1991 – Carta costituzionale di fondazione e indipendenza della Repubblica di Slovenia

Carta costituzionale di fondazione e indipendenza della Repubblica di Slovenia

(Gazzetta Ufficiale RS, n. 1-4/91-I)
Premessa la volontà del popolo sloveno e della popolazione della Repubblica di Slovenia, espressa nel plebiscito sull’autonomia e l’indipendenza della Repubblica di Slovenia il 23 dicembre 1990,
considerato che la Repubblica di Slovenia era già uno Stato sovrano in base al vigente ordinamento costituzionale e che esercitava solo in parte i propri diritti sovrani nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
considerato che la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia non opera come un vero stato di diritto e che in essa vengono gravemente violati i diritti dell’uomo, i diritti nazionali nonché i diritti delle Repubbliche e delle Regioni autonome,
considerato che l’ordinamento federale della Jugoslavia non rende possibile la soluzione della crisi politica ed economica e che tra le Repubbliche jugoslave non si e addivenuti ad un accordo che consentisse l’emancipazione delle Repubbliche e dunque il passaggio dallo Stato federativo jugoslavo a un’unione di Stati sovrani,
fermamente determinata a far si che la Repubblica di Slovenia rispetti gli eguali diritti
delle altre Repubbliche jugoslave e che con esse regoli gradualmente, su base di eguaglianza, in modo democratico e pacifico, tutte le questioni inerenti alla comune esistenza e rispetti la loro sovranità e integrità territoriale,
e, disposta a negoziare con le altre Repubbliche jugoslave, quale Stato autonomo e
indipendente, anche in futuro i rapporti istituzionali ed altri,
l’Assemblea della Repubblica di Slovenia, nella sessione congiunta di tutte le Camere del 25 giugno 1991, in base agli emendamenti LXVIII, LXXII e XCIX della Costituzione della Repubblica di Slovenia e in conformità all’articolo 4 della Legge sul plebiscito sull’autonomia e l’indipendenza della Repubblica di Slovenia
approva
LA CARTA COSTITUZIONALE FONDAMENTALE SULL’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
I
La Repubblica di Slovenia e uno Stato autonomo e indipendente.
Nella Repubblica di Slovenia cessa di avere efficacia la Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
La Repubblica di Slovenia si assume tutti i diritti e gli obblighi demandati dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia e dalla Costituzione della RSFJ agli organi della RSFJ.
L’assunzione dell’esecuzione di tali diritti e obblighi e regolata dalla Legge costituzionale.
II
I confini di Stato della Repubblica di Slovenia sono costituiti dai confini di Stato, internazionalmente riconosciuti, della ex RSFJ con la Repubblica d’Austria, con la Repubblica Italiana e con la Repubblica di Ungheria nelle aree in cui tali stati confinano con la Repubblica di Slovenia, nonché dal confine tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia entro il territorio della ex RSFJ.
III
La Repubblica di Slovenia assicura la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta
fondamentali a tutte le persone che vivono sul territorio della Repubblica, indipendentemente dalla loro appartenenza nazionale, senza alcuna discriminazione, in conformità della Costituzione della Repubblica di Slovenia e dei trattati internazionali vigenti.
Nella Repubblica di Slovenia, alle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese e ai loro appartenenti vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia e dai Trattati internazionali.
IV
Per l’esecuzione della presente Carta Costituzionale viene approvata la Legge costituzionale nella seduta congiunta di tutte le Camere dell’Assemblea della Repubblica di Slovenia con la maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati di tutte le Camere.
V
La presente Carta costituzionale entra in vigore con la sua proclamazione nella seduta
congiunta di tutte le Camere dell’Assemblea della Repubblica di Slovenia.
N. 001-02/91-12/2
Lubiana, 25 giugno 1991
Assemblea della Repubblica di Slovenia
Presidente
dr. France Bu?ar l. r