COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
La Costituzione e le leggi
Premessi la Carta costituzionale fondamentale sull’autonomia e sull’indipendenza della Repubblica di Slovenia, nonché i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, i diritti fondamentali e permanenti della nazione slovena all’autodeterminazione e il fatto storico che gli Sloveni nel corso della secolare lotta per la liberazione nazionale hanno plasmato la propria indipendenza nazionale e fatto valere il proprio Stato, l’Assemblea della Repubblica di Slovenia approva
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
La Slovenia è una repubblica democratica.
Articolo 2
La Slovenia è uno stato sociale e di diritto.
Articolo 3
La Slovenia è lo stato di tutte le sue cittadine e di tutti i suoi cittadini, fondato sul diritto permanente e inalienabile della nazione slovena all’autodecisione.
In Slovenia la sovranità appartiene al popolo. Le cittadine e i cittadini la attuano direttamente e mediante le elezioni, in base al principio della ripartizione del potere in legislativo, esecutivo e giudiziario.
Articolo 4
La Slovenia è uno stato territorialmente unitario e indivisibile.
Articolo 5
Sul proprio territorio lo Stato tutela i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Tutela e assicura i diritti delle comunità nazionali autoctone italiane e magiare. Si occupa delle minoranze nazionali autoctone slovene negli stati confinanti, degli emigrati ed espatriati sloveni e promuove i loro contatti con la patria. Provvede alla conservazione delle ricchezze naturali e del patrimonio culturale e crea le possibilità per un armonico sviluppo civile e culturale della Slovenia.
Gli Sloveni che non hanno la cittadinanza slovena possono usufruire in Slovenia di particolari diritti e agevolazioni. La legge stabilisce la qualità e l’estensione di tali diritti e agevolazioni.
Articolo 6
Lo stemma della Slovenia ha la forma di uno scudo. Al centro dello scudo, su fondo blu, è rappresentato in colore bianco il monte Tricorno alla cui base due linee blu parallele e ondulate simboleggiano il mare e i fiumi. Sopra il Tricorno sono disposte, a forma di triangolo volto all’ingiù, tre stelle auree a sei punte. Lo scudo, che è orlato di rosso, è modellato secondo un determinato principio geometrico e coloristico.
Bandiera della Slovenia è la bandiera nazionale slovena bianca, blu e rossa con lo stemma della Slovenia. Il rapporto tra larghezza e lunghezza è di uno a due. I colori della bandiera sono disposti nel seguente ordine: bianco, blu e rosso. Ciascun colore comprende in larghezza un terzo della superficie della bandiera. Lo stemma è posto nella parte superiore sinistra della bandiera in modo da estendersi per metà sul campo bianco e per metà su quello blu.
L’inno della Slovenia è Brindisi.
La legge regola l’uso dello stemma, della bandiera e dell’inno.
Articolo 7
Lo Stato è separato dalle comunità religiose.
Le comunità religiose hanno uguali diritti: esse svolgono le proprie attività liberamente.
Articolo 8
Le leggi e le altre norme giuridiche devono essere conformi ai principi generali vigenti del diritto internazionali e ai trattati internazionali ai quali la Slovenia è vincolata. I trattati internazionali ratificati e pubblicati vengono applicati direttamente.
Articolo 9
In Slovenia è garantita l’autonomia locale.
Articolo 10
La capitale della Slovenia è Lubiana.
Articolo 11
In Slovenia la lingua ufficiale è lo sloveno. Nei territori dei comuni in cui vivono le comunità nazionali italiana e magiara, sono lingua ufficiale l’italiano e il magiaro.
Articolo 12
La legge regola la cittadinanza della Slovenia.
Articolo 13
Conformemente ai trattati internazionali, in Slovenia gli stranieri godono di tutti i diritti garantiti dalla presente Costituzione e dalla legge, ad eccezione di quelli che, in base alla costituzione e alla legge, spettano soltanto ai cittadini della Slovenia.
II. DIRITTI UMANI E LIBERTA’ FONDAMENTALI
Articolo 14
(uguaglianza di fronte alla legge)
In Slovenia sono garantiti a ciascuno uguali diritti dell’uomo e libertà fondamentali indipendentemente da nazionalità, razza, sesso, lingua, religione, ideologia politica od altra, situazione patrimoniale, origine, istruzione, posizione sociale ovvero da altra circostanza personale.
Davanti alla legge sono tutti uguali.
Articolo 15
(attuazione e limitazione dei diritti)
I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali vengono attuati direttamente in base alla Costituzione.
Mediante legge è possibile prevedere il modo di attuazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali se così stabilito dalla Costituzione, oppure qualora ciò fosse necessario per la stessa natura del singolo diritto ovvero libertà.
I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali sono limitati soltanto dai diritti di altre persone e nei casi stabiliti dalla presente Costituzione.
Vengono garantiti la tutela giurisdizionale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e il diritto all’eliminazione delle conseguenze della loro violazione.
Nessun diritto dell’uomo e libertà fondamentale regolati da atti giuridici vigenti in Slovenia, può essere limitato con il pretesto che non sia riconosciuto dalla presente Costituzione ovvero sia riconosciuto in misura minore.
Articolo 16
(abrogazione temporanea e limitazione dei diritti)
Con la presente Costituzione determinati diritti dell’uomo e libertà fondamentali possono in via eccezionale essere temporaneamente abrogati ovvero limitati in stato di guerra e di emergenza. I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali possono essere abrogati o limitati soltanto per il periodo della durata dello stato di guerra o di emergenza, tuttavia nella misura richiesta da tale stato e in maniera che i provvedimenti adottati non causino ineguaglianze fondate solamente su razza, appartenenza nazionale, sesso, lingua, religione, ideologia politica od altra, situazione patrimoniale, origine, istruzione, posizione sociale ovvero su qualsiasi altra circostanza personale.
La disposizione del precedente capoverso non ammette alcuna abrogazione temporanea o limitazione dei diritti stabiliti negli articoli 17, 18, 21, 27, 28, 29 e 41.
Articolo 17
(inviolabilità della vita umana)
La vita umana è inviolabile. In Slovenia non esiste la pena di morte.
Articolo 18
(divieto di tortura)
Nessuno può essere sottoposto a torture, a punizioni o trattamenti disumani o umilianti. E’ proibita l’esecuzione di esperimenti medici o di altri esperimenti scientifici sulla persona senza il suo consenso liberamente espresso.
Articolo 19
(tutela della libertà personale)
Ognuno ha diritto alla libertà personale.
A nessuno può essere tolta la libertà, tranne nei casi e secondo la procedura stabiliti dalla legge.
Ogni persona che venga privata della libertà deve essere immediatamente informata sui motivi della privazione della libertà nella sua lingua materna o in una lingua a lei comprensibile. Nel più breve tempo possibile le deve essere comunicato, anche per iscritto, il motivo della privazione della sua libertà. Deve venire immediatamente istruita sul fatto che non è obbligata a fare alcuna dichiarazione e sul diritto all’immediata assistenza giuridica di un difensore, da lei liberamente scelto, nonché sul fatto che l’organo competente è tenuto, su sua richiesta, ad informare i suoi congiunti sulla privazione della libertà.
Articolo 20
(disposizione e durata della detenzione preventiva)
La persona nei cui riguardi sussiste un fondato sospetto di aver commesso un reato, può essere fermata soltanto in base a un provvedimento del tribunale, qualora ciò sia inevitabile ai fini del decorso del procedimento penale ovvero della pubblica sicurezza.
All’atto del fermo, e non oltre 24 ore successive ad esso, deve essere consegnato al detenuto il provvedimento scritto e motivato. Avverso tale ordine il detenuto ha il diritto di ricorso, sul quale il tribunale è tenuto a deliberare nel termine di 48 ore. La detenzione può durare soltanto per il tempo in cui sussistano i motivi legali, tuttavia non oltre tre mesi dal giorno della privazione della libertà. Il tribunale supremo può prolungare la detenzione per ulteriori tre mesi.
Qualora entro il decorrere di tali termini non sia stato presentato l’atto di accusa, l’accusato viene rilasciato.
Articolo 21
(tutela della personalità e della dignità umana)
E’ garantito il rispetto della personalità e della dignità umana nei procedimenti penali ed in tutti gli altri procedimenti legali, come pure durante la detenzione e l’esecuzione della pena.
E’ vietata qualsiasi forma di violenza sulle persone alle quali la libertà venga in qualche modo limitata e qualsiasi estorsione di ammissioni o dichiarazioni.
Articolo 22
(uguale tutela dei diritti)
A ciascuno è garantita uguale tutela dei propri diritti nei procedimenti davanti al tribunale e davanti ad altri organi dello Stato, ad organi delle comunità locali e davanti ai titolari di cariche pubbliche che deliberano sui loro diritti, doveri e interessi legali.
Articolo 23
(diritto di tutela giurisdizionale)
Ognuno gode della garanzia che sui propri diritti e doveri, nonché sulle imputazioni nei loro confronti decida, senza alcuna superflua dilazione, un tribunale indipendente, imparziale, istituito dalla legge.
Nei suoi confronti può giudicare soltanto un giudice, nominato secondo le regole, previste precedentemente dalla legge e dall’ordinamento giudiziario.
Articolo 24
(carattere pubblico dei procedimenti giudiziari)
Le udienze nei tribunali sono pubbliche. Le sentenze vengono pronunciate pubblicamente. La legge stabilisce le eccezioni.
Articolo 25
(diritto di impugnazione)
A ciascuno è garantito il diritto al ricorso o ad altro mezzo di impugnazione contro i provvedimenti dei tribunali e degli altri organi dello Stato, degli organi delle comunità locali e di altri titolari di cariche pubbliche, mediante i quali tali organi deliberano sui diritti, i doveri e gli interessi legali.
Articolo 26
(diritto di risarcimento dei danni)
Ognuno ha diritto al risarcimento dei danni che, in connessione con lo svolgimento del servizio o di qualche altra attività di un organo dello Stato, un organo della comunità locale o di un titolare di cariche pubbliche, gli causa con il suo comportamento antigiuridico una persona o un organo che svolge tale servizio o attività.
La parte lesa ha in conformità con la legge il diritto di richiedere il risarcimento anche direttamente dalla persona che le ha causato il danno.
Articolo 27
(presunzione di innocenza)
La persona accusata di illecito si considera innocente finché la sua colpa non venga provata mediante sentenza passata in giudicato.
Articolo 28
(principio di legittimità nel diritto penale)
Nessuno può venire punito per un atto che la legge non considera punibile e per il quale non sia prevista la punibilità prima che l’atto sia stato commesso.
I reati vengono accertati e le pene per essi pronunciate secondo la legge vigente allorché l’atto è stato commesso, salvo che una nuova legge non sia più favorevole nei confronti di chi ha commesso l’atto.
Articolo 29
(garanzie giuridiche nel procedimento penale)
Ad ogni persona accusata di reato, sono garantiti oltre alla completa uguaglianza di fronte alla legge anche i seguenti diritti:
– di avere il tempo sufficiente e la possibilità di preparare la propria difesa;
– di essere presente in giudizio e di difendersi personalmente o tramite difensore;
– di avere garantita la presentazione delle prove in proprio favore;
– di non essere tenuto a fare dichiarazioni contro se stesso o i propri congiunti ovvero a confessare la propria colpa.
Articolo 30
(diritto di riabilitazione e di risarcimento)
La persona condannata ingiustamente per reato o privata della libertà senza fondato motivo, ha diritto alla riabilitazione, al risarcimento dei danni e ad altri diritti previsti dalla legge.
Articolo 31
(divieto di nuovo processo per il medesimo reato)
Nessuno può essere nuovamente condannato o punito per un reato, per il quale il procedimento penale nei suoi confronti sia stato definitivamente concluso ovvero l’accusa nei suoi confronti sia stata definitivamente respinta ovvero sia stato, mediante una sentenza passata in giudicato, prosciolto o condannato.
Articolo 32
(libertà di circolazione)
Ognuno ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente, di lasciare il Paese e di farvi ritorno in qualsiasi momento.
Tale diritto può essere limitato dalla legge, tuttavia soltanto se sia necessario per garantire lo svolgimento di un procedimento penale, per impedire la diffusione di malattie contagiose, per assicurare l’ordine pubblico ovvero se lo richiedano gli interessi della difesa dello Stato.
La legge può limitare agli stranieri l’ingresso nel Paese e la durata del soggiorno in esso.
Articolo 33
(diritto di proprietà privata e di successione)
E’ garantito il diritto alla proprietà privata e alla successione.
Articolo 34
(diritto alla dignità personale e alla sicurezza)
Ognuno ha diritto alla dignità personale e alla sicurezza.
Articolo 35
(tutela dei diritti del privato e della persona)
E’ garantita l’inviolabilità dell’integrità umana fisica e spirituale, della sua sfera privata e dei suoi diritti personali.
Articolo 36
(inviolabilità del domicilio)
Il domicilio è inviolabile.
A nessuno è permesso di entrare nell’abitazione o in altri locali altrui, né perquisirli senza un provvedimento del tribunale e contro la volontà di chi vi abita.
Il titolare dell’abitazione o dei locali perquisiti ovvero un suo rappresentante ha diritto di presenziare alla perquisizione.
La perquisizione può essere eseguita soltanto alla presenza di due testimoni.
Alle condizioni stabilite dalla legge, un pubblico ufficiale ha facoltà di entrare senza provvedimento del tribunale nell’altrui abitazione o negli altrui locali ed eccezionalmente eseguire la perquisizione senza la presenza di testimoni, qualora ciò sia indispensabile per poter fermare direttamente l’autore di un reato ovvero per proteggere persone o patrimonio.
Articolo 37
(tutela della segretezza della corrispondenza e di altri mezzi di comunicazione)
E’ garantita la segretezza della corrispondenza e degli altri mezzi di comunicazione.
Solo la legge può stabilire che, in base a un provvedimento del tribunale, sia permesso che per un determinato periodo non si rispetti la tutela della segretezza della corrispondenza e di degli altri mezzi di comunicazione e l’inviolabilità della sfera privata dell’uomo, qualora ciò sia reso indispensabile per l’inizio o la prosecuzione di un procedimento penale o per la sicurezza dello Stato.
Articolo 38
(protezione dei dati personali)
E’ garantita la protezione dei dati personali. E’ vietato l’uso dei dati personali in contrasto con lo scopo della loro raccolta.
La legge definisce la raccolta, l’elaborazione, lo scopo dell’uso, il controllo e la protezione dei dati personali.
Ognuno ha il diritto di venire a conoscenza dei dati personali raccolti che lo riguardano e il diritto di tutela giurisdizionale contro il loro abuso.
Articolo 39
(libertà di espressione)
E’ garantita la libertà di espressione dei propri pensieri, di discorsi e interventi pubblici, di stampa e di altre forme di informazione ed espressione pubblica. Ognuno può liberamente raccogliere, accettare e divulgare notizie e pareri.
Ognuno ha il diritto di ricevere informazioni di carattere pubblico per le quali ha qualche interesse legale fondato sulla legge, salvo nei casi stabiliti dalla legge.
Articolo 40
(diritto di rettifica e di risposta)
E’ garantito il diritto alla rettifica dell’informazione pubblicata con la quale sia stato colpito il diritto o l’interesse del singolo, di un’organizzazione o organo, ed è parimenti garantito il diritto alla risposta sull’informazione pubblicata.
Articolo 41
(libertà di coscienza)
La professione della fede e di altro orientamento è libera nella vita pubblica e privata.
Nessuno è tenuto a pronunciarsi in merito alla propria convinzione religiosa e di altro genere.
I genitori hanno il diritto di assicurare ai propri figli, conformemente alla propria convinzione, l’educazione religiosa e morale. L’indirizzo dei figli riguardo all’educazione religiosa e morale deve essere adeguato all’età e alla maturità del figlio, alla sua libertà di coscienza, al suo orientamento o convinzione religiosa e di altro genere.
Articolo 42
(diritto di riunione e associazione)
E’ garantito il diritto di riunione pacifica e di pubbliche assemblee.
Ognuno ha il diritto di associarsi liberamente ad altri.
Limitazioni di legge di tali diritti sono consentite per ragioni di sicurezza dello Stato, di pubblica sicurezza, nonché di protezione dalla diffusione di malattie contagiose.
Gli appartenenti professionali alle forze di difesa e agli organi di polizia non possono essere membri di partiti politici.
Articolo 43
(diritto di voto)
Il diritto di voto è universale e uguale.
Ogni cittadino che abbia compiuto i 18 anni di età ha il diritto di eleggere e di essere eletto.
La legge può stabilire in quali casi e a quali condizioni spetta il diritto di voto agli stranieri.
Articolo 44
(partecipazione alla gestione della cosa pubblica)
Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla gestione della cosa pubblica, in conformità alla legge, direttamente o tramite i propri rappresentanti eletti.
Articolo 45
(diritto di petizione)
Ogni cittadino ha il diritto di presentare petizioni e altre iniziative di carattere generale.
Articolo 46
(diritto di obiezione di coscienza)
L’obiezione di coscienza è ammessa nei casi stabiliti dalla legge, qualora con ciò non vengano limitati il diritto e la libertà di altre persone.
Articolo 47
(estradizione)
Un cittadino sloveno non può essere consegnato per estradizione ad uno stato straniero. Un cittadino straniero può venire estradato soltanto nei casi previsti dai trattati internazionali ai quali la Slovenia è vincolata.
Articolo 48
(asilo)
Nei limiti della legge viene riconosciuto il diritto d’asilo ai cittadini stranieri e agli apolidi perseguitati a causa dell’impegno per i diritti umani e le libertà fondamentali.
Articolo 49
(libertà di lavoro)
E’ garantita la libertà di lavoro.
Ognuno sceglie liberamente la propria occupazione.
A ciascuno è accessibile, a parità di condizioni, qualsiasi posto di lavoro.
Il lavoro forzato è vietato.
Articolo 50
(diritto alla sicurezza sociale)
I cittadini hanno il diritto alla sicurezza sociale alle condizioni stabilite dalla legge.
Lo stato regola l’assicurazione obbligatoria sanitaria, di vecchiaia e d’invalidità, nonché altre assicurazioni sociali e provvede al loro funzionamento.
Ai veterani di guerra e alle vittime della violenza della guerra è garantita, in conformità alla legge, una particolare tutela.
Articolo 51
(diritto di tutela sanitaria)
Ognuno ha diritto alla tutela sanitaria alle condizioni stabilite dalla legge.
La legge prevede il diritto alla tutela sanitaria attraverso fondi di pubblici.
Nessuno può essere costretto a curarsi, salvo nei casi previsti dalla legge.
Articolo 52
(diritti degli invalidi)
Agli invalidi è garantita in conformità alla legge la tutela e l’abilitazione al lavoro.
I bambini con disturbi dello sviluppo fisico o psichico ovvero altri portatori di gravi handicap hanno diritto all’istruzione e all’abilitazione ad una vita socialmente attiva.
L’istruzione e l’abilitazione di cui al precedente capoverso vengono finanziate con i fondi pubblici.
Articolo 53
(matrimonio e famiglia)
Il matrimonio è fondato sull’eguaglianza dei coniugi. Esso viene celebrato davanti al competente organo dello Stato.
Il matrimonio e i rapporti giuridici in esso, nella famiglia e nella comunità extraconiugale, vengono regolati dalla legge.
Lo stato tutela la famiglia, la maternità, la paternità, i figli e i giovani e crea a tale scopo i presupposti necessari.
Articolo 54
(diritti e doveri dei genitori)
I genitori hanno il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed allevare i propri figli. Tale diritto e dovere possono essere tolti o limitati ai genitori soltanto per motivi che stabilisce la legge per tutelare gli interessi dei figli.
I figli nati fuori del matrimonio godono degli stessi diritti dei figli nati all’interno di esso.
Articolo 55
(libera decisione sulla nascita dei figli)
La decisione sulla nascita dei propri figli è libera.
Lo Stato garantisce le possibilità di realizzare tale libertà e crea le condizioni che rendano possibile ai genitori di decidersi per la nascita dei propri figli.
Articolo 56
(diritti dei bambini)
I bambini godono di una particolare tutela e cura. I bambini godono dei diritti umani e delle libertà fondamentali in accordo con la loro età e maturità.
Ai bambini viene garantita una particolare tutela per quanto riguarda lo sfruttamento e l’abuso di carattere economico, sociale, fisico, psichico o di altro genere. Tale tutela viene regolata dalla legge.
I bambini e i minorenni dei quali i genitori non si prendono cura, che non hanno genitori o un adeguato sostentamento familiare, godono di una speciale tutela dello Stato. La legge regola la loro posizione.
Articolo 57
(educazione e istruzione scolastica)
L’educazione è libera.
L’istruzione di base è obbligatoria e viene finanziata con i fondi pubblici.
Lo Stato crea le condizioni affinché i cittadini possano acquisire un’adeguata istruzione.
Articolo 58
(autonomia dell’università e di altri istituti scolastici superiori)
Le università statali e gli altri istituti scolastici statali superiori sono autonomi.
La legge regola il sistema del loro finanziamento.
Articolo 59
(libertà della scienza e dell’arte)
E’ garantita la libertà della creatività scientifica e artistica.
Articolo 60
(diritti d’autore)
E’ garantita la tutela dei diritti d’autore e di altri diritti che derivano dall’attività artistica, scientifica, di ricerca e di invenzione.
Articolo 61
(espressione di appartenenza nazionale)
Ciascuno ha il diritto di esprimere liberamente l’appartenenza alla propria nazione o comunità nazionale, di coltivare ed esprimere la propria cultura e di usare la propria lingua e scrittura.
Articolo 62
(diritto d’uso della propria lingua e scrittura)
Ciascuno ha il diritto di usare, nel modo stabilito dalla legge, la propria lingua e scrittura nell’attuazione dei propri diritti e doveri e nei procedimenti davanti agli organi dello Stato e ad altri organi che svolgono servizio pubblico.
Articolo 63
(divieto di istigazione alla discriminazione e all’intolleranza e divieto di istigazione alla violenza e alla guerra)
E’ anticostituzionale qualsiasi istigazione alla discriminazione nazionale, razziale e religiosa od altra, nonché la fomentazione di odio e intolleranza nazionale, razziale, religiosa od altra.
E’ anticostituzionale qualsiasi istigazione alla violenza e alla guerra.
Articolo 64
(diritti particolari della comunità nazionale autoctona italiana e di quella magiara in Slovenia)
Le comunità nazionali autoctone italiana e magiara e i loro appartenenti godono del diritto di usare liberamente i propri simboli nazionali e, ai fini della conservazione della propria identità nazionale, di istituire organizzazioni, di sviluppare attività economiche, culturali e di ricerca scientifica, nonché attività nel settore della pubblica informazione e dell’editoria. In conformità alla legge queste comunità nazionali e i loro appartenenti godono del diritto all’educazione e all’istruzione nella propria lingua nonché alla formazione e allo sviluppo di tale educazione e istruzione nella propria lingua.
La legge stabilisce le zone nelle quali è obbligatoria l’istruzione scolastica bilingue. Le comunità nazionali e i loro appartenenti godono del diritto di coltivare i rapporti con la propria nazione madre e con i rispettivi Stati. Lo Stato sostiene materialmente e moralmente l’attuazione di questi diritti.
Nelle zone, nelle quali vivono queste comunità, i loro appartenenti, per realizzare i propri diritti, istituiscono comunità autogestite. Su loro proposta lo Stato può autorizzare le comunità nazionali autogestite a svolgere determinate mansioni di competenza dello Stato, garantendo i mezzi per la loro realizzazione.
Le comunità nazionali sono rappresentate direttamente negli organi rappresentativi dell’amministrazione locale e nella Camera di Stato.
La legge regola la posizione e il modo di attuazione dei diritti della comunità nazionale italiana rispettivamente di quella magiara nelle zone in cui vivono, gli obblighi delle comunità locali autogestite diretti all’attuazione di tali diritti, nonché quei diritti che gli appartenenti alle due comunità nazionali attuano anche al di fuori di tali zone, vengono stabiliti dalla legge. I diritti di entrambe le comunità nazionali e dei loro appartenenti sono garantiti indipendentemente dal numero degli appartenenti a queste comunità.
Le leggi, le altre norme e gli atti generali attinenti alla realizzazione dei diritti e della posizione previsti dalla Costituzione solamente nei riguardi delle comunità nazionali non possono essere approvati senza il consenso dei rappresentanti della comunità nazionali.
Articolo 65
(posizione e diritti particolari della comunità dei Rom in Slovenia)
La legge regola la posizione e i diritti particolari della comunità dei Rom in Slovenia.
III. RAPPORTI SOCIALI ED ECONOMICI
Articolo 66
(tutela del lavoro)
Lo Stato crea le opportunità di impiego e di lavoro e ne assicura la tutela giuridica.
Articolo 67
(proprietà)
La legge stabilisce il modo di acquisizione e di godimento della proprietà in modo che sia assicurata la sua funzione economica, sociale ed ambientale.
La legge stabilisce il modo e le condizioni di successione.
Articolo 68
(diritto di proprietà degli stranieri)
Gli stranieri possono acquisire il diritto di proprietà sugli immobili alle condizioni stabilite dalla legge.
Gli stranieri non possono acquisire il diritto di proprietà su terreni, salvo mediante successione o a condizione di reciprocità.
Articolo 69
(espropriazione)
Nell’interesse pubblico il diritto di proprietà sui beni immobili può essere tolto o limitato dietro compensazione in natura o risarcimento alle condizioni stabilite dalla legge.
Articolo 70
(beni demaniali e ricchezze naturali)
Sui beni demaniali può essere acquisito un diritto particolare d’uso alle condizioni stabilite dalla legge.
La legge stabilisce le condizioni alle quali possono venire sfruttate le ricchezze naturali.
La legge può stabilire che le ricchezze naturali possano essere sfruttate anche da cittadini stranieri e definisce le condizioni dello sfruttamento.
Articolo 71
(tutela dei terreni)
Al fine di uno sfruttamento razionale dei terreni, la legge stabilisce condizioni speciali sul loro utilizzo.
La legge stabilisce una tutela speciale dei terreni agricoli.
Lo Stato provvede allo sviluppo economico, culturale e sociale della popolazione delle zone montuose e montagnose.
Articolo 72
(sano ambiente vitale)
In conformità alla legge ad ognuno spetta il diritto di un sano ambiente vitale.
Lo stato provvede ad un sano ambiente vitale. A tale scopo la legge stabilisce le condizioni e i modi di svolgimento di attività economiche ed altre.
La legge stabilisce le condizioni e l’ammontare del risarcimento al quale è obbligato colui che causa danni all’ambiente vitale. La legge regola la protezione degli animali dalle torture.
Articolo 73
(tutela del patrimonio naturale e culturale)
Ognuno è tenuto in conformità alla legge a tutelare le bellezze naturali, le rarità e i monumenti culturali.
Lo Stato e le Comunità locali provvedono alla conservazione del patrimonio naturale e culturale.
Articolo 74
(imprenditoria)
L’iniziativa economica è libera.
La legge stabilisce le condizioni per l’istituzione di organizzazioni economiche. L’attività economica non può essere svolta in contrasto con l’interesse pubblico.
Sono vietati le attività di concorrenza sleale e gli atti che, in contrasto con la legge, limitano la concorrenza.
Articolo 75
(partecipazione alla gestione)
I lavoratori partecipano alla gestione delle organizzazioni e delle istituzioni economiche nel modo e alle condizioni stabiliti dalla legge.
Articolo 76
(libertà sindacale)
L’istituzione e l’attività dei sindacati e l’associazione in essi sono libere.
Articolo 77
(diritto di sciopero)
I lavoratori godono del diritto di sciopero.
La legge, se lo richiede l’interesse pubblico, può limitare il diritto di sciopero, considerati il genere e la natura dell’attività.
Articolo 78
(abitazione adeguata)
Lo Stato crea ai cittadini le condizioni per procurarsi un’abitazione adeguata.
Articolo 79
(stranieri impiegati in Slovenia)
Gli stranieri impiegati in Slovenia e i loro familiari godono di speciali diritti previsti dalla legge.
IV. ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
a) Camera di Stato
Articolo 80
(composizione e elezioni)
La Camera di Stato è composta da rappresentanti dei cittadini della Slovenia ed è composta da 90 deputati.
I deputati vengono eletti mediante votazione universale, uguale, diretta e segreta.
Nella Camera di Stato viene eletto sempre un deputato appartenente alle comunità nazionali italiana e magiara.
Il sistema elettorale è regolato dalla legge approvata dalla Camera di Stato con la maggioranza di due terzi dei voti di tutti i deputati.
Articolo 81
(durata del mandato della Camera di Stato)
La Camera di Stato è eletta per quattro anni.
Qualora il mandato della Camera di Stato scadesse in tempo di guerra o durante uno stato di emergenza, il suo mandato scade sei mesi dopo la cessazione della guerra o dello stato di emergenza, ma anche prima, su sua stessa deliberazione.
Le elezioni nella Camera di Stato vengono indette dal Presidente della Repubblica. La nuova Camera di Stato viene eletta entro due mesi e non più tardi di 15 giorni prima dello scadere di quattro anni dalla prima seduta della precedente Camera di Stato. Qualora la Camera di Stato venga sciolta, la nuova viene eletta al più tardi entro due mesi dallo scioglimento della precedente. Il mandato della precedente Camera di Stato si conclude con la prima seduta della nuova, che viene convocata dal Presidente della Repubblica non oltre i 20 giorni dalla sua elezione.
Articolo 82
(deputati)
I deputati sono i rappresentanti di tutta la popolazione e non sono legati ad alcuna direttiva.
La legge stabilisce chi non può venire eletto a deputato e l’incompatibilità della funzione di deputato con altre funzioni e attività.
La Camera di Stato approva il mandato dei deputati. Avverso la decisione della Camera di Stato è ammesso, in conformità alla legge, il ricorso alla Corte costituzionale.
Articolo 83
(immunità dei deputati)
Il deputato della Camera di Stato non ha responsabilità penale per il parere o il voto espressi nelle sedute della Camera di Stato e per i suoi organi di lavoro.
Il deputato non può essere fermato né, qualora si richiami all’immunità, può essere iniziato contro di lui un procedimento penale senza il consenso della Camera di Stato, salvo nel caso in cui sia stato colto in flagranza di reato per il quale è prevista una pena di reclusione superiore ai cinque anni.
La Camera di Stato può riconoscere l’immunità anche al deputato che non si sia richiamato ad essa, ovvero sia stato colto in flagrante, di cui al precedente capoverso.
Articolo 84
(Presidente della Camera di Stato)
La Camera di Stato ha il proprio Presidente, eletto a maggioranza di voti di tutti i deputati.
Articolo 85
(sedute della Camera di Stato)
La Camera di Stato opera in sedute ordinarie e straordinarie.
Il Presidente della Camera di Stato convoca le sedute ordinarie e straordinarie; qualora lo richiedesse almeno un quarto dei deputati della Camera di Stato o il Presidente della Repubblica, deve convocare una seduta straordinaria.
Articolo 86
(deliberazioni)
La Camera di Stato delibera qualora sia presente alla seduta la maggioranza dei deputati. La Camera di Stato approva leggi ed altre decisioni, nonché ratifica i trattati internazionali a maggioranza di voti validi dei deputati presenti, salvo diversa maggioranza stabilita dalla Costituzione o dalla legge.
Articolo 87
(competenza giuridica della Camera di Stato)
Sui diritti e doveri dei cittadini e di altre persone, la Camera di Stato delibera solo mediante legge.
Articolo 88
(iniziativa legislativa)
Le leggi possono essere proposte dal Governo ovvero da ciascun deputato. La legge può anche venire proposta da almeno cinquemila elettori.
Articolo 89
(procedimento legislativo)
La Camera di Stato approva le leggi con un procedimento di più fasi, salvo diversa disposizione del regolamento.
Articolo 90
(referendum legislativo)
Su questioni regolabili mediante legge, la Camera di Stato ha la facoltà di indire un referendum. La Camera di Stato è vincolata all’esito del referendum.
La Camera dello Stato ha la facoltà di indire di propria iniziativa un referendum, di cui al precedente capoverso, ma è obbligata a indirlo qualora lo richieda almeno un terzo dei deputati, il Consiglio di Stato o quarantamila elettori.
Il diritto di votare nel referendum spetta a tutti i cittadini che hanno diritto di voto.
Nei referendum la proposta viene accolta a maggioranza di voti favorevoli dei cittadini votanti.
Il referendum è regolato dalla legge approvata dalla Camera di Stato con la maggioranza di due terzi dei voti dei deputati presenti.
Articolo 91
(promulgazione di una legge)
Il Presidente della Repubblica promulga le leggi non oltre gli 8 giorni successivi alla loro approvazione.
Il Consiglio di Stato può richiedere nel termine di 7 giorni dall’approvazione della legge e prima della sua promulgazione che la Camera di Stato deliberi su di essa nuovamente. Affinché la legge sia approvata, nella nuova deliberazione deve votare la maggioranza di tutti i deputati, salvo nel caso in cui per l’approvazione della legge trattata la Costituzione preveda un numero superiore di voti. La nuova deliberazione della Camera di Stato è definitiva.
Articolo 92
(stato di guerra e di emergenza)
Lo stato di emergenza viene proclamato qualora un pericolo grave e generale minacci l’esistenza dello Stato. Sulla proclamazione dello stato di guerra ovvero di emergenza, sui provvedimenti urgenti nonché sulla loro cessazione, decide la Camera di Stato su proposta del Governo.
La Camera di Stato delibera sull’impiego delle forze della difesa.
Qualora la Camera di Stato non possa riunirsi, sulle questioni, di cui al primo e al secondo capoverso decide il Presidente della Repubblica. Le decisioni devono essere presentate all’approvazione della Camera di Stato non appena questa si riunisca.
Articolo 93
(inchiesta parlamentare)
La Camera di Stato può disporre un’inchiesta su materie di pubblico interesse, ma deve farlo qualora lo richieda un terzo dei deputati della Camera di Stato o il Consiglio di Stato. A tale scopo nomina una commissione che nelle questioni relative alle indagini e all’esame abbia in via di principio le medesime attribuzioni degli organi giudiziari.
Articolo 94
(regolamento della Camera di Stato)
La Camera di Stato ha un regolamento che viene adottato a maggioranza di due terzi di voti dei deputati presenti.
Articolo 95
(retribuzione dei deputati)
La legge stabilisce la retribuzione o il compenso dei deputati della Camera di Stato.
b) Il Consiglio di Stato
Articolo 96
(composizione)
Il Consiglio di Stato è un’istituzione rappresentativa dei titolari di interessi sociali, economici, professionali e locali.
Il Consiglio di Stato ha 40 membri. Esso è composto da:
– quattro rappresentanti dei datori di lavoro;
– quattro rappresentanti dei lavoratori;
– quattro rappresentanti degli agricoltori, artigiani e liberi professionisti;
– sei rappresentanti delle attività non economiche;
– ventidue rappresentanti degli interessi locali.
La legge regola l’organizzazione del Consiglio di Stato.
Articolo 97
(competenze del Consiglio di Stato)
Il Consiglio di Stato ha la facoltà di:
– proporre alla Camera di Stato l’approvazione di leggi;
– esprimere alla Camera di Stato il proprio parere su tutte le questioni di sua competenza;
– richiedere che la Camera di Stato, prima della promulgazione di una determinata legge, deliberi nuovamente sulla stessa;
– richiedere l’indizione di un referendum di cui al secondo capoverso dell’articolo 90;
– richiedere un’inchiesta su materie di pubblico interesse di cui all’articolo 93.
Su richiesta della Camera di Stato, il Consiglio di Stato è tenuto a esprimere il proprio parere su singole questioni.
Articolo 98
(elezioni)
Le elezioni del Consiglio di Stato sono regolate dalla legge approvata dalla Camera di Stato a maggioranza di due terzi di voti di tutti i deputati.
I membri del Consiglio di Stato vengono eletti per un periodo di cinque anni.
Articolo 99
(deliberazioni)
Il Consiglio di Stato delibera soltanto qualora alla seduta sia presente la maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di Stato delibera a maggioranza di voti considerati dei membri presenti. La richiesta di indizione di referendum viene accolta dal Consiglio di Stato a maggioranza dei voti di tutti i membri.
Articolo 100
(incompatibilità della funzione e immunità)
Un membro del Consiglio di Stato non può essere contemporaneamente deputato nella Camera di Stato.
I membri del Consiglio di Stato godono della stessa immunità dei deputati. Sull’immunità delibera il Consiglio di Stato.
Articolo 101
(regolamento del Consiglio di Stato)
Il Consiglio di Stato ha un proprio regolamento accolto a maggioranza di voti di tutti i membri.
c) Il Presidente della Repubblica
Articolo 102
(funzione del Presidente della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica rappresenta la Repubblica di Slovenia ed è il comandante supremo delle forze della difesa.
Articolo 103
(elezione del Presidente della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica viene eletto a suffragio diretto, universale e segreto.
Come presidente della Repubblica viene eletto il candidato con la maggioranza dei voti validi.
Il Presidente della Repubblica viene eletto per un periodo di cinque anni, tuttavia soltanto per due volte consecutive. Qualora il mandato del Presidente della Repubblica scadesse durante la guerra o durante lo stato di emergenza, il suo mandato scade sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra o di emergenza.
Come Presidente della Repubblica può essere eletto soltanto un cittadino della Slovenia.
Le elezioni del Presidente della Repubblica vengono indette dal Presidente della Camera di Stato. Il Presidente della Repubblica deve essere eletto entro i 15 giorni che precedono la scadenza del mandato del suo predecessore.
Articolo 104
(giuramento del Presidente della Repubblica)
Prima di assumere la propria funzione, il Presidente della Repubblica deve pronunciare davanti alla Camera di Stato il seguente giuramento:
“Giuro di rispettare l’ordinamento costituzionale, di comportarmi secondo la mia coscienza e di agire con tutte le mie forze per il benessere della Slovenia.”
Articolo 105
(incompatibilità della funzione del Presidente della Repubblica)
La funzione di Presidente della Repubblica è incompatibile con lo svolgimento di altra funzione pubblica o professione.
Articolo 106
(sostituzione del Presidente della Repubblica)
Nel caso di impedimento permanente, morte, dimissioni o altra cessazione della funzione del Presidente, svolge temporaneamente la funzione di Presidente della Repubblica il Presidente della Camera di Stato. In tal caso è necessario indire le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni dalla cessazione della funzione del precedente.
Il Presidente della Camera di Stato svolge temporaneamente la funzione di Presidente della Repubblica anche durante l’impedimento del Presidente della Repubblica.
Articolo 107
(competenze del Presidente della Repubblica)
Il Presidente della Repubblica:
– indice le elezioni alla Camera di Stato;
– promulga le leggi;
– nomina funzionari statali nei casi previsti dalla legge;
– nomina e richiama ambasciatori e rappresentanti della Repubblica e accoglie le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici stranieri;
– emana atti di ratifica;
– decide sulle amnistie;
– assegna decorazioni e onorificenze;
– svolge altre mansioni stabilite dalla presente Costituzione.
Su richiesta della Camera di Stato il Presidente della Repubblica è tenuto a esprimere il proprio parere su singole questioni.
Articolo 108
(regolamenti con valore di legge)
Qualora la Camera di Stato a causa dello stato di emergenza o di guerra non sia in grado di riunirsi in seduta, il Presidente della Repubblica può promulgare regolamenti con valore di legge su proposta del Governo.
Mediante il regolamento con valore di legge possono venire eccezionalmente limitati singoli diritti e libertà fondamentali, come stabilito nell’articolo 16 della presente Costituzione.
Il Presidente della Repubblica è tenuto a presentare il regolamento con valore di legge all’approvazione della Camera di Stato non appena questa si riunisca in seduta.
Articolo 109
(responsabilità del Presidente della Repubblica)
Qualora nello svolgimento della propria funzione il Presidente della Repubblica violi la Costituzione ovvero violi gravemente la legge, la Camera di Stato può metterlo in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale. Questa accerta la fondatezza dell’accusa oppure assolve l’accusato; a maggioranza di due terzi dei voti di tutti i giudici può altresì deliberare la revoca della funzione. Ricevuta la delibera della Camera di Stato in merito all’accusa, la Corte costituzionale ha la facoltà di decidere che il Presidente della Repubblica, fino alla decisione in merito all’accusa, venga interdetto temporaneamente dalla sua funzione.
c) Il Governo
Articolo 110
(composizione del Governo)
Il Governo è composto dal Presidente e dai ministri. Nell’ambito delle loro competenze il Governo e i singoli ministri sono autonomi e responsabili verso la Camera di Stato.
Articolo 111
(elezione del Presidente del Governo)
Il Presidente della Repubblica, dopo le consultazioni con i capigruppo dei deputati, presenta alla Camera di Stato il candidato a Presidente del Governo.
Il Presidente del Governo viene eletto dalla Camera di Stato a maggioranza di voti di tutti i deputati, salvo diversa disposizione della presente Costituzione. La votazione è segreta.
Qualora il candidato non ottenga la necessaria maggioranza dei voti, il Presidente della Repubblica può entro quattordici giorni dopo nuove consultazioni presentare un altro candidato oppure di nuovo lo stesso. Possono presentare candidati anche gruppi di deputati ovvero almeno dieci deputati. Qualora in questo termine fossero state presentate più proposte, si vota su ciascuna di esse separatamente e cioè prima sul candidato del Presidente della Repubblica, poi, se questi non viene eletto, anche sugli altri candidati secondo l’ordine di presentazione delle proposte.
Qualora non venisse eletto alcun candidato, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera di Stato e indice nuove elezioni, tranne nel caso in cui la Camera di Stato, entro quarantotto ore, con una maggioranza di voti validi dei deputati presenti, non deliberi di procedere ad una nuova elezione del Presidente del Governo, per la quale è sufficiente la maggioranza di voti validi dei deputati presenti. Nelle nuove elezioni si vota sui singoli candidati secondo l’ordine del numero di voti ottenuti nelle precedenti votazioni, ed in seguito sulle nuove candidature presentate entro le votazioni, tra le quali ha precedenza l’eventuale candidato del Presidente della Repubblica.
Qualora neanche in queste elezioni nessun candidato ricevesse la maggioranza necessaria di voti, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera di Stato e indice nuove elezioni.
Articolo 112
(nomina dei ministri)
I ministri vengono nominati e destituiti dalla Camera di Stato su proposta del Presidente del Governo.
Prima della nomina il ministro proposto deve presentarsi davanti alla competente commissione della Camera di Stato e a rispondere alle sue domande.
Articolo 113
(giuramento del Governo)
Il Presidente del Governo e i ministri, dopo l’elezione ossia dopo la nomina, pronunciano davanti alla Camera di Stato il giuramento previsto dall’articolo 104.
Articolo 114
(organizzazione del Governo)
ll Presidente del Governo si occupa dell’indirizzo politico e amministrativo unitario del Governo e coordina l’attività dei ministri. I ministri sono collegialmente responsabili dell’attività del Governo ed ogni ministro è responsabile del lavoro del proprio ministero.
La legge regola la composizione e l’attività del Governo, il numero, le competenze e l’organizzazione dei ministeri.
Articolo 115
(cessazione della funzione del Presidente e dei ministri del Governo)
La funzione del Presidente e dei ministri del Governo cessa quando, dopo le elezioni, si riunisce in seduta la nuova Camera di Stato;
la funzione dei ministri termina invece anche con qualunque altra cessazione della funzione del Presidente del Governo, nonché con la revoca o le dimissioni del singolo ministro. Devono però svolgere gli affari correnti fino all’elezione del nuovo Presidente del Governo rispettivamente fino alla nomina dei nuovi ministri.
Articolo 116
(voto di sfiducia al Governo)
La Camera di Stato ha la facoltà di votare la sfiducia al Governo soltanto eleggendo, su proposta di almeno dieci deputati con la maggioranza dei voti di tutti i deputati, un nuovo Presidente del Governo. In questo modo il Presidente del Governo in carica viene sollevato, deve tuttavia svolgere, insieme con in propri ministri, gli affari correnti fino al giuramento del nuovo Governo.
Tra la presentazione della proposta per l’elezione del nuovo Presidente del Governo e le elezioni devono trascorrere almeno quarantotto ore, tranne qualora la Camera di Stato con una maggioranza di due terzi dei voti di tutti i deputati non stabilisca diversamente ovvero lo Stato non si trovi in stato di guerra o di emergenza.
Qualora il Presidente del Governo sia stato eletto in base al quarto capoverso dell’articolo 111, viene votata nei suoi confronti la sfiducia, se la Camera di Stato, su proposta di almeno dieci deputati, elegge un nuovo Presidente del Governo a maggioranza di voti validi.
Articolo 117
(voto di fiducia al Governo)
Il Presidente del Governo può richiedere il voto di fiducia a favore del Governo. Qualora il Governo non ottenga il sostegno della maggioranza di tutti i deputati, la Camera di Stato deve eleggere entro trenta giorni un nuovo Presidente del Governo ovvero esprimere la fiducia, mediante una nuova votazione, al Presidente in carica; in caso contrario il Presidente della Repubblica scioglie la Camera di Stato e indice nuove elezioni. Il Presidente del Governo può ricollegare la questione della fiducia anche all’approvazione di una legge o di altra delibera da parte della Camera di Stato. Qualora la delibera non venisse approvata, si intende che al Governo sia stata votata la sfiducia.
Fra la richiesta del voto di fiducia e la votazione devono trascorrere almeno quarantotto ore.
Articolo 118
(interpellanza)
Almeno dieci deputati possono presentare alla Camera di Stato un’interpellanza sull’operato del Governo o di un singolo ministro.
Qualora in seguito al dibattito sull’interpellanza la maggioranza dei deputati esprimesse il voto di sfiducia al Governo o a un singolo ministro la Camera di Stato scioglie il Governo o esonera i ministri.
Articolo 119
(accusa nei confronti del Presidente del Governo e i ministri)
La Camera di Stato può porre in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Governo e i ministri per violazione della Costituzione e delle leggi commessa nello svolgimento delle loro funzioni. La Corte costituzionale esamina l’accusa secondo la procedura stabilita dall’articolo 109.
d) Amministrazione
Articolo 120
(organizzazione e competenze dell’amministrazione)
La legge regola l’organizzazione dell’amministrazione, le sue competenze e le modalità di nomina dei suoi funzionari.
Gli organi amministrativi svolgono le proprie mansioni in modo autonomo nell’ambito e in base alla Costituzione e alle leggi.
Avverso le decisioni e gli atti degli organi amministrativi e dei titolari di cariche pubbliche è assicurata la tutela giuridica dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini e delle organizzazioni.
Articolo 121
(compiti degli organi amministrativi)
I compiti dell’amministrazione vengono svolti direttamente dai ministeri.
Le Comunità con autonomia di gestione, le imprese e altre organizzazioni nonché singoli individui possono in base alla legge ottenere l’autorizzazione pubblica allo svolgimento di alcune funzioni dell’amministrazione dello Stato.
Articolo 122
(impiego nei servizi amministrativi)
L’impiego nei servizi amministrativi è possibile soltanto in base ad un pubblico concorso, tranne nei casi stabiliti dalla legge.
e) Difesa dello Stato
Articolo 123
(dovere di partecipazione alla difesa dello Stato)
Per i cittadini la difesa dello Stato è obbligatoria nei limiti e nel modo stabiliti dalla legge.
Ai cittadini, che per le loro idee religiose, filosofiche o umanitarie non sono disposti a partecipare all’adempimento degli obblighi militari, è necessario rendere possibile la loro partecipazione alla difesa dello Stato in un modo diverso.
Articolo 124
(difesa dello Stato)
Il genere, l’estensione e l’organizzazione della difesa dell’inviolabilità e dell’integrità del territorio dello Stato vengono regolati dalla legge approvata dalla Camera di Stato a maggioranza di due terzi di voti dei deputati presenti.
La Camera di Stato controlla l’esecuzione della difesa.
Nel garantire la sicurezza lo Stato si attiene anzitutto alla politica di pace e alla cultura della pace e della nonviolenza.
f) La magistratura
Articolo 125
(indipendenza dei giudici)
Nello svolgimento della funzione giurisdizionale i giudici sono indipendenti. Sono soggetti alla costituzione e alla legge.
Articolo 126
(organizzazione e competenze dei tribunali)
La legge regola l’organizzazione e le competenze dei tribunali.
Non possono essere istituiti tribunali speciali in tempo di pace, né tribunali militari.
Articolo 127
(Corte suprema)
La Corte suprema è il tribunale più alto dello stato.
Delibera sui mezzi di impugnazione ordinari e straordinari e svolge altri incarichi stabiliti dalla legge.
Articolo 128
(partecipazione dei cittadini all’esercizio dell’autorità giudiziaria)
La legge regola i casi e le modalità della partecipazione diretta dei cittadini all’esercizio dell’autorità giudiziaria.
Articolo 129
(durata della funzione giurisdizionale)
La funzione di un giudice è permanente. La legge decide il limite d’età e le altre condizioni per l’elezione.
La legge decide il limite dell’età di pensionamento di un giudice.
Articolo 130
(elezione dei giudici)
La Camera di Stato elegge i giudici su proposta del Consiglio della magistratura.
Articolo 131
(Consiglio della magistratura)
Il Consiglio della magistratura è composto da undici membri. Cinque membri sono eletti su proposta del presidente della repubblica dalla Camera di Stato tra professori universitari di diritto, avvocati e altri giuristi, sei membri sono invece eletti nelle proprie file dai tra i giudici che svolgono permanentemente la funzione giurisdizionale. I membri del Consiglio scelgono tra di loro il Presidente.
Articolo 132
(cessazione e revoca della funzione giurisdizionale)
Al giudice viene revocata la funzione giurisdizionale se subentrano i motivi stabiliti dalla legge.
Se nello svolgimento della funzione giurisdizionale un giudice viola la costituzione o viola più gravemente la legge, può essere esonerato dalla Camera di Stato su proposta del Consiglio della magistratura.
Nel caso in cui un giudice commetta intenzionalmente reato con abuso di funzione giurisdizionale, accertato con una sentenza passata in giudicato, la Camera di Stato lo esonera.
Articolo 133
(incompatibilità della funzione giurisdizionale)
La funzione di giudice non è compatibile con le funzioni di altri organi dello stato, degli organi delle amministrazioni locali e degli organi di partiti politici, né con le altre funzioni e attività stabilite dalla legge.
Articolo 134
(immunità del giudice)
Nessuna persona che partecipa alla giurisdizione può essere chiamata a rispondere del proprio parere espresso nelle deliberazioni del tribunale.
Un giudice non può essere fermato né può essere iniziato nei suoi confronti un procedimento penale senza il consenso della Camera di Stato, se sospettato di reato nello svolgimento della funzione giurisdizionale.
g) Procura della Repubblica
Articolo 135
(Procuratore della Repubblica)
Il Procuratore della Repubblica deposita e rappresenta le imputazioni penali e ha altre competenze stabilite dalla legge.
La legge stabilisce l’organizzazione e le competenze dei Procuratori della Repubblica.
Articolo 136
(incompatibilità della funzione del Procuratore della Repubblica)
La funzione di Procuratore della Repubblica non è compatibile con le funzioni di altri organi dello stato, degli organi delle amministrazioni locali e degli organi di partiti politici, né con le altre funzioni e attività stabilite dalla legge.
h) Avvocatura e notariato
Articolo 137
(avvocatura e notariato)
In quanto parte della funzione giurisdizionale, l’avvocatura è un servizio autonomo e indipendente regolato dalla legge.
Il notariato è un servizio regolato dalla legge.
V. AUTONOMIA AMMINISTRATIVA
a) Autonomia amministrativa locale
Articolo 138
(attuazione dell’autonomia amministrativa locale)
Gli abitanti della Slovenia attuano l’autonomia amministrativa locale nei comuni e in altre comunità locali.
Articolo 139
(comune)
Il Comune è una comunità locale di autonomia amministrativa.
Il territorio del Comune comprende uno o più centri abitati tra loro collegati da esigenze e interessi comuni degli abitanti.
Il Comune viene istituito mediante legge previo svolgimento di un referendum mediante il quale viene accertata la volontà degli abitanti di un determinato territorio. Le legge stabilisce anche il territorio del Comune.
Articolo 140
(territorio di competenza delle Comunità locali di autonomia amministrativa)
Di competenza del comune sono le questioni locali che il comune può regolare in modo autonomo e che concernono soltanto gli abitanti del Comune.
Previo consenso del Comune ovvero di una comunità locale di autonomia amministrativa maggiore, lo Stato ha la facoltà di demandare al Comune ovvero alla comunità locale di autonomia amministrativa maggiore l’esercizio di singole mansioni di competenza dello Stato, assicurandone anche i mezzi.
Nelle questioni che lo Stato ha demandato agli organi della comunità locale, gli organi dello Stato esercitano anche il controllo sull’adeguatezza e professionalità del loro lavoro.
Articolo 141
(il comune città)
Secondo la procedura e alle condizioni stabilite dalla legge a una città può essere conferito lo status di comune città.
Il comune città svolge come proprie anche determinate mansioni di competenza dello Stato stabilite dalla legge ed attinenti allo sviluppo della città.
Articolo 142
(redditi del comune)
Il Comune si finanzia con fonti proprie. Ai comuni che per il loro inferiore sviluppo economico non sono in grado di garantire un totale svolgimento dei propri compiti, lo Stato, in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge, assicura dei mezzi aggiuntivi.
Articolo 143
(comunità locali di autonomia amministrativa maggiori)
I Comuni decidono in modo autonomo sul collegamento in comunità locali di autonomia amministrativa maggiori, anche in regioni, per regolare e svolgere questioni locali di più ampia importanza. In accordo con le stesse lo Stato trasferisce determinate questioni di propria competenza alla loro originaria competenza e determina la partecipazione di tali comunità alle proposte e all’attuazione di alcune questioni di competenza dello Stato.
La legge regola i principi e i criteri di trasferimento delle competenze di cui al precedente capoverso.
Articolo 144
(controllo degli organi dello Stato)
Gli organi dello Stato controllano la legittimità del lavoro degli organi delle comunità locali.
b) Altre autonomie amministrative
Articolo 145
(autonomia amministrativa nel settore delle attività sociali)
Per far valere i propri interessi i cittadini possono associarsi sulla base dell’autonomia di gestione.
Mediante legge può essere concesso ai cittadini di regolare su base d’autogestione singole questioni di competenza dello Stato.
VI. FINANZE PUBBLICHE
Articolo 146
(finanziamento dello Stato e delle comunità locali)
Lo Stato e le comunità locali ricavano i mezzi per l’attuazione dei propri compiti dalle imposte e da altri tributi obbligatori nonché dai proventi del loro patrimonio.
Lo Stato e le comunità locali provano il valore del loro patrimonio mediante i bilanci patrimoniali.
Articolo 147
(imposte)
Lo Stato stabilisce le imposte, i dazi, e gli altri tributi mediante legge. Le comunità locali prescrivono le imposte e gli altri tributi alle condizioni stabilite dalla Costituzione e dalla legge.
Articolo 148
(bilancio)
Tutti i ricavi e le uscite dello Stato e delle comunità locali per il finanziamento delle spese pubbliche devono essere compresi nei loro bilanci di previsione.
Qualora il bilancio non venga approvato entro il primo giorno dall’inizio della sua esecuzione, gli aventi diritto, finanziati dal bilancio, vengono provvisoriamente finanziati in base al bilancio precedente.
Articolo 149
(crediti a carico dello Stato)
I crediti a carico dello Stato e la garanzia dello Stato per i crediti sono ammessi soltanto in base alla legge.
Articolo 150
(Corte dei conti)
La Corte dei conti è l’organo supremo di controllo dei conti pubblici, del bilancio dello Stato e di tutte le spese pubbliche.
La legge stabilisce l’organizzazione e le competenze della Corte dei conti.
Nello svolgimento delle proprie mansioni, la Corte dei conti è indipendente e vincolata alla Costituzione e alla legge.
Articolo 151
(nomina dei membri della Corte dei conti)
La Camera di Stato nomina i membri della Corte dei conti.
Articolo 152
(banca centrale)
La Slovenia ha una Banca centrale. Nello svolgimento della sua attività questa banca è autonoma e risponde direttamente alla Camera di Stato. La Banca centrale viene istituita con una legge.
La Camera di Stato nomina il governatore della Banca centrale.
VII. COSTITUZIONALITA’ E LEGITTIMITA’
Articolo 153
(conformità degli atti giuridici)
Le leggi, le norme giuridiche e gli altri atti generali devono essere conformi alla Costituzione.
Le leggi devono essere conformi ai principi generali del diritto internazionale e ai trattati internazionali vigenti, ratificati dalla Camera di Stato, le norme giuridiche e gli altri atti generali invece anche con gli altri trattati internazionali ratificati.
Le norme giuridiche e gli altri atti generali devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi.
I singoli atti e le attività degli organi dello Stato, degli organi delle comunità locali e dei titolari di cariche pubbliche devono fondarsi sulla legge ovvero su una norma di legge.
Articolo 154
(validità delle norme e loro pubblicazione)
Le norme devono essere pubblicate prima di entrare in vigore. Una norma entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, tranne che la stessa non stabilisca diversamente.
Le norme statali vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale di stato, le norme delle comunità locali invece nell’organo ufficiale che esse stesse definiscono.
Articolo 155
(divieto di validità retroattiva degli atti giuridici)
Le leggi, le norme legali e gli altri atti generali non possono avere effetto retroattivo.
Soltanto la legge può stabilire che singole disposizioni abbiano effetto retroattivo, se richiesto dall’interesse pubblico e se con ciò non si intervenga nei diritti acquisiti.
Articolo 156
(procedimento per la valutazione di costituzionalità)
Se il tribunale nel valutare giudica che la legge da applicare è anticostituzionale, deve interrompere il procedimento e cominciarne un altro dinanzi alla Corte costituzionale. Il procedimento dinanzi al tribunale proseguirà dopo la delibera della Corte costituzionale.
Articolo 157
(contenzioso amministrativo)
Sulla legittimità di singoli atti definitivi, con i quali gli organi dello stato, gli organi delle comunità locali e i titolari di cariche pubbliche deliberano sui diritti ovvero sui doveri e gli interessi giuridici di singoli o di organizzazioni delibera nel contenzioso amministrativo il tribunale competente, salvo nel caso in cui per una determinata questione la legge non preveda un’altra tutela giudiziaria.
Se non è garantita un’altra tutela giudiziaria, nel contenzioso amministrativo delibera il tribunale competente anche sulla legittimità di singole attività e atti con i quali si intervenga nei diritti costituzionali del singolo.
Articolo 158
(giudicato)
I rapporti giuridici che vengono regolati con una sentenza dell’organo dello Stato passata in giudicato possono essere eliminati, abrogati ovvero modificati soltanto nei casi e con il procedimento stabiliti dalla legge.
Articolo 159
(organo per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali)
Per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in rapporto agli organi dello Stato, agli organi delle amministrazioni locali e ai titolari di cariche pubbliche la legge stabilisce un organo per la salvaguardia dei diritti dei cittadini.
La legge può stabilire per singoli settori organi speciali per la salvaguardia dei diritti dei cittadini.
VIII. LA CORTE COSTITUZIONALE
Articolo 160
(competenze della Corte costituzionale)
La Corte costituzionale giudica:
– sulla conformità delle leggi alla Costituzione;
– sulla conformità delle leggi e delle altre norme ai trattati internazionali ratificati e ai principi generali del diritto internazionale;
– sulla conformità delle norme giuridiche alla Costituzione e alle leggi;
– sulla conformità delle norme delle comunità locali alla Costituzione e alle leggi;
– sulla conformità degli atti generali, emanati per l’esercizio di cariche pubbliche, alla Costituzione, alle leggi e alle norme giuridiche;
– sui ricorsi costituzionali a causa di violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali con atti singoli;
– sui contenziosi relativi alla competenza tra lo Stato e le comunità locali e tra le comunità locali stesse;
– sui contenziosi relativi alla competenza tra i tribunali e altri organi dello Stato;
– sui contenziosi relativi alle competenze tra la Camera di Stato, il Presidente della Repubblica e il Governo;
– sull’anticostituzionalità degli atti e delle attività dei partiti politici;
– e su altre questioni che le attribuisce la presente Costituzione ovvero le leggi.
Su proposta del Presidente della Repubblica, del governo ovvero di un terzo dei deputati della Camera di Stato, la Corte costituzionale, nel procedimento di ratifica di un trattato internazionale, emana un parere sulla sua conformità alla Costituzione. La Camera di Stato è soggetta al parere della Corte costituzionale.
Salvo diversa disposizione della legge, la Corte costituzionale giudica su un ricorso costituzionale soltanto se è stata esaurita la tutela giuridica. Qualora la Corte costituzionale accolga un ricorso dibattimentale in udienza, si giudica in base ai criteri e al procedimento stabiliti per legge.
Articolo 161
(abrogazione di una legge)
Qualora la Corte costituzionale accerti l’anticostituzionalità di una legge, la abroga interamente ovvero parzialmente. L’abrogazione ha effetto immediatamente ovvero nel termine stabilito dalla Corte costituzionale. Tale termine non può essere superiore a un anno. La Corte costituzionale elimina o abroga altre norme o atti generali anticostituzionali o illegittimi. La legge stabilisce le condizioni per le quali la Corte costituzionale può fino alla pronunzia definitiva trattenere interamente o parzialmente l’esecuzione di un atto, di cui giudica la costituzionalità ovvero la legittimità.
Se nel giudicare un ricorso costituzionale la Corte costituzionale accerta anche l’anticostituzionalità di una norma o di un atto generale, conformemente alle disposizioni del primo capoverso, può eliminarlo ovvero abrogarlo.
La legge regola le conseguenze giuridiche delle decisioni della Corte costituzionale.
Articolo 162
(procedimento dinanzi alla Corte costituzionale)
La legge regola il procedimento dinanzi alla Corte costituzionale.
La legge definisce le parti che richiedono l’inizio del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. Chiunque dimostri un proprio interesse giuridico, ha il diritto di promuovere l’inizio del procedimento.
La Corte costituzionale delibera a maggioranza di voti di tutti i giudici, salvo diversa disposizione della Costituzione ovvero della legge per i singoli casi. La Corte costituzionale ha facoltà di decidere sull’inizio di un procedimento in base ad un ricorso costituzionale con una composizione ridotta stabilita dalla legge.
Articolo 163
(composizione e votazioni)
La Corte costituzionale è composta di nove giudici eletti dalla Camera di Stato su proposta del Presidente della Repubblica nel modo stabilito dalla legge.
I giudici sono scelti tra esperti in materie giuridiche.
I giudici della Corte costituzionale nominano tra i loro componenti il Presidente che rimane in carica per tre anni.
Articolo 164
(scioglimento anticipato della Corte costituzionale)
Un giudice della Corte costituzionale può essere esonerato anticipatamente nel modo stabilito dalla legge soltanto:
– se richiesto da lui stesso,
– se punito per reato con la pena della detenzione, ovvero
– a causa di perdita permanente di capacità lavorative per lo svolgimento della sua funzione.
Articolo 165
(mandato dei giudici)
I giudici della Corte costituzionale sono eletti per un periodo di nove anni. I giudici costituzionali non possono essere rieletti.
Scaduto il mandato per cui un giudice costituzionale è stato eletto, svolge la sua funzione fino all’elezione di un nuovo giudice.
Articolo 166
(incompatibilità della funzione)
La funzione di giudice della Corte costituzionale non è compatibile con le funzioni di altri organi dello stato, degli organi delle amministrazioni locali e degli organi di partiti politici, né con le altre funzioni e attività che per legge non sono compatibili con la funzione di giudice della Corte costituzionale.
Articolo 167
(immunità)
I giudici della Corte costituzionale godono dell’immunità pari a quella dei deputati della Camera di Stato. Sull’immunità delibera la Camera di Stato.
IX. PROCEDIMENTO PER LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE
Articolo 168
(proposta per l’inizio di procedimento)
La proposta per l’inizio del procedimento di modifica della Costituzione può essere presentata da venti deputati della Camera di Stato, dal governo ovvero da almeno trentamila elettori.
Sulla proposta delibera la Camera di Stato a maggioranza di due terzi di voti dei deputati presenti.
Articolo 169
(atto di modifica della costituzione)
La Camera di Stato approva l’atto di modifica della costituzione a maggioranza di due terzi di voti di tutti i deputati.
Articolo 170
(approvazione di modifica della Costituzione mediante referendum)
La Camera di Stato deve presentare la modifica della Costituzione proposta all’approvazione degli elettori mediante referendum, se esso è richiesto da almeno trenta deputati.
La modifica della Costituzione è approvata nel referendum se vota a suo favore la maggioranza degli elettori che hanno votato, a condizione che al voto aderisca la maggioranza di essi.
Articolo 171
(pubblicazione della modifica della Costituzione)
La modifica della Costituzione entra in vigore con la pubblicazione nella Camera di Stato.
X. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 172
La presente Costituzione entra in vigore con la sua pubblicazione.
Articolo 173
Le disposizioni della presente Costituzione sono in vigore dal giorno della pubblicazione, salvo nel caso in cui sia diversamente stabilito nella Legge costituzionale per l’esecuzione della presente Costituzione.
Articolo 174
Per l’esecuzione della presente Costituzione e per assicurare il passaggio all’utilizzo delle disposizioni della stessa, viene approvata la Legge costituzionale.
La Legge costituzionale viene approvata con la maggioranza dei due terzi di voti di tutti i deputati in tutte le camere dell’Assemblea della Repubblica di Slovenia.
Nr. 001-02/89-2/75
Lubiana, addì 23 dicembre 1991
L’Assemblea
della Repubblica di Slovenia
Il presidente
dr. France Bu?ar
Ultimo aggiornamento ( martedì 08 novembre 2011 )