punto 45º15’N – 13º24’E.
– al sud dal parallelo 44º23’N;
– all’ovest da una linea che congiunge i punti seguenti:
1) 45º15’N – 13º24′ E
2) 44º51’N – 13º37′ E
3) 44º23’N – 14º18’30”E
– ad oriente dalla costa occidentale dell’Istria, le isole ed il territorio continentale della Jugoslavia.
Una carta di queste zone figura nell’Allegato I.
2. L’Italia cede alla Jugoslavia in piena sovranità l’Isola di Pelagosa e le isolette adiacenti.
L’Isola di Pelagosa rimarrà smilitarizzata.
I pescatori italiani godranno a Pelagosa e nelle acque circostanti degli stessi diritti di cui godevano i pescatori jugoslavi prima del 6 aprile 1941.
TRATTATO [2/5]
Articolo 12
1. L’Italia restituirà alla Jugoslavia tutti gli oggetti di carattere artistico, storico, scientifico, educativo o religioso (compresi tutti gli atti, manoscritti, documenti e materiale bibliografico) come pure gli archivi amministrativi (pratiche, registri, piani e documenti di qualunque specie) che, per effetto dell’occupazione italiana, vennero rimossi fra il 4 novembre 1918 ed il 2 marzo 1924 dai territori ceduti alla Jugoslavia in base ai Trattati firmati a Rapallo il 12 novembre 1920 ed a Roma il 27 gennaio 1924. L’Italia restituirà pure tutti gli oggetti appartenenti ai detti territori e facenti parte delle categorie di cui sopra, rimossi dalla Missione italiana di armistizio che sedette a Vienna dopo la prima guerra mondiale.
2. L’Italia consegnerà alla Jugoslavia tutti gli oggetti aventi giuridicamente carattere di beni pubblici e facenti parte delle categorie di cui al paragrafo 1 dell’articolo presente, rimossi a partire dal 4 novembre 1918 dal territorio che, in base al presente Trattato, viene ceduto alla Jugoslavia e quelli, relativi al detto territorio, che l’Italia ricevette dall’Austria e dall’Ungheria per effetto dei Trattati di pace firmati a St. Germain il 10 settembre 1919 ed al Trianon il 4 giugno 1920 ed in base alla Convenzione fra l’Austria e l’Italia firmata a Vienna il 4 maggio 1920.
3. Se, in determinati casi, l’Italia si trovasse nell’impossibilità di restituire o consegnare alla Jugoslavia gli oggetti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’Italia consegnerà alla Jugoslavia oggetti dello stesso genere e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti rimossi, in quanto siffatti oggetti possano trovarsi in Italia.
TRATTATO [2/5]
Articolo 13
L’approvvigionamento dell’acqua per Gorizia ed i suoi dintorni sarà regolato a norma delle disposizioni dell’Allegato V.
TRATTATO [2/5]
Sezione V
GRECIA (CLAUSOLE SPECIALI)
Articolo 14
1. L’Italia cede alla Grecia in sovranità piena le Isole del Dodecaneso in appresso indicate e precisamente: Stampalia (Astropalia) Rodi (Rhodos) Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) e Castellorizo, come pure le isolette adiacenti.
2. Le predette isole saranno e rimarranno smilitarizzate.
3. La procedura e le condizioni tecniche che regoleranno il trapasso di tali isole alla Grecia saranno stabilite d’accordo fra i Governi del Regno Unito e di Grecia ed accordi verranno presi per il ritiro delle truppe straniere non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
PARTE SECONDA
CLAUSOLE POLITICHE
Sezione I
CLAUSOLE GENERALI
Articolo 15
L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, di godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d’espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione.
TRATTATO [2/5]
Articolo 16
L’Italia non incriminerà né altrimenti perseguiterà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, per solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all’entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate.
TRATTATO [2/5]
Articolo 17
L’Italia, la quale, in conformità dell’articolo 30 della Convenzione di Armistizio, ha preso misure per sciogliere le organizzazioni fasciste in Italia, non permetterà, in territorio italiano, la rinascita di simili organizzazioni, siano esse politiche, militari o militarizzate, che abbiano per oggetto di privare il popolo dei suoi diritti democratici.
TRATTATO [2/5]
Articolo 18
L’Italia si impegna a riconoscere piena forza ai Trattati di Pace con la Romania, Bulgaria, Ungheria e Finlandia ed a quelle altre convenzioni od accordi che siano stati o siano per essere raggiunti dalle Potenze Alleate ed Associate rispetto all’Austria, alla Germania ed al Giappone, al fine di ristabilire la pace.
TRATTATO [2/5]
Sezione II
NAZIONALITÀ. DIRITTI CIVILI E POLITICI
Articolo 19
1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall’Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone ragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al disotto od al disopra di tale età) la cui lingua usuale è l’italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L’opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L’opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell’opzione, si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l’opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.
TRATTATO [2/5]
Articolo 20
1. Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, i cittadini italiani di oltre 18 anni di età (e quelli coniugati, siano essi al disotto od al disopra di tale età), la cui lingua usuale è una delle lingue jugoslave (serbo, croato o sloveno) e che sono domiciliati in territorio italiano, potranno, facendone domanda ad un rappresentante diplomatico o consolare jugoslavo in Italia, acquistare la nazionalità jugoslava, se le autorità jugoslave accetteranno la loro istanza.
2. In siffatti casi il Governo jugoslavo, comunicherà al Governo italiano, per via diplomatica gli elenchi delle persone che avranno così acquistato la nazionalità jugoslava. Le persone indicate in tali elenchi perderanno la loro nazionalità italiana alla data della suddetta comunicazione ufficiale.
3. Il Governo italiano potrà esigere che tali persone trasferiscano la loro residenza in Jugoslavia entro il termine di un anno dalla data della suddetta comunicazione ufficiale.
4. Ai fini del presente articolo varranno le medesime norme, relative all’effetto delle opzioni rispetto alle mogli ed ai figli, contenute nell’articolo 19, paragrafo 2.
5. Le disposizioni dell’Allegato XIV, paragrafo 10 del presente Trattato, che si applicano al trasferimento dei beni appartenenti alle persone che optano per la nazionalità italiana, si applicheranno egualmente al trasferimento dei beni tenenti alle persone che optano per la nazionalità jugoslava, in base al presente articolo.
TRATTATO [2/5]
Sezione III
TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
Articolo 21
1. È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste, consistente dell’area che giace fra il mare Adriatico ed i confini definiti negli articoli 4 e 22 del presente Trattato. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall’Italia, le quali convengono, che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l’entrata in vigore del presente Trattato.
3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d’esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio, redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri e approvato dal Consiglio di Sicurezza. Detto Strumento resterà in vigore fino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l’entrata in vigore dello Statuto Permanente, che dovrà essere stato da esso Consiglio approvato. A decorrere da tale data, il Territorio Libero sarà govemato secondo le disposizioni dello Statuto Permanente. I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.
4. Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio ceduto, ai sensi dell’articolo 19 e dell’Allegato XIV del presente Trattato.
5. L’Italia e la Jugoslavia s’impegnano a dare al Territorio Libero di Trieste, le garanzie di cui all’Allegato IX.
TRATTATO [2/5]
Articolo 22
La frontiera fra Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste sarà fissata come segue:
i) Il confine parte da un punto situato sulla linea di demarcazione amministrativa che separa le province di Gorizia e di Trieste, a circa 2 chilometri a nord-est del villaggio di S. Giovanni e a circa mezzo chilometro a nord-ovest di quota 208, che costituisce il punto d’incontro delle frontiere della Jugoslavia, dell’Italia e del Territorio Libero di Trieste; segue la detta linea di demarcazione fino a Monte Lanaro (quota 546); continua a sud-est fino a Monte Cocusso (quota 672) passando per le quote 461, Meducia (quota 475), Monte dei Pini (quota 476) e quota 407, che taglia la Strada Nazionale n. 58, che va da Trieste a Sesana, a circa 3,3 chilometri a sud-ovest di detta città e lasciando ad est i villaggi di Vogliano e di Orle e a circa 0,4 chilometri ad ovest, il villaggio di Zolla.
ii) Da Monte Cocusso, la linea, continuando in direzione sud-est lascia ad ovest il villaggio di Grozzana, raggiunge il Monte Goli (quota 621), poi, proseguendo verso sud-ovest, taglia la strada tra Trieste e Cosina alla quota 455 e la linea ferroviaria alla quota 485; passa per le quote 416 e 326, lasciando i villaggi di Beca e Castel in territorio jugoslavo, taglia la strada tra Ospo e Gabrovizza d’Istria a circa 100 metri a sud-est di Ospo; taglia poi il fiume Risana e la strada fra Villa Decani e Risano ad un punto a circa 350 metri ad ovest di Risano, lasciando in territorio jugoslavo il villaggio di Rosario e la strada tra Risano e San Sergio. Da questo punto la linea procede fino al crocevia situato a circa 1 chilometro a nord-est della quota 362, passando per le quote 285 e 354.
iii) Di qui, la linea prosegue fino ad un punto a circa mezzo chilometro ad est del villaggio di Cernova, tagliando il fiume Dragogna a circa 1 chilometro a nord di detto villaggio, lasciando ad ovest i villaggi di Bucciai e Truscolo e ad est il villaggio di Tersecco; di qui, procede in direzione di sud-ovest a sud-est della strada che congiunge i villaggi di Cernova e Chervoi, lasciando questa strada a 0,8 chilometri a est del villaggio di Cucciani; prosegue poi in direzione generale di sud, sud-ovest, passando a circa 0,4 chilometri ad est del monte Braico e a circa 0,4 chilometri ad ovest del villaggio di Sterna Filaria, lasciando ad oriente la strada che va da detto villaggio a Piemonte, passando a circa 0,4 chilometri ad ovest della città di Piemonte e a circa mezzo chilometro ad est della città di Castagna e raggiungendo il fiume Quieto ad un punto a 1,6 chilometri circa, a sud-ovest della città di Castagna.
iv) Di qui il tracciato segue il canale principale rettificato del Quieto fino alla foce, e, passando attraverso Porta del Quieto, raggiunge il mare aperto, seguendo una linea ad eguale distanza dalla costa del Territorio Libero di Trieste e da quella della Jugoslavia.
La carta alla quale la descrizione presente si riferisce, fa parte dell’Allegato I.
TRATTATO [2/5]
Sezione IV
COLONIE ITALIANE
Articolo 23
1. L’Italia rinuncia a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali italiani in Africa e cioè la Libia, l’Eritrea e la Somalia italiana.
2. I detti possedimenti resteranno sotto l’attuale loro amministrazione, finché non sarà decisa la loro sorte definitiva.
3. La sorte definitiva di detti possedimenti sarà decisa di comune accordo dai Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato e secondo i termini della dichiarazione comune fatta dai detti Governi il 10 febbraio 1947, il cui testo è riprodotto nell’Allegato XI.
TRATTATO [2/5]
Sezione V
SPECIALI INTERESSI DELLA CINA
Articolo 24
L’Italia rinuncia a favore della Cina a tutti i benefici e privilegi risultanti dalle disposizioni del Protocollo finale, firmato a Pechino il 7 settembre 1901 e dei relativi allegati, note e documenti complementari ed accetta l’abrogazione, per quanto la riguarda, del detto Protocollo, allegati, note e documenti. L’Italia rinuncia egualmente a far valere qualsiasi domanda d’indennità al riguardo.
TRATTATO [2/5]
Articolo 25
L’Italia accetta l’annullamento del contratto d’affitto concessole dal Governo cinese in base al quale era stabilita la Concessione italiana a Tientsin ed accetta inoltre di trasmettere al Governo cinese tutti i beni e gli archivi appartenenti al Municipio di detta Concessione.
TRATTATO [2/5]
Articolo 26
L’Italia rinuncia a favore della Cina ai diritti accordatile rispetto alle Concessioni internazionali di Shanghai e di Amoy ed accetta che l’amministrazione e il controllo di dette Concessioni siano ritrasferite al Governo cinese.
TRATTATO [2/5]
Sezione VI
ALBANIA
Articolo 27
L’Italia riconosce e s’impegna a rispettare la sovranità e l’indipendenza dello Stato di Albania.
TRATTATO [2/5]
Articolo 28
L’Italia riconosce che l’isola di Saseno fa parte del territorio albanese e rinuncia a qualsiasi rivendicazione a suo riguardo.
TRATTATO [2/5]
Articolo 29
1. L’Italia rinuncia formalmente in favore dell’Albania a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari) a tutti i diritti, concessioni, interessi e vantaggi di ogni genere spettanti allo Stato italiano o ad enti parastatali italiani in Albania. L’Italia rinuncia egualmente a rivendicare ogni speciale interesse o influenza in Albania, acquisita a seguito dell’aggressione del 7 aprile 1939 o in virtù di trattati od accordi conclusi prima di detta data.
2. Le clausole economiche del presente Trattato, applicabili alle Potenze Alleate ed Associate, si applicheranno agli altri beni italiani ed agli altri rapporti economici tra l’Italia e l’Albania.
TRATTATO [2/5]
Articolo 30
I cittadini italiani in Albania godranno dello stesso statuto giuridico di cittadini degli altri paesi stranieri; l’Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dall’Albania per l’annullamento o la modificazione delle concessioni o degli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Articolo 31
L’Italia riconosce che tutte le convenzioni ed intese intervenute tra l’Italia e le autorità insediate dall’Italia in Albania tra il 7 aprile 1939 ed il 3 settembre 1943 siano considerate nulle e non avvenute.
TRATTATO [2/5]
Articolo 32
L’Italia riconosce la validità di ogni provvedimento che l’Albania potrà ritenere necessario di adottare in applicazione od esecuzione delle disposizioni di cui sopra.
TRATTATO [2/5]
Sezione VII
ETIOPIA
Articolo 33
L’Italia riconosce e s’impegna a rispettare la sovranità e l’indipendenza dello Stato etiopico.
TRATTATO [2/5]
Articolo 34
1. L’Italia rinuncia formalmente a favore dell’Etiopia a tutti i beni (eccettuati gli immobili normalmente occupati dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari), a tutti i diritti, interessi e vantaggi di qualsiasi natura, acquisiti in qualsiasi momento in Etiopia da parte dello Stato italiano e a tutti i beni parastatali, quali sono definiti dal 1º paragrafo dell’Allegato XIV del presente Trattato.
2. L’Italia rinuncia egualmente a rivendicare qualsiasi interesse speciale od influenza particolare in Etiopia.
TRATTATO [2/5]
Articolo 35
L’Italia riconosce la validità di tutti i provvedimenti adottati o che potrà adottare lo Stato etiopico, allo scopo di annullare le misure prese dall’Italia nei riguardi dell’Etiopia, dopo il 3 ottobre 1935, e gli effetti relativi.
TRATTATO [2/5]
Articolo 36
I cittadini italiani in Etiopia godranno dello stesso statuto giuridico degli altri cittadini stranieri; l’Italia tuttavia riconosce la validità di tutti i provvedimenti che potranno essere presi dal Governo etiopico per annullare o modificare le concessioni o gli speciali diritti accordati a cittadini italiani, a condizione che tali provvedimenti siano attuati entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Articolo 37
Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, l’Italia restituirà tutte le opere d’arte, gli archivi e oggetti di valore religioso o storico appartenenti all’Etiopia od ai cittadini etiopici e portati dall’Etiopia in Italia dopo il 3 ottobre 1935.
TRATTATO [2/5]
Articolo 38
La data, a decorrere dalla quale le disposizioni del presente Trattato diverranno applicabili, per quanto riguarda le misure e gli atti di qualsiasi natura che comportino responsabilità per l’Italia o per i cittadini italiani nei riguardi della Etiopia, s’intenderà fissata al 3 ottobre 1935.
TRATTATO [2/5]
Sezione VIII
ACCORDI INTERNAZIONALI
Articolo 39
L’Italia s’impegna ad accettare ogni intesa che sia già stata o sia per essere conclusa per la liquidazione della Società delle Nazioni, della Corte Permanente di giustizia internazionale e della Commissione finanziaria internazionale in Grecia.
TRATTATO [2/5]
Articolo 40
L’Italia rinuncia a ogni diritto, titolo o rivendicazione risultanti dal regime dei Mandati o da impegni di qualsiasi natura risultanti da detto regime, e ad ogni diritto speciale dello Stato italiano nei riguardi di qualsiasi territorio sotto mandato.
TRATTATO [2/5]
Articolo 41
L’Italia riconosce le disposizioni dell’Atto finale del 31 agosto 1945, e dell’Accordo franco-britannico dello stesso giorno sullo statuto di Tangeri, come pure ogni disposizione che le Potenze firmatarie potranno adottare, allo scopo di dare esecuzione ai detti strumenti.
TRATTATO [2/5]
Articolo 42
L’Italia accetterà e riconoscerà ogni accordo che possa essere concluso dalle Potenze Alleate ed Associate, per modificare i trattati relativi al bacino del Congo, ai fini di farli conformare alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.
TRATTATO [2/5]
Articolo 43
L’Italia rinuncia ad ogni diritto od interesse che possa avere, in virtù dell’articolo 16 del Trattato di Losanna, firmato il 24 luglio 1923.
TRATTATO [2/5]
Sezione IX
TRATTATI BILATERALI
Articolo 44
1. Ciascuna delle Potenze Alleate o Associate notificherà all’Italia, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, i trattati bilaterali conclusi con l’Italia anteriormente alla guerra, di cui desideri il mantenimento o la rimessa in vigore. Tutte le disposizioni dei trattati di cui sopra, che non siano compatibili con il presente Trattato, saranno tuttavia abrogate.
2. Tutti i trattati che formeranno oggetto di tale notificazione saranno registrati presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità dell’art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
3. Tutti i trattati che non formeranno oggetto di tale notifica, si avranno per abrogati.
TRATTATO [2/5]
PARTE TERZA
CRIMINALI DI GUERRA
Articolo 45
1. L’Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l’arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio:
a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l’umanità, o di complicità in siffatti crimini;
b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra.
2. A richiesta del Governo delle Nazioni Unite interessata, l’Italia dovrà assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni divergenza concernente l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza.
TRATTATO [2/5]
PARTE QUARTA
CLAUSOLE MILITARI, NAVALI ED AEREE
Sezione I
DURATA DI APPLICAZIONE
Articolo 46
Ognuna delle clausole militari, navali ed aeree del presente Trattato resterà in vigore, finché non sarà stata modificata in tutto o in parte, mediante accordo tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia, o, dopo che l’Italia sia divenuta membro delle Nazioni Unite, mediante accordo tra il Consiglio di Sicurezza e l’Italia.
TRATTATO [2/5]
Sezione II
RESTRIZIONI GENERALI
Articolo 47
1. a) Il sistema di fortificazioni ed installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana e i relativi armamenti saranno distrutti o rimossi.
b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d’artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato.
3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata.
4. a) Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra.
b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere.
5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera francoitaliana e il meridiano 9º 30’E, l’Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già esistenti. Tale divieto non involge le modificazioni di minore importanza, né lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
TRATTATO [2/5]
Articolo 48
1. a) Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti dovranno essere distrutti o rimossi.
b) Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione.
2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato.
3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata.
4. a) Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra.
b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno o di difesa locale delle frontiere.
5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l’Italia e la Jugoslavia e fra l’Italia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44º50’N e nelle isole situate lungo tale zona costiera, l’Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né i lavori per la buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17’45º E, l’Italia non dovrà costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza né i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per provvedere gli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno o per la difesa locale delle frontiere.
TRATTATO [2/5]
Articolo 49
1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell’Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate.
2. Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Articolo 50
1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell’Italia continentale o demolite entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permancnti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell’Italia continentale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate.
4. In Sicilia e Sardegna è vietato all’Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l’aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno.
TRATTATO [2/5]
Articolo 51
L’Italia non dovrà possedere costruire o sperimentare: i) alcuna arma atomica, ii) alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell’armamento normale del naviglio autorizzato dal presente Trattato), iii) alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri, iv) mine marine o torpedini di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad influenza, v) alcuna torpedine umana.
TRATTATO [2/5]
Articolo 52
È vietato all’Italia l’acquisto, sia all’interno che all’estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine o disegno germanico o giapponese.
TRATTATO [2/5]
Articolo 53
L’Italia non dovrà fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo diverso da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV e V.
TRATTATO [2/5]
Articolo 54
Il numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.
TRATTATO [2/5]
Articolo 55
In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell’ex-milizia fascista o dell’ex-esercito repubblicano fascista potrà essere ammesso, con il grado di ufficiale o di sottufficiale, nella Marina, nell’Esercito, nell’Aeronautica italiana, o nell’Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in conformità della legge italiana.
TRATTATO [2/5]
Sezione III
RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA MARINA ITALIANA
Articolo 56
1. La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell’Allegato XII A.
2. Unità supplementari, non enumerate nell’Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee.
3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.
TRATTATO [2/5]
Articolo 57
1. L’Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell’Allegato XII B:
a) Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America della Francia.
b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell’alinea a) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria.
c) Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi. d) Una riserva di pezzi di ricambio e d’armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse.
Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d’armamento dovrà essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato.
2. Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte.
3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unita enumerate nell’Allegato XII B e destinate ad esser trasferite, che non possa essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l’Italia s’impegna a sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità di cui all’Allegato XII A. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia.
TRATTATO [2/5]
Articolo 58
1. L’Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.
a) Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all’Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.
b) Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere distrutto o demolito per tranne rottame entro nove mesi.
c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all’Allegato XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi.
d) Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d’entrata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame.
e) Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovrà, entro un anno, essere messo in condizione di non poter essere recuperato. f) Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito, e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all’Allegato XII, potrà essere riconvertito per usi civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni.
2. L’Italia s’impegna, prima di procedere all’affondamento o alla distruzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere forniti, in base all’articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all’Allegato XII B.
3. L’Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell’economia italiana, per usi civili.
TRATTATO [2/5]
Articolo 59
1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall’Italia.
2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d’assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall’Italia.
3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.
4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell’Italia dovrà essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.
5. L’Italia s’impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1º gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un’unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio della unità perduta.
6. I termini usati nel presente Articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell’Allegato XIII A.
TRATTATO [2/5]
Articolo 60
1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell’Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, tra ufficiali e marinai.
2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l’Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.
3. Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall’entrata in vigore del presente Trattato:
a) a 30.000 entro sei mesi;
b) a 25.000 entro nove mesi.
Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il personale in sopranumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra indicati.
4. All’infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell’Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell’articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.
TRATTATO [2/5]
Sezione IV
RESTRIZIONI IMPOSTE ALL’ESERCITO ITALIANO
Articolo 61
Gli effettivi dell’Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando e a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purché gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L’organizzazione e l’armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.
TRATTATO [2/5]
Articolo 62
Il personale dell’Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’articolo 61 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Articolo 63
Nessuno personale che non sia quello incorporato nell’Esercito italiano o nell’Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.
TRATTATO [2/5]
Sezione V
RESTRIZIONI IMPOSTE ALL’AERONAUTICA MILITARE ITALIANA
Articolo 64
1. L’Aeronautica militare italiana, compresa tutta l’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da ricognizione e di 150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare, da allenamento (apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli apparecchi di riserva. Tutti gli apparecchi, fatta eccezione per quelli da caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L’organizzazione e l’armamento dell’Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di carattere interno di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa contro attacchi aerei.
2. L’Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente come bombardieri e muniti dei dispositivi interni per il trasporto delle bombe.
TRATTATO [2/5]
Articolo 65
1. Il personale dell’Aeronautica militare italiana, compreso quello dell’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini, comprendente il personale combattente, i comandi ed i servizi.
2. Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell’aeronautica militare italiana, potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione aeronautica militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.
TRATTATO [2/5]
Articolo 66
Il personale dell’Aeronautica militare italiana in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’articolo 65 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Sezione VI
DESTINAZIONE DEL MATERIALE BELLICO (COME DEFINITO DALL’ALLEGATO XIII, C)
Articolo 67
1. Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, in conformità alle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia.
2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrà dare all’Italia.
3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o giapponese, comprese cianotipie, prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia.
4. L’Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformerà alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli articoli 56-58 di cui sopra.
5. L’Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in eccedenza.
TRATTATO [2/5]
Sezione VII
AZIONE PREVENTIVA CONTRO IL RIARMO DELLA GERMANIA E DEL GIAPPONE
Articolo 68
L’Italia s’impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania e il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.
TRATTATO [2/5]
Articolo 69
L’Italia s’impegna a non permettere l’impiego o l’allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell’aviazione militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone.
TRATTATO [2/5]
Articolo 70
L’Italia s’impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno tedesco o giapponese o che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.
TRATTATO [2/5]
Sezione VIII
PRIGIONIERI DI GUERRA
Articolo 71
1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l’Italia.
2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.
TRATTATO [2/5]
Sezione IX
RIMOZIONE DELLE MINE
Articolo 72
A decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, l’Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la Zona Mediterranea dell’organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee e manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la rimozione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo postbellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione Centrale suddetta.
TRATTATO [2/5]
PARTE QUINTA
RITIRO DELLE FORZE ALLEATE
Articolo 73
1. Tutte le Forze Armate delle Potenze Alleate ed Associate saranno ritirate dall’Italia al più presto possibile e comunque non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente Trattato.
2. Tutti i beni italiani che non abbiano formato oggetto di indennità e che si trovino in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate in Italia, all’entrata in vigore del presente Trattato, dovranno essere restituiti al Governo italiano, entro lo stesso periodo di 90 giorni o daranno luogo al pagamento di una adeguata indennità.
3. Tutte le somme in banca ed in contanti che saranno in possesso delle Forze Armate delle Potenze Alleate e Associate all’entrata in vigore del presente Trattato, e che siano state provvedute gratuitamente dal Governo italiano, dovranno essere restituite egualmente, ovvero un ammontare corrispondente dovrà essere accreditato a favore del Governo italiano.
TRATTATO [2/5]
PARTE SESTA
INDENNITÀ IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA
Sezione I
RIPARAZIONI
Articolo 74
A) Riparazioni a favore dell’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.
1. L’Italia pagherà all’Unione Sovietica riparazioni per un ammontare di 100 milioni di dollari degli Stati Uniti nello spazio di 7 anni, decorrenti dall’entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione industriale corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall’Italia ai termini dell’articolo 67 del presente Trattato;
b) beni italiani in Romania, Bulgaria e Ungheria, salve le eccezioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 79;
c) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive.
3. I quantitativi ed i tipi delle merci da consegnare saranno oggetto di accordi tra il Governo dell’Unione Sovietica e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell’Italia e da evitare l’imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate. Gli accordi conclusi in base a questo paragrafo saranno comunicati agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia.
4. L’Unione Sovietica fornirà all’Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l’Italia importa normalmente e che sono necessari alla produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate all’Unione Sovietica.
5. I Quattro Ambasciatori determineranno il valore dei beni italiani che dovranno essere trasferiti all’Unione Sovietica.
6. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente Articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un’oncia d’oro.
B) Riparazioni a favore dell’Albania, dell’Etiopia, della Grecia e della Jugoslavia.
1. L’Italia pagherà riparazioni a favore dei seguenti Stati:
Albania, per un ammontare di 5.000.000 di dollari;
Etiopia, per un ammontare di 25.000.000 di dollari;
Grecia, per un ammontare di 105.000.000 di dollari;
Jugoslavia, per un ammontare di 125.000.000 di dollari.
Tali pagamenti saranno effettuati nello spazio di 7 anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato. Durante i primi due anni non si farà luogo a prestazioni tratte dalla produzione italiana corrente.
2. Le riparazioni saranno tratte dalle seguenti fonti:
a) una parte di quel macchinario ed attrezzatura utensile italiana, destinata alla fabbricazione di materiale bellico, non necessaria agli effettivi militari autorizzati, né immediatamente adattabile ad usi civili, che sarà rimossa dall’Italia ai termini dell’articolo 67 del presente Trattato;
b) produzione industriale italiana corrente, compresa la produzione delle industrie estrattive;
c) tutte quelle altre categorie di beni e di servizi, esclusi gli averi italiani che, in base all’articolo 79 del presente Trattato, sono sottoposti alla giurisdizione degli Stati enumerati al paragrafo i, di cui sopra. Le prestazioni da corrispondersi ai sensi del presente paragrafo, comprenderanno anche entrambe le motonavi Saturnia e Vulcania o una soltanto di esse, se, dopo che il loro valore sia stato determinato dai Quattro Ambasciatori, esse saranno richieste, entro 90 giorni, da uno degli Stati enumerati al paragrafo 1. Le prestazioni da farsi ai sensi del presente paragrafo potranno anche comprendere semi.
3. I quantitativi ed i tipi delle merci e dei servizi che dovranno essere forniti, formeranno oggetto di accordi tra i Governi aventi diritto alle riparazioni e il Governo italiano; la scelta sarà effettuata e le consegne saranno distribuite nel tempo in modo da non creare interferenze con la ricostruzione economica dell’Italia e da evitare l’imposizione di ulteriori oneri a carico di altre Potenze Alleate od Associate.
4. Gli Stati aventi diritto alle riparazioni da trarsi dalla produzione industriale corrente, forniranno all’Italia, a condizioni commerciali, le materie prime ed i prodotti che l’Italia importa normalmente e che saranno necessari per la produzione di dette merci. Il pagamento di tali materie prime e di tali prodotti sarà effettuato, deducendo il relativo valore da quello delle merci consegnate.
5. La base del calcolo per il regolamento previsto dal presente articolo sarà il dollaro degli Stati Uniti, secondo la sua parità-oro alla data del 1º luglio 1946 e cioè 35 dollari per un’oncia d’oro.
6. Le pretese degli Stati enumerati nel paragrafo 1, capo B del presente articolo, eccedenti l’ammontare delle riparazioni specificate in detto paragrafo, saranno soddisfatte sugli averi italiani soggetti alla loro rispettiva giurisdizione ai sensi dell’articolo 79 del presente Trattato.
7. a) I Quattro Ambasciatori coordineranno e controlleranno l’esecuzione delle disposizioni di cui al capo B del presente articolo. Essi si consulteranno con i Capi delle Missioni diplomatiche in Roma degli Stati enumerati al paragrafo 1 del capo B e, quando le circostanze lo richiederanno, con il Governo italiano, e daranno il loro consiglio. Ai fini del presente articolo, i Quattro Ambasciatori continueranno ad esplicare le loro predette funzioni fino allo spirare del termine previsto al paragrafo 1 del capo B per le consegne a titolo di riparazioni.
b) Allo scopo di evitare controversie o conflitti di attribuzione nella ripartizione della produzione italiana e delle risorse italiane tra i diversi Stati, aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo, i Quattro Ambasciatori saranno informati da ognuno dei Governi aventi diritto alle riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo e dal Governo italiano, dell’inizio di negoziati per un accordo, in conformità delle disposizioni del paragrafo 3 di cui sopra, e dello sviluppo di tali negoziati. In caso di controversia sorgente nel corso dei negoziati, i Quattro Ambasciatori saranno competenti a decidere di ogni questione che sia ad essi sottoposta da uno qualsiasi di detti Governi o da qualsiasi altro Governo avente diritto a riparazioni ai sensi del capo B del presente articolo.
c) Appena conclusi, gli accordi saranno resi noti ai Quattro Ambasciatori. Questi potranno raccomandare che un accordo che non fosse o che avesse cessato di essere conforme agli obiettivi enunciati al paragrafo 3 o all’alinea b) di cui sopra, sia opportunamente modificato.
C) Disposizioni speciali per prestazioni anticipate.
Per quanto concerne le prestazioni provenienti dalla produzione corrente, ai sensi del capo A, paragrafo 2 c) e del capo B, paragrafo 2 b), nessuna disposizione del capo A e del capo B del presente articolo dovrà essere interpretata nel senso di escludere siffatte prestazioni, durante i primi due anni, a condizione che siano fatte in conformità di accordi tra il Governo avente diritto alle riparazioni e il Governo italiano. D) Riparazioni a favore di altri Stati.
1. Le ragioni delle altre Potenze Alleate saranno soddisfatte a valere sui beni italiani sottoposti alla loro rispettiva giurisdizione, in base all’articolo 79 del presente Trattato.
2. Le ragioni di ogni Stato al quale siano fatte cessioni territoriali in applicazione del presente Trattato e che non sia menzionato nella parte B del presente articolo, saranno ugualmente soddisfatte, attraverso il trasferimento a suo favore, senza pagamento, delle installazioni e dell’attrezzatura industriale esistenti nei territori ceduti, destinati sia alla distribuzione dell’acqua che alla produzione e alla distribuzione del gas e dell’elettricità e che appartengano a qualsiasi società italiana, la cui sede sociale sia in Italia o sia trasferita in Italia. Le ragioni di detti Stati potranno essere soddisfatte anche mediante il trasferimento di tutti gli altri beni di società di tale natura, che si trovino nei territori ceduti.
Il Governo italiano assumerà l’onere risultante dalle obbligazioni finanziarie garantite da ipoteche, da privilegi e da altri vincoli gravanti su tali beni.
E) Indennità per beni presi a titolo di riparazioni. Il Governo italiano s’impegna ad indennizzare le persone fisiche o giuridiche, dei cui beni ci si sia appropriati, in base alle disposizioni del presente articolo, a titolo di riparazioni.
TRATTATO [2/5]
Sezione II
RESTITUZIONI DA PARTE DELL’ITALIA
Articolo 75
1. L’Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.
2. L’obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell’Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l’attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.
3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente articolo in buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d’opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.
4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente articolo. 5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal presente Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.
6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del paese, dal territorio del quale i beni furono sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
7. Spetterà al Governo richiedente d’identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l’onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.
8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l’oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d’oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell’Asse o ad un paese neutro.
9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l’Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle autorità o di cittadini italiani, l’Italia s’impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti in quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia.
TRATTATO [2/5]
Sezione III
RINUNCIA A RAGIONI DA PARTE DELL’ITALIA
Articolo 76
1. L’Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell’esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1º settembre 1939, indipendentemente dai fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra non l’Italia a quella data. Sono comprese in tale rinuncia:
a) le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate;
b) le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano;
c) le doglianze rispetto a decreti ed ordinanze dei tribunali delle Prede di Potenze Alleate o Associate, impegnandosi l’Italia a riconoscere come validi e aventi forza esecutiva tutti i decreti e le ordinanze di detti tribunali emessi alla data del 1º settembre 1939 o successivamente e concernenti navi italiane, merci italiane o il pagamento delle spese;
d) le ragioni risultanti dall’esercizio o dall’asserto esercizio di diritti di belligeranza.
2. Le disposizioni del presente articolo precluderanno, completamente e definitivamente, ogni domanda della specie di quelle a cui questo articolo si riferisce, che rimarrà da questo momento estinta, quali che siano le parti interessate. Il Governo italiano accetta di corrispondere equa indennità in lire alle persone che abbiano fornito, a seguito di requisizione, merci o servizi a favore delle Forze Armate di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano e per soddisfare le domande avanzate contro le Forze Armate di Potenze Alleate o Associate relative a danni causati in territorio italiano e non provenienti da fatti di guerra.
3. L’Italia rinuncia ugualmente a fare valere domande della specie di quelle previste dal paragrafo 1 del presente articolo, da parte del Governo o cittadini italiani contro una qualsiasi delle Nazioni Unite, che abbia rotto le relazioni diplomatiche con l’Italia e che abbia adottato provvedimenti in collaborazione con le Potenze Alleate ed Associate.
4. Il Governo italiano assumerà piena responsabilità della valuta militare alleata emessa in Italia dalle autorità militari alleate, compresa tutta la valuta in circolazione alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato.
5. La rinuncia da parte dell’Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1º settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore.
6. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate nel senso di recare pregiudizio ai diritti di proprietà sui cavi sottomarini, che, allo scoppio delle ostilità, appartenevano al Governo italiano od a cittadini italiani. Il presente paragrafo non precluderà l’applicazione, nei riguardi dei cavi sottomarini, dell’articolo 79 e dell’Allegato XIV.
TRATTATO [2/5]
Articolo 77
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate.
2. I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorità germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione.
3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformità delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania.
4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell’Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l’Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell’8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1º settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra.
5. L’Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbia facoltà di disporre di detti beni.
TRATTATO [2/5]
PARTE SETTIMA
BENI, DIRITTI ED INTERESSI
Sezione I
BENI DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA
Articolo 78
1. In quanto non l’abbia già fatto, l’Italia ristabilirà tutti i legittimi diritti ed interessi delle Nazioni Unite e dei loro cittadini in Italia, quali esistevano alla data del 10 giugno 1940 e restituirà ad esse e ai loro cittadini, tutti i beni ad essi appartenenti, nello stato in cui attualmente si trovano.
2. Il Governo italiano restituirà tutti i beni, diritti ed interessi di cui al presente articolo, liberi da ogni vincolo o gravame di qualsiasi natura, a cui possano essere stati assoggettati per effetto della guerra e senza che la restituzione dia luogo alla percezione di qualsiasi somma da parte del Governo italiano. Il Governo italiano annullerà tutti i provvedimenti, compresi quelli di requisizione, di sequestro o di controllo, che siano stati adottati nei riguardi dei beni delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e la data di entrata in vigore del presente Trattato. Nel caso in cui i beni non siano restituiti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, dovrà essere presentata istanza alle autorità italiane nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo il caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare che gli era impossibile di presentare la propria istanza entro il termine suddetto.
3. Il Governo italiano annullerà i trasferimenti riguardanti beni, diritti e interessi di qualsiasi natura appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite, quando tali trasferimenti siano stati effettuati con violenza o costrizione da parte di Governi dell’Asse o di loro organi, durante la guerra.
4. a) Il Governo italiano sarà responsabile della rimessa in ottimo stato dei beni restituiti a cittadini delle Nazioni Unite, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Nei casi in cui i beni non possano essere restituiti o in cui, per effetto della guerra, un cittadino delle Nazioni Unite abbia subito una perdita, a seguito di lesioni o danno arrecato ad un bene in Italia, egli riceverà dal Governo italiano, a titolo d’indennità, una somma di lire, fino alla concorrenza di due terzi della somma necessaria, alla data del pagamento, per l’acquisto di un bene equivalente o per compensare la perdita subita. In nessun caso i cittadini delle Nazioni Unite potranno avere, in materia d’indennità, un trattamento meno favorevole di quello accordato ai cittadini italiani.
b) I cittadini delle Nazioni Unite, che posseggono direttamente o indirettamente partecipazioni in società o associazioni che non abbiano la nazionalità di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane al paragrafo 9 a) del presente articolo, ma che abbiano subito una perdita, a seguito di lesione o danno arrecato a beni in Italia, saranno indennizzati ai sensi dell’alinea a) di cui sopra. Tale indennità sarà calcolata in funzione della perdita totale o del danno subito dalla società o associazione e il suo ammontare, rispetto alla perdita o al danno subito, sarà nella medesima proporzione intercorrente tra la quota di partecipazione posseduta da detti cittadini nella società o associazione od associazione stessa.
c) L’indennità sarà versata, al netto da ogni imposta, tassa o altra forma d’imposizione fiscale. Tale indennità potrà essere liberamente spesa in Italia, ma sarà sottoposta alle disposizioni, che siano via via in vigore in Italia in materia di controllo dei cambi.
d) Il Governo italiano accorderà ai cittadini delle Nazioni Unite un’indennità in lire, nella stessa misura prevista all’alinea a), per compensare le perdite o i danni risultanti dall’applicazione di speciali provvedimenti, adottati durante la guerra nei confronti dei loro beni, che non si applicavano invece ai beni italiani. Il presente alinea non si applica ai casi di lucro cessante.
5. Tutte le spese ragionevoli a cui darà luogo in Italia la procedura di esame delle domande, compresa la determinazione dell’ammontare delle perdite e dei danni, saranno a carico del Governo italiano.
6. I cittadini delle Nazioni Unite ed i loro beni saranno esentati da ogni imposta, tassa, o contributo di carattere straordinario a cui il Governo italiano o altra autorità italiana abbia sottoposto i loro capitali in Italia nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e la data di entrata in vigore del presente Trattato, allo scopo specifico di coprire spese risultanti dalla guerra o per far fronte al costo delle forze di occupazione e delle riparazioni da pagarsi ad una qualsiasi delle Nazioni Unite. Tutte le somme, che siano state a detto titolo percepite, dovranno essere restituite.
7. Nonostante i trasferimenti territoriali, a cui si provvede con il presente Trattato, l’Italia continuerà ad essere responsabile per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste. Gli obblighi contenuti nei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo saranno egualmente a carico del Governo italiano, rispetto ai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, ma soltanto nella misura in cui ciò non sia in contrasto con le disposizioni del paragrafo 14 dell’Allegato X e del paragrafo 14 dell’Allegato XIV del presente Trattato.
8. Il proprietario dei beni di cui trattasi e il Governo italiano potranno concludere tra loro accordi in sostituzione delle disposizioni del presente articolo.
9. Ai fini del presente articolo:
a) L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» si applica alle persone fisiche, che siano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite ed alle società o associazioni costituite secondo le leggi di una delle Nazioni Unite alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, a condizione ch’esse già possedessero tale qualità il 3 settembre 1943, alla data cioè dell’Armistizio con l’Italia.
L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» s’applica anche a tutte le persone fisiche e alle società o associazioni, che, ai sensi della legislazione in vigore in Italia durante la guerra, siano state considerate come nemiche.
b) Il termine «proprietario» serve a designare il cittadino di una delle Nazioni Unite, secondo la definizione datane all’alinea a) di cui sopra, che abbia un titolo legittimo di proprietà sul bene di cui trattasi e si applica anche al successore del proprietario, a condizione che tale successore sia anch’egli cittadino delle Nazioni Unite, ai sensi dell’alinea a). Se il successore ha acquistato il bene, quando questo era già danneggiato, il venditore conserverà i suoi diritti all’indennità prevista dal presente articolo senza pregiudizio delle obbligazioni esistenti tra il venditore e l’acquirente, ai sensi della legislazione locale.
c) Il termine «beni» serve a designare tutti i beni mobili e immobili, materiali ed incorporei, compresi i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica e tutti i diritti od interessi in beni di qualsiasi natura. Senza pregiudizio delle disposizioni generali precedenti, l’espressione «beni delle Nazioni Unite e dei loro cittadini» comprende tutti i bastimenti destinati alla navigazione marittima e fluviale, compresi gli strumenti e l’armamento di bordo, che hanno appartenuto alle Nazioni Unite o ai loro cittadini o che sono stati iscritti nel territorio di una delle Nazioni Unite o hanno navigato battendo la bandiera di una delle Nazioni Unite e che, posteriormente al 10 giugno 1940, sia che si trovassero in acque italiane o che vi fossero state portate a forza, sono state poste sotto il controllo delle autorità italiane come beni nemici o hanno cessato di essere a libera disposizione in Italia delle Nazioni Unite o dei loro cittadini, a seguito delle misure di controllo adottate dalle autorità italiane in relazione all’esistenza di uno stato di guerra tra membri delle Nazioni Unite e la Germania.
TRATTATO [2/5]
Sezione II
BENI ITALIANI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE
Articolo 79
1. Ciascuna delle Potenze Alleate e Associate avrà il diritto di requisire, detenere, liquidare o prendere ogni altra azione nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato si trovino entro il suo territorio che appartengano all’Italia o a cittadini italiani e avrà inoltre il diritto di utilizzare tali beni o proventi della loro liquidazione per quei fini che riterrà opportuni, entro il limite dell’ammontare delle sue domande o di quelle dei suoi cittadini contro l’Italia o i cittadini italiani, ivi compresi i crediti che non siano stati interamente regolati in base ad altri articoli del presente Trattato. Tutti i beni italiani od i proventi della loro liquidazione, che eccedano l’ammontare di dette domande, saranno restituiti.
2. La liquidazione dei beni italiani e le misure in base alle quali ne verrà disposto, dovranno essere attuate in conformità della legislazione delle Potenze Alleate o Associate interessate. Per quanto riguarda detti beni, il proprietario italiano non avrà altri diritti che quelli che a lui possa concedere la legislazione suddetta.
3. Il Governo italiano s’impegna a indennizzare i cittadini italiani, i cui beni saranno confiscati ai sensi del presente articolo e non saranno loro restituiti.
4. Il presente articolo non pone l’obbligo per alcuna delle Potenze Alleate o Associate, di restituire al Governo italiano od ai cittadini italiani, diritti di proprietà industriale, né di contare tali diritti nei calcolo delle somme, che potranno essere trattenute, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Il Governo di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate avrà il diritto di imporre sui diritti e interessi afferenti alla proprietà industriale sul territorio di detta Potenza Alleata o Associata, acquisiti dal Governo italiano o da cittadini italiani prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, quelle limitazioni, condizioni e restrizioni che il Governo della Potenza Alleata o Associata interessata potrà considerare necessarie nell’interesse nazionale.
5. a) I cavi sottomarini italiani colleganti punti situati in territorio jugoslavo saranno considerati come beni italiani in Jugoslavia, anche se una parte di tali cavi si trovi a giacere al di fuori delle acque territoriali jugoslave.
b) I cavi sottomarini italiani, colleganti un punto situato sul territorio di una Potenza Alleata o Associata e un punto situato in territorio italiano, saranno considerati beni italiani, ai sensi del presente articolo, per quanto concerne gli impianti terminali e quella parte dei cavi che giace entro le acque territoriali di detta Potenza Alleata o Associata.
6. I beni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno considerati come comprendenti anche i beni italiani che abbiano formato oggetto di misure di controllo, a causa dello stato di guerra esistente tra l’Italia e la potenza Alleata o Associata, avente giurisdizione sui beni stessi, ma non comprenderanno:
a) i beni del Governo italiano utilizzati per le esigenze delle Rappresentanze diplomatiche o consolari;
b) i beni appartenenti ad istituzioni religiose o ad enti privati di assistenza e beneficenza ed usati esclusivamente a fini religiosi o filantropici;
c) i beni delle persone fisiche, che siano cittadini italiani, autorizzati a risiedere sia sul territorio del paese, dove sono situati i beni, che sul territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite’ esclusi i beni, che in qualsiasi momento, nel della guerra, siano stati sottoposti a provvedimenti non applicabili in linea generale ai beni dei cittadini italiani residenti nello stesso territorio;
d) i diritti di proprietà sorti dopo la ripresa dei rapporti commerciali e finanziari tra le Potenze Alleate e Associate e l’Italia o sorti da operazioni e negozi tra il Governo di una delle Potenze Alleate o Associate e l’Italia dopo il 3 settembre 1943;
e) i diritti di proprietà letteraria e artistica;
f) i beni dei cittadini italiani situati nei territori ceduti, a cui si applicheranno le disposizioni dell’Allegato XIV;
g) fatta eccezione per i beni indicati all’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D paragrafo 1, i beni delle persone fisiche, residenti nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, che non eserciteranno il diritto d’opzione per la nazionalità italiana previsto dal presente Trattato, e i beni delle società o associazioni, la cui sede sociale sia situata nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste, a condizione che tali società o associazioni non appartengano o siano controllate da persone residenti in Italia. Nei casi previsti dall’articolo 74, capo A, paragrafo 2 b) e capo D, paragrafo 1, la questione dell’indennità sarà regolata in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 74, capo E.
TRATTATO [2/5]
Sezione III
DICHIARAZIONE DELLE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE IN ORDINE ALLE LORO DOMANDE
Articolo 80
Le Potenze Alleate e Associate dichiarano che i diritti ad esse attribuiti in base agli articoli 74 e 79 del presente Trattato esauriscono tutte le loro domande e le domande dei loro cittadini per perdite o danni risultanti da fatti di guerra, ivi compresi i provvedimenti adottati durante l’occupazione dei loro territori, che siano imputabili all’Italia e che si svolsero fuori del territorio italiano, eccezione fatta delle domande fondate sugli articoli 75 e 78.
TRATTATO [2/5]
Sezione IV
DEBITI
Articolo 81
1. L’esistenza dello stato di guerra non deve, di per sé, essere considerata come precludente l’obbligo di pagare i debiti pecuniari risultanti da obbligazioni e da contratti che erano in vigore, e da diritti, che erano stati acquisiti prima dell’esistenza dello stato di guerra e che erano divenuti esigibili prima dell’entrata in vigore del presente Trattato e che sono dovuti dal Governo italiano o da cittadini italiani al Governo o ai cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate o sono dovute dal Governo o da cittadini di una delle Potenze Alleate ed Associate al Governo italiano od a cittadini italiani.
2. Salvo disposizioni espressamente contrarie contenute nel presente Trattato, nessuna sua clausola dovrà essere interpretata nel senso di precludere o colpire i rapporti di debito e credito, risultanti da contratti conclusi prima della guerra, sia dal Governo, che da cittadini italiani.
TRATTATO [2/5]
PARTE OTTAVA
RELAZIONI ECONOMICHE GENERALI
Articolo 82
1. In attesa della conclusione di trattati o accordi commerciali tra le singole Nazioni Unite e l’Italia, il Governo italiano dovrà, durante i 19 mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente Trattato, accordare a ciascuna delle Nazioni Unite, che già accordano a titolo di reciprocità un trattamento analogo all’Italia in tale materia, il trattamento seguente:
a) per tutto quanto si riferisce a dazi ed a tasse sull’importazione e l’esportazione, alla tassazione interna delle merci importate e a tutti i regolamenti in materia, le Nazione Unite godranno incondizionatamente della clausola della nazione più favorita;
b) sotto ogni altro riguardo, l’Italia non adotterà alcuna discriminazione arbitraria contro merci provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcuna delle Nazioni Unite, rispetto a merci analoghe provenienti dal territorio o destinate al territorio di alcun’altra Nazione Unita, o di qualunque altro paese straniero;
c) i cittadini delle Nazioni Unite, comprese le persone giuridiche, godranno dello stesso trattamento dei cittadini e di quello della nazione più favorita, in ogni questione che si riferisca al commercio, all’industria, alla navigazione ed alle altre forme di attività commerciale in Italia. Tali disposizioni non si applicheranno all’aviazione civile;
d) l’Italia non accorderà ad alcun paese diritti esclusivi o preferenziali, per quanto riguarda le operazioni dell’aviazione civile nel campo dei traffici internazionali e offrirà a tutte le Nazioni Unite condizioni di parità nell’acquisizione dei diritti in materia di trasporti aerei commerciali internazionali in territorio italiano, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento e riparazioni ed accorderà, per gli apparecchi civili operanti nel campo dei traffici internazionali, a tutte le Nazioni Unite, su una base di reciprocità e di non-discriminazione, il diritto di sorvolo sul territorio italiano senza atterraggio. Queste disposizioni non dovranno recare pregiudizio agli interessi della difesa nazionale dell’Italia.
2. Gli impegni come sopra assunti dall’Italia, debbono intendersi soggetti alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio conclusi dall’Italia prima della guerra; e le disposizioni in materia di reciprocità accordate da ciascuna delle Nazioni Unite debbono intendersi soggette alle eccezioni normalmente incluse nei trattati di commercio da ciascuna di dette Nazioni.
TRATTATO [2/5]
PARTE NONA
REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE
Articolo 83
1. Ogni controversia che possa sorgere a proposito dell’applicazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVIII, parte B, del presente Trattato, dovrà essere sottoposta ad una Commissione di Conciliazione, composta di un rappresentante del Governo della Nazione Unita interessata e di un rappresentante del Governo italiano, esercitanti le loro funzioni su una base di parità. Se entro tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione di Conciliazione, nessun accordo è intervenuto, ciascuno dei due Governi potrà chiedere che sia aggiunto alla Commissione un terzo membro, scelto di comune accordo tra i due Governi, tra i cittadini di un terzo paese. Qualora entro due mesi, i due Governi non riescano ad accordarsi sulla scelta di un terzo membro, i Governi si rivolgeranno agli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, i quali provvederanno a designare il terzo membro della Commissione. Se gli Ambasciatori non riescono a mettersi d’accordo entro un mese sulla designazione del terzo membro, l’una o l’altra parte interessata potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
2. Quando una Commissione di Conciliazione sia stata costituita ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, essa avrà giurisdizione su tutte le controversie che, in seguito, possano sorgere tra la Nazione Unita interessata e l’Italia, in sede di applicazione o di interpretazione degli articoli 75 e 78 e degli Allegati XIV, XV, XVI e XVII, Parte B, del presente Trattato ed eserciterà le funzioni ad essa devolute dalle dette disposizioni.
3. Ciascuna Commissione di Conciliazione determinerà la propria procedura, adottando norme conformi alla giustizia e all’equità.
4. Ciascun Governo pagherà gli onorari del membro della Commissione di Conciliazione ch’esso abbia nominato e di ogni agente ch’esso Governo possa designare per rappresentarlo davanti alla Commissione. Gli onorari del terzo membro saranno fissati mediante accordo speciale tra i Governi interessati e tali onorari, così come le spese comuni di ogni Commissione, saranno pagati per metà da ciascuno dei due Governi.
5. Le parti si impegnano a far in modo che le loro autorità forniscano direttamente alla Commissione di Conciliazione tutta l’assistenza che sarà in loro potere di fornire.
6. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.
TRATTATO [2/5]
PARTE DECIMA
CLAUSOLE ECONOMICHE VARIE
Articolo 84
Gli articoli 75, 78, 82 e l’Allegato XVII del presente Trattato si applicheranno alle Potenze Alleate e Associate e a quelle Nazioni Unite, che abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l’Italia o con cui l’Italia abbia rotto le relazioni diplomatiche. Questi articoli e l’Allegato suddetto, si applicheranno anche all’Albania e alla Norvegia.
TRATTATO [2/5]
Articolo 85
Le disposizioni degli Allegati VIII, X, XIV, XV, XVI e XVII, come pure quelle degli altri Allegati, saranno considerate come parte integrante del presente Trattato e ne avranno lo stesso valore ed effetto.
TRATTATO [2/5]
PARTE UNDICESIMA
CLAUSOLE FINALI
Articolo 86
Durante un periodo che non supererà i diciotto mesi, a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, gli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, agendo di comune accordo, rappresenteranno le Potenze Alleate ed Associate, per trattare con il Governo italiano ogni questione relativa all’esecuzione e all’interpretazione del presente Trattato.
2. I Quattro Ambasciatori daranno al Governo italiano i consigli, i pareri tecnici ed i chiarimenti che potranno essere necessari per assicurare l’esecuzione rapida ed efficace del presente Trattato, sia nella lettera che nello spirito.
3. Il Governo italiano fornirà ai Quattro Ambasciatori tutte le informazioni necessarie e tutta l’assistenza di cui essi potranno aver bisogno nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite dal presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Articolo 87
1. Salvo i casi per i quali una diversa procedura sia prevista da un articolo del presente Trattato, ogni controversia relativa all’interpretazione od all’esecuzione del presente Trattato, che non sia stata regolata per via di negoziati diplomatici diretti, sarà sottoposta ai Quattro Ambasciatori, che procederanno ai sensi dell’articolo 86. In tal caso però gli Ambasciatori non saranno tenuti ad osservare i termini di tempo fissati in detto articolo. Ogni controversia di tale natura, ch’essi non abbiano regolato entro un periodo di due mesi, salvo che le parti interessate si mettano d’accordo su un altro mezzo per dirimere la controversia stessa, sarà sottoposta, a richiesta di una o dell’altra delle parti, ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro scelto di comune accordo tra le due parti tra i cittadini di un terzo paese. In mancanza di accordo tra le due parti entro un mese sulla questione della designazione di detto terzo membro l’una o l’altra delle parti potrà chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di procedere alla relativa designazione.
2. La decisione presa dalla maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e sarà accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.
TRATTATO [2/5]
Articolo 88
1. Ogni altro membro delle Nazioni Unite che sia in guerra con l’Italia e che non sia firmatario del presente Trattato, e l’Albania, potranno aderire al Trattato e, dal momento dell’adesione, saranno considerati come Potenze Associate ai fini del presente Trattato.
2. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica francese e avranno valore dal momento del loro deposito.
TRATTATO [2/5]
Articolo 89
Le disposizioni del presente Trattato non conferiranno alcun diritto o beneficio ad alcuno Stato designato nelle Premesse come una delle Potenze Alleate e Associate o ai rispettivi cittadini, finché detto Stato non sia divenuto parte contraente del Trattato, attraverso il deposito del proprio strumento di ratifica.
TRATTATO [2/5]
Articolo 90
Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall’Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli stati Uniti d’America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese.
Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari.
TRATTATO [2/5]
Allegato 1
ELENCO DEGLI ALLEGATI
I. Carte (vedi raccolta a parte)
II. Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all’articolo 2
III. Garanzie relative al Moncenisio e alla regione di Tenda e di Briga
IV. Accordo tra il Governo Italiano e il Governo Austriaco in data 5 settembre 1946
V. Approvvigionamento dell’acqua per il comune di Gorizia e dintorni
VI. Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste
VII. Strumento relativo al regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste
VIII. Strumento relativo al Porto Franco di Trieste
IX. Disposizioni tecniche relative al Territorio Libero di Trieste
X. Disposizioni economiche e finanziarie relative al Territorio Libero di Trieste
XI. Dichiarazione comune dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia concernente i possedimenti territoriali italiani in Africa
XII. Elenco delle navi da guerra: A) che l’Italia può conservare B) che l’Italia deve consegnare
XIII. Definizioni: A) Termini navali B) Istruzione militare, navale ed aerea C) Definizione ed elenco del materiale bellico D) Definizione dei termini «Smilitarizzazione» e «Smilitarizzato»
XIV. Disposizioni economiche e finanziarie relative ai territori ceduti
XV. Disposizioni speciali concernenti certe categorie di beni: A) Proprietà industriale, letteraria ed artistica B) Assicurazioni
XVI. Contratti, prescrizione, titoli all’ordine
XVII. Tribunali delle prede e giudizi
TRATTATO [2/5]
Allegato 2
ALLEGATO I
CARTE ALLEGATE AL TRATTATO DI PACE CON L’ITALIA (VEDI RACCOLTA A PARTE)
A) Frontiere dell’Italia (articolo 1).
B) Frontiera franco-italiana (articolo 2).
C) Frontiera italo-jugoslava (articolo 3).
D) Frontiera del Territorio Libero di Trieste (articoli 4 e 22).
E) Zone marittime definite all’Articolo 11 del presente Trattato.
TRATTATO [2/5]
Allegato 3
ALLEGATO II
FRONTIERA FRANCO-ITALIANA
Descrizione dettagliata dei tratti di frontiera a cui si applicano le modificazioni di cui all’art. 2
Passo del Piccolo San Bernardo
Riferimento: carta 1:20.000: Ste Foy Tarentaise Numeri 1 e 2
Il nuovo confine segue un tracciato che parte dalla cresta rocciosa di Lancebranlette, poi, discendendo verso oriente, segue la linea dello spartiacque al livello di 2180 metri donde passa alla colonna Joux (2188). Di qui, seguendo ancora la linea dello spartiacque, risale alla Costa del Belvedere di cui segue gli affioramenti rocciosi, risale il Monte Belvedere, di cui contorna la cima, lasciando quest’ultimo in territorio francese a 120 metri dalla frontiera e passando per le quote 2570, 2703, la Bella Valletta e la quota 2746, si ricongiunge all’antico confine al Monte Valaisan.
Ripiano del Moncenisio
Riferimento; carte 1:20.000 di Lanslebourg N. 5-6 e 7-8 e di Monte D’Ambin, N. 1-2
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l’antica frontiera a Monte Tour, segue verso occidente la linea di demarcazione amministrativa, che figura nella carta, segue poi il Vitoun dal punto in cui incontra il suo braccio settentrionale e ne discende il corso fino alla Rocca della Torretta.
Continuando poi a seguire la linea degli affioramenti rocciosi, raggiunge il torrente che viene dall’Alpe Lamet e discende con esso fino alla base della scarpata rocciosa lungo la quale esso corre per circa 800 metri fino alla linea del thalweg, ad un punto situato a circa 200 metri al nord della quota 1805.
Prosegue quindi fino alla sommità del tratto di terreno franoso che domina Ferrera Cenisio a circa 300 metri da questa e continuando verso occidente, raggiunge la strada che circonda ad est il Rne. Paradiso, a 400 metri ad ovest dello spiazzo terminale (1854), per lasciarla subito e piegare a sud.
Taglia la strada di Bar Cenisia in un punto a circa 100 metri a sud-est del Rifugio No. 5, traversa il thalweg in direzione del lago S. Giorgio, segue all’incirca la costa 1900 fino alla quota 1907, costeggia poi la riva meridionale del lago d’Arpon e raggiunge la cima rocciosa che continua a seguire in direzione sud-ovest fino alla confluenza dei torrenti che scendono dal Ghiacciaio di Bard ad un punto a circa 1400 metri a sud-ovest del lago d’Arpon.
Di qui, piegando verso sud, segue all’incirca la costa 2500, passa per quota 2579 e poi correndo lungo la costa 2600 raggiunge il lago della Vecchia e si ricongiunge alla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta a 700 metri circa a sud-est del lago, al sentiero di Passo d’Avanza che segue lungo le scarpate rocciose fino all’antica frontiera, a metà strada tra il Col della Vecchia e il Colle del Clapier.
Monte Tabor
Riferimento: carte 1: 20.000 di Nevache, N. 1-2, 5-6, e 7-8
Dalla Cima de la Planette al Rocher de Guion (Cima del Sueur)
Il nuovo confine segue un tracciato che lascia l’attuale frontiera a Cima de La Planette e, procedendo verso mezzogiorno, segue la cresta attraverso le quote 2980, 3178, la Rca. Beraude (3228), le quote 2842, 2780, 2877, il Passo della Gallina (2671), le quote 2720, 2806 e la Punta Quattro Sorelle (2700).
Discendendo il pendio ad oriente di questa cima, il tracciato lascia in territorio francese la quota 2420, di dove raggiunge e segue ad est il sentiero che conduce agli edifici situati a circa 200 metri da quota 2253, restando detto sentiero e detti edifici in territorio francese. Entra poi in un thalweg che passa a circa 300 metri a nord-est di quota 1915, donde raggiunge l’estremità nord-occidentale del bacino che, nella Vallée Etroite (Valle Stretta) alimenta le centrali idroelettriche di Sette Fontane, lasciando detto bacino e dette centrali in territorio italiano. Contornando il bacino a sud, raggiunge il crocevia a quota 1499.
Segue poi il sentiero che affianca strettamente la costa 1500 lungo l’estremità dei boschi e che conduce a Comba della Gorgia, vicino a costa 1580; risale poi il thalweg verso quota 1974 e raggiunge l’estremità delle scarpate rocciose di La Sueur, segnate dalle quote 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, mantenendosi su detta estremità sinché non incontra l’antica frontiera. La cresta delle roccie ed il sentiero che corre lungo di essa resta in territorio francese.
Chaberton
Riferimento: carte 1: 20.000 di Briançcon N. 3-4
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona l’antica frontiera a quota 3042 (a nord della quota 3070 e della Pointe des Trois Scies) e segue la cresta rocciosa fino alla Croce del Vallonetto. Dalla Croce del Vallonetto piega verso sud lungo la cresta rocciosa e raggiunge la strada del Chaberton nel punto in cui quest’ultima entra nell’avvallamento circolare del Clot des Morts.
Traversata detta strada e il thalweg che la delimita, il tracciato segue all’incirca per 1250 metri la costa 2300, che, sul terreno, segue verso sud-est una serie di affioramenti rocciosi e di detriti, poi taglia direttamente il versante orientale del Monte Chaberton, raggiunge un punto a circa 400 metri ad ovest della quota 2160, lasciando in territorio francese il pilone intermedio della teleferica che vi si trova.
Di là si dirige direttamente, attraverso una serie di sbarramenti rocciosi e di dirupi, verso la posizione (non segnata sulla carta) di La Fontaine des Chamois, vicino alla quota 2228 (circa 1400 metri a nord-est di Clavières), che fiancheggia verso est, seguendo la seconda curva della strada che unisce questo punto alla caserma fortificata del Chaberton, sulla strada da Cezanne (Cesana) a Clavières, lasciando le opere fortificate di La Fontaine des Chamois in territorio francese.
Di qui, seguendo in un primo momento in direzione sud la linea di demarcazione comunale segnata sulla carta e poi lo sbarramento roccioso a circa 400 metri a nord della strada ClavièresìCézanne (Cesana), piega verso sud-ovest passando ai piedi della parete rocciosa, a una distanza da quest’ultima, sufficiente per consentire la costruzione di una strada a doppia circolazione.
Contorando così a nord il villaggio di Clavières, che resta in territorio italiano, il tracciato raggiunge il Rio Secco a circa 200 metri a monte del ponte di Clavières, ne discende il corso, segue poi il corso della Doire Ripaire (Dora Riparia) fino alla strada da Clavières a Val Gimont, che è lasciata all’Italia e segue quindi detta strada fino al ponte sul Gimont.
Risalendo il corso di quest’ultimo per circa 300 metri, il tracciato l’abbandona poi per seguire la mulattiera che lo porta fino al pilone superiore della teleferica di Clavières (Col du Mont Fort du Boeuf) che è lasciato in territorio francese. Poi, attraverso la cresta, si ricongiunge all’attuale frontiera a Mont La Plane, posto di frontiera 251. La strada della Valle del Gimont è lasciata in territorio italiano.
Valli superiori della Tinea, della Vesubie e della Roya
1. Dalla Cima di Colla Longa alla Cima di Mercantour
Riferimenti: carte 1: 20.000 di St. Etienne de Tinée, N. 3-4 e 7-8 e di Les Trois Ponts, N. 5-6
Il nuovo confine segue un tracciato che abbandona la vecchia frontiera alla Cima di Colla Longa e, procedendo verso oriente e seguendo la linea dello spartiacque, va lungo le creste rocciose passando per le quote 2719, 2562, il Colle di Seccia, raggiunge a quota 2760 la Testa dell’Autaret, passa per quota 2672 al Colle della Guercia (2456) e per le quote 2640, 2693 e 2689, raggiunge le Rocche di Saboulé e ne segue la cresta nord.
Seguendo la cresta, il tracciato passa per le quote 2537, 2513, Passo del Lausfer (2461) e quota 2573 fino alla Testa Auta del Lansfer (2587), donde piega verso sud fino a Testa Colle Auta, passando Cima del Lausfer (2554) e lasciando detta quota in Italia.
Di qui, attraverso quota 2484 e seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese, attraverso quote 2240 e 2356 ed il Passo di S. Anna e quote 2420 e 2407, raggiunge un punto a circa 80 metri a sud di quota 2378 (Cima Moravacciera). Seguendo il sentiero di cresta, lasciato in territorio francese, passa per la Testa Ga del Caval e quota 2331, lasciate entrambe in territorio francese e poi, abbandonando il sentiero, continua sulla cresta di Testa dell’Adreck (2475) e, attraverso il Colle della Lombarda e quota 2556, raggiunge Cima della Lombarda (2801).
Ripiegando verso sud-est, segue quindi la cresta rocciosa e passando per il Passo di Peania, Cima di Vermeil, quota 2720, lasciata in territorio francese, Testa Cba, Grossa (2792), Passo del Lupo (2730) e quota 2936, raggiunge Monte Malinvern.
Di qui, in direzione sud, attraverso quote 2701, 2612 e Cima di Tavels (2804) e poi in direzione est attraverso quota 2823, raggiunge Testa del Claus (2889).
Poi, piegando in direzione generale sud-est, traversa il Passo delle Portette, passa per quota 2814 e Testa delle Portette, quota 2868, Testa Margiola (2831), Caire di Prefouns (2840), Passo del Prefouns (2620), Testa di Tablasses (2851), Passo di Bresses (2794) e Testa di Bresses (2820) e passando per Cima di Fremamorta (2731), Colle Fremamorta, quote 2625, 2675 e 2539, Cima di Pagari (2686), Cima di Naucetas (2706), quote 2660, 2673 e Colle di Ciriegia (2581), raggiunge Cima di Mercantour (2775).
2. Da Cima di Mercantour a Monte Clapier
Riferimento: carta 1: 20.000: Les Trois Ponts, N. 5-6 e carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre
Dalla Cima di Mercantour procede per quota 2705, Colle Mercantour (2611), Cima Ghilie (2998), le quote 2939 e 2955, Testa della Rovina (2981), qiota 2844 e 2862, Passo della Rovina, Caire dell’Agnel (2935, 2867, 2784), Cima del Caire Agnel (2830), Cima Mallariva (2860), Cima Cairas (2831), Cima Cougourda (2881, 2921), Cima dei Gaisses (2896), quote 2766, 2824, Cima del Lombard (2842), quote 2831, 2717, 2591, 2600 e 2582, Boccia Foro, Cima delle Finestre (2657), Col delle Finestre, quote 2634, 2686, 2917, e raggiunge Cima dei Gelas (3143) e, attraverso quote 3070, Cima della Maledia (3061), donde segue poi il sentiero di Passo del Pagari (2819); quindi, seguendo la linea di demarcazione comunale, segnata sulla carta, raggiunge il Passo di Monte Clapier (2827) e contorna il Monte Clapier (3045) a nord e ad est, seguendo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta.
3. Dal Monte Clapier al Colle di Tenda
Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Madonna delle Finestre e Colle di Tenda
Dal Monte Clapier, il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2915, 2887 e 2562, dal Passo dell’Agnel e da quota 2679, fino a Cima dell’Agnel (2775).
Si dirige poi verso oriente, seguendo sempre la linea di demarcazione amministrativa rappresentata sulla carta da quote 2845 e 2843 delle Roccie dell’Agnel; raggiunge poi Cima della Scandeiera (2706), attraverso il Colle del Sabbione (2332), prosegue per quote 2373, 2226, 2303 e 2313 fino a Cima del Sabbione (2610), quota 2636, Punta Peirafica, quote 2609, 2585, 2572, 2550 e raggiunge la Rocca dell’Abisso (2755).
II tracciato si mantiene ancora sulla linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino ad est della quota 2360, poi corre lungo gli aggioramenti rocciosi a nord di Rne, Pian Misson, da cui raggiunge il sentiero di Monte Becco Rosso e lo segue a nord delle quote 2181, 2116 e 1915; costeggia quindi per circa un chilometro la strada in direzione nord prima di riprendere il sentiero surricordato fino al Colle di Tenda. Il sentiero e la parte di strada nazionale sopramenzionata rimangono in territorio francese.
4. Dal Colle di Tenda alla Cima Missun
Riferimento: carta italiana 1: 20.000: Tenda e Certosa di Pesio
Dal Colle di Tenda il tracciato, lasciando il sentiero in territorio francese, prosegue fino a quote 1887 e 2206, poi abbandona il sentiero per seguire sulla cresta la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta; quindi passando per quota 2262 raggiunge Cima del Becco (2300).
Dirigendosi verso nord e lungo la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, raggiunge il Col della Perla (2086), segue il sentiero che corre lungo gli affioramenti rocciosi di Cima del Cuni fino al Col della Boiara, dove l’abbandona per seguire la cresta in direzione nord. Il sentiero sopramenzionato rimane in territorio francese.
Costeggiando l’affioramento roccioso, prosegue fino a quota 2275, raggiunge Testa Ciaudon (2386), corre lungo le scarpate rocciose, attraversa Colle Piana (2219) e raggiunge quota 2355 del Monte delle Carsene, che è lasciato in territorio francese; segue poi la cresta nord di detto monte per Punta Straldi (2375), quote 2321 e 2305, fino a Passo Scarason, poi piega a nord fino alla quota 2352, dove incontra la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta e segue detta linea attraverso quote 2510 e 2532, fino a Punta Marguareis (2651).
Deviando verso mezzogioro, segue poi la cresta, passa quota 2585 e discendendo lungo lo spigolo roccioso, raggiunge Colle del Lago dei Signori.
Seguendo il sentiero di cresta, che rimane in territorio francese e seguendo quindi la cresta stessa, raggiunge Cima di Pertega (2402), scende lungo la cresta rocciosa fino al Colle delle Vecchie (2106); di qui segue il sentiero di cresta, che lascia in territorio francese, attraverso quote 2190, 2162 Cima del Vescovo (2257) e Cima di Velega (2366), fino a Monte Bertrand.
Da Monte Bertrand (2481) il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta fino a Colle Rossa, dove riprende il sentiero di cresta che poi costeggia passando attraverso quote 2179 e 2252 fino a Cima Missun (2356); contornando quindi questa cima verso est, continua a seguire il sentiero sopramenzionato, che rimane in territorio francese.
5. Da Cima Missun a Col de Pegairole
Riferimento: carta 1: 20.000 Pointe de Lugo, N. 1-2 e 5-6
Seguendo lo stesso sentiero di cresta il tracciato attraversa Colla Cravirora e passa ad est della quota 2265 fino a Punta Farenga. Abbandona poi il sentiero per contornare ad est la Cima Ventosa, dopodiché raggiunge il sentiero del Passo di Tanarello, lasciando in Francia le costruzioni dall’altra parte del sentiero. Il tracciato passa poi lungo il Monte Tanarello, attraversa Passo Basera (2038), contorna il Monte Saccarello, che è lasciato a circa 300 metri in direzione di occidente, poi, seguendo prima la cresta rocciosa e quindi il sentiero fino al Passo di Collardente, raggiunge la cresta che conduce al Monte Collardente, lasciando quota 1762 in territorio francese. A questo punto costeggia un sentiero che è lasciato in territorio italiano e raggiunge il Monte Collardente, lasciando in territorio francese il sentiero che lo attraversa. Il tracciato segue poi questo sentiero attraverso la Bassa di Sanson ad est ed a sud di quota 1769 fino alle costruzioni situate a circa 500 metri ad est di Testa della Nava (1934), che sono lasciate in territorio francese.
Abbandonando la strada all’altezza di dette fabbriche, raggiunge in cresta la strada lungo la cresta di Testa di Nava, che rimane in territorio francese e la segue fino alle fabbriche a sud-est della Cima di Marta o Monte Vacche, contornandolo dall’est.
Di qui, lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, contorna il Monte Ceriana, abbandona la strada per raggiungere il Monte Grai (2014), la riprende di nuovo al Col (1875), la segue per contornare Cima della Valletta e Monte Pietravecchia, fino alla cresta rocciosa.
Attraversa poi la Gola dell’Incisa, raggiunge per via della cresta e quota 1759 il Monte Toraggio (1972), e poi Cima di Logambon e la Gola del Corvo, contorna il Monte Bauso e Monte Lega (1552, 1563 e 1556) e segue la cresta giù fino al Passo di Muratone.
Lungo la strada di cresta, lasciata in territorio francese, arriva fino a Monte Scarassan, al sud di Monte Battolino e di quota 1358, raggiungendo Colla Pegairole.
6. Da Colla Pegairole a Monte Mergo
Riferimento: carta 1: 20.000 di Pointe de Lugo N. 5-6, San Remo N. 1-2 e Menton N. 3-4
Da Colla Pegairole il tracciato segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta, lasciando Cisterne alla Francia, risale Monte Simonasso, discende fino al Col e segue la strada fino a Margheria Suan, che lascia in territorio francese, mentre i chalets rimangono in territorio italiano.
Continuando a seguire la strada, lasciata in territorio francese, passa ad est di Testa d’Alpe, per Fontana dei Draghi, per le sorgenti di quota 1406, per quota 1297, contorna Colla Sgora ad est, passa per quota 1088, 1016 e 1026, attraversa la cresta rocciosa di Monte Colombin, segue la linea di demarcazione amministrativa segnata sulla carta lungo Cima di Reglie (846 e 858), abbandona detta linea in direzione sud-ovest per seguire la cresta di Serra dell’Arpetta (543, 474 e 416) fino al thalweg della Roya, che attraversa a circa 200 metri a nord-ovest del ponte di Fanghetto.
Il tracciato risale poi il thalweg della Roya fino ad un punto situato a circa 350 metri dal ponte sopramenzionato. Abbandona la Roya a detto punto e si dirige a sud-ovest verso quota 566. Da questo punto procede verso ovest fino ad incontrare il burrone che discende verso Olivetta; lo segue fino alla strada, lasciando in territorio italiano le abitazioni situate sulla strada stessa, risale la Val di Trono per circa 200 metri e poi si dirige verso quota 410, fino alla strada tra Olivetta e S. Girolamo. Di qui, dopo aver seguito la strada per cento metri circa verso sud-est, riprende la direzione generale di sud-ovest fino a quota 403, proseguendo per circa 20 metri lungo ed a sud della strada segnala sulla carta. Da quota 403 segue la cresta di Punta Becche fino a quota 379, poi, dirigendosi di nuovo verso sud-ovest, attraversa il Bevera, seguendo il thalweg verso Monte Mergo, che contora a sud a circa 50 metri dalla cima (686) lasciata in territorio francese, e raggiunge l’attuale frontiera ad un punto situato a circa 100 metri a sud-ovest di detta cima.
TRATTATO [2/5]
Allegato 4
ALLEGATO III
GARANZIE RELATIVE AL MONCENISIO E ALLA REGLONE DI TENDA-BRIGA (VEDI ARTICOLO 9)
A) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL’ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DEL RIPIANO DEL MONCENISIO
I. Garanzie relative alla fornitura d’acqua del lago del Moncenisio per la produzione d’energia idroelettrica
a) La Francia controllerà il rifornimento dell’acqua del lago del Moncenisio alle condotte sotterranee che alimentano le centrali idroelettriche di Gran Scala, di Venaus e di Mompantero, in modo da assicurare a dette centrali quei quantitativi d’acqua a quel ritmo di flusso di cui l’Italia potrà aver bisogno.
b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà quando sia necessario, tutti gli impianti occorrenti per il controllo e la fornitura dell’acqua, in conformità dell’alinea a), in quanto detti impianti si trovino in territorio francese.
c) La Francia informerà l’Italia a richiesta di quest’ultima, del volume d’acqua esistente nel lago del Moncenisio e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all’Italia di determinare i quantitativi d’acqua e il ritmo di fiusso, con cui dovranno essere alimentate le dette condotte sotterranee.
d) La Francia darà esecuzione alle disposizioni che precedono, con il dovuto riguardo all’economia e farà pagare all’Italia le relative spese effettivamente sostenute.
II. Garanzie relative all’energia elettrica prodotta dalla centrale idroelettrica di Gran Scala
a) La Francia farà funzionare l’impianto idroelettrico di Gran Scala, in modo da produrre (sotto riserva del controllo della fornitura d’acqua, come disposto dalla Garanzia I), i quantitativi di energia elettrica di cui l’Italia potrà aver bisogno, al ritmo da essa richiesto, dopo aver coperto il fabbisogno locale (che non dovrà superare sensibilmente il fabbisogno attuale) della regione vicina a Gran Scala, situata in territorio francese.
b) La Francia farà funzionare l’impianto di pompe adiacente alla centrale di Gran Scala, in modo da far affluire l’acqua al lago del Moncenisio, nella misura e nel momento in cui l’Italia possa averne bisogno.
c) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti la centrale idroelettrica di Gran Scala, compreso l’impianto di pompe e la linea di trasmissione, con relativa attrezzatura, congiungente la centrale di Gran Scala con la frontiera franco-italiana.
d) La Francia assicurerà, attraverso la linea congiungente Gran Scala con la frontiera francoitaliana, il trasporto dell’energia elettrica, come sopra occorrente all’Italia e consegnerà tale energia all’Italia nel punto in cui la linea di trasmissione taglia la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano.
e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell’energia fornita in conformità delle disposizioni di cui sopra, a quel livello che l’Italia potrà ragionevolmente richiedere.
f) La Francia prenderà accordi con l’Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra Gran Scala e l’Italia e resterà in contatto con l’Italia al fine di assicurare che la centrale di Gran Scala, l’impianto delle pompe e la linea di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.
g) Il prezzo che la Francia dovrà fissare e l’Italia dovrà pagare per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia e prodotta dalla centrale elettrica di Gran Scala (dopo che siano soddisfatte le necessità locali sopradette) dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per la fornitura di analoghi qualitativi di elettricità d’origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze del Moncenisio o in altre regioni in cui si abbiano condizioni analoghe.
III. Durata delle garanzie
Salvo che non sia altrimenti convenuto tra la Francia e l’Italia, le garanzie di cui trattasi resteranno perpetuamente in vigore.
IV. Commissione tecnica di sorveglianza
Una Commissione tecnica di sorveglianza, franco-italiana, comprendente un egual numero di membri francesi ed italiani, sarà creata per sorvegliare e facilitare l’esecuzione delle clausole di garanzia di cui sopra, che hanno per oggetto di assicurare all’Italia i mezzi identici a quelli di cui essa disponeva quanto ad energia idroelettrica ed al rifornimento idrico proveniente dal lago del Moncenisio, prima della cessione di questa regione alla Francia. Rientrerà anche tra le funzioni della Commissione tecnica di sorveglianza quella di cooperare con i competenti servizi tecnici francesi per accertarsi che la sicurezza delle vallo sottostanti non sia compromessa.
B) GARANZIE CHE LA FRANCIA DOVRÀ FORNIRE ALL’ITALIA IN RELAZIONE ALLA CESSIONE DELLA REGIONE DI TENDA-BRIGA ALLA FRANCIA
1. Garanzie per assicurare all’Italia l’energia elettrica prodotta dai due generatori a frequenza 16 2/3 della centrale idroelettrica di S. Dalmazzo e l’energia elettrica prodotta alla frequenza di 50 dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, in eccedenza al quantitativo proveniente da dette centrali, che sia necessario alla Francia per alimentare le zone di Sospel, Mentone e Nizza, finché non siano ricostruite le centrali idroelettriche distrutte a Breil e Fontan, rimanendo inteso che dette forniture andranno diminuendo, man mano che le centrali di cui trattasi saranno ricostruite e non dovranno comunque superare 5000 Kilowatts di potenza e 3.000.000 di Kilowatt-ore al mese che, se la ricostruzione delle centrali non incontrerà speciali difficoltà, i lavori saranno completati non oltre la fine del 1947:
a) La Francia farà funzionare i detti impianti in modo da produrre (salve le limitazioni che possano essere imposte dal volume di acqua disponibile e tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle) i quantitativi di energia elettrica di cui l’Italia possa aver bisogno, al ritmo richiesto, in primo luogo, in corrente della frequenza 16 2/3, per le ferrovie italiane della Liguria e del Piemonte meridionale e in secondo luogo, in corrente della frequenza 50, per usi generali, dopo che siano stati coperti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza, come è detto più sopra, e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo;
b) La Francia riparerà, conserverà in buono stato di funzionamento e rinnoverà, quando sia necessario, tutti gli impianti costituenti le centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, comprese le linee di trasmissione con relative attrezzature congiungenti le centrali di Le Mesce e di Confine con la centrale di San Dalmazzo e le linee di trasmissione principali con relative attrezzature, che vanno dalla centrale di San Dalmazzo alla frontiera franco-italiana;
c) La Francia informerà l’Italia, a richiesta di quest’ultima, del flusso dell’acqua a Le Mesce e a Confine e del volume d’acqua in riserva a San Dalmazzo e darà al riguardo ogni altra informazione, per consentire all’Italia di determinare il suo fabbisogno di energia elettrica in conformità alle disposizioni dell’alinea a);
d) La Francia assicurerà, attraverso le linee principali congiungenti San Dalmazzo con la frontiera franco-italiana, il trasporto dell’energia elettrica richiesta dall’Italia in base alle necessità sopradette e consegnerà tale energia all’Italia, nei punti in cui le linee di trasmissione principali tagliano la frontiera franco-italiana per entrare in territorio italiano;
e) La Francia manterrà il voltaggio e la frequenza dell’energia fornita in conformità alle disposizioni di cui sopra, a quel livello che all’Italia potrà effettivamente abbisognare;
f) La Francia prenderà delle intese con l’Italia per quanto riguarda il collegamento telefonico tra San Dalmazzo e l’Italia e resterà in contatto con l’Italia per assicurare che le dette centrali idroelettriche e le linee di trasmissione siano fatte funzionare in modo conforme alle garanzie sopraenunciate.
2. Garanzia relativa al prezzo che la Francia farà pagare all’Italia per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, fino alla cessazione della fornitura, in conformità al paragrafo 3 di cui in appresso:
il prezzo che la Francia fisserà e l’Italia dovrà pagare per l’energia elettrica messa a disposizione dell’Italia e prodotta dalle centrali idroelettriche di Le Mesce, San Dalmazzo e Confine, dopo che siano soddisfatti il fabbisogno della Francia per Sospel, Mentone e Nizza e le necessità locali dei dintorni di San Dalmazzo, in conformità alle disposizioni dell’alinea a) della Garanzia 1, dovrà essere eguale al prezzo fissato in Francia per le forniture di analoghi quantitativi di elettricità d’origine idroelettrica in territorio francese, nelle vicinanze dell’Alta Valle della Roya o in altre regioni in cui si verifichino analoghe condizioni.
3. Garanzia, per cui la Francia dovrà fornire energia elettrica all’Italia per un ragionevole periodo di tempo:
salvo che non sia stato altrimenti convenuto tra la Francia e l’Italia, le Garanzie 1 e 2 resteranno in vigore fino al 31 dicembre 1961. Esse cesseranno di essere applicabili a tale data ovvero al 31 dicembre di qualunque anno successivo, a condizione che uno dei due paesi abbia notificato per iscritto all’altro, con almeno due anni di anticipo, l’intenzione di porvi termine.
4. Garanzia relativa alla piena ed equa utilizzazione da parte della Francia e dell’Italia delle acque della Roya e de suoi affluenti per la produzione di energia idroelettrica:
a) la Francia farà funzionare le centrali idroelettriche della vallata della Roya, situate in territorio francese, tenendo conto, per quanto ragionevolmente possibile, delle necessità delle centrali situate a valle. La Francia informerà l’Italia del volume di acqua, che, secondo le previsioni, sarà disponibile ogni giorno e fornirà ogni altra informazione al riguardo;
b) la Francia e l’Italia elaboreranno, mediante negoziati bilaterali, un piano coordinato per l’utilizzazione delle risorse idriche della Roya, che sia accettabile da entrambe le parti.
5. Una Commissione, o quell’altro analogo organo che si convenga di creare, sarà istituito per controllare l’esecuzione del piano di cui all’alinea b) della Garanzia 4 e facilitare l’osservanza delle Garanzie 1-4.
TRATTATO [2/5]
Allegato 5
ALLEGATO IV
ACCORDI INTERVENUTI TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO AUSTRIACO IL 5 SETTEMBRE 1946
(Testo originario inglese quale venne firmato dalle due Parti e comunicato alla Conferenza di Parigi il 6 settembre 1946) (Vedi articolo 10)
1. Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa eguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:
a) l’insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
b) l’uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi, che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
d) l’eguaglianza di diritti per l’ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.
2. Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l’esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell’ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.
3. Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l’Austria e l’Italia, s’impegna, dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:
a) a rivedere, in uno spirito di equità e di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strada;
d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l’Austria e l’Italia.
TRATTATO [2/5]
Allegato 6
ALLEGATO V
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI GORIZIA E DINTORNI (VEDI ARTICOLO 13)
1. La Jugoslavia, nella sua qualità di proprietaria delle sorgenti e degli impianti idrici di Fonte Fredda e di Moncorona, ne curerà la manutenzione e l’utilizzazione ed assicurerà l’approvvigionamento idrico di quella parte del Comune di Gorizia, che, ai sensi del presente Trattato, resterà in territorio italiano. L’Italia continuerà ad assicurare la manutenzione e l’utilizzazione del bacino e del sistema di distribuzione dell’acqua, che si trovano in territorio italiano e sono alimentati dalle sorgenti sopradette e continuerà ugualmente a fornire l’acqua a quelle zone situate in territorio jugoslavo, che siano state trasferite alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato e che siano rifornite d’acqua dal territorio italiano.
2. I quantitativi d’acqua da fornirsi come sopra dovranno corrispondere a quelli che sono stati abitualmente forniti nel passato alla regione. Qualora consumatori di uno o dell’altro abbiano bisogno di forniture ulteriori d’acqua, i due Governi esamineranno d’intesa la questione, allo scopo di raggiungere un accordo sui provvedimenti che potranno ragionevolmente essere adottati per soddisfare detti bisogni. Nel caso in cui il quantitativo d’acqua disponibile sia temporaneamente ridotto per cause naturali, i quantitativi d’acqua, provenienti dalle sorgenti di approvvigionamento sopradette, distribuiti ai consumatori trovantisi in Jugoslavia e in Italia, saranno ridotti in proporzione al rispettivo consumo precedente.
3. Il prezzo che il Comune di Gorizia dovrà pagare alla Jugoslavia per l’acqua provvedutale e il prezzo che i consumatori residenti in territorio jugoslavo dovranno pagare al Comune di Gorizia saranno calcolati unicamente sulla base del costo di funzionamento e di manutenzione del sistema di approvvigionamento idrico ed altresì dell’ammontare delle nuove spese che possano essere necessarie per l’attuazione delle presenti disposizioni.
4. La Jugoslavia e l’Italia, entro un mese dall’entrata in vigore del presente Trattato, concluderanno un accordo per la determinazione dei rispettivi oneri, risultanti dalle disposizioni che precedono e la fissazione delle somme da pagarsi ai sensi delle disposizioni stesse. I due Governi creeranno una commissione mista incaricata di presiedere all’esecuzione di detto accordo.
5. Allo scadere di un termine di dieci anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia e l’Italia riesamineranno le disposizioni che precedono, alla luce della situazione esistente a quell’epoca, allo scopo di determinare se si debba procedere ad una loro revisione e vi apporteranno quelle modifiche ed aggiunte che converranno di adottare. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista all’articolo 87 del presente Trattato.
Preambolo
ALLEGATO VI
STATUTO PERMANENTE DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE (VEDI ARTICOLO 21)
STATUTO [3/5]
Articolo 1
Estensione del Territorio Libero.
Il Territorio Libero di Trieste sarà delimitato dai confini descritti agli articoli 4 e 22 del presente Trattato, il cui tracciato sarà stabilito in conformità dell’articolo 5 del Trattato stesso.
STATUTO [3/5]
Articolo 2
Integrità e indipendenza.
L’integrità e l’indipendenza del Territorio Libero di Trieste sarà garantita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale responsabilità comporta l’obbligo da parte del Consiglio:
a) di assicurare l’osservanza del presente Statuto e in particolare la protezione dei fondamentali diritti umani della popolazione;
b) di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e la sicurezza nel Territorio Libero.
STATUTO [3/5]
Articolo 3
Smilitarizzazione e neutralità.
1. Il Territorio Libero sarà smilitarizzato e dichiarato neutro.
2. Nessuna forza armata sarà permessa nel Territorio Libero, salvo che per ordine del Consiglio di Sicurezza.
3. Non saranno permesse, entro i confini del Territorio Libero, formazioni, esercitazioni e attività paramilitari.
4. Il Governo del Territorio Libero non concluderà, né tratterà accordi o convenzioni militari con alcuno Stato.
STATUTO [3/5]
Articolo 4
Diritti dell’uomo e libertà fondamentali.
La Costituzione del Territorio Libero assicurerà a ogni persona sottoposta alla giurisdizione del Territorio Libero, senza distinzione di origine etnica, di sesso, di lingua o di religione, il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di culto, di lingua, di espressione e di stampa, di insegnamento, di riunione e di associazione. Ai cittadini del Territorio Libero sarà assicurata l’eguaglianza rispetto alle condizioni di ammissione ai pubblici uffici.
STATUTO [3/5]
Articolo 5
Diritti civili e politici.
Nessuna persona che abbia acquistato la cittadinanza del Territorio Libero di Trieste potrà essere privata dei suoi diritti civili o politici, se non come condanna penale inflitta dalla autorità giudiziaria, per infrazione delle leggi penali del Territorio Libero.
STATUTO [3/5]
Articolo 6
Cittadinanza.
1. I cittadini italiani che alla data del 10 giugno 1940, erano domiciliati entro i confini del Territorio Libero ed i loro figli nati dopo detta data, diverranno cittadini originari del Territorio ed avranno pieno godimento dei diritti civili e politici. Diventando cittadini del Territorio Libero, essi perderanno la cittadinanza italiana.
2. Tuttavia il Governo del Territorio Libero disporrà che le persone di cui al paragrafo 1, che abbiano superato i 18 anni (e le persone coniugate, abbiano o non abbiano superato detta età), la cui lingua abituale sia quella italiana, abbiano il diritto di optare per la cittadinanza italiana, entro sei mesi dall’entrata in vigore della Costituzione, sotto determinate condizioni che la Costituzione stessa fisserà. L’esercizio del diritto di opzione sarà considerato come un riacquisto della cittadinanza italiana. L’opzione del marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L’opzione del padre, o, se il padre è deceduto, quella della madre, importerà peraltro automaticamente l’opzione di tutti i figli minori di 18 anni e non sposati.
3. Il Territorio Libero potrà esigere che le persone che abbiano esercitato il loro diritto di opzione si trasferiscano in Italia, entro un anno dalla data in cui tale diritto d’opzione sarà stato esercitato.
4. Le condizioni per l’acquisto della cittadinanza da parte di persone non aventi i requisiti per ottenere la cittadinanza originaria, saranno stabilite dall’Assemblea Costituente del Territorio Libero e inserite nella Costituzione. Tuttavia tali condizioni vieteranno l’acquisto della cittadinanza da parte di coloro che abbiano appartenuto alla disciolta polizia fascista (O.V.R.A.) e che non siano stati prosciolti da parte delle Autorità competenti, comprese le Autorità militari alleate, cui era affidata l’amministrazione della zona in questione.
STATUTO [3/5]
Articolo 7
Lingue ufficiali.
Le lingue ufficiali del Territorio Libero saranno l’italiano e lo sloveno.
La Costituzione determinerà le circostanze nelle quali il croato potrà essere usato come terza lingua ufficiale.
STATUTO [3/5]
Articolo 8
Bandiera e stemma.
Il Territorio Libero avrà la sua bandiera ed il suo stemma. La bandiera sarà quella tradizionale della città di Trieste; stemma sarà lo storico stemma della città stessa.
STATUTO [3/5]
Articolo 9
Organi di Governo.
Il governo del Territorio Libero sarà affidato ad un Governatore, un Consiglio di Governo, un’Assemblea popolare eletta dai cittadini del Territorio Libero ed agli organi giudiziari. I rispettivi poteri saranno esercitati, in conformità alle disposizioni del presente Statuto e della Costituzione del Territorio Libero.
STATUTO [3/5]
Articolo 10
Costituzione.
1. La Costituzione del Territorio Libero sarà stabilita in conformità dei principi democratici e adottata da una Assemblea Costituente, a maggioranza di due terzi dei voti espressi. La Costituzione dovrà conformarsi alle disposizioni del presente Statuto e non entrerà in vigore prima dell’entrata in vigore dello Statuto stesso.
2. Qualora il Governatore ritenesse che una qualunque clausola della Costituzione proposta dall’Assemblea Costituente o qualsiasi successivo emendamento fosse in contraddizione con lo Statuto, egli avrà facoltà di impedirne l’entrata in vigore, salvo riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, se l’Assemblea non accettasse le sue vedute e le sue raccomandazioni.
STATUTO [3/5]
Articolo 11
Nomina del Governatore.
1. Il Governatore sarà nominato dal Consiglio di Sicurezza, dopo che siano stati consultati i Governi della Jugoslavia e dell’Italia. Egli non dovrà essere né cittadino italiano, né cittadino jugoslavo, né cittadino del Territorio Libero. Egli sarà nominato per un periodo di cinque anni e potrà essere riconfermato in carica. Il suo stipendio e le sue indennità saranno a carico delle Nazioni Unite.
2. Il Governatore potrà delegare una persona di sua scelta ad esercitare le sue funzioni, in caso di sua assenza temporanea o di temporaneo impedimento.
3. Il Consiglio di Sicurezza, se riterrà che il Governatore sia venuto meno ai doveri della sua carica, potrà disporne la sospensione e, con le opportune garanzie di inchiesta e di difesa da parte del Governatore stesso, revocarlo dalla carica. In caso di sospensione o di revoca dalla carica o in caso di morte o di incapacità, il Consiglio di Sicurezza potrà designare o nominare altra persona, con l’incarico di agire come Governatore provvisorio, fino a che il Governatore sia nuovamente in condizione di poter esercitare le sue funzioni, ovvero un nuovo Governatore sia stato nominato.
STATUTO [3/5]
Articolo 12
Potere legislativo.
Il potere legislativo sarà esercitato da un’Assemblea popolare composta di una sola Camera, eletta sulla base della rappresentanza proporzionale, dai cittadini del Territorio Libero di entrambi i sessi. Le elezioni per l’Assemblea saranno effettuate con il sistema del suffragio universale, eguale, diretto e segreto.
STATUTO [3/5]
Articolo 13
Consiglio di Governo.
1. Subordinatamente alle responsabilità assegnate al Governatore dal presente Statuto, il potere esecutivo nel Territorio Libero sarà esercitato da un Consiglio di Governo, che sarà designato dall’Assemblea popolare e sarà di fronte ad essa responsabile.
2. Il Governatore avrà il diritto di assistere alle sedute del Consiglio di Governo e potrà esprimere il suo parere su tutte le questioni di sua competenza.
3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza e il Direttore del Porto Franco saranno invitati ad assistere alle sedute del Consiglio di Governo e ad esporre il loro parere nei casi in cui siano in discussione questioni di loro competenza.
STATUTO [3/5]
Articolo 14
Esercizio del potere giudiziario.
Il potere giudiziario nel Territorio Libero sarà esercitato da tribunali istituiti in conformità della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.
STATUTO [3/5]
Articolo 15
Libertà e indipendenza del potere giudiziario.
La Costituzione del Territorio Libero dovrà garantire al potere giudiziario libertà ed indipendenza e disporre la creazione di una giurisdizione d’appello.
STATUTO [3/5]
Articolo 16
Nomina dei magistrati.
1. Il Governatore nominerà i magistrati, scegliendoli tra i candidati proposti dal Consiglio di Governo o tra altre persone, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo, a meno che la Costituzione non preveda un altro sistema per la nomina dei magistrati. Il Governatore potrà, sotto determinate garanzie fissate dalla Costituzione, rimuoverli dalla carica, nei casi in cui la loro condotta sia incompatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie.
2. L’Assemblea popolare potrà, a maggioranza di due terzi dei voti espressi, invitare il Governatore a promuovere inchiesta su ogni accusa avanzata contro un funzionario dell’ordine giudiziario, che possa importare, se provata, la sospensione o la rimozione dalla carica del funzionario medesimi.
STATUTO [3/5]
Articolo 17
Responsabilità del Governatore verso il Consiglio di Sicurezza.
1. Il Governatore, nella sua qualità di rappresentante del Consiglio di Sicurezza, avrà il compito di controllare l’applicazione del presente Statuto, compresa la protezione dei diritti fondamentali dell’uomo spettanti alla popolazione e di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza da parte del Governo del Territorio Libero, in conformità del presente Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero.
2. Il Governatore presenterà al Consiglio di Sicurezza rapporti annuali sull’applicazione dello Statuto e sull’adempimento dei doveri della sua carica.
STATUTO [3/5]
Articolo 18
Diritti dell’Assemblea.
L’Assemblea popolare avrà il diritto di procedere all’esame ed alla discussione di qualsiasi questione, che concerna gli interessi del Territorio Libero.
STATUTO [3/5]
Articolo 19
Legislazione.
1. L’iniziativa in materia legislativa spetta ai membri dell’Assemblea popolare ed al Consiglio di Governo, come pure al Governatore, qualora si tratti di questioni che, a suo parere, ricadano nella competenza del Consiglio di Sicurezza, quale è determinata dall’articolo 2 del presente Statuto.
2. Nessuna legge potrà entrare in vigore fino a che non sia stata promulgata. La promulgazione delle leggi avrà luogo in conformità delle disposizioni della Costituzione del Territorio Libero.
3. Ogni legge proposta dall’Assemblea deve essere sottoposta al Governatore, prima di essere promulgata.
4. Se il Governatore ritiene che detta legge sia contraria al presente Statuto, egli può, entro dieci giorni dalla data in cui la legge stessa è stata a lui sottoposta, rinviarla all’Assemblea con le sue osservazioni e raccomandazioni. Se il Governatore non rinvia detta legge entro i dieci giorni previsti od informa l’Assemblea entro lo stesso periodo di tempo, che la legge non dà luogo da parte sua ad alcuna osservazione o raccomandazione, si procederà immediatamente alla promulgazione. 5. Se l’Assemblea manifesta il suo rifiuto di ritirare la legge che ad essa è stata rinviata dal Governatore, o di emendarla in conformità delle osservazioni o raccomandazioni del Governatore medesimo, questi, a meno che non sia disposto a ritirare le sue osservazioni o raccomandazioni – nel qual caso la legge sarà immediatamente promulgata – dovrà subito sottoporre la questione al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore trasmetterà ugualmente senza ritardo al consiglio di Sicurezza, ogni comunicazione che l’Assemblea ritenesse di far pervenire al Consiglio sulla questione.
6. Le leggi che formeranno oggetto di una relazione al Consiglio di Sicurezza in virtù delle disposizioni del paragrafo precedente, non saranno promulgate che per ordine del Consiglio di Sicurezza.
STATUTO [3/5]
Articolo 20
Diritti del Governatore in materia di provvedimenti amministrativi.
1. Il Governatore può richiedere al Consiglio di Governo di sospendere l’applicazione di provvedimenti amministrativi, che, a suo parere, siano incompatibili con i principi della cui tutela egli è responsabile ai sensi del presente Statuto (osservanza dello Statuto; mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza; rispetto dei diritti dell’uomo). Nel caso in cui il Consiglio di Governo non sia d’accordo, il Governatore può sospendere l’applicazione di detti provvedimenti amministrativi e il Governatore o il Consiglio i Governo possono rinviare l’intera questione al Consiglio di Sicurezza perché questo prenda una decisione al riguardo.
2. In materia di competenza del Governatore, secondo la definizione datane dallo Statuto, egli può proporre al Consiglio di Governo l’adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo. Qualora il Consiglio di Governo non accolga le proposte, il Governatore può, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 22 del presente Statuto, riferire la questione al Consiglio di Sicurezza, perché sia adottata una decisione al riguardo.
STATUTO [3/5]
Articolo 21
Bilancio preventivo.
1. Al Consiglio di Governo spetterà la formulazione del bilancio preventivo del Territorio Libero, comprendente sia le entrate che le spese e la sua presentazione all’Assemblea popolare.
2. Nel caso in cui l’Assemblea non dia il suo voto sul bilancio preventivo entro il termine previsto, le disposizioni di bilancio dell’esercizio precedente saranno applicate al nuovo esercizio, finché non sia stato votato il nuovo bilancio.
STATUTO [3/5]
Articolo 22
Poteri speciali del Governatore.
1. Per non venir meno alle responsabilità assunte verso il Consiglio di Sicurezza ai sensi del presente Statuto, il Governatore può, in casi che, a suo parere, non ammettano ritardo e che costituiscano una minaccia all’indipendenza o all’integrità del Territorio Libero, all’ordine pubblico o al rispetto dei diritti dell’uomo, direttamente disporre od esigere l’applicazione di opportune misure, riferendone immediatamente al Consiglio di Sicurezza. In dette circostanze, il Governatore può, se lo ritiene necessario, assumere personalmente il controllo dei servizi di pubblica sicurezza.
2. L’Assemblea popolare può presentare al Consiglio di Sicurezza le proprie doglianze in ordine all’esercizio da parte del Governatore dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
STATUTO [3/5]
Articolo 23
Diritto di grazia e di indulto.
Il diritto di grazia e di indulto apparterrà al Governatore e sarà da lui esercitato, in conformità delle disposizioni che al riguardo saranno inserite nella Costituzione.
STATUTO [3/5]
Articolo 24
Relazioni con l’estero.
1. Il Governatore dovrà assicurare che la condotta delle relazioni con l’estero del Territorio Libero sin conforme alle disposizioni dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero. A tal fine, il Governatore avrà il potere di impedire l’entrata in vigore di trattati od accordi concernenti le relazioni con l’estero, che, a suo parere, si trovino in contrasto con lo Statuto, la Costituzione o le leggi del Territorio Libero.
2. I trattati ed accordi, così come le concessioni di exequatur e le patenti consolari, dovranno essere firmati sia dal Governatore, che da un rappresentante del Consiglio di Governo.
3. Il Territorio Libero può essere o divenire firmatario di convenzioni internazionali, o far parte di organizzazioni internazionali, a condizione che lo scopo di dette convenzioni od organizzazioni sia quello di regolare questioni di carattere economico, tecnico, culturale o sociale, o questioni d’igiene.
4. L’unione economica o vincoli di carattere esclusivo con qualsiasi Stato sono incompatibili con lo Statuto del Territorio Libero.
5. Il Territorio Libero di Trieste riconoscerà pieno vigore al Trattato di Pace con l’Italia e darà esecuzione a quelle disposizioni del Trattato stesso, che si applicano al Territorio Libero. Il Territorio Libero riconoscerà ugualmente il pieno vigore degli altri accordi ed intese che siano state o saranno concluse dalle Potenze Alleate e Associate per il ristabilimento della Pace.
STATUTO [3/5]
Articolo 25
Indipendenza del Governatore e del personale dipendente.
Nel compimento dei suoi doveri, il Governatore ed il personale alle sue dipendenze non dovranno sollecitare, né ricevere istruzioni da alcun Governo o da alcuna autorità che non sia il Consiglio di Sicurezza. Essi si asterranno dal compiere qualsiasi atto che sia incompatibile con la loro veste di funzionari internazionali, responsabili soltanto verso il Consiglio di Sicurezza.
STATUTO [3/5]
Articolo 26
Nomina e revoca dei funzionari amministrativi.
1. Le nomine ai pubblici uffici nel Territorio Libero saranno effettuate, tenendo conto esclusivamente della capacità, della competenza e dell’integrità dei candidati.
2. I funzionari amministrativi non potranno essere rimossi dal loro ufficio, se non per incompetenza o cattiva condotta e la revoca sarà sottoposta ad opportune garanzie in materia d’inchiesta e di diritto di difesa che saranno stabilite per legge.
STATUTO [3/5]
Articolo 27
Direttore della Pubblica Sicurezza.
1. Il Consiglio di Governo sottoporrà al Governatore un elenco di candidati al posto di Direttore della pubblica Sicurezza. Il Governatore sceglierà il Direttore tra i candidati a lui segnalati o tra altre persone, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. Egli può anche revocare dalle sue funzioni il Direttore della Pubblica Sicurezza, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo.
2. Il Direttore della Pubblica Sicurezza non potrà essere né un cittadino jugoslavo, né un cittadino italiano.
3. Il Direttore della Pubblica Sicurezza sarà normalmente sotto l’immediata autorità del Consiglio di Governo, da cui riceverà istruzioni nelle materie di sua competenza.
4. Il Governatore dovrà:
a) ricevere regolari rapporti dal Direttore della Pubblica Sicurezza e consultarsi con lui su ogni questione che rientri nella competenza del Direttore predetto;
b) essere informato dal Consiglio di Governo circa le istruzioni da questo impartite al Direttore della Pubblica Sicurezza e potrà esprimere il suo parere al riguardo.
STATUTO [3/5]
Articolo 28
Forze di polizia.
1. per assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, in conformità dello Statuto, della Costituzione e delle leggi del Territorio Libero, il Governo del Territorio Libero avrà diritto di mantenere una forza di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza.
2. I membri delle forze di polizia e dei servizi di pubblica sicurezza dovranno essere reclutati dal Direttore della Pubblica Sicurezza e potranno essere da lui licenziati.
STATUTO [3/5]
Articolo 29
Governo locale.
La Costituzione del Territorio Libero dovrà prevedere la istituzione, sulla base della rappresentanza proporzionale, di organi di governo locale, secondo i principi democratici, compreso il suffragio universale eguale, diretto e segreto.
STATUTO [3/5]
Articolo 30
Sistema monetario.
Il Territorio Libero avrà un proprio sistema monetario.
STATUTO [3/5]
Articolo 31
Ferrovie.
Senza pregiudizio dei suoi diritti di proprietà sulle ferrovie correnti entro i suoi confini e del suo controllo sulla amministrazione delle ferrovie stesse, il Territorio Libero potrà negoziare con la Jugoslavia e l’Italia accordi per assicurare un esercizio efficiente ed economico delle ferrovie. Detti accordi determineranno a chi rispettivamente spetti di assicurare il funzionamento delle ferrovie in direzione della Jugoslavia e dell’Italia, come pure l’utilizzazione del capolinea di Trieste e di quei tratti di linea comuni a tutti. In quest’ultimo caso, l’esercizio potrà essere condotto da una Commissione speciale, composta di rappresentanti del Territorio Libero, della Jugoslavia e dell’Italia, sotto la presidenza del rappresentante del Territorio Libero.
STATUTO [3/5]
Articolo 32
Aviazione commerciale.
1. Gli apparecchi dell’aviazione commerciale immatricolati sul Territorio di qualunque delle Nazioni Unite, la quale accordi sul proprio territorio gli stessi diritti agli apparecchi dell’aviazione commerciale immatricolati nel Territorio Libero, godranno dei diritti accordati all’aviazione commerciale nei traffici internazionali, compreso il diritto di atterraggio per rifornimento di carburante e per riparazioni, il diritto di sorvolo del Territorio Libero senza atterraggio e il diritto di uso, ai fini del traffico di quegli aeroporti che potranno essere designati dalle autorità competenti del Territorio Libero.
2. Questi diritti non saranno sottoposti ad altre restrizioni, che non siano quelle imposte, su una base di non discriminazione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Territorio Libero e nei paesi interessati o che risultino dallo speciale carattere del Territorio Libero, in quanto territorio neutro e smilitarizzato.
STATUTO [3/5]
Articolo 33
Immatricolazione delle navi.
1. Il Territorio Libero ha il diritto di aprire registri per l’immatricolazione delle navi di proprietà del Governo del Territorio Libero o di persone od organizzazioni aventi il loro domicilio nel Territorio Libero.
2. Il Territorio Libero aprirà speciali registri marittimi per le navi cecoslovacche e svizzere su richiesta dei rispettivi Governi. Altrettanto farà per le navi ungheresi ed austriache, su richiesta dei Governi interessati dopo la conclusione del Trattato di Pace con l’Ungheria e del Trattato per il ristabilimento dell’indipendenza dell’Austria. Le navi immatricolate in detti registri potranno battere bandiera dei rispettivi paesi.
3. Nel dare esecuzione alle disposizioni di cui sopra, e salvo quanto possa essere stabilito in qualunque convenzione internazionale, che concerna tale materia ed a cui partecipi il Governo del Territorio Libero, il Governo stesso potrà stabilire, riguardo all’immatricolazione, alla permanenza od alla cancellazione dalle matricole, norme atte ad impedire ogni abuso, cui potesse dar luogo la concessione delle suddette facilitazioni. Per quanto riguarda in particolare le navi immatricolate in conformità del paragrafo I di cui sopra, l’immatricolazione sarà limitata alle navi, la cui gestione sia condotta nel Territorio Libero e siano fatte navigare regolarmente per soddisfare i bisogni o servire gli interessi del Territorio Libero. Nel caso di navi immatricolate ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra, l’immatricolazione sarà limitata alle navi che abbiano come porto d’armamento il porto di Trieste e che servano a soddisfare in maniera regolare e permanente i bisogni dei rispettivi paesi, attraverso il porto stesso.
STATUTO [3/5]
Articolo 34
Porto franco.
Verrà creato, nel Territorio Libero, un Porto franco, che sarà amministrato in conformità delle disposizioni contenute nello Strumento internazionale redatto dal Consiglio dei Ministri degli Esteri, approvato dal Consiglio di Sicurezza ed allegato al presente Trattato (Allegato VIII). Il Governo del Territorio Libero dovrà adottare i provvedimenti legislativi necessari e prendere tutte le necessarie misure per dare esecuzione alle disposizioni di detto Strumento.
STATUTO [3/5]
Articolo 35
Libertà di transito.
Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori siano attraversati da merci trasportate per ferrovie tra il Porto franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse libertà di transito, in conformità delle consuete convenzioni internazionali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in relazione a servizi prestati.
STATUTO [3/5]
Articolo 36
Interpretazione dello Statuto.
Fatta eccezione per i casi, rispetto ai quali una diversa procedura sia espressamente prevista da un Articolo del presente Statuto, ogni controversia riguardante l’interpretazione o l’esecuzione dello Statuto non risolta mediante negoziati diretti, dovrà, a meno che le parti non convengano di ricorrere ad altro mezzo per il regolamento della controversia stessa, essere sottoposta a richiesta di una delle parti ad una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro, scelto di comune accordo dalle due parti stesse, tra i cittadini di un terzo Paese. Qualora le parti non si mettano d’accordo entro un mese sulla nomina del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato a procedere alla designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione, e dovrà essere accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.
STATUTO [3/5]
Articolo 37
Emendamento allo Statuto.
Il presente Statuto costituirà lo Statuto permanente del Territorio Libero, salvo ogni emendamento che possa esservi successivamente apportato dal Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea popolare, a seguito di deliberazione presa alla maggioranza di due terzi dei voti espressi, potrà presentare petizione al Consiglio di Sicurezza, diretta ad ottenere l’adozione di emendamenti.
STATUTO [3/5]
Articolo 38
Entrata in vigore dello Statuto.
Il presente Statuto entrerà in vigore alla data che sarà stabilita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Preambolo
ALLEGATO VII
STRUMENTO PER IL REGIME PROVVISORIO DEL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE (VEDI ARTICOLO 21)
Le disposizioni seguenti si applicheranno all’amministrazione del Territorio Libero di Trieste, fino all’entrata in vigore dello Statuto permanente.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 1
Il Governatore assumerà le sue funzioni nel Territorio Libero, al più presto possibile dopo l’entrata in vigore del presente Trattato di Pace. Fino all’assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 2
Appena assunte le sue funzioni nel Territorio Libero di Trieste, il Governatore avrà il potere di costituire un Consiglio Provvisorio di Governo, di cui sceglierà i componenti, dopo essersi consultato con i Governi della Jugoslavia e dell’Italia, tra le persone domiciliate nel Territorio Libero. Il Governatore avrà diritto di modificare la composizione del Consiglio Provvisorio di Governo, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Governatore e il Consiglio Provvisorio di Governo eserciteranno le loro funzioni in base alle norme contenute nelle disposizioni dello Statuto permanente, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel presente Strumento. Tutte le altre disposizioni dello Statuto permanente saranno parimenti applicabili per la durata del regime provvisorio, quando ed in quanto tali disposizioni siano applicabili e non siano sostituite da quelle contenute nel presente Strumento. Il Governatore sarà guidato nella sua linea di condotta soprattutto dalla preoccupazione di far fronte ai bisogni materiali della popolazione e di assicurarne il benessere.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 3
La sede del Governo sarà stabilita in Trieste. Il Governatore invierà i suoi rapporti direttamente al Presidente del Consiglio di Sicurezza e, attraverso di lui, fornirà al Consiglio di Sicurezza, tutte le informazioni necessarie sull’amministrazione del Territorio Libero.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 4
Il primo dovere del Governatore sarà quello di assicurare il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza. Egli nominerà a titolo provvisorio un Direttore di Pubblica Sicurezza, che riorganizzerà e amministrerà le forze di polizia e i servizi di pubblica sicurezza.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 5
a) Dalla data di entrata in vigore del presente Trattato, le truppe stazionanti nel Territorio Libero non dovranno superare gli effettivi seguenti: Regno Unito, 5000 uomini; Stati Uniti d’America, 5000 uomini; Jugoslavia, 5000 uomini.
b) Queste truppe dovranno essere poste a disposizione del Governatore per un periodo di 90 giorni dalla data in cui il Governatore stesso avrà assunto i suoi poteri nel Territorio Libero. Alla fine di detto periodo, le truppe cesseranno di essere a disposizione del Governatore e saranno ritirate dal Territorio entro un ulteriore termine di 45 giorni, a meno che il Governatore informi il Consiglio di Sicurezza che, nell’interesse del Territorio, una parte delle truppe o l’intero contingente non dovrebbe, a suo parere, essere ritirato. In tal caso le truppe richieste dal Governatore rimarranno non oltre 45 giorni dalla data in cui il Governatore avrà informato il Consiglio di Sicurezza, che i servizi di pubblica sicurezza possono assicurare il mantenimento dell’ordine interno nel Territorio, senza l’assistenza di truppe straniere.
c) Le operazioni di ritiro delle truppe, di cui al paragrafo b) dovranno svolgersi in modo da mantenere, per quanto possibile, il rapporto previsto al paragrafo a) tra le truppe delle tre Potenze interessate.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 6
Il Governatore avrà il diritto, in ogni momento, di richiedere assistenza ai Comandanti di detti contingenti, e tale assistenza dovrà essere immediatamente fornita. Il Governatore, ogni volta che sia possibile, si consulterà con i Comandanti militari interessati prima di emanare le sue istruzioni, ma non dovrà intervenire nelle misure di carattere militare prese per dare esecuzione alle sue istruzioni. Ogni Comandante avrà il diritto di riferire al proprio Governo le istruzioni ricevute dal Governatore, informando il Governatore stesso del contenuto di tali suoi rapporti. Il Governo interessato avrà il diritto di rifiutare che le sue truppe partecipino all’operazione in oggetto, informandone debitamente il Consiglio di Sicurezza.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 7
Le misure necessarie relative alla dislocazione, all’amministrazione e approvvigionamento per i contingenti militari forniti dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d’America e dalla Jugoslavia, saranno prese d’accordo tra il Governatore e i Comandanti di detti contingenti.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 8
Il Governatore sarà incaricato di organizzare, consultandosi con il Consiglio Provvisorio di Governo, la elezione dei membri dell’Assemblea Costituente, nelle condizioni previste dallo Statuto per le elezioni dell’Assemblea popolare.
Le elezioni dovranno aver luogo non più tardi di quattro mesi, dal giorno in cui il Governatore avrà assunto le proprie funzioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere alle elezioni entro il periodo predetto, il Governatore dovrà riferirne al Consiglio di Sicurezza.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 9
Il Governatore, d’intesa con il Consiglio Provvisorio di Governo, dovrà preparare il bilancio preventivo provvisorio e i programmi provvisori per le importazioni e le esportazioni e dovrà assicurarsi che siano adottate dal Consiglio Provvisorio di Governo misure opportune per la gestione finanziaria del Territorio Libero.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 10
Le leggi ed i regolamenti esistenti resteranno in vigore, salvo e fino a che non siano abrogati o sospesi dal Governatore. Il Governatore avrà il diritto di emendare le leggi e i regolamenti esistenti e di emanare nuove leggi e nuovi regolamenti, d’accordo con la maggioranza del Consiglio Provvisorio di Governo. Le leggi e i regolamenti emendati e le leggi e i regolamenti di nuova emanazione, così come gli atti del Governatore, comportanti la abrogazione o la sospensione di leggi e regolamenti, rimarranno in vigore, salvo e fino a che non siano emendati, abrogati o sospesi da atti dell’Assemblea popolare o del Consiglio di Governo, agenti entro la rispettiva loro sfera di competenza, dopo l’entrata in vigore della Costituzione.
ALLEGATO VII [4/5]
Articolo 11
Finché non sia stabilito un regime monetario autonomo per il Territorio Libero, la lira italiana continuerà ad avere corso legale entro il Territorio Libero. Il Governo italiano dovrà fornire al Territorio Libero la valuta estera e i mezzi monetari che siano ad esso necessari, a condizioni non meno favorevoli di quelle vigenti in Italia.
L’Italia e Territorio Libero concluderanno un accordo per dare esecuzione alle disposizioni di cui sopra, e per provvedere alla sistemazione di quelle questioni, che sia necessario di regolare fra i due Governi.
Preambolo
ALLEGATO VIII
STRUMENTO RELATIVO AL PORTO FRANCO DI TRIESTE
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 1
1. Per assicurare che il porto ed i mezzi di transito di Trieste possano essere utilizzati in condizioni di eguaglianza da tutto il commercio internazionale e dalla Jugoslavia, l’Italia e gli Stati dell’Europa Centrale, secondo le consuetudini vigenti negli altri porti franchi del mondo:
a) sarà creato nel Territorio Libero di Trieste un porto franco doganale, entro i limiti fissati o previsti dall’Articolo 3 del presente Strumento;
b) le merci in transito per il Porto Franco di Trieste godranno libertà di transito, ai sensi dell’Articolo 16 del presente Strumento.
2. Il regime internazionale del Porto Franco sarà regolato dalle disposizioni del presente Strumento.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 2
1. Il Porto Franco sarà costituito e amministrato come un Ente pubblico del Territorio Libero, avente tutti gli attributi di una persona giuridica ed operante in conformità delle disposizioni del presente Strumento.
2. Tutti i beni italiani statali e parastatali entro i limiti del Porto Franco, che, ai sensi delle disposizioni del presente Trattato, passeranno in proprietà al Territorio Libero, saranno trasferiti senza pagamento, al Porto Franco.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 3
1. La zona del Porto Franco comprenderà il territorio e gli impianti delle zone franche del Porto di Trieste, entro i loro confini del 1939.
2. La creazione di zone speciali nel Porto Franco sotto la giurisdizione esclusiva di uno Stato qualunque è incompatibile con la figura del Territorio Libero e del Porto Franco.
3. Allo scopo tuttavia di soddisfare le speciali esigenze della navigazione jugoslava e italiana nel mare Adriatico, il Direttore del Porto Franco, a richiesta del Governo jugoslavo o di quello italiano, e su conforme parere della Commissione Internazionale prevista al successivo articolo 21, potrà riservare a favore delle navi mercantili battenti bandiera di uno o dell’altro dei due Stati, l’uso esclusivo di punti d’ormeggio in determinate parti della zona del Porto Franco.
4. Nel caso in cui sia necessario di allargare l’area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto Franco, con decisione del Consiglio di Governo e con l’approvazione dell’Assemblea popolare.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 4
Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Strumento, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Territorio Libero si applicheranno alle persone e ai beni entro i confini del Porto Franco e le autorità incaricate di assicurare la loro osservanza nel Territorio Libero, eserciteranno le proprie funzioni entro i confini del Porto Franco.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 5
1. Le navi mercantili e le merci di tutti i paesi godranno senza restrizione del diritto di accesso al Porto Franco per il carico e la discarica sia di merci in transito, che di merci destinate al Territorio Libero o da esso provenienti.
2. Le autorità del Territorio Libero non percepiranno sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco né dazi doganali, né altri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi prestati.
3. Per quanto si riferisce tuttavia alle merci importate attraverso il Porto Franco, per essere consumate entro il Territorio Libero od alle merci esportate dal Territorio Libero attraverso il Porto Franco, saranno applicate le relative leggi e regolamenti in vigore nel Territorio Libero.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 6
Il deposito, il magazzinaggio, la verifica, la cernita delle merci, l’imballaggio ed il riimballaggio e le operazioni consimili, che era costume per il passato di svolgere nelle zone franche del Porto di Trieste, saranno autorizzate nel Porto Franco, in conformità dei regolamenti generali emanati dal Direttore del Porto Franco.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 7
1. Il Direttore del Porto Franco potrà anche autorizzare in Porto Franco la lavorazione delle merci.
2. L’esercizio di attività industriali sarà consentito in Porto Franco soltanto a quelle imprese che esistevano nelle zone franche del porto di Trieste prima dell’entrata in vigore del presente Strumento. Su proposta del Direttore del Porto Franco, il Consiglio di Governo può consentire che vengano stabilite nuove imprese industriali entro i confini del Porto Franco.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 8
Le autorità del Territorio Libero saranno autorizzate a procedere ad ispezioni in Porto Franco nella misura che sarà necessaria per far rispettare i regolamenti doganali o gli altri regolamenti del Territorio Libero, per la prevenzione del contrabbando.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 9
1. Le autorità del Territorio Libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire i diritti portuali nel Porto Franco.
2. Il Direttore del Porto Franco determinerà la tariffa per l’uso delle installazioni e dei servizi del Porto Franco. Tale tariffa dovrà essere mantenuta ad un livello ragionevole ed essere in funzione del costo di funzionamento, di amministrazione, di manutenzione e di sviluppo del Porto Franco.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 10
Nel determinare e percepire nel Porto Franco i diritti portuali e le altre tasse di cui al precedente articolo 9, come nel disporre dei mezzi e dei servizi del Porto Franco, non sarà ammessa alcuna discriminazione, basata sulla bandiera delle navi, oppure sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altro motivo.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 11
L’entrata e l’uscita di tutte le persone in e dal Porto Franco sarà sottoposta a quelle norme che verranno stabilite dalle autorità del Territorio Libero. Tali norme tuttavia saranno formulate in modo da non intralciare eccessivamente l’entrata e l’uscita dal Porto Franco dei cittadini di qualunque Stato, i quali esercitino un’attività legittima nella zona del Porto Franco.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 12
Le norme e regolamenti in vigore nel Porto Franco e le tariffe dei diritti e delle tasse percepite nel Porto Franco devono essere rese pubbliche.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 13
Il cabotaggio ed il traffico costiero entro il Territorio Libero saranno esercitati in conformità delle norme emanate dalle autorità del Territorio Libero, le disposizioni del presente Strumento non dovendo considerarsi come implicanti alcuna restrizione al riguardo per le predette autorità.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 14
Nell’ambito del Porto Franco i provvedimenti sanitari e le disposizioni relative alla lotta contro le malattie degli animali e delle piante, per quanto concerne le navi da passeggeri e da carico saranno applicate dalle autorità del Territorio Libero.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 15
Le autorità del Territorio Libero saranno tenute a fornire al Porto Franco l’acqua, il gas, la luce e l’energia elettrica, i mezzi di comunicazione, i mezzi per il drenaggio ed altri servizi pubblici ed a assicurare i servizi di polizia e la protezione contro gli incendi.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 16
1. Il Territorio Libero e gli Stati, i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, assicureranno alle merci stesse libertà di transito, in conformità delle consuete convenzioni doganali, senza alcuna discriminazione e senza percezione di dazi doganali o gravami, che non siano quelli applicati in corrispettivo di servizi prestati.
2. Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, sul territorio dei quali detto traffico transiterà in una direzione o nell’altra, faranno tutto quanto sarà in loro potere per provvedere i mezzi più adeguati che sia possibile, sotto ogni rispetto, per assicurare la rapidità ed il buon andamento di detto traffico ad un costo ragionevole. Essi inoltre non applicheranno, per quanto concerne il movimento delle merci a destinazione od in provenienza dal Porto Franco, alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, regolamenti sanitari, di polizia o di ogni altra natura.
3. Gli Stati che si assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, non adotteranno alcuna misura in materia di regolamenti o di tariffe che possa deviare artificialmente il traffico del Porto Franco a favore di altri porti marittimi. I provvedimenti adottati dal Governo jugoslavo per provvedere al traffico diretto ai porti della Jugoslavia meridionale, non saranno considerati come misure miranti a deviare artificialmente il traffico.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 17
Il Territorio Libero e gli Stati che assumono le obbligazioni nascenti dal presente Strumento, concederanno, nei loro rispettivi territori ed in modo tale da escludere qualsiasi discriminazione, libertà di comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, in conformità delle consuete convenzioni internazionali, tra la zona del Porto Franco e qualsiasi altro paese, e ciò per ogni comunicazione che provenga dalla zona del Porto Franco o sia ad essa destinata.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 18
1. Il Porto Franco sarà amministrato da un Direttore del Porto Franco, che ne avrà la legale rappresentanza, in quanto persona giuridica. Il Consiglio di Governo sottoporrà al Governatore un elenco di candidati idonei per il posto di Direttore del Porto Franco. Il Governatore nominerà il Direttore, scegliendolo tra i candidati a lui segnalati, dopo essersi consultato con il Consiglio di Governo. In caso di disaccordo, la questione sarà riferita al Consiglio di Sicurezza. Il Governatore può anche licenziare il Direttore, dietro raccomandazione della Commissione Internazionale o del Consiglio di Governo.
2. Il Direttore non sarà né un cittadino jugoslavo, né un cittadino italiano.
3. Tutti gli altri impianti del Porto Franco saranno nominati dal Direttore. Nella nomina degli impiegati, dovrà essere data preferenza ai cittadini del Territorio Libero.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 19
Il Direttore del Porto Franco, compatibilmente con le disposizioni del presente Strumento, adotterà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l’amministrazione, il funzionamento, la manutenzione e lo sviluppo del Porto Franco, come un porto efficiente ed idoneo a far prontamente fronte a tutto il traffico relativo. In particolare, egli sarà responsabile dell’esecuzione dei lavori portuali di ogni tipo nel Porto Franco, dirigerà il funzionamento delle installazioni e degli altri impianti portuali, determinerà, conformemente alle leggi del Territorio Libero, le condizioni di lavoro nel Porto Franco e sopravedrà alla osservanza inoltre nel Porto Franco, delle ordinanze e dei regolamenti emanati dalle autorità del Territorio Libero in materia di navigazione.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 20
1. Il Direttore del Porto Franco emanerà quelle norme e quei regolamenti che riterrà necessari nell’esercizio delle sue funzioni, quali sono stabilite dall’articolo che precede.
2. Il bilancio preventivo autonomo del Porto Franco verrà approntato dal Direttore e sarà approvato e amministrato in conformità delle leggi che saranno stabilite dall’Assemblea popolare del Territorio Libero.
3. Il Direttore del Porto Franco sottoporrà un rapporto annuale sul funzionamento del Porto Franco al Governatore e al Consiglio di Governo del Territorio Libero. Una copia del rapporto dovrà essere inviata alla Commissione Internazionale.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 21
1. Sarà creata una Commissione Internazionale del Porto Franco, in appresso designata «La Commissione Internazionale», composta di un rappresentante del Territorio Libero e di un rappresentante di ognuno dei seguenti Stati: Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Stati Uniti d’America, Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia, Italia, Cecoslovacchia, Polonia, Svizzera, Austria e Ungheria, a condizione che ognuno di detti Stati abbia assunto le obbligazioni di cui al presente Strumento.
2. Il rappresentante del Territorio Libero sarà Presidente permanente della Commissione Internazionale. In caso di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 22
La Commissione Internazionale avrà la sua sede in Porto Franco. I suoi uffici e le sue attività saranno sottratte alla giurisdizione locale I membri e i funzionari della Commissione Internazionale godranno nel Territorio Libero di quei privilegi ed immunità che saranno necessarie per il libero esercizio delle loro funzioni. La Commissione Internazionale organizzerà il proprio Segretariato, stabilirà la procedura di funzionamento e determinerà il proprio bilancio. Le spese comuni della Commissione Internazionale saranno ripartite tra gli Stati membri, in una maniera equa, secondo le proporzioni da essi accettate in seno alla Commissione Internazionale stessa.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 23
La Commissione Internazionale avrà il diritto di procedere ad inchieste ed a studi su tutte le questioni concernenti il funzionamento, l’utilizzazione e l’amministrazione del Porto Franco o gli aspetti tecnici del transito tra il Porto Franco e gli Stati ch’esso serve, compresa l’unificazione dei metodi seguiti per lo smistamento del traffico. La Commissione Internazionale agirà, sia di propria iniziativa, sia quando siffatte questioni siano portate alla sua attenzione da qualunque Stato, o dal Territorio Libero, o dal Direttore del Porto Franco. La Commissione Internazionale comunicherà le sue vedute o raccomandazioni al riguardo allo Stato od agli Stati interessati, od al Territorio Libero, od al Direttore del Porto Franco. Tali raccomandazioni saranno prese in considerazione e saranno adottati gli opportuni provvedimenti. Nel caso in cui tuttavia il Territorio Libero, o lo Stato, o gli Stati interessati ritengano che detti provvedimenti siano incompatibili con le disposizioni del presente Strumento, la questione potrà essere regolata, a richiesta del Territorio Libero, o di uno qualunque degli Stati interessati, secondo la procedura prevista all’articolo 24.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 24
Ogni controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Strumento, che non sia regolata mediante negoziati diretti, dovrà, a meno che le parti non convengano di adottare un altro sistema per il regolamento della controversia stessa, essere sottoposta a richiesta di una o dell’altra parte, a una Commissione composta di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro, scelto di comune accordo tra le parti, fra cittadini di un terzo paese. Se nello spazio di un mese le due parti non riescano a mettersi d’accordo sulla designazione del terzo membro, il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà invitato a procedere alla designazione. La decisione della maggioranza dei membri della Commissione costituirà la decisione della Commissione e dovrà essere accettata dalle parti come definitiva e obbligatoria.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 25
Potranno presentarsi al Consiglio di Sicurezza da parte del Consiglio di Governo del Territorio Libero, o da tre o più Stati rappresentati nella Commissione Internazionale, proposte di emendamenti al presente Strumento. Ogni emendamento approvato dal Consiglio di Sicurezza entrerà in vigore alla data stabilita dal Consiglio stesso.
ALLEGATO VIII [5/5]
Articolo 26
Ai fini del presente Strumento, uno Stato sarà considerato aver assunto le obbligazioni nascenti dallo Strumento stesso, se esso sia parte contraente del Trattato di Pace con l’Italia o se esso abbia notificato al Governo della Repubblica francese l’assunzione da parte sua di dette obbligazioni.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 7
ALLEGATO IX
DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE (VEDI ARTICOLO 21)
A) Approvvigionamento idrico dell’Istria nord-occidentale
La Jugoslavia continuerà ad approvvigionare la regione dell’Istria nord-occidentale, entro il Territorio Libero di Trieste, con acqua proveniente dalla sorgente di San Giovanni de Pinguente, attraverso il sistema di approvvigionamento idrico del Quieto e dalla sorgente di S. Maria del Risano, attraverso il sistema di approvvigionamento idrico del Risano. L’acqua da fornirsi così, sarà in quantità – che non superi sensibilmente quella abitualmente provveduta alla regione – ed al ritmo di flusso, che il Territorio Libero sarà per richiedere, sempre peraltro entro i limiti imposti dalle condizioni naturali. La Jugoslavia assicurerà la manutenzione delle condutture, dei bacini, delle pompe, dei dispositivi di purificazione delle acque e degli altri impianti in territorio jugoslavo, che possono essere necessari per assolvere le suddette obbligazioni. Una temporanea tolleranza rispetto a tali obbligazioni dovrà essere consentita alla Jugoslavia, per le necessarie riparazioni dei danni di guerra sofferti dalle installazioni per l’approvvigionamento idrico. Il Territorio Libero pagherà, per l’acqua così fornita, un prezzo ragionevole che rappresenti il suo contributo proporzionale basato sul quantitativo d’acqua consumato entro il Territorio Libero, rispetto al costo totale di funzionamento e di manutenzione, dei sistemi di approvvigionamento idrico del Quieto e del Risano. Nel caso in cui il Territorio Libero abbia bisogno in futuro di forniture supplementari d’acqua, la Jugoslavia s’impegna ad esaminare la questione assieme alle autorità del Territorio Libero e ad adottare di comune accordo quelle ragionevoli misure che siano necessarie per soddisfare detti bisogni.
B) Forniture di energia elettrica
1. La Jugoslavia e l’Italia manterranno le attuali forniture di energia elettrica a favore del Territorio Libero di Trieste, fornendo ad esso quei quantitativi e quel ritmo di fornitura che il Territorio Libero sarà per richiedere. I quantitativi d’energia forniti non dovranno superare sensibilmente, all’inizio, i quantitativi normalmente messi a disposizione della zona compresa nei confini del Territorio Libero, ma l’Italia e la Jugoslavia, a richiesta del Territorio Libero, dovranno fornire crescenti quantitativi in relazione alle crescenti esigenze del Territorio Libero, a condizione peraltro che ogni aumento di più del 20% rispetto al quantitativo normalmente fornito al Territorio Libero dalle diverse fonti, formi l’oggetto di un accordo tra i Governi interessati.
2. Il prezzo che sarà fissato dalla Jugoslavia o dall’Italia e che sarà pagato dal Territorio Libero per l’energia elettrica ad esso fornita, non potrà essere superiore al prezzo fissato in Jugoslavia o in Italia, per la fornitura di uguali quantitativi di energia idroelettrica prodotta dalle stesse fonti in territorio jugoslavo od italiano.
3. La Jugoslavia, l’Italia e il Territorio Libero, si scambieranno continuamente informazioni concernenti il flusso, le riserve di acqua e la produzione di energia delle centrali che alimentano l’antico compartimento italiano della Venezia Giulia, in modo che ognuna delle tre parti possa essere in condizione di determinare il rispettivo fabbisogno.
4. La Jugoslavia, l’Italia e il Territorio Libero manterranno in buono stato di funzionamento tutte le centrali elettriche, le linee di trasmissione, le sottostazioni e le altre installazioni necessarie per assicurare l’approvvigionamento continuato di energia all’antico compartimento italiano della Venezia Giulia.
5. La Jugoslavia provvederà a che gli impianti esistenti o che possano venire in futuro costruiti nella zona dell’Isonzo (Soca) per la produzione di energia elettrica siano utilizzati in modo che i quantitativi di acqua di cui l’Italia abbia bisogno periodicamente per irrigare la regione compresa tra Gorizia e la costa adriatica a sud-ovest di detta città, possano essere prelevati dall’Isonzo (Soca). L’Italia non potrà rivendicare il diritto di utilizzare l’acqua dell’Isonzo (Soca) in quantitativi maggiori o in condizioni più favorevoli di quelle abituali per il passato.
6. La Jugoslavia, l’Italia e il Territorio Libero dovranno negoziare fra loro ed adottare una convenzione che sia accettabile da tutte le parti e sia conforme alle disposizioni di cui sopra, per assicurare che il sistema elettrico che serve l’antico compartimento italiano della Venezia Giulia possa continuare a funzionare. Una Commissione mista, nella quale i tre Governi saranno rappresentati su una base di parità, sarà istituita per presiedere all’esecuzione delle obbligazioni risultanti dai paragrafi da 1 a 5, di cui sopra.
7. Allo scadere di un periodo di dieci anni dall’entrata in vigore del presente Trattato, la Jugoslavia, l’Italia e il Territorio Libero riesamineranno le disposizioni che precedono alla luce delle condizioni fino allora esistenti, allo scopo di determinare quali delle obbligazioni di cui sopra siano eventualmente non più necessarie e vi apporteranno quelle modifiche, soppressioni od aggiunte, che le parti interessate fra loro convenissero. Ogni controversia che possa sorgere in sede di detto riesame, dovrà essere regolata secondo la procedura prevista dall’Articolo 87 del presente Trattato.
C) Disposizioni per facilitare il traffico locale di frontiera
La Jugoslavia ed il Territorio Libero di Trieste, e l’Italia e il Territorio Libero di Trieste, dovranno entro un mese dall’entrata in vigore del presente Trattato, intraprendere negoziati, in vista di concludere intese allo scopo di facilitare il passaggio attraverso la frontiera tra il Territorio Libero e le Zone adiacenti di Jugoslavia e d’Italia, di generi alimentari e di altre categorie di merci che hanno formato abitualmente oggetto di scambi locali tra dette regioni, a condizione che si tratti di derrate o merci prodotte o fabbricate nei territori rispettivi. Detti scambi potranno essere facilitati da opportuni provvedimenti, compresa l’esenzione entro determinati limiti di quantità o valore, da diritti, dazi doganali e tasse di qualsiasi genere sull’importazione e sulla esportazione, quando i prodotti sopradetti rimangano nel commercio locale.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 8
ALLEGATO X
DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE RELATIVE AL TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE
1. Il Territorio Libero di Trieste acquisterà, senza pagamento, i beni italiani statali e parastatali che si trovano entro i confini del Territorio Libero.
Ai sensi del presente Allegato, saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti locali e degli Enti pubblici e delle società o associazioni di proprietà statale così come i beni mobili e immobili già appartenenti al partito fascista od alle sue organizzazioni ausiliarie.
2. Tutti i trasferimenti di beni italiani statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati come nulli e non avvenuti. Tuttavia tale disposizione non si applicherà agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi prodotte o vendute, in esecuzione di normali intese commerciali o nel corso normale di attività amministrative del Governo.
3. I cavi sottomarini appartenenti allo Stato italiano o ad Enti parastatali italiani, cadranno sotto la disciplina delle disposizioni del paragrafo 1, per quanto si riferisce agli impianti terminali ed ai tratti di cavi giacenti nelle acque territoriali del Territorio Libero.
4. L’Italia trasferirà al Territorio Libero tutti gli archivi e i documenti di carattere amministrativo o di valore storico riferentisi al Territorio Libero o a beni trasferiti in esecuzione del paragrafo 1 del presente Allegato. Il Territorio Libero consegnerà alla Jugoslavia tutti i documenti dello stesso carattere riferentisi ai territori ceduti alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, e all’Italia tutti i documenti dello stesso carattere, che possano trovarsi nel Territorio Libero e che si riferiscano al territorio italiano.
La Jugoslavia si dichiara pronta a trasferire al Territorio Libero tutti gli archivi e documenti di carattere amministrativo riguardanti l’amministrazione del Territorio Libero e necessari soltanto per l’amministrazione del territorio stesso, che siano del tipo di quelli che venivano normalmente conservati, prima del 3 settembre 1943, dalle autorità locali, aventi giurisdizione sulla zona che fa ora parte del Territorio Libero.
5. Il Territorio Libero sarà esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovrà assumere le obbligazioni dello Stato italiano nei confronti dei detentori di titoli, i quali siano persone fisiche che continuino a risiedere nel Territorio Libero, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale od il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte di tale Debito, emessa prima del 10 giugno 1940, che sia attribuibile ad opere pubbliche od a servizi amministrativi civili di cui detto Territorio abbia beneficiato e non attribuibile direttamente od indirettamente a scopi militari.
Potrà richiedersi ai detentori dei titoli di fornire piena prova dell’origine dei titoli stessi.
L’Italia e il Territorio Libero concluderanno un accordo per determinare la parte del Debito Pubblico italiano, a cui si riferisce il presente paragrafo e i metodi da applicare per l’esecuzione delle disposizioni relative.
6. Il regime futuro dei debiti esteri garantiti da privilegi gravanti sui beni o sulle entrate del Territorio Libero, sarà regolato da ulteriori accordi, che saranno conclusi tra le parti interessate. 7. L’Italia e il Territorio Libero regoleranno con speciali accordi le condizioni in cui saranno trasferite ad organizzazioni consimili del Territorio Libero, le obbligazioni verso gli abitanti del Territorio Libero, delle organizzazioni italiane pubbliche, come private, per le assicurazioni sociali, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate dalle dette organizzazioni. Accordi analoghi saranno anche conclusi tra il Territorio Libero e l’Italia e tra il Territorio Libero e la Jugoslavia, per regolare le obbligazioni di organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel Territorio Libero, nei confronti dei detentori di polizze e dei sottoscrittori residenti rispettivamente in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia in base al presente Trattato.
Il Territorio Libero e la Jugoslavia regoleranno con accordi analoghi, le obbligazioni delle organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto alla Jugoslavia ai sensi del presente Trattato, nei confronti di detentori di polizze o di sottoscrittori che risiedano nel Territorio Libero.
8. L’Italia continuerà ad essere responsabile del pagamento delle pensioni civili o militari acquisite alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di municipi od altri Enti pubblici locali, da persone che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero, in virtù del presente Trattato. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra l’Italia e il Territorio Libero, per determinare le condizioni, in cui detta obbligazione sarà soddisfatta.
9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che hanno stabilito il loro domicilio nel Territorio Libero dopo il 10 giugno 1940 e delle persone che opteranno per la cittadinanza italiana, in virtù delle disposizioni dello Statuto del Territorio Libero di Trieste, saranno rispettati, a condizione ch’essi siano stati legittimamente acquisiti, per un periodo di tre anni dalla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, nella stessa misura che i beni, diritti e interessi dei cittadini del Territorio Libero in generale.
I beni, diritti e interessi degli altri cittadini italiani ed anche quelli delle persone giuridiche di nazionalità italiana, che siano situati nel Territorio Libero, purché siano stati legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalità straniera.
10. Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e che stabiliranno la loro residenza in Italia, saranno autorizzate, dopo ch’esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel Territorio Libero, a portare con sé i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purché detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d’importazione o di esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento di tali beni. Dette persone saranno autorizzate inoltre a vendere i loro beni mobili e immobili nelle stesse condizioni dei cittadini del Territorio Libero.
Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni che non dovranno essere in contrasto con la Costituzione del Territorio Libero e nel modo che sarà determinato d’accordo tra l’Italia e il Territorio Libero. Le condizioni e i termini di tempo per il trasferimento dei fondi, compresi i proventi delle vendite, saranno fissati nella medesima maniera.
11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a ex-cittadini italiani, residenti nel Territorio Libero, che divengono cittadini del Territorio Libero stesso ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall’Italia, nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini italiani in genere, per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liquidazione dei loro beni, diritti, ed interessi, nelle stesse condizioni previste al paragrafo 10 di cui sopra.
12. Le società costituite a norma delle leggi italiane e aventi la loro sede sociale nel Territori o Libero, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, od in Jugoslavia, dovranno egualmente essere trattate in conformità del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che più del cinquanta per cento del loro capitale appartenga a persone residenti normalmente fuori del Territorio Libero o che trasferiscano il loro domicilio in Italia o in Jugoslavia.
13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, a persone residenti nel Territorio Libero e i debiti dovuti da persone residenti nel Territorio Libero a persone residenti in Italia o in territorio ceduto alla Jugoslavia, non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L’Italia, la Jugoslavia e il Territorio Libero s’impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai fini del presente paragrafo, il termine «persone» si riferisce anche alle persone giuridiche.
14. I beni situati nel Territorio Libero, appartenenti a qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall’Italia e che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, verranno restituiti nello stato in cui si trovano attualmente.
15. L’Italia restituirà i beni illegalmente asportati dopo il 3 settembre 1943, dal Territorio Libero e portati in Italia. L’esecuzione di tale obbligazione sarà regolata dai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 75, salvo per quanto si riferisce ai beni formanti oggetto di altre disposizioni del presente Allegato.
Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 75 si applicheranno alla restituzione, da parte del Territorio Libero, dei beni che siano stati asportati durante la guerra dai territori delle Nazioni Unite.
16. L’Italia restituirà al Territorio Libero, nel più breve tempo possibile, tutte le navi detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani che, alla data del 3 settembre 1943 appartenevano sia a persone fisiche residenti nel Territorio Libero e che acquistino la cittadinanza del Territorio Libero ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalità italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale nel Territorio Libero, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede.
17. L’Italia e il Territorio Libero, e la Jugoslavia e il Territorio Libero, concluderanno degli accordi fra loro per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equità, dei beni appartenenti agli enti locali, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso per effetto della nuova delimitazione di confini recata dal presente Trattato e per assicurare la continuazione a favore degli abitanti, di quei servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato.
Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell’altro materiale ferroviario e dei galleggianti ed impianti dei bacini e del porto; accordi saranno egualmente presi per regolare qualsiasi altra questione economica pendente, che non sia regolata dal presente Allegato.
18. I cittadini del Territorio Libero continue ranno, nonostante il trasferimento di sovranità e ogni mutamento di cittadinanza che ne risulti, a godere in Italia di tutti i diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica, previsti dalla legislazione ivi vigente, al momento del trasferimento.
Il Territorio Libero riconoscerà e darà effetto ai diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica, esistenti nel Territorio Libero a sensi della legislazione italiana vigente al momento del trasferimento ed a quelli che dovessero essere ristabiliti o restituiti ai legittimi titolari, ai sensi dell’Allegato XV capo A del presente Trattato. Detti diritti rimarranno in vigore nel Territorio Libero, per lo stesso periodo di tempo durante il quale sarebbero rimasti in vigore, ai sensi della legislazione italiana.
19. Ogni controversia che possa sorgere in merito alla attuazione delle disposizioni del presente Allegato, sarà regolata nel modo previsto dall’articolo 83 del presente Trattato.
20. I paragrafi 1, 3 e 5 dell’articolo 76, l’articolo 77, il paragrafo 3 dell’articolo 78, l’articolo 81, l’Allegato XV capo A, l’Allegato XVI e l’Allegato XVII capo B, si applicheranno al Territorio Libero nello stesso modo in cui si applicheranno all’Italia.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 9
ALLEGATO XI
DICHIARAZIONE COMUNE DEI GOVERNI DELL’UNIONE SOVIETICA, DEL REGNO UNITO, DEGLI STATI UNITI D’AMERICA E DELLA FRANCIA, CONCERNENTE I POSSEDIMENTI TERRITORIALI ITALIANI IN AFRICA (VEDI ARTICOLO 23)
1. I Governi dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e della Francia, convengono di decidere di comune accordo, entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato con l’Italia, che porta la data del 10 febbraio 1947, della sorte definitiva dei possedimenti territoriali italiani in Africa, sui quali l’Italia, in base all’articolo 23 del Trattato, rinuncia ad ogni diritto e titolo.
2. Le Quattro Potenze decideranno della sorte definitiva dei territori in questione e procederanno alle opportune modifiche dei confini dei territori stessi, tenendo conto delle aspirazioni e del benessere degli abitanti, oltre che delle esigenze della pace e della sicurezza, prendendo in considerazione i pareri degli altri Governi interessati.
3. Se le Quattro Potenze non possono mettersi d’accordo sulla sorte di uno qualunque dei detti territori, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, la questione sarà sottoposta all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per una raccomandazione e le Quattro Potenze convengono di accettare la raccomandazione stessa e di prendere le misure del caso, per darvi esecuzione.
4. I sostituti dei Ministri degli Esteri continueranno l’esame della questione della sorte dell’ex-colonie italiane, allo scopo di sottoporre al Consiglio dei Ministri degli Esteri le loro raccomandazioni al riguardo. Essi invieranno inoltre commissioni d’inchiesta in qualsiasi delle ex-colonie italiane, perché raccolgano e sottopongano ai sostituti stessi le necessarie informazioni sull’argomento ed accertino le vedute delle popolazioni locali.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 10
ALLEGATO XII (VEDI ARTICOLO 56)
I nomi delle navi elencate nel presente allegato sono quelli usati dalla Marina italiana alla data del 1º giugno 1946.
A) Elenco delle navi che l’Italia potrà conservare
Principali Unità da Guerra
Navi da battaglia: Andrea Doria – Caio Duilio.
Incrociatori: Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi – Giuseppe Garibaldi – Raimondo Montecuccoli – Luigi Cadorna.
Cacciatorpediniere: Carabiniere – Granatiere – Grecale – Nicoloso da Recco .
Torpediniere: Giuseppe Cesare Abba – Aretusa – Calliope – Giacinto Carini – Cassiopea – Clio – Nicola Fabrizi – Emesto Giovannini – Libra – Monzambano – Antonio Mosto – Orione – Orsa, Rosalino Pilo – Sagittario – Sirio.
Corvette: Ape – Baionetta – Chimera – Cormorano – Danaide – Driade – Fenice – Flora – Folaga – Gabbiano – Gru – Ibis – Minerva – Pellicano – Pomona – Scimitarra – Sfinge – Sibilla – Urania. Si aggiunga una corvetta da recuperare, completare o costruire.
Minori Unità da Guerra
Dragamine: R. D. Nº 20, 32, 34, 38, 40, 41, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 129, 131, 132, 133, 134, 148, 149, assieme a 16 unità del tipo YMS fornite dagli Stati Uniti d’America.
Vedette: VAS Nº 201, 204, 211, 218, 222, 224, 233, 235.
Naviglio Ausiliario
Navi-cisterna petroliere: Nettuno – Lete.
Navi-cisterna da acqua: Arno – Frigido – Mincio – Ofanto – Oristano – Pescara – Po – Sesia – Simeto – Stura – Tronto – Vipaccio.
Rimorchiatori (grandi): Abbazia – Asinara – Atlante – Capraia – Chioggia – Emilio – Gagliardo – Gorgona – Licosa – Lilibeo – Linosa – Mestre – Piombino – Porto Empedocle – Porto Fossone – Porto Pisano – Porto Rose – Porto Recanati – San Pietro – San Vito, Ventimiglia.
Rimorchiatori (piccoli): Argentario – Astico – Cordevole – Generale Pozzi – Irene – Passero – Porto Rosso – Porto Vecchio – San Bartolomeo – San Benedetto – Tagliamento – N 1 – N 4 – N 5 – N 9 – N 22 – H 26 – N 27 – N 32 – N 47 – N 52 – N 53 – N 78 – N 96 – N 104 – RLN 1 – RLN 3 – RLN 9 – RLN 10
Nave-scuola: Amerigo Vespucci.
Navi-trasporto: Amalia Messina – Montegrappa – Tarantola.
Nave-appoggio: Giuseppe Miraglia.
Nave-officina: Antonio Pacinotti (nave-appoggio sommergibili, da trasformare in nave-officina).
Navi-idrografiche: Azio (nave posa-mine da trasformare in nave idrografica) – Cherso.
Battello per il servizio dei fari: Buffoluto.
Nave posa-cavi: Rampino.
B) Elenco delle Navi che l’Italia dovrà mettere a disposizione dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia
Principali Unità da Guerra
Navi da battaglia: Giulio Cesare – Italia – Vittorio Veneto.
Incrociatori: Emanuele Filiberto Duca d’Aosta – Pompeo Magno – Attilio Regolo – Eugenio di Savoia – Scipione Africano.
Esploratore: Eritrea.
Cacciatorpediniere: Artigliere – Fuciliere – Legionario – Mitragliere – Alfredo Oriani – Augusto Riboty – Velite.
Torpediniere: Aliseo – Animoso – Ardimentoso – Ariete – Fortunale – Indomito.
Sommergibili: Alagi – Atropo – Dandolo – Giada – Marea – Nichelio – Platino – Vortice.
Piccole Unità da Guerra
Motosiluranti:
M.S. Nº 11, 24, 31, 35, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 72, 73, 74, 75; MAS Nº 433, 434, 510, 514, 516, 519, 520, 521, 523, 538, 540, 543, 545, 547, 562;
M.E. Nº 38, 40, 41.
Dragamine: RD Nº 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29.
Cannoniera: Illyria.
Vedette: VAS Nº 237, 240, 241, 245, 246, 248.
Unità da sbarco:
MZ Nº 713, 717, 722, 726, 728, 729, 737, 744, 758, 776, 778, 780, 781, 784, 800, 831.
Naviglio Ausiliario
Petroliere: Prometeo – Stige – Tarvisio – Urano.
Navi-cisterna: Anapo – Aterno – Basento – Bisagna – Dalmazia – Idria – Isarco – Istria – Liri – Metauro – Polcevera – Sprugola – Timavo – Tirso.
Rimorchiatori (grandi): Arsachena – Basiluzzo – Capo d’Istria – Carbonara – Cefalèu – Ercole – Gaeta – Lampedusa – Lipari – Liscanera – Marechiaro – Mesco – Molara – Nereo – Porto Adriano – Porto Conte – Porto Quieto – Porto Torres – Porto Tricase – Procida – Promontore – Rapallo – Salvore – San Angelo – San Antioco – San Remo – Talamone – Taormina – Teulada – Tifeo – Vado – Vigoroso.
Rimorchiatori (piccoli): Generale Valfre – Licata – Noli – Volosca – N 2 – N 3 – N 23 – N 24 – N 28 – N 35 – N 36 – N 37 – N 80 – N 94.
Nave-appoggio: Anteo.
Nave-scuola: Crisfoforo Colombo.
Nave-posamine ausiliaria: Fasana.
Navi-trasporto: Giuseppe Messina – Montecucco – Panigaglia.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 11
ALLEGATO XIII
DEFINIZIONI
A) Termini Navali (Vedi articolo 59)
Stazza media
La stazza media di un’unità di superficie è la stazza dell’unità con l’equipaggio al completo, le sue macchine e le sue caldaie, pronta a prendere il mare, con tutto il suo armamento e le sue munizioni, le sue installazioni ed attrezzature di bordo, i viveri, l’acqua dolce per l’equipaggio, provviste diverse e utensili di ogni tipo necessari in tempo di guerra, ma senza combustibile o riserve di acqua per l’alimentazione delle macchine e delle caldaie.
La stazza media è espressa in tonnellate di 2.240 libbre (1.016 chilogrammi).
Navi da guerra
Una nave da guerra, qualunque sia la sua stazza, è:
1) un’unità specialmente costruita o adattata per essere un’unità combattente in operazioni navali, anfibie o aeronavali; oppure
2) un’unità che ha una delle seguenti caratteristiche:
a) è armata con un cannone di calibro superiore a 4,7 pollici (120 millimetri);
b) è armata con più di 4 cannoni di calibro superiore a 3 pollici (76 millimetri);
c) è progettata o allestita per il lancio di siluri o la posa di mine;
d) è progettata o allestita per il lancio di proiettili ad auto-propulsione od auto-guidati;
e) è progettata per essere protetta da piastre di corazza di più di 1 pollice (25 millimetri) di spessore;
f) è progettata o adattata principalmente per mettere in azione aerei in mare;
g) è armata con più di due dispositivi per il lancio di aerei;
h) è progettata per raggiungere una velocità superiore ai venti nodi, se armata con cannone di calibro superiore a 3 pollici (76 millimetri).
Una nave da guerra, rientrante nella sottocategoria 1 non è più considerata tale, dopo venti anni di servizio, se tutte le armi sono state rimosse.
Nave da battaglia
Una nave da battaglia è una nave da guerra, che non sia una nave portaerei, la cui stazza media è superiore alle 10 mila tonnellate o che porta un cannone di calibro superiore a 8 pollici (203 millimetri).
Nave-portaerei
Una nave portaerei è una nave da guerra, di qualunque stazza, concepita o adattata principalmente per trasportare e mettere in azione aerei.
Sommergibile
Un sommergibile è una nave progettata per navigare sotto la superficie del mare.
Tipi speciali di naviglio d’assalto
1. Tutti i tipi di imbarcazione specialmente progettate od adattate per operazioni anfibie;
2. Tutti i tipi di piccole imbarcazioni specialmente progettate o adattate per portare una carica esplosiva o incendiaria nell’attacco contro navi o porti.
Motosilurante
Unità di stazza inferiore a 200 tonnellate, capace di una velocità superiore a 25 nodi e attrezzata per il lancio dei siluri.
B) Istruzione Militare, Aeronautica e Navale (Vedi articoli 60, 63 e 65)
1. L’istruzione militare è definita come segue: lo studio e la pratica dell’impiego di armamenti specialmente destinati o adattati a fini militari e dei mezzi di allenamento relativi; lo studio e l’esecuzione di esercitazioni o di movimenti diretti ad insegnare o praticare le manovre eseguite dalle forze combattenti sul campo di battaglia; e lo studio organico della tattica, della strategia e dei servizi di stato maggiore.
2. L istruzione militare aeronautica è definita come segue: lo studio e la pratica dell’impiego di armamenti specialmente destinati o adattati ai fini dell’aviazione militare e dei mezzi d’allenamento relativi; lo studio e la pratica di ogni speciale manovra, compreso il volo in formazione, eseguita da aerei nel compimento di una missione militare aerea; e lo studio organico della tattica aerea, della strategia e dei servizi di stato maggiore.
3. L’istruzione navale è definita come segue: lo studio, l’organizzazione o la pratica dell’impiego di unità da guerra o di installazioni navali e lo studio o l’impiego di ogni apparecchio o mezzo di allenamento relativo, usato per la condotta della guerra navale, che non sia anche normalmente usato per fini civili; inoltre l’insegnamento, la pratica o lo studio organico della tattica navale, della strategia e dei servizi di stato maggiore, compresa l’esecuzione di qualunque operazione e manovra non necessaria nell’impiego pacifico delle navi.
C) Definizione ed elenco del materiale bellico (Vedi articolo 67)
Il termine «materiale bellico», quale è usato nel presente Trattato, comprenderà tutte le armi, le munizioni e i materiali specialmente concepiti o adattati per gli usi bellici, di cui all’elenco che segue. Le Potenze Alleate ed Associate si riservano il diritto di emendare periodicamente l’elenco, modificandolo o completandolo, alla luce degli sviluppi scientifici futuri.
Categoria I
1. Fucili, carabine, rivoltelle e pistole di tipo militare; canne per tali armi ed altri pezzi di ricambio non immediatamente adattabili per usi civili.
2. Mitragliatrici, fucili da guerra automatici o a ripetizione e pistole mitragliatrici; canne per tali armi e altri pezzi di ricambio non immediatamente adattabili per usi civili; affusti di mitragliatrici.
3. Cannoni, obici, mortai, cannoni speciali per l’aviazione, cannoni senza culatta o senza rinculo e lanciafiamme; canne e altri pezzi di ricambio non immediatamente adattabili per usi civili; affusti mobili e supporti fissi per dette armi.
4. Lancia razzi; apparecchi di lancio e di controllo per proiettili ad auto-propulsione e autoguidati; supporti per detti apparecchi.
5. Proiettili ad auto-propulsione ed auto-guidati, proiettili, razzi, munizioni e cartucce, cariche o scariche, per le armi elencate agli alinea 1-4 di cui sopra, e inoltre fusi, tubi o apparecchi destinati a farle esplodere o funzionare. Non sono compresi i fusi richiesti per usi civili.
6. Granate, bombe, siluri, mine, cariche subacquee e materiali o cariche incendiarie, cariche o scariche; ogni dispositivo per farle esplodere o funzionare. Non sono compresi i fusi richiesti per usi civili.
7. Baionette.
Categoria II
1. Veicoli da combattimento blindati; treni blindati che non possano, per ragioni tecniche, essere trasformati per usi civili.
2. Veicoli meccanici e a auto-propulsione per tutte le armi elencate nella Categoria I; telai o carrozzerie militari di tipi speciali, diversi da quelli elencati all’alinea 1 di cui sopra.
3. Piastre di corazza, dello spessore di più di 3 pollici, usate per fini di protezione in guerra.
Categoria III
1. Dispositivi di puntamento e di calcolo per il controllo del tiro, compresi gli apparecchi per la registrazione del tiro; istrumenti per la direzione del tiro; alzi per cannoni; dispositivi di mira per il lancio di bombe; regolatori per fusi; apparecchi per la calibrazione dei cannoni e degli istrumenti per il controllo del tiro.
2. Materiale per la posa di ponti di assalto, battelli da assalto e da attacco.
3. Dispositivi per stratagemmi di guerra e apparecchi per abbagliare e ingannare il nemico.
4. Equipaggiamento di tipo speciale per il personale delle forze armate, non immediatamente adattabile per usi civili.
Categoria IV
1. Navi da guerra di ogni tipo, comprese le navi trasformate e le imbarcazioni concepite o assegnate pel loro servizio od appoggio, che non possano per ragioni tecniche essere trasformate per usi civili, così come le anni, le armature blindate, le munizioni, gli aerei ed ogni altro impianto, materiale, macchinario e installazione, che non sia usato in tempo di pace su navi che non siano quelle da guerra.
2. Imbarcazioni da sbarco e veicoli o materiale anfibio di ogni tipo; battelli da assalto o materiale da assalto di ogni tipo; così come catapulte od altri apparecchi per varare o lanciare aerei, razzi, armi a propulsione o ogni altro proiettile, strumento o dispositivo, con equipaggio o senza, guidato o non controllato.
3. Battelli, imbarcazioni, armi, dispositivi od apparecchi sommergibili o semi sommergibili, comprese le palizzate specialmente concepite per la difesa dei porti, eccettuato il materiale necessario per recuperi, salvataggi od altri usi civili, così come le attrezzature, gli accessori, i pezzi di ricambio, i dispositivi di sperimentazione e di allenamento, gli strumenti o le installazioni specialmente concepite per la costruzione, il controllo, la manutenzione o il ricovero di detti battelli, imbarcazioni, armi, dispositivi od apparecchi.
Categoria V
1. Aerei, montati o smontati, più pesanti o più leggeri dell’aria, concepiti o adattati per il combattimento aereo attraverso l’impiego di mitragliatrici, di lanciarazzi o di pezzi d’artiglieria, o per il trasporto e il lancio di bombe o che siano provvisti di uno qualunque dei dispositivi di cui all’alinea 2 di cui in appresso o che, a ragione del loro disegno o della loro costruzione, siano atti a ricevere uno dei suddetti dispositivi.
2. Supporti o sostegni di cannoni aerei, lanciabombe, portasiluri, torrette e soprastrutture per cannoni.
3. Equipaggiamento specialmente concepito ed usato solo per le truppe aeroportate.
4. Catapulte o sistemi di lancio per aerei imbarcati, apparecchi terrestri o idrovolanti, apparecchi per il lancio di proiettili volanti.
5. Palloni di sbarramento.
Categoria VI
Tutti i prodotti asfissianti, mortali, tossici o capaci di mettere fuori combattimento, destinati a fini di guerra o fabbricati in quantitativi, che eccedano i bisogni civili.
Categoria VII
Propulsori, esplosivi, materiale pirotecnico gas liquidi destinati alla propulsione, all’esplosione, alla carica del materiale bellico previsto dalle presenti categorie o destinati ad essere usati in relazione al materiale bellico stesso, e che non siano suscettibili di utilizzazione a fini civili o siano fabbricati in quantitativi che eccedano i bisogni civili.
Categoria VIII
Macchinario e utensili industriali, specialmente concepiti ai fini della produzione e manutenzione del materiale sopra enunciato e, per ragioni tecniche, non trasformabili per usi civili.
D) Definizione dei termini «smilitarizzazione» e «smilitarizzato» (Vedi articoli 11, 14, 49 e articolo 3 dell’Allegato VI)
Ai fini del presente Trattato, i termini «smilitarizzazione» e «smilitarizzato» debbono intendersi come comportanti la proibizione, nel territorio e nelle acque territoriali di cui trattasi, di tutte le installazioni e fortificazioni navali militari ed aeronautiche militari, così come degli armamenti relativi; degli sbarramenti artificiali militari, navali ed aerei; dell’utilizzazione di basi da parte di unità militari, navali e aeree od il loro stazionamento temporaneo o permanente; dell’istruzione militare in tutte le forme e della fabbricazione di materiale bellico. Detta proibizione non riguarda il personale per la sicurezza interna, limitato al numero necessario per l’esecuzione di compiti di carattere interno e armato con armi che possano essere trasportate e servite da una sola persona, cosa come non riguarda l’istruzione militare necessaria per il personale predetto.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 12
ALLEGATO XIV
DISPOSIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE RELATIVE AI TERRITORI CEDUTI
1. Lo Stato successore riceverà, senza pagamento, i beni statali e parastatali situati nel territorio ceduto, in forza del presente Trattato, e tutti gli archivi e documenti di carattere amministrativo o di valore storico, relativi al territorio di cui trattasi o ai beni trasferiti ai sensi del presente paragrafo.
Ai fini del presente allegato saranno considerati come beni statali o parastatali: i beni mobili ed immobili dello Stato italiano, degli Enti pubblici e degli Enti locali e delle società o associazioni di proprietà pubblica, così come i beni mobili e immobili già appartenenti al partito fascista o alle sue organizzazioni ausiliarie.
2. Tutti i trasferimenti di beni italiani, statali e parastatali, secondo la definizione datane al paragrafo 1 di cui sopra, effettuati dopo il 3 settembre 1943, saranno considerati nulli e non avvenuti. Tuttavia tale disposizione non si applicherà agli atti legittimi relativi ad operazioni correnti di Enti statali e parastatali, in quanto detti atti concernano la vendita, in condizioni normali, di merci da essi regolarmente prodotte o vendute in esecuzione di normali accordi commerciali o nel corso normale di attività amministrative di carattere pubblico.
3. I cavi sottomarini italiani, colleganti punti del territorio ceduto o un punto del territorio ceduto con un punto in un altro territorio dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani in territorio ceduto, nonostante che parti di detti cavi possano trovarsi a giacere fuori delle acque territoriali. I cavi sottomarini italiani colleganti un punto del territorio ceduto con un punto al di fuori della giurisdizione dello Stato successore, dovranno essere considerati beni italiani nel territorio ceduto, per quanto si riferisce agli impianti terminali e alla parte dei cavi giacente nelle acque territoriali del territorio ceduto.
4. Il Governo italiano trasferirà allo Stato successore tutti gli oggetti di valore artistico, storico o archeologico, appartenenti al patrimonio culturale del territorio ceduto, che siano stati rimossi, senza pagamento, mentre detto territorio si trovava sotto controllo italiano, e che siano trattenuti dal Governo italiano o da istituzioni pubbliche italiane.
5. Lo Stato successore procederà alla conversione nella propria valuta della valuta italiana detenuta entro il territorio ceduto, da persone fisiche che continuino a risiedere in detto territorio o da persone giuridiche che continuino a esercitare in esso la loro attività. Si potrà esigere che i detentori forniscano piena prova dell’origine dei fondi presentati alla conversione.
6. Il Governo dello Stato successore sarà esente dal pagamento del Debito Pubblico italiano, ma dovrà assumere le obbligazioni dello Stato italiano, nei confronti dei detentori di titoli del Debito Pubblico che siano, o persone fisiche che continuino a risiedere nel territorio ceduto, o persone giuridiche che vi conservino la loro sede sociale o il centro principale dei loro affari, nella misura in cui dette obbligazioni corrispondano alla parte del Debito, i cui titoli siano stati emessi prima del 10 giugno 1940, e che sia attribuibile ad opere pubbliche ed a servizi amministrativi civili, di cui il territorio ceduto abbia beneficiato, ma non direttamente od indirettamente a scopi militari.
Si potrà esigere che i detentori dei titoli forniscano piena prova sull’origine dei titoli stessi.
Lo Stato successore e l’Italia concluderanno un accordo per determinare la parte del Debito Pubblico italiano a cui si dovrà riferire il presente paragrafo e i metodi per dare esecuzione alle disposizioni relative.
7. Lo Stato successore e l’Italia regoleranno con speciali accordi le condizioni in base alle quali saranno trasferite ad organizzazioni analoghe esistenti nel territorio ceduto le obbligazioni verso gli abitanti del territorio ceduto di organizzazioni italiane per le assicurazioni sociali, sia pubbliche che private, come pure una parte proporzionale delle riserve accumulate da dette organizzazioni.
Accordi analoghi saranno anche conclusi tra lo Stato successore e l’Italia per regolare le obbligazioni di organizzazioni per le assicurazioni sociali, pubbliche e private, la cui sede sociale sia nel territorio ceduto, verso detentori di polizze o sottoscrittori, residenti in Italia.
8. L’Italia continuerà a rispondere del pagamento delle pensioni civili o militari, acquisite, alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, al servizio dello Stato italiano o di Enti pubblici locali da persone che, in virtù del presente Trattato, acquistino la cittadinanza dello Stato successore. Tale obbligazione riguarda anche il diritto a pensioni non ancora maturate. Accordi saranno conclusi tra lo Stato successore e l’Italia per determinare il modo con cui la suddetta obbligazione sarà soddisfatta.
9. I beni, diritti e interessi dei cittadini italiani, che siano residenti permanenti nei territori ceduti alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, saranno rispettati, su una base di parità rispetto ai diritti dei cittadini dello Stato successore, purché siano stati legittimamente acquisiti.
I beni, diritti e interessi entro i territori ceduti degli altri cittadini italiani e quelli delle persone giuridiche di nazionalità italiana, purché legittimamente acquisiti, saranno sottoposti soltanto a quei provvedimenti che potranno essere via via adottati in linea generale rispetto ai beni di cittadini stranieri e di persone giuridiche di nazionalità straniera.
Detti beni, diritti e interessi non potranno essere trattenuti o liquidati ai sensi dell’articolo 79 del presente Trattato, ma dovranno essere restituiti ai rispettivi proprietari, liberi da vincoli di qualsiasi natura o da ogni altra misura di alienazione, di amministrazione forzosa o di sequestro presa nel periodo compreso tra il 3 settembre 1943 e l’entrata in vigore del presente Trattato.
10. Le persone che opteranno per la cittadinanza italiana e si trasferiranno in Italia, saranno autorizzate, dopo ch’esse abbiano pagato ogni debito o imposta dovuta nel territorio ceduto, a portare con sé i loro beni mobili e a trasferire i loro fondi, purché detti beni e fondi siano stati legittimamente acquisiti. Nessun diritto d’importazione o d’esportazione sarà imposto in relazione al trasferimento dei beni stessi. Dette persone saranno inoltre autorizzate a vendere i loro beni mobili e immobili alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato successore.
Il trasferimento dei beni in Italia sarà effettuato a condizioni ed entro i limiti, che verranno concordati tra lo Stato successore e l’Italia. Le condizioni ed i termini di tempo per il trasferimento dei fondi suddetti, compresi i proventi delle vendite, saranno egualmente fissati d’accordo. 11. I beni, diritti e interessi esistenti in Italia alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato e che appartengano a cittadini italiani, residenti nei territori ceduti, che siano divenuti cittadini di un altro Stato ai sensi del presente Trattato, saranno rispettati dall’Italia nella stessa misura dei beni, diritti e interessi dei cittadini delle Nazioni Unite in genere.
Dette persone sono autorizzate ad effettuare il trasferimento e la liquidazione dei loro beni, diritti e interessi alle stesse condizioni di quelle previste dal paragrafo 10 di cui sopra.
12. Le società costituite ai sensi della legislazione italiana e aventi la loro sede sociale nel territorio ceduto, che desiderino spostare detta sede sociale in Italia, dovranno egualmente essere trattate in conformità del paragrafo 10 di cui sopra, a condizione che più del cinquanta per cento del capitale della società appartenga a persone residenti normalmente fuori del territorio ceduto o a persone che optino per la cittadinanza italiana, ai sensi del presente Trattato e trasferiscano il loro domicilio in Italia e a condizione altresì che la massima parte dell’attività della società si svolga fuori del territorio ceduto.
13. I debiti dovuti da persone residenti in Italia verso persone residenti nel territorio ceduto e i debiti dovuti da persone residenti in territorio ceduto verso persone residenti in Italia non saranno rimessi o lesi per effetto della cessione. L’Italia e lo Stato successore s’impegnano a facilitare il regolamento di dette obbligazioni. Ai sensi del presente paragrafo, il termine «persone» si riferisce anche alle persone giuridiche.
14. I beni situati nel territorio ceduto, appartenenti a una qualunque delle Nazioni Unite e ai suoi cittadini, riguardo a cui non fossero state ancora revocate le misure di sequestro o di controllo adottate dall’Italia, o che non fossero stati restituiti ai rispettivi proprietari, saranno restituiti nello stato in cui attualmente si trovano.
15. Il Governo italiano riconosce che l’Accordo di Brioni del 10 agosto 1942 è nullo e non avvenuto e s’impegna a partecipare, insieme con gli altri firmatari dell’Accordo di Roma del 29 maggio 1923, a qualsiasi negoziato mirante ad apportare a detto accordo le modificazioni necessarie per assicurare un equo regolamento delle annualità in esso previste.
16. L’Italia restituirà i beni illegalmente asportati, dopo il 3 settembre 1943, dai territori ceduti e trasferiti in Italia. I paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 75 regoleranno l’adempimento di detta obbligazione, salvo che per quanto si riferisce a beni, che formino oggetto di altre disposizioni del presente Allegato.
17. L’Italia restituirà allo Stato successore, nel più breve tempo possibile, tutte le navi, detenute dallo Stato italiano o da cittadini italiani, che, alla data del 3 settembre 1943, appartenevano sia a persone fisiche residenti nel territorio ceduto e che acquistino la cittadinanza dello Stato successore ai sensi del presente Trattato, sia a persone giuridiche di nazionalità italiana, che abbiano e conservino la loro sede sociale in territorio ceduto, fatta eccezione delle navi che siano state oggetto di vendita effettuata in buona fede.
18. L’Italia e lo Stato successore concluderanno degli accordi per procedere alla ripartizione, su basi di giustizia e di equità dei beni appartenenti agli enti locali esistenti, il territorio della cui giurisdizione venga a trovarsi diviso dai nuovi confini previsti dal presente Trattato, e per assicurare la continuazione, a favore degli abitanti, di quei necessari servizi comunali, a cui non si riferiscano espressamente altre disposizioni del presente Trattato.
Accordi analoghi saranno conclusi per una ripartizione giusta ed equa del materiale rotabile e dell’altro materiale ferroviario, e dei galleggianti e dell’attrezzatura dei bacini e dei porti, ed altresì per regolare qualsiasi altra importante questione economica, che non sia presa in considerazione dal presente Allegato.
19. Le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno alle ex-colonie italiane. Le disposizioni economiche e finanziarie ad esse applicabili dovranno formare oggetto degli accordi per la sorte definitiva di detti territori, ai sensi dell’articolo 23 del presente Trattato.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 13
ALLEGATO XV
DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE A CERTI TIPI DI BENI
A) Proprietà industriale, letteraria ed artistica
1. a) Sarà concesso alle Potenze Alleate ed Associate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato per permettere loro di adempiere, senza dover pagare diritti di proroga od altre sanzioni di qualunque genere, tutti quegli atti, necessari per conseguire o conservare in Italia i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che non poterono compiersi a causa dell’esistenza dello stato di guerra.
b) Le Potenze Alleate ed Associate od i loro cittadini che abbiano fatto regolare domanda nel territorio di qualunque Potenza Alleata od Associata diretta ad ottenere un brevetto o la registrazione di un modello d’utilità entro i dodici mesi precedenti allo scoppio della guerra, o durante la stessa, ovvero abbiano fatto domanda diretta ad ottenere la registrazione di un disegno o modello industriale o di un marchio di fabbrica entro i sei mesi precedenti allo scoppio della guerra o durante la guerra, avranno diritto, nel termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, di presentare domanda, al fine di ottenere i corrispondenti diritti in Italia, con una priorità basata sulla data della presentazione della domanda nel territorio di quella Potenza Alleata od Associata.
c) Sarà concesso ad ognuna delle Potenze Alleate od Associate ed ai loro cittadini un termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, durante il quale potranno istituire giudizio in Italia contro quelle persone fisiche o giuridiche, alle quali si attribuisca di aver illegittimamente violato i loro diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica, durante il periodo corrente dallo scoppio della guerra all’entrata in vigore del presente Trattato.
2. Nel determinare il tempo entro il quale un brevetto deve essere attuato od un disegno od un marchio deve essere messo in uso, non si terrà conto di un periodo di tempo estendentesi dallo scoppio della guerra, fino alla fine del diciottesimo mese dall’entrata in vigore del presente Trattato.
3. Nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica, che erano in vigore in Italia allo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabiliti in forza della Parte A del presente Allegato, appartenenti a qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini, non si terrà conto del periodo intercorso dallo scoppio della guerra, fino all’entrata in vigore del presente Trattato. Per conseguenza, la durata normale di tali diritti si considererà automaticamente estesa in Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di sospensione di cui sopra.
4. Le disposizioni che precedono, concernenti i diritti delle Potenze Alleate ed Associate e dei loro cittadini in Italia, si applicheranno egualmente ai diritti dell’Italia e dei suoi cittadini, nei territori delle Potenze Alleate ed Associate. Nessuna delle disposizioni che precedono darà peraltro diritto all’Italia od ai suoi cittadini di conseguire nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate un trattamento più favorevole di quello accordato da tale Potenza in casi analoghi ad altre Nazioni Unite ed ai loro cittadini, né imporrà all’Italia di accordare ad alcuna delle Potenze Alleate ed Associate od ai loro cittadini un trattamento più favorevole di quello che l’Italia od i suoi cittadini riceveranno nel territorio di tale Potenza, rispetto alle materie formanti oggetto delle disposizioni di cui sopra.
5. I terzi che, nel territorio di qualunque delle Potenze Alleate ed Associate od in territorio italiano, prima dell’entrata in vigore del presente Trattato, abbiano in buona fede acquistato diritti di proprietà industriale, letteraria od artistica, in contrasto con i diritti ristabiliti in forza della parte A del presente Allegato, o con diritti ottenuti grazie alla priorità consentita in forza dell’Allegato medesimo, ovvero che abbiano, in buona fede, fabbricato, pubblicato, riprodotto, usato o venduto quanto forma oggetto di tali diritti, avranno facoltà di continuare ad esercitare i diritti stessi ed a continuare od a riprendere tale fabbricazione, pubblicazione, riproduzione, uso o vendita, da essi in buona fede intrapresa, senza esporsi a conseguenze per la relativa violazione. In Italia tale concessione prenderà la forma di licenza non esclusiva concessa ai termini ed alle condizioni che le parti di comune accordo concorderanno, ovvero, in difetto di accordo, che verranno determinate dalla Commissione stabilita in base all’articolo 83 del presente Trattato. Tuttavia nei territori di ognuna delle Potenze Alleate ed Associate, terzi di buona fede, riceveranno quella protezione, che si accorda in circostanze analoghe ai terzi in buona fede, i cui diritti siano in conflitto con quelli di cittadini di altre Potenze Alleate ed Associate.
6. Nessuna disposizione contenuta nella parte A del presente Allegato potrà interpretarsi nel senso di accordare all’Italia od ai suoi cittadini nel territorio di alcuna delle Potenze Alleate ed Associate, diritti a brevetti od a modelli d’utilità relativi ad invenzioni concernenti qualsiasi articolo elencato nominativamente nella definizione di materiale bellico, contenuta nell’Allegato XIII del presente Trattato, le quali invenzioni siano state fatte o per cui domanda di registrazione sia stata presentata dall’Italia, o da un suo cittadino, in Italia o nel territorio di qualunque altra Potenza dell’Asse, ovvero in territorio occupato dalle forze dell’Asse, durante il tempo in cui il territorio stesso si trovava sotto il controllo delle forze o delle autorità delle Potenze dell’Asse.
7. L’Italia estenderà egualmente i vantaggi nascenti dalle disposizioni che precedono a quelle Nazioni Unite, che non siano fra le Potenze Alleate od Associate, le quali abbiano rotto le relazioni diplomatiche con l’Italia durante la guerra, e che si obblighino ad estendere all’Italia gli stessi vantaggi accordatile in forza delle disposizioni suddette.
8. Nessuna delle disposizioni contenute nella parte A del presente Allegato dovrà intendersi in contrasto con gli articoli 78, 79 ed 81 del presente Trattato.
B) Assicurazioni
1. Salvo le restrizioni che si applicano in genere a tutti gli assicuratori, non verrà frapposto alcun ostacolo alla riassunzione dei loro antichi portafogli da parte degli assicuratori che sono cittadini delle Nazioni Unite.
2. Qualora un assicuratore, cittadino di una delle Nazioni Unite, desideri riprendere la sua attività professionale in Italia, ma si trovi che il valore dei depositi di garanzia o delle riserve prescritte per essere autorizzato a trattare affari in Italia, sia diminuito per effetto di perdite o deprezzamento dei valori che costituivano tali depositi o riserve, il Governo italiano si obbliga ad accettare per un periodo di 18 mesi i valori che rimangono, come se fossero adeguati depositi o riserve, ai sensi di legge.
Allegato XVI
Contratti, prescrizione e titoli all’ordine
A) Contratti
1. Salve le eccezioni di cui agli infrascritti paragrafi 2 e 3, ogni contratto che implicasse, ai fini della sua esecuzione, la necessità di contratti fra le parti contraenti, le quali fossero divenute nemiche, secondo la definizione datane nella parte D del presente Allegato, si avrà per risolto a far tempo dal momento in cui una delle parti contraenti sia divenuta nemica. Tale risoluzione peraltro non influirà su quanto dispone l’articolo 81 del presente Trattato, né libererà alcuna delle parti contraenti dall’obbligazione di rimborsare le somme che avessero ricevuto come anticipi, o pagamenti in conto, e rispetto alle quali la parte medesima non abbia fornito la relativa controprestazione.
2. Malgrado quanto dispone il paragrafo 1 che precede, quelle parti di un contratto che potessero rimanere avulse e che non esigessero, per la loro esecuzione, la necessità di contatti fra le parti contraenti, divenute nemiche secondo la definizione datane nella parte D del presente Allegato, saranno escluse dalla risoluzione contrattuale e rimarranno in vigore, senza pregiudizio dei diritti contemplati dall’articolo 79 del presente Trattato. Nei casi in cui il contenuto del contratto non fosse suscettibile di divisione, il contratto stesso si avrà per interamente risolto, Quanto precede rimane subordinato all’osservanza delle leggi, ordinanze e regolamenti interni emanati da qualsiasi delle Potenze Alleate ed Associate che abbiano giurisdizione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo nato ai termini del contratto stesso.
3. Nulla di quanto stabilito nella parte A del presente Allegato sarà considerato come comportante l’annullamento delle operazioni e negozi intervenuti in dipendenza di un contratto fra nemici, allorquando siffatte operazioni e negozi abbiano avuto corso con l’autorizzazione del Governo di una delle Potenze Alleate ed Associate.
4. Nonostante le disposizioni che precedono, i contratti di assicurazione e riassicurazione formeranno oggetto di separati accordi fra il Governo della Potenza Alleata od Associata interessata ed il Governo italiano.
B) Termini di prescrizione
1. Tutti i termini di prescrizione o di decadenza del diritto di agire o di prendere provvedimenti conservativi rispetto a rapporti di natura personale o patrimoniale in cui si trovino coinvolti cittadini delle Nazioni Unite e cittadini italiani, che, a seguito dello stato di guerra, si siano trovati nella impossibilità di instaurare giudizio o di compiere le formalità necessarie per la salvaguardia dei loro diritti, e sia che detti termini abbiano cominciato a decorrere prima o dopo lo scoppio della guerra, si avranno per sospesi per la durata della guerra da un canto in territorio italiano e d’altro canto, nel territorio di quelle Nazioni Unite che concedono all’Italia, in via di reciprocità il beneficio delle provvidenze di cui al presente paragrafo. I predetti termini ricomincieranno a decorrere con l’entrata in vigore del presente Trattato. Le disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicheranno ai termini previsti per la presentazione di cedole di interessi o dividendi o per la presentazione di titoli sorteggiati o per altro motivo redimibili.
2. Quando misure d’esecuzione siano state prese in territorio italiano a carico di un cittadino di una delle Nazioni Unite, a seguito dell’omissione di qualche atto o della mancata osservanza di qualche formalità durante la guerra, il Governo italiano ristabilirà i diritti che siano stati in tal modo lesi. Qualora tale reintegrazione fosse impossibile o risultasse iniqua, il Governo italiano disporrà perché il cittadino della Nazione Unita riceva quel compenso che potrà essere giusto ed equo, nel caso in oggetto.
C) Titoli all’ordine
1. Nei rapporti tra nemici, non si avrà per invalido alcun titolo all’ordine fatto prima della guerra, soltanto per il fatto della mancata sua presentazione nel termine prescritto per l’accettazione o per il pagamento o pel fatto dell’omissione dell’avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento ai traenti o ai giranti, ovvero per l’omissione del protesto, ovvero per la mancata osservanza di qualsiasi formalità, durante la guerra.
2. Allorquando il termine entro cui il titolo all’ordine avrebbe dovuto essere presentato per l’accettazione o per il pagamento, ovvero entro cui avrebbe dovuto darsi avviso della mancata accettazione o del mancato pagamento al traente o al girante, ovvero entro cui avrebbe dovuto levarsi protesto, sia scaduto durante la guerra e la parte che avrebbe dovuto presentare o far protestare il titolo o dare avviso della sua mancata accettazione o pagamento, non lo abbia fatto durante la guerra, sarà concesso un termine di non meno di tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, durante il quale potrà farsi luogo alla presentazione, all’avviso di mancata accettazione o di mancato pagamento od al protesto.
3. Se una persona, prima o durante la guerra, sia divenuta obbligata in base ad un titolo all’ordine a seguito di un impegno verso di lei assunto da una persona che sia poi divenuta nemica, quest’ultima persona resterà obbligata a tenere indenne la prima per l’obbligazione da essa assunta, malgrado l’intervenuto scoppio della guerra.
D) Disposizioni speciali
1. Ai fini del presente allegato, le persone fisiche o giuridiche saranno considerate come nemiche, dalla data in cui i rapporti commerciali fra di esse sono divenuti illeciti, in base alle leggi, ordinanze e regolamenti ai quali erano soggette le predette persone od i contratti.
2. In vista del sistema giuridico degli Stati Uniti d’America, le disposizioni del presente Allegato non si applicheranno nei rapporti fra gli Stati Uniti d’America e l’Italia.
ALLEGATO VIII [5/5]
Allegato 14
ALLEGATO XVII
TRIBUNALI DELLE PREDE E GIUDIZI
A) Tribunali delle Prede
Ognuna delle Potenze Alleate ed Associate si riserva il diritti di esaminare, in conformità di una procedura da stabilire con propria decisione, tutte le sentenze e ordinanze emesse dai Tribunali italiani delle Prede, concernenti i diritti di proprietà dei propri cittadini e di raccomandare al Governo italiano di procedere alla revisione di quelle sentenze o ordinanze che non siano conformi al diritto internazionale.
Il Governo italiano s’impegna a fornire copie di tutti i documenti facenti parte degli atti dei singoli giudizi, comprese le sentenze e le ordinanze emesse e di accettare tutte le raccomandazioni formulate, a seguito del riesame di detti giudizi, e di dare esecuzione alle raccomandazioni stesse.
B) Giudizi
Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per permettere ai cittadini di qualunque delle Nazioni Unite, in qualsiasi momento, entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, di sottoporre al riesame delle competenti autorità italiane ogni sentenza emessa da una autorità giudiziaria italiana tra il 10 giugno 1940 e la data dell’entrata in vigore del presente Trattato, in qualsiasi giudizio, in cui il cittadino di una delle Nazioni Unite non abbia potuto fare adeguatamente valere le proprie ragioni, sia come attore che come convenuto. Il Governo italiano disporrà perché, nel caso che il cittadino di una delle Nazioni Unite abbia sofferto danno a causa di siffatta sentenza, egli possa essere restituito nella condizione in cui si trovava prima della pronuncia della sentenza stessa, o venga ammesso a godere di quelle provvidenze che appaiono giuste ed eque, nel caso specifico. L’espressione «cittadini delle Nazioni Unite» comprende anche le società o associazioni organizzate o costituite in conformità delle leggi di qualunque delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli al presente Trattato.
Fatto a Parigi in lingua francese, inglese, russa e italiana, il dieci febbraio millenovecentoquarantasette.