Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 2 luglio 1969, n. 11

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 2 luglio1969, n. 11

“Interventi regionali per lo sviluppo delle attivita’ culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l’ incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell’ istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli – Venezia Giulia”

Bollettino Ufficiale Regionale 10/07/1969, n. 019
Note:
1Partizione di cui fa parte l’art. 1, abrogata da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
2Partizione di cui fa parte l’art. 6, abrogata da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
3Partizione di cui fa parte l’art. 9, abrogata da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
4Partizione di cui fa parte l’art. 13, abrogata da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
5Partizione di cui fa parte l’art. 14, abrogata da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
6Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell’ articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.
7Partizione di cui fa parte l’art. 10, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
8Partizione di cui fa parte l’art. 12, abrogata da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001
TITOLO I
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI
CAPO I
Disposizioni preliminari
Art. 1
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
Art. 2
( ABROGATO )
Note:
1Sostituite parole al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 36/1970
2Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
2Per l’ esercizio in via transitoria delle funzioni della Commissione vedi articolo 24 L.R. 23/73.
Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
Art. 5
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
CAPO II
Servizi culturali di preminente interesse regionale
ed altre iniziative culturali
Art. 6
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
Art. 8
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina da art. 1, quarto comma, L. R. 1/1972
2Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
CAPO III
Modalita’ e termini per la presentazione
delle domande di sovvenzione
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
TITOLO II
CONTRIBUTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE
E L’ INCREMENTO DEL PATRIMONIO
BIBLIOGRAFICO, STORICO E ARTISTICO E PER LO
SVILUPPO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E
PER LA RICERCA SCIENTIFICA
CAPO I
Contributi a favore di biblioteche, archivi, cineteche,
fototeche, musei, gallerie e pinacoteche
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi’ come previsto dall’ art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
2Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi’ come previsto dall’ art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO II
Contributi per il restauro di monumenti e opere d’ arte
Art. 12
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi’ come previsto dall’ art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
CAPO III
Concessione di premi – acquisto ad artisti della Regione
e acquisto di opere d’ arte
Art. 13
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
CAPO IV
Contributi per la conservazione e la divulgazione della
cultura e delle tradizioni popolari della Regione
Art. 14
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 23, primo comma, L. R. 23/1973
CAPO V
Contributi per lo sviluppo dell’ istruzione universitaria,
per la ricerca scientifica
e per corsi speciali di interesse regionale
Art. 15
(Finanziamenti per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella regione)
1. Nel quadro dell’azione tesa a promuovere lo sviluppo dell’istruzione universitaria nella regione, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche realizzati dalle Universita’ degli Studi di Trieste e di Udine e aventi ad oggetto le seguenti iniziative:
a) istituzione di corsi di dottorato e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati residenti nel Friuli Venezia Giulia;
b) attivita’ di formazione professionale superiore che si realizzano con la collaborazione degli ordini professionali della regione o che si avvalgono dell’apporto di competenze scientifiche e tecnico-professionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
c) altre iniziative didattiche e scientifiche anche finalizzate allo sviluppo dei collegamenti internazionali delle Universita’ o al rafforzamento dei poli universitari decentrati sul territorio.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all’uopo costituite operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e di Pordenone.
3. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalita’ di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi delle due Universita’.
4. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalita’ di cui al comma 2 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi dei due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all’uopo costituite.
5. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e’ presentata annualmente alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca – Servizio universita’ e ricerca, corredata del programma delle attivita’ da realizzare, comprendente una relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.
Note:
1Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 20/1970
2Aggiunte parole al primo comma da art. 20, primo comma, L. R. 62/1975
3Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 26/1984
4Articolo interpretato da art. 78, comma 1, L. R. 30/1992
5Articolo sostituito da art. 16, comma 16, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall’ 1 gennaio 1998.
6Articolo sostituito da art. 6, comma 73, L. R. 4/1999
7Integrata la disciplina da art. 6, comma 77, L. R. 4/1999
8Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 22/1999 , con effetto dall’ esercizio finanziario 2000, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
9Aggiunte parole al comma 2 da art. 9, comma 17, L. R. 13/2000
10Aggiunte parole al comma 3 da art. 9, comma 17, L. R. 13/2000
11Integrata la disciplina da art. 5, comma 21, L. R. 18/2000
12Derogata la disciplina del comma 3 dalla art. 5, comma 22, L. R. 18/2000
13Articolo sostituito da art. 8, comma 32, L. R. 2/2006
CAPO VI
Modalita’ e termini per la presentazione
delle domande di contributo
Art. 16
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall’ articolo 10 devono pervenire all’ Assessorato dell’ istruzione e delle attivita’ culturali, per l’ esercizio 1969, entro un mese dall’ entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate del preventivo sommario delle spese che si intendono sostenere con l’ eventuale contributo regionale.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall’ articolo 12 devono pervenire all’ Assessorato dell’ istruzione e delle attivita’ culturali, per l’ esercizio 1969, entro un mese dall’ entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di febbraio, corredate di una relazione illustrativa della cosa immobile o mobile di interesse storico, archeologico o artistico sulla quale si intende intervenire, del progetto dei lavori, del preventivo delle spese e del nulla osta della competente Soprintendenza, a norma dell’ articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Le domande per la concessione dei contributi previsti dall’ art. 14 devono essere presentate all’ Assessorato dell’ istruzione e delle attivita’ culturali, per l’ esercizio 1969, entro un mese dall’ entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di marzo, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative e delle manifestazioni in programma e del preventivo sommario delle spese.
Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell’ istruzione, della formazione professionale, delle attivita’ e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi.
Note:
1Sostituito il quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1973
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
6Sostituito il quarto comma da art. 10, primo comma, L. R. 26/1984
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 17
I finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo 15 sono disposti, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell’ Assessore all’ istruzione e alle attivita’ culturali.
E’ fatto obbligo ai beneficiari degli interventi regionali di fornire la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 25/1973
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 3/1975
Art. 18
Per l’ attuazione della presente legge e’ autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1972, la spesa di lire un miliardo di cui:
a) lire 400 milioni per gli interventi di cui agli articoli 6 e 7;
b) lire 10 milioni per gli interventi di cui all’ articolo 8;
c) lire 80 milioni per gli interventi di cui all’ articolo 10;
d) lire 30 milioni per gli interventi di cui all’ articolo 12;
e) lire 10 milioni per gli interventi di cui all’ articolo 13;
f) lire 20 milioni per gli interventi di cui all’ articolo 14;
g) lire 450 milioni per gli interventi di cui all’ articolo 15.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’ esercizio finanziario 1969, sono apportate le seguenti variazioni:
Al Titolo I – Sezione II – Rubrica n. 8 – Categoria III – e’ istituito il seguente capitolo:
– Capitolo 184 con la denominazione <> e con lo stanziamento di lire 10 milioni cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1969.
Al Titolo I – Sezione II – Rubrica n. 8 – Categoria IV – sono istituiti i seguenti capitoli:
– Capitolo 202 con la denominazione <> e con lo stanziamento di lire 400 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 191 e 312 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l’ importo di lire 260 milioni e di lire 40 milioni e mediante prelevamento dell’ importo di lire 100 milioni dall’ apposito fondo iscritto al capitolo 498 dello stesso stato di previsione (rubrica n. 8 dell’ allegato 4 al bilancio medesimo);
– Capitolo 203 con la denominazione <> e con lo stanziamento di lire 10 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 312 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1969;
– Capitolo 204 con la denominazione <> e con lo stanziamento di lire 80 milioni, cui si provvede mediante storno dai capitoli 192 e 312 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1969, rispettivamente per l’ importo di lire 75 milioni e di lire 5 milioni;
– Capitolo 205 con la denominazione <> e con lo stanziamento di lire 30 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1969;
– Capitolo 206 con la denominazione <> e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 292 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1969.
Al Titolo II – Sezione II – Rubrica n. 9 – Categoria XI – e’ istituito il capitolo 523 con la denominazione <> e con lo stanziamento di lire 450 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa per l’ esercizio finanziario 1969.
L’ onere complessivo di lire 1 miliardo relativo all’ esercizio finanziario 1969 fa carico ai sopra citati capitoli e quello relativo agli esercizi finanziari dal 1970 al 1972 gravera’ sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.
Sono soppressi i capitoli 181 – 191 – 192 e 521 nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’ esercizio 1969.
La denominazione del capitolo 292 del predetto stato di previsione e’ cosi’ modificata: <>
Le succitate variazioni relative ai capitoli 181 – 191 – 192 – 292 – 312 e 521 si intendono conseguentemente apportate anche all’ elenco n. 1 approvato con l’ art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.
Art. 19
E’ abrogato, per quanto riguarda gli interventi di competenza dell’ Assessorato dell’ istruzione e delle attivita’ culturali, l’ art. 1, punti 5), 6a), 6b) e 7) della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23.
Art. 20
Le domande di contributo per l’ anno 1969, eventualmente gia’ presentate ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, sono considerate valide ai fini della presente legge.
Art. 21
Ferme restando tutte le altre disposizioni della presente legge, le sovvenzioni di cui agli articoli 6 e 7 sono concesse, per l’ esercizio finanziario 1969, a prescindere dal parere della Commissione regionale per la cultura e l’ arte previsto dall’ articolo 4 e dal riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale previsto dall’ art. 6, primo comma.
Art. 22
La presente legge regionale entrera’ in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.